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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale Liguria 20 maggio 1996 n 23
Interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività della pesca e dell'acquacoltura marittima (testo aggiornato al 22.02.2005)
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Finalità della legge). 1. La Regione, nell'operare per lo sviluppo economico e sociale, al fine del superamento degli squilibri tra le categorie economiche ed al fine di sostenere il processo di adeguamento e di sviluppo delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura marittima, dispone gli interventi finanziari e promuove le iniziative di cui alla presente legge. 2. La Regione favorisce ed incentiva, in particolare, la razionalizzazione e l'ammodernamento delle attrezzature per la pesca e delle strutture ed attrezzature per l'acquacoltura marittima nonché le connesse attività di lavorazione, commercializzazione e conservazione dei prodotti. 3. Ai sensi della presente legge l'attività di mitilicoltura è assimilata a tutti gli effetti all'acquacoltura marittima. Art. 2. (Soggetti beneficiari). 1. Sono ammesse ai benefici di cui agli articoli 3 e 6 della presente legge purché abilitate all'esercizio della pesca dalle competenti Capitanerie di Porto della Liguria o abilitate all'esercizio dell'acquacoltura marittima: a) le imprese individuali; b) le imprese costituite in società di persone; c) le imprese costituite in cooperativa ivi comprese le cooperative di servizio costituite dalle imprese di pesca e loro consorzi; d) le imprese costituite in Società di capitali e loro consorzi limitatamente agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c). Art. 3. (Contributi in conto capitale a fondo perduto). 1. La Regione eroga, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi in conto capitale per l'incentivazione delle seguenti iniziative: a) per le attività di pesca marittima: 1) acquisto, installazione e sostituzione delle obbligatorie attrezzature di navigazione e di sicurezza, ivi compresi i sistemi propulsivi nonché le attrezzature di controllo delle operazioni di pesca purché destinate a navi da pesca in esercizio (1); 2) acquisto, installazione e sostituzione degli impianti di bordo per la conservazione del pescato purché destinate a navi da pesca in esercizio (2); 3) costruzione, acquisto ed ampliamento di opere ed attrezzature per la conservazione e la lavorazione dei prodotti; b) per le attività di acquacoltura marittima: 1) costruzione, acquisto ed ampliamento di opere, impianti ed attrezzature; c) per le attività sia di pesca che di acquacoltura marittime: 1) installazione di attrezzature informatiche; 2) acquisto di mezzi di trasporto isotermici per la distribuzione dei prodotti; 3) adeguamento delle imbarcazioni da pesca in esercizio che intendono effettuare il pesca turismo (3). Art. 4. (Modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi in conto capitale a fondo perduto). 1. Le domande volte ad ottenere i contributi di cui all'articolo 3 devono pervenire alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, corredate da: a) idonea documentazione a dimostrazione dei requisiti di cui all'articolo 2; b) relazione tecnico-illustrativa ed economica dell'iniziativa; c) preventivo o documentazione di spesa; d) progetto e computo metrico estimativo limitatamente alle iniziative di cui alla lettera a/numero 3 e b/numero 1 del comma 1 dell'articolo 3; e) dichiarazione temporaneamente sostitutiva da cui risulti l'eventuale richiesta od ottenimento, per la stessa iniziativa, di altre provvidenze pubbliche; f) documentazione finalizzata alla richiesta di certificazione antimafia di cui all'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ove prevista. 2. La Regione, in sede di istruttoria delle domande, verifica l'intervenuta acquisizione del parere favorevole di impatto ambientale, per gli interventi di pescicoltura oltre i due ettari, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 aprile 1994, n. 22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale). Art. 5. (Procedure). 1. La Giunta regionale provvede annualmente, nei limiti dello stanziamento di bilancio all'assegnazione dei contributi privilegiando le iniziative che: a) assicurino la più ampia affidabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sotto il profilo dell'igiene alimentare; b) favoriscano la sicurezza delle operazioni di bordo ivi comprese quelle di navigazione; c) favoriscano una efficiente organizzazione ed economicità di gestione delle aziende interessate; d) prevedano l'impiego di tecnologie avanzate, in particolare, di impianti ed attrezzature volte ad un razionale uso dell'energia nonché all'impiego di fonti energetiche rinnovabili. 2. La Giunta regionale, al fine di determinare la graduatoria degli interventi, fissa i punteggi da attribuire a ciascuna tipologia di iniziative di cui al comma 1. A parità di punteggio ha valore l'ordine cronologico di presentazione della domanda. 3. La Giunta regionale approva la graduatoria degli interventi compresi quelli contenuti nella graduatoria dell'anno precedente e non finanziati, per i quali sia stata presentata, entro il 30 aprile, conferma dell'istanza pregressa, eventualmente aggiornata nei costi. 4. La Giunta regionale, inoltre, per ciascun intervento ammesso a contributo: a) determina l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile e del contributo concedibile; b) fissa i tempi di attuazione della iniziativa stessa; c) indica le modalità di erogazione del contributo. 5. Possono essere ammesse a contributo anche iniziative che abbiano beneficiato di sovvenzioni pubbliche fino a concorrenza con la quota percentuale di contributo prevista dal comma 7. 6. Possono essere ammesse a contributo anche le iniziative realizzate non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza di contributo. 7. I contributi da assegnare ai sensi dell'articolo 3 non possono superare i seguenti valori percentuali della spesa ritenuta ammissibile: a) 30 per cento per le iniziative di cui alla lettera a) numero 1 e alla lettera c) numero 1; b) 40 per cento per le iniziative di cui alla lettera a) numero 2, alla lettera b) numero 1 e alla lettera c) numero 3; c) 50 per cento per le restanti iniziative. (4) Art. 6. (Contributi in conto interessi sui prestiti di esercizio). 1. La Regione concede altresì contributi in conto interessi su prestiti annuali di esercizio nei limiti delle disponibilità di bilancio e con i massimali di cui al comma 3. I contributi hanno carattere straordinario e sono concessi per una durata di dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge (5). 2. Il contributo a carico della Regione è pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente all'atto della registrazione di cui al comma 5, fissato dal Ministero del Tesoro e il tasso a carico degli operatori come stabilito dall'articolo 7, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302 (disciplina del credito peschereccio di esercizio). 3. L'importo massimo del prestito, aggiornabile periodicamente con provvedimento della Giunta regionale, è stabilito: a) in lire 75.000.000 per i soggetti di cui all'articolo 2 lettere a) e b). L'importo per ciascun soggetto è determinato moltiplicando la stazza lorda delle imbarcazioni impiegate, espressa in tonnellate e risultante dall'estratto matricola rilasciato dalla competente Capitaneria di Porto, per lire 5.000.000 fino a 10 tonnellate di stazza lorda e per lire 3.500.000 oltre le 10 tonnellate di stazza lorda; b) in lire 750.000.000, per i soggetti di cui all'articolo 2 lettera c), con il massimale di lire 300.000.000 per i prestiti di gestione da riferire esclusivamente alle spese relative all'acquisto di carburanti e al pagamento di salari e stipendi degli addetti e di lire 450.000.000 per le anticipazioni ai soci conferenti i prodotti ittici; c) in lire 450.000.000, per i soggetti di cui all'articolo 2 lettera d). 4. L'ammontare del prestito concedibile ai sensi del comma 3 lettere b) e c) è determinato dall'Istituto di credito cui la richiesta viene inoltrata, operando la media delle corrispondenti voci di spesa verificatesi negli ultimi due anni e risultanti da apposita certificazione del Collegio dei Sindaci. 5. La concessione di tali prestiti è subordinata alla preventiva registrazione, a soli fini di capienza, da parte della Regione, dei relativi importi. 6. Per gli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 lettere a) e b) è riservata una quota pari ai tre quarti dello stanziamento globale disponibile. 7. In caso di mancata utilizzazione di somme corrispondenti ad una delle due quote di riparto di cui al comma 6 i contributi disponibili possono essere utilizzati, nello stesso esercizio, in aumento dell'altra quota. 8. La Regione e gli Istituti ed Enti autorizzati ad esercitare il credito peschereccio di esercizio stipulano convenzioni per la concessione dei prestiti di cui alla presente legge. 9. Le convenzioni sono approvate dalla Giunta regionale e devono prevedere in particolare: a) le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di finanziamento e la relativa documentazione occorrente; b) le modalità ed i termini di liquidazione e di pagamento del concorso regionale; c) le modalità per l'acquisizione da parte degli Istituti della documentazione necessaria per assicurare il rispetto della normativa di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. 10. Sono fatte salve le convenzioni già stipulate dalla Regione con gli Istituti di credito ai sensi della legge regionale 12 agosto 1992, n. 18 recante norme in materia di pesca e acquacoltura marittima. Art. 7. (Contributi a favore dei fondi di garanzia). 1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi ai fondi di garanzia operanti a favore delle Società Cooperative di pesca e di acquacoltura marittima. 2. I contributi sono concessi in misura proporzionale alla somma necessaria a ricostituire l'ammontare delle garanzie prestate nell'anno precedente, al netto dei rientri, sulla base di istanza da presentare alla Regione entro il 30 settembre di ciascun anno. 2 bis. Il fondo di garanzia è rivolto a finanziamenti o ad operazioni di locazione finanziaria di durata da trentasei a sessanta mesi e per un impegno di garanzia compreso tra lire 10.000.000 e lire 40.000.000 (6). Art. 7 bis. (Programmi di assistenza tecnica) (7) 1. La Regione concede, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi alle Associazioni regionali di categoria della pesca marittima per lo svolgimento di azioni volte alla realizzazione di programmi di assistenza tecnica, di cui all’articolo 15, comma 3 del Regolamento CE n. 2792/99, a carattere regionale e di attività connesse con l’applicazione di regolamenti dell’Unione Europea. 2. L’intensità dell’aiuto, nei limiti di cui all’Allegato IV del Reg. CE n. 2792/99, è la seguente: fino al 100 per cento per azioni di interesse collettivo, aventi una pluralità di destinatari; fino al 40 per cento per azioni di interesse individuale, aventi un unico destinatario. Art. 7 ter. (Modalità di presentazione dei programmi di assistenza tecnica per accedere ai contributi e procedure) (8) 1. Le Associazioni regionali di categoria della pesca marittima, per ottenere i contributi di cui all’articolo 7 bis, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno apposita domanda con allegato il programma di assistenza tecnica da svolgere nell’anno stesso. 2. La Giunta regionale, sulla base dell’esito dell’istruttoria delle domande, approva i programmi di assistenza tecnica e liquida un acconto pari all’80 per cento del contributo; il restante importo è liquidato ad avvenuta verifica dell’attività svolta. 3. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1. Art. 8. (Comitato tecnico regionale della pesca). 1. é istituito il Comitato tecnico regionale della pesca, che formula proposte e pareri sui progetti di sviluppo delle attività di pesca, delle attività ad essa connesse e di acquacoltura. 2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da: a) l'Assessore regionale competente o un suo delegato, che lo presiede; b) sette rappresentanti delle imprese che operano nei settori della pesca, dell'acquacoltura marittima e delle connesse attività di lavorazione e conservazione dei prodotti, di cui: 1) tre designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative operanti in tali settori; 2) due designati dalle organizzazioni regionali rappresentative delle imprese artigiane; 3) uno designato dalla federazione nazionale delle imprese della pesca; 4) uno scelto tra una terna di nomi proposta dalle organizzazioni nazionali dei lavoratori del mare; c) un rappresentante designato dall'Osservatorio ligure per la pesca, l'acquacoltura marittima e l'ambiente marino; d) due esperti designati dall'Università degli studi di Genova; e) un rappresentante designato dal Compartimento marittimo regionale; f) un funzionario regionale appartenente alla Struttura Allevamento Caccia e pesca che svolge funzioni di segretario del Comitato; g) un funzionario regionale appartenente alla struttura Ambiente Marino-Costiero. Art. 8 bis. (Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura) (9) 1. E’ istituita la Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura che esprime pareri: a) sulle tematiche indicate da leggi o regolamenti nazionali o regionali; b) sui progetti di sviluppo delle attività di pesca, delle attività ad essa connesse e di acquacoltura; c) su questioni inerenti la pesca in ambito regionale; d) su questioni di natura ambientale che interagiscono con la pesca; e) su progetti di pianificazione delle attività in aree demaniali di interesse per l’attività della pesca professionale. 2. La Commissione consultiva locale di cui al comma 1 è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da: a) il dirigente della Struttura regionale "Allevamento, Caccia e Pesca", con funzioni di Presidente; b) un funzionario appartenente alla Struttura regionale "Allevamento, Caccia e Pesca" che svolge funzioni di segretario; c) un funzionario regionale esperto in opere marittime ed ecosistema marino; d) un funzionario regionale esperto in materia di sanità veterinaria; e) un funzionario regionale esperto in materia di pianificazione territoriale; f) due rappresentanti delle Capitanerie di Porto; g) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di categoria del settore della pesca e dell’acquacoltura riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio regionale; h) due esperti di biologia marina designati dall’Università degli Studi di Genova; i) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; j) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; k) un rappresentante designato dai direttori dei mercati ittici locali; l) un rappresentante delle Associazioni di pesca sportiva, da queste congiuntamente designato; m) un rappresentante dei commercianti dei prodotti ittici. 3. La Giunta regionale stabilisce i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione di cui al comma 1. 4. In relazione ai problemi posti all’ordine del giorno, possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati. Art. 9. (Studi e ricerche). 1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale approva ed attua un programma di iniziative finalizzate: a) all'effettuazione di ricerche volte, in coerenza con i programmi statali e comunitari, ad orientare e qualificare le attività di pesca e di acquacoltura marittima; b) allo svolgimento di studi per la valorizzazione qualitativa dei prodotti ittici; c) al miglioramento delle condizioni di commercializzazione dei prodotti ittici; d) La Regione promuove ed attua iniziative volte alla promozione ed alla valorizzazione del settore pesca ed acquicoltura (10). Art. 10. (Osservatorio ligure marino per la pesca e l'ambiente). (11) 1. La Regione Liguria e i suoi enti strumentali possono instaurare rapporti di collaborazione con il consorzio tra società cooperative denominato "Osservatorio Ligure Pesca ed Ambiente" al fine di potersi avvalere delle professionalità, ricerche e dati attinenti le problematiche del comparto marino, acquacoltura e pesca. Art. 11. (Norma transitoria). 1. In fase di prima applicazione il termine di cui all'articolo 4, comma 1, è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nel primo anno di applicazione della presente legge i contributi di cui all'articolo 7 sono concessi dalla Giunta regionale in uguale misura tra gli aventi diritto che presentino la relativa istanza entro il 31 ottobre 1996. 3. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma (12). Art. 12. (Norma finanziaria). (Omissis) Art. 12 bis. (Esenzione dalla notificazione) (13) 1. Gli aiuti concessi per le azioni volte alla realizzazione di programmi di assistenza tecnica poste in essere dalle Associazioni di categoria che operano per conto dei produttori non sono soggetti all’obbligo di notificazione ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento CE n. 1595/2004 dell’8 settembre 2004 "relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea IT L 291/3 del 14 settembre 2004. Art. 13. (Abrogazione della normativa previgente). 1. é abrogata la legge regionale 23 aprile 1982, n. 21. 2. é abrogata la legge regionale 12 agosto 1992, n. 18, fatto salvo il completamento per l'anno 1996 dei relativi interventi. Modifiche al 22 febbraio 2005 (1) Numero così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30. (2) Numero così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30. (3) Numero così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30. (4) Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30. (5) Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30. (6) Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30. (7) Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 7. (8) Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 7. (9) Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 7. (10) Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 7. (11) Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 7. (12) L'avviso è pubblicato nel B.U. 3 settembre 1997, n. 36. (13) Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 7.


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