Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario
Regionale)
1. Al comma 7 dell’articolo 7 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “secondo quanto previsto all’articolo 9, comma 4, lettera e)” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di cui all’articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi della normativa nazionale vigente”.
3. L’articolo 9 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 9 (Funzioni di controllo)
1. La Regione esercita il controllo sugli atti delle Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici, anche se trasformati in fondazioni, Aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché dell’Agenzia Sanitaria Regionale di cui all’articolo 62. A tal fine il direttore generale trasmette alla Giunta regionale, entro dieci giorni dall’approvazione:
a) gli atti di autonomia aziendale, di cui all’articolo 3, comma 1 bis, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, se trattasi di Azienda sanitaria locale o di Azienda ospedaliera;
b) il regolamento di organizzazione e funzionamento, se trattasi di IRCCS;
c) lo Statuto, se trattasi dell’Agenzia Sanitaria Regionale;
d) i piani strategici aziendali di cui all’articolo 30;
e) gli atti di programmazione interaziendale, i piani attuativi annuali ed i provvedimenti conseguenti a direttive vincolanti regionali.
2. Nei successivi trenta giorni la Regione può indicare al direttore generale i contenuti dell’atto che si pongono in contrasto con gli indirizzi o la programmazione regionale. Il direttore generale adegua i propri provvedimenti a quanto indicato dalla Regione.
3. In caso di ritardo od omissione da parte del direttore generale di atti obbligatori per legge o attuativi di direttive vincolanti, la Giunta regionale può nominare, qualora sussistano ragioni di urgenza o di danno, un Commissario ad acta per l’adozione di tali provvedimenti, previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni.”.
4. Dopo l’articolo 9 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
“Articolo 9 bis
(Controllo contabile)
1. La Regione esercita il controllo contabile sui seguenti atti contabili delle Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, IRCCS pubblici, anche se trasformati in fondazioni, Aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché dell’Agenzia Sanitaria Regionale di cui all’articolo 62:
a) bilancio pluriennale di previsione;
b) bilancio preventivo economico annuale;
c) bilancio di esercizio.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere coerenti con la programmazione sanitaria e la programmazione economico–finanziaria della Regione ed essere rispondenti agli schemi e ai principi contabili previsti dalla vigente normativa nazionale.
3. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità ed i tempi di approvazione dei bilanci di cui al comma 1, in coerenza con la normativa nazionale vigente.
Articolo 9 ter
(Controllo contabile sugli enti di cui all’articolo 41 della l. 833/1978)
1. La Regione esercita il controllo sugli atti contabili degli enti di cui all’articolo 41 della l. 833/1978 e successive modificazioni e integrazioni, secondo la disciplina e le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.
5. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole:
“I seguenti atti dell’Azienda sanitaria locale” sono inserite le seguenti: “, in coerenza con tempi e modalità fissati dalla normativa nazionale in materia,”.
6. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
7. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituita dalla seguente: “f) controlla, secondo le modalità di cui agli articoli 9 e 9 bis, gli atti e i bilanci dell’Agenzia.”.
Articolo 2
(Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale))
1. L’articolo 26 della l.r. 10/1995 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 26
(Struttura del bilancio di esercizio)
1. I bilanci di esercizio delle Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici, anche se trasformati in fondazioni, Aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché dell’Agenzia Sanitaria Regionale di cui all’articolo 62 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni, sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
2. Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono redatti in conformità alla normativa nazionale in materia.
3. Per i fini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), della l. 421/1992 e successive modificazioni ed integrazioni nei bilanci di esercizio deve essere indicata la spesa complessiva per il personale.”.
2. Il comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 10/1995 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“1. I valori relativi ai costi, ai ricavi, ai proventi ed alle componenti patrimoniali delle Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, IRCCS pubblici, anche se trasformati in fondazioni, Aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché dell’Agenzia Sanitaria Regionale di cui all’articolo 62 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono classificati in conti.”.
3. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 10/1995 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6”.
4. Gli articoli 25, 28, 29, 30 e 33 della l.r. 10/1995 e successive modificazioni e integrazioni sono abrogati.
Articolo 3
(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))
1. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da:
“La Giunta regionale” a: “si intendono annullati.” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale può annullare tali atti entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine gli atti si intendono approvati. La Giunta potrà comunque formulare se necessario specifiche raccomandazioni.”.
Articolo 4
(Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione))
1. L’articolo 3 della l.r. 28/1994 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 3
(Andamento della gestione finanziaria degli enti strumentali)
1. La Giunta regionale rappresenta annualmente al Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria l’andamento della gestione finanziaria degli enti regionali, con esclusione dell’area sanitaria, mediante l’invio della documentazione contabile trasmessa alla Corte dei Conti ai fini di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e successive modificazioni e integrazioni, con lo scopo di consentire la verifica dei risultati economico-finanziari raggiunti e del grado di efficienza, economicità ed efficacia della gestione.
2. La Giunta regionale, in caso di giudizio parzialmente o totalmente negativo sulla documentazione contabile di cui al comma 1 espresso in fase di controllo, comunica al Consiglio le eventuali prescrizioni impartite all'Ente strumentale.”.
2. L’articolo 5 della l.r. 28/1994 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 5
(Funzioni di controllo della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale effettua la verifica sui documenti contabili degli enti regionali secondo le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizione collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni.
2. La Giunta regionale procede, altresì, alla verifica della conformità alle leggi statali e regionali, nonché agli indirizzi e criteri dettati dal Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, dei seguenti atti:
a) programmi annuali e pluriennali di attività;
b) piante organiche e disposizioni generali in materia di trattamento giuridico ed economico del personale, qualora non se ne preveda l’approvazione con legge;
c) regolamenti previsti per legge.
3. La Giunta regionale effettua il controllo sugli atti di cui al comma 1 sulla base delle certificazioni del revisore unico sulla legittimità delle poste contabili di entrata e di spesa.
4. Salvo quanto previsto dalle normative specifiche di settore, gli atti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono inviati entro dieci giorni alla Giunta regionale la quale li può annullare entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorsi tali termini gli atti diventano esecutivi. I termini sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza vengano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’Ente deliberante. In tal caso il termine per l’annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Le procedure previste nelle disposizioni richiamate al comma 1 si applicano, altresì, ai piani di riparto degli oneri di bonifica e delle spese consortili del Consorzio di bonifica ed irrigazione del Canale Lunense.”.
Articolo 5
(Istituzione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria)
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è istituito il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, nominati a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco di cui all’articolo 6; con la medesima procedura vengono nominati i rispettivi membri supplenti.
I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il Presidente.
3. Il Collegio svolge le seguenti attività:
a) esprime parere obbligatorio sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;
b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti
fiscali ed alla tenuta della contabilità;
d) vigila sulla corretta certificazione degli obbiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
f) effettua le certificazioni di cui all’articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione.
4. Il parere sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio e sui relativi allegati esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
5. Il parere sulla proposta di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell’atto. Decorso il termine, la Giunta regionale può prescindere dall’espressione del parere ai fini dell’adozione del disegno di legge.
7. La Giunta regionale favorisce l’attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l’informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.
8. Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell’esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.
9. La Giunta regionale assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni.
10.Le funzioni dell’organismo sono svolte collegialmente, su iniziativa del Presidente, al quale compete la convocazione delle sedute. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; le riunioni sono valide con la presenza di tutti i componenti e le decisioni sono assunte di norma a maggioranza. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.
Articolo 6
(Elenco regionale dei Revisori dei conti)
1. Ai fini dell’articolo 5 è istituito, presso la Giunta regionale, l’elenco dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Liguria.
2. Possono essere iscritti all’elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di Revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011.
Articolo 7
(Durata della carica, compenso, cause di esclusione ed incompatibilità)
1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina.
2. In caso di sostituzione in corso di mandato di un singolo componente, esso dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato.
3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall’incarico in caso di:
a) dimissioni volontarie;
b) decadenza;
c) revoca.
4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dal registro dei Revisori legali, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.
5. Il componente del Collegio può essere revocato dalla Giunta regionale, previo contraddittorio con l’interessato, per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.
6. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Il compenso annuo omnicomprensivo spettante ad ogni componente del Collegio è determinato con provvedimento della Giunta regionale fino ad un massimo di euro 16.000,00. L’ammontare del compenso è stabilito dalla Giunta regionale in relazione all’impegno richiesto, alla natura degli atti da assumere e alle conseguenti responsabilità.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 l’indennità è proporzionalmente ridotta.
9. Non possono essere nominati componenti del Collegio:
a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti e agenzie regionali e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
b) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile.
10.Sono incompatibili con l’incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.
11.I componenti del Collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.
Articolo 8
(Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione
Liguria))
1. Al comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “30 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo”.
2. Al comma 3 dell’articolo 55 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “30 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo”.
Articolo 9
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2012:
- prelevamento di quota di euro 48.000,00 dall’U.P.B. 18.105 “Fondi di riserva”;
- iscrizione di euro 48.000,00 all’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
Articolo 10
(Disposizioni finali)
1. Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni del Titolo I del d.lgs. 118/2011, le disposizioni di cui al Titolo IV della l.r. 28/1994 e successive modificazioni e integrazioni si applicano per quanto compatibili con quanto disposto dall’articolo 13 della l.r. 10/2008, come modificato dall’articolo 3 della presente legge.
2. In sede di prima applicazione, l’elenco di cui all’articolo 6 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e la nomina dei componenti del Collegio avviene entro quarantacinque giorni dalla costituzione dell’elenco.
3. La Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, adotta il provvedimento di cui all’articolo 9 ter, comma 1, introdotto dall’articolo 1 della presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
Articolo 11
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Liguria.
Data a Genova addì 20 dicembre 2012
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando