Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
CAPO I
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SPESE PER L’INDENNITÀ DI CARICA, DI ESERCIZIO DEL MANDATO E LA DISCIPLINA DELL'ASSEGNO DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI REGIONALI
Articolo 1
(Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))
1. L’articolo 1 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 1 (Oggetto della legge)
1. Il trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali si articola in:
a) indennità di carica;
b) spese di esercizio del mandato;
c) assegno di fine mandato.”.
Articolo 2
(Sostituzione del Capo I e del Capo II della l.r. 3/1987)
1. Il Capo I e il Capo II della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti daiseguenti:
“CAPO I TRATTAMENTO ECONOMICO
Articolo 2 (Indennità di carica e spese di esercizio del mandato)
1. A ciascun Consigliere regionale compete un'indennità di carica lorda mensile pari all’80 per cento dell’importo complessivo, riconosciuto quale limite al Consigliere regionale della Regione più virtuosa, individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei termini previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213.
2. Al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa e ai Consiglieri, che non svolgano ulteriori funzioni, compete per l’esercizio del proprio mandato, a titolo di rimborso spese, un importo complessivo pari, rispettivamente, per i Presidenti al 44 per cento e per i Consiglieri al 20 per cento dell'importo limite di cui al comma 1.
3. Ai Consiglieri regionali, a cui sia assegnato l’incarico di Vice Presidenti della Giunta o del Consiglio o di Assessore regionale, in relazione alla percorrenza tra il luogo di residenza, ovvero la zona nella quale il soggetto interessato abbia il domicilio autocertificato, e la sede della Regione e a motivo della necessità di spostamento sul territorio rispetto alla particolarità della funzione rappresentativa svolta, competono per l’esercizio del proprio mandato, a titolo di rimborso spese, i seguenti importi percentuali dell’importo limite di cui al comma 1:
a) per una distanza fino a venticinque chilometri il 29 per cento;
b) per una distanza oltre i venticinque chilometri e fino a cinquanta chilometri il 34 per cento;
c) per una distanza oltre i cinquanta chilometri e fino a ottanta chilometri il 39 per cento;
d) per una distanza oltre gli ottanta chilometri il 44 per cento.
4. Ai Consiglieri regionali a cui sia assegnato un incarico, previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, diverso da quelli di cui al comma 2, in relazione alla percorrenza tra il luogo di residenza, ovvero la zona nella quale il soggetto interessato abbia il domicilio autocertificato, e la sede della Regione, competono per l’esercizio del proprio mandato, a titolo di rimborso spese, i seguenti importi percentuali dell’importo limite di cui al comma 1:
a) per una distanza fino a venticinque chilometri il 25 per cento;
b) per una distanza oltre i venticinque chilometri e fino a cinquanta chilometri il 29 per cento;
c) per una distanza oltre i cinquanta chilometri e fino a ottanta chilometri il 34 per cento;
d) per una distanza oltre gli ottanta chilometri il 39 per cento.
5. I rimborsi spese previsti ai commi precedenti non sono cumulabili tra di loro. Qualora il Consigliere svolga più di una delle funzioni indicate gli é riconosciuto l’importo più favorevole.
6. Il trattamento economico di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non può cumularsi con trattamenti economici, assegni o indennità, gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti, conferiti dalla Regione, da enti locali territoriali della Liguria, da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, da enti privati con azionariato della Regione.
7. Lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di euro 30 a seduta.
8. Il Consigliere regionale eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.
9. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione, da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 6 e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa. Per gli incarichi di cui al comma 6 l’Ufficio di Presidenza provvede alle eventuali conseguenti ritenute sulle indennità di carica.
10.Qualora un Consigliere non adempia all'obbligo di cui al comma 9, il Presidente del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso di inosservanza della diffida, il Presidente del Consiglio ne dà notizia all'Assemblea e lo invita a provvedere entro i successivi quindici giorni. In caso di persistenza nell’inadempimento, l’Ufficio di Presidenza sospende l’erogazione dell’indennità di carica.
11.Ai componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria è corrisposto, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di Assessore, il medesimo trattamento economico dei componenti eletti Consiglieri regionali.
Articolo 3 (Gratuità della partecipazione alle Commissioni e commisurazione del trattamento economico all’effettiva partecipazione ai lavori dell’Assemblea)
1. La partecipazione alle Commissioni permanenti e speciali è a titolo gratuito. Per ogni giornata di assenza, a partire dalla terza assenza di ogni mese, alle riunioni del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari è effettuata, sull’indennità di carica, una trattenuta pari al 2,5 per cento della medesima indennità.
2. La trattenuta di cui al comma 1 non si applica se l’assenza del Consigliere o dell’Assessore regionale è compensata dalla partecipazione, su incarico o delega dei Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, ad attività istituzionali o a missioni di cui all’articolo 9 o in caso di ricovero ospedaliero documentato.
Articolo 4 (Sanzioni per comportamenti di disturbo dell’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio regionale)
1. Nei confronti del Consigliere che con il suo reiterato contegno turbi l’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio regionale può essere comminata dall’Ufficio di Presidenza una sanzione sull'indennità di carica da euro 500,00 a euro 1.500,00, secondo le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
Articolo 5 (Mancata corresponsione dell'indennità di carica per prolungata assenza)
1. Nei confronti del Consigliere che, senza giustificato motivo, non abbia partecipato ad alcuna delle sedute delle sessioni previste dall'articolo 22 dello Statuto, può essere disposta la non corresponsione dell'indennità di carica.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 decorre dalla data di deliberazione del Consiglio regionale e produce i suoi effetti per tutto il tempo in cui il Consigliere non interviene alle sedute del Consiglio.
Articolo 6 (Sospensione del trattamento economico per privazione della libertà personale)
1. La corresponsione del trattamento economico è sospesa, di diritto, oltre che nei casi di cui all'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali), nei confronti dei Consiglieri o degli Assessori regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'articolo 1 della l. 16/1992, dispone immediatamente la sospensione del trattamento economico con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Oltre ai casi indicati nell'articolo 15, comma 4 quater, della l. 55/1990, la sospensione del trattamento economico cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'articolo 299 del Codice di procedura penale e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 306 del medesimo Codice.
Articolo 7 (Assegno alimentare)
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 6, il Consiglio regionale può deliberare a favore del Consigliere, che ne faccia richiesta scritta, la concessione di un assegno alimentare in misura non superiore ai quattro decimi dell'indennità di carica.
Articolo 8 (Revoca del provvedimento)
1. Il provvedimento di sospensione è revocato di diritto e l'Ufficio di Presidenza ne prende atto quando il procedimento penale a carico del Consigliere o dell’Assessore regionale si concluda con sentenza di non doversi procedere, pronunciata ai sensi degli articoli 425 e 529 del Codice di procedura penale o con sentenza di assoluzione anche non definitiva pronunciata per i motivi di cui all'articolo 530 del medesimo Codice o qualora l'ordinanza di cui all'articolo 6, comma 1, sia stata annullata ai sensi dell'articolo 309, comma 9, del Codice di procedura penale.
2. Il Consigliere o l’Assessore regionale nei cui confronti si è verificata la revoca ha diritto di ricevere la liquidazione di tutti i trattamenti economici e assegni non percepiti, sotto deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.
Articolo 9 (Missioni)
1. Ai Consiglieri regionali, autorizzati dall'Ufficio di Presidenza, al Presidente della Giunta e ai componenti della Giunta che, in rappresentanza della Regione ovvero per ragioni istituzionali finalizzate alla produzione normativa o all’attività di indirizzo o di controllo del Consigliere, si rechino in missione in Italia o all’estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando mezzi pubblici di trasporto inclusi l'aereo e il mezzo di trasporto marittimo, ovvero, in caso di spostamento con autovettura propria, un rimborso chilometrico pari ad una frazione, fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo; è consentito l'uso del taxi o dell'auto a noleggio.
2. In caso di missione è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo, per il vitto e per la sosta del proprio automezzo.
3. L'Ufficio di Presidenza può stipulare convenzioni con le società concessionarie di servizio pubblico di trasporto per i pagamenti differiti delle relative spese.
Articolo 10 (Cumulo)
1. Ai Consiglieri o agli Assessori regionali non possono essere liquidati altri rimborsi di spese di qualsiasi natura, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli.
2. Ai Consiglieri o agli Assessori regionali che siano dipendenti dello Stato o di enti pubblici si applicano le norme statali vigenti.
Articolo 11 (Decorrenze)
1. La corresponsione dell’indennità di carica e del rimborso spese di esercizio del mandato di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, decorre dalla data della prima seduta della nuova Assemblea Legislativa tranne per il Presidente della Giunta regionale per il quale decorre dalla data di proclamazione. La corresponsione del rimborso spese di esercizio del mandato di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, decorre
dalle relative nomine.
2. Nel caso di surrogazione, la data di inizio della corresponsione dell’indennità di carica al Consigliere subentrante decorre dalla data della deliberazione del Consiglio regionale che dispone la surroga.
3. Il trattamento economico del Consigliere cessa a decorrere dal giorno antecedente la prima seduta della nuova Assemblea Legislativa.
4. Il trattamento economico spetta ai membri dell’Ufficio di Presidenza fino alla data dell’elezione dei nuovi componenti dell’Ufficio di Presidenza e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche.
5. Il trattamento economico spetta al Presidente e ai componenti della Giunta fino alla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche.
CAPO II ASSEGNO DI FINE MANDATO
Articolo 12 (Assegno di fine mandato)
1. L'assegno di fine mandato, a carico del bilancio del Consiglio regionale, nella misura di cui all’articolo 13, spetta:
a) ai Consiglieri e agli Assessori regionali non rieletti o non nominati nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura;
b) ai Consiglieri e agli Assessori regionali che cessino dalla carica o dalla funzione nel corso della legislatura per dimissioni volontarie o per revoca, esclusi i casi di cessazione dal mandato per le cause di decadenza così come disciplinate dalla normativa vigente.
2. In caso di decesso del Consigliere o dell’Assessore l'indennità di fine mandato spetta:
a) al coniuge purché non sia stata pronunciata dal giudice la sentenza definitiva di divorzio;
b) ai figli legittimi, o legittimati, o adottivi, o naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, minorenni;
c) agli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera b), minorenni;
d) ai figli di cui alla lettera b) o, in mancanza, agli affiliati di cui alla lettera c), anche se maggiorenni, purché studenti che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, o senza occupazione, conviventi a carico del Consigliere deceduto.
Articolo 13 (Misura dell'assegno di fine mandato)
1. La misura dell'assegno di fine mandato è stabilita in una mensilità dell'indennità di carica lorda spettante per la carica di Consigliere o di Assessore regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi di mandato, fino ad un massimo complessivo di dieci mensilità.
2. Coloro che abbiano già beneficiato della liquidazione dell'assegno di fine mandato in precedenti legislature hanno diritto, nel caso di rielezione, alla corresponsione di un assegno per i mandati successivi sulla base della normativa di cui al comma 1. Agli stessi non può, comunque, essere riconosciuta, al termine dello svolgimento del nuovo mandato, una misura dell’assegno di fine mandato, in termini di numero di mensilità, superiore a quella a cui avrebbero avuto diritto sulla base della legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 174/2012, tenendo comunque conto del numero delle mensilità già liquidate.
3. L'attribuzione dell’assegno di fine mandato è disposta dall'Ufficio di Presidenza nel sesto mese successivo dalla cessazione del mandato.
4. Coloro che abbiano già esercitato il mandato per una legislatura possono richiedere all'Ufficio di Presidenza la corresponsione anticipata dell'assegno di fine mandato in misura non superiore al 50 per cento rispetto al trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta. La richiesta deve essere motivata da necessità personali e approvata dall'Ufficio di Presidenza. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta per ciascuna legislatura a partire dalla seconda. Sulla percentuale corrisposta anticipatamente non si effettua adeguamento al termine definitivo del mandato.
Articolo 14 (Effetti della sospensione)
1. I periodi di non corresponsione o sospensione della indennità di carica non sono computati agli effetti dell'assegno di fine mandato.
Articolo 15 (Assicurazioni infortuni)
1. I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. La spesa per tale assicurazione non fa parte del trattamento economico.
Articolo 15 bis (Pubblicità dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e del governo regionale)
1. Al fine di procedere alla pubblicazione, annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, dello stato patrimoniale dei Consiglieri regionali nel sito istituzionale, ciascun Consigliere trasmette al Presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla data delle elezioni e nel mese di settembre di ciascun anno, i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati, i beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie.
2. Rimangono fermi gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53 (Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli amministratori di enti ed istituti operanti nell'ambito della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Nei confronti del Consigliere regionale che non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1, può essere comminata dall’Ufficio di Presidenza una sanzione sull’indennità di carica da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
Articolo 15 ter (Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)
1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012, il titolare dell’assegno vitalizio, qualora sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici, è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni alla competente struttura del Consiglio regionale che può, comunque, per disposizione dell’Ufficio di Presidenza, procedere in ogni momento alla verifica della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
2. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza di condanne di cui al comma 1. A tale scopo la competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno la richiesta di autodichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni corredata di apposito modulo, fissando contestualmente un termine per la restituzione dello stesso, decorso il quale procede d’ufficio alla sospensione dell’erogazione dell’assegno vitalizio con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l’inadempienza.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell’assegno di reversibilità che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici.”.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, FUNZIONAMENTO E ASSEGNAZIONE DI MEZZI E DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI
Articolo 3 (Sostituzione degli articoli 2, 3, 4 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))
1. Gli articoli 2, 3, 4 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti dai seguenti:
“Articolo 2 (Contributi in favore dei Gruppi consiliari)
1. Per il funzionamento, per le iniziative politiche e per le attività collegate ai lavori del Consiglio di ciascun Gruppo consiliare è previsto un contributo complessivo costituito da:
a) una quota annuale fissa pari ad euro 5.000,00 moltiplicata per il numero dei Consiglieri, nonché un importo di ulteriori cinque centesimi di euro moltiplicato per il numero degli abitanti della regione sulla base dei dati ufficiali dell’ultimo censimento generale della popolazione residente, da destinare, secondo quanto definito nel modello “A” allegato alla presente legge, alle spese di funzionamento del Gruppo per scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale quali:
1) svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio regionale e alle iniziative dei Gruppi o dei Consiglieri o comunque connesse all’attività dei Consiglieri regionali;
2) funzioni di studio;
3) funzioni di editoria;
4) funzioni di comunicazione;
b) una quota annuale, da destinare alle spese per il personale dei Gruppi, nel limite massimo del costo relativo al trattamento economico annualmente riconosciuto dal contratto nazionale applicato ai Consigli regionali ad una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, comprensivo di una quota di salario accessorio mediamente attribuibile e degli oneri a carico dell’Ente moltiplicato per il numero di Consiglieri.
2. Il finanziamento complessivo di cui al comma 1 è ripartito dall’Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione.
3. È esclusa, in ogni caso, la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per Gruppi composti da un solo Consigliere, salvo per quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni o che, costituitisi all’esito delle elezioni, si siano ridotti ad un unico componente, nonché per il Gruppo misto costituitosi in corso di legislatura.
4. Il contributo di cui al comma 1, lettera b), può essere utilizzato esclusivamente per le spese del personale preposto allo svolgimento delle attività del Gruppo, comprese le spese di amministrazione e gestione del medesimo personale. A tal fine, nei limiti del suddetto finanziamento, ciascun Gruppo si può avvalere:
a) di personale assunto mediante contratti a tempo determinato, con convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni occasionali o di lavoro autonomo o con contratti temporanei di qualsiasi natura comunque denominati secondo le leggi vigenti. Per il personale di cui alla presente lettera i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento;
b) di dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni a tal fine collocati in aspettativa senza assegni, fermo restando che i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione economica e di carriera;
c) di dipendenti di altri enti pubblici comandati presso il Consiglio regionale per essere assegnati ai Gruppi consiliari, per un periodo massimo corrispondente alla legislatura, anche al di fuori dei limiti di cui all’articolo 8 bis, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio – Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il personale comandato da altro ente ed assegnato al Gruppo o al Consigliere facente parte dell’Ufficio di Presidenza riduce, in misura corrispondente al trattamento economico sostenuto dall’Assemblea, i finanziamenti relativi alla spesa di personale previsti per i Gruppi consiliari e per gli uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza.
Articolo 3 (Decorrenze dei contributi)
1. I contributi di cui all’articolo 2 sono erogati a rate anticipate con cadenza definita dall’Ufficio di Presidenza.
2. I contributi di cui all’articolo 2 cessano a decorrere dal giorno antecedente la seduta di insediamento di ogni nuova Assemblea Legislativa.
3. In caso di variazione nel corso dell'anno finanziario del numero e della consistenza dei Gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza fissa il nuovo contributo con effetto dal mese successivo a quello della variazione.
4. L'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni anno finanziario e, entro il mese successivo, ogni qualvolta vari la consistenza numerica di un Gruppo o intervengano modificazioni nella composizione dell’Ufficio di Presidenza o nelle iscrizioni ai Gruppi di suoi componenti, stabilisce l'importo, determinato in trecentosessantacinquesimi, spettante a ciascun Gruppo per le spese di funzionamento e di personale.
Articolo 4 (Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente dell’Assemblea e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza).
1. Per il funzionamento delle Segreterie politiche e particolari è previsto un ulteriore contributo complessivo costituito da una quota massima pari al 25 per cento del finanziamento riconosciuto ai Gruppi. Tale ulteriore contributo può essere destinato esclusivamente per spese per il personale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b). L’Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, può ripartire, nel limite massimo di tale disponibilità, tra i componenti dell’Ufficio di Presidenza, le risorse e le
assegna, unitamente ai finanziamenti di cui all’articolo 2, ai Gruppi ai quali i medesimi Consiglieri aderiscono. Il Presidente del Gruppo pone immediatamente a disposizione dell’eventuale componente dell’Ufficio di Presidenza, iscritto al proprio Gruppo, il finanziamento attribuito sulla base del presente comma. Le determinazioni e la rendicontazione in ordine alle destinazioni di detta somma competono in via esclusiva al componente dell’Ufficio di Presidenza.
2. Le Segreterie politiche e particolari svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo con l’Amministrazione, provvedono all’organizzazione degli impegni, curano l’agenda e la corrispondenza privata del componente dell’Ufficio di Presidenza, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale. Per il personale di cui al presente articolo i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento.
3. Ciascun Consigliere componente dell’Ufficio di Presidenza si avvale delle tipologie contrattuali di cui all’articolo 2, comma 4.
4. Al termine dell’esercizio finanziario ciascun componente del Gruppo che rivesta cariche all’interno dell’Ufficio di Presidenza, redige un rendiconto delle spese ad esso riferite. Il medesimo rendiconto è sottoposto, entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio, al controllo del Collegio interno dei revisori dei conti istituito ai sensi della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni che verifica la corrispondenza tra le entrate e le spese effettuate sulla base della documentazione probatoria. Il componente dell’Ufficio di Presidenza a cui le spese si riferiscono se ne assume la responsabilità. Il rendiconto di tali spese è allegato al rendiconto del Gruppo consiliare di appartenenza.”.
Articolo 4 (Sostituzione dell’articolo 4 bis della l.r. 38/1990)
1. L’articolo 4 bis della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 4 bis (Uffici di Segreteria istituzionale e dotazione di servizi)
1. All’inizio di ogni legislatura e/o all’inizio di ogni anno finanziario, l’Ufficio di Presidenza individua il personale da porre a disposizione dei propri componenti per le ordinarie funzioni di Segreteria istituzionale secondo il seguente schema:
a) Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: fino a tre unità di personale, di cui una di categoria D o inferiore e due di categoria C o inferiore;
b) Vice Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: due unità di categoria C o inferiore;
c) Consigliere Segretario del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: una unità di categoria C o inferiore.
2. Entro i limiti di cui all’articolo 8 bis, comma 2, della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il personale di cui al comma 1 può essere scelto anche tra il personale a tal fine comandato presso il Consiglio regionale, per un periodo massimo corrispondente alla legislatura.
3. Al di fuori dei contributi di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, a ciascun Consigliere facente parte del Gruppo sono garantiti spazi, arredi, utenze telefoniche, attrezzature d’ufficio ed informatiche in misura analoga ai dirigenti di cui all’articolo 23 bis, comma 2, della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni ovvero, nel caso in cui al Consigliere facente parte del Gruppo siano affidate anche funzioni istituzionali in seno all’Ufficio di Presidenza, in misura analoga ai dirigenti di cui all’articolo 23 bis, comma 1, della medesima l.r. 25/2006. Per fini istituzionali e di rappresentanza al Presidente del Consiglio regionale può essere riconosciuta, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, una particolare dotazione superiore a quella riconosciuta ai dirigenti di cui all’articolo 23 bis, comma 1. Al personale assunto dai Gruppi o dal Consigliere facente parte del Gruppo a cui siano affidate anche funzioni istituzionali in seno all’Ufficio di Presidenza sono garantite le medesime dotazioni riconosciute al personale non dirigente che opera presso il Consiglio regionale.”.
Articolo 5 (Inserimento degli articoli 4 ter e 4 quater della l.r. 38/1990)
1. Dopo l’articolo 4 bis della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni sono inseriti i seguenti:
“Articolo 4 ter (Rendicontazione dei Gruppi)
1. Ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale che evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
2. Il rendiconto è articolato secondo il modello “A” allegato alla presente legge, definito sulla base delle linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, a corredo del rendiconto è allegata la documentazione idonea a rilevare i dati relativi ai pagamenti effettuati.
4. Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo, entro cinquanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, al Presidente del Consiglio che lo trasmette al Presidente della Regione.
5. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
6. La delibera con cui la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità del rendiconto di ciascun Gruppo, trasmessa dal Presidente della Giunta regionale al Presidente del Consiglio, è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Qualora la Corte dei conti ravvisi irregolarità ovvero il rendiconto sia trasmesso oltre i termini, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 11 e 12, del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012.
8. I rendiconti delle spese dei Gruppi, successivamente ai controlli da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sono pubblicati, in allegato al rendiconto del bilancio del Consiglio regionale, nel sito istituzionale della Regione e sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali) e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 4 quater (Collegio interno dei Revisori dei Conti)
1. Per la verifica delle spese effettuate con i contributi e secondo le categorie di cui all’articolo 2 ciascun Gruppo si avvale del Collegio interno dei Revisori dei Conti istituito ai sensi della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Collegio, ai fini della rendicontazione di ciascun Gruppo, effettua, ogni quadrimestre, un controllo concomitante e, annualmente, un controllo successivo secondo tempi e modalità dal medesimo definite.
3. Il Collegio interno dei Revisori dei Conti, sulla base del modello di rendiconto approvato ai sensi dell’articolo 1 del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012, definisce modalità e argomentazioni esplicative in merito alle spese di funzionamento.”.
Articolo 6(Inserimento dell’articolo 4 quinquies della l.r. 38/1990)
1. Dopo l’articolo 4 quater della l.r. n. 38 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:
“Articolo 4 quinquies (Disposizioni di monitoraggio e contenimento della spesa del personale dei Gruppi o ad essi assegnato)
1. Fermi restando, per la IX legislatura, i limiti già individuati, ai sensi degli articoli 2, punto 4, e 3 della l. 853/1973, di cui alla l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di monitorare la spesa del personale addetto ai Gruppi e, nel contempo, garantire il concorso dell’Assemblea agli obiettivi di finanza pubblica e coordinare i limiti di spesa già fissati, con le nuove disposizioni previste dall’articolo 2, comma 2, lettera h), del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012, per le legislature successive a quella in corso, la spesa per il personale derivante dall’ammontare complessivo dei rapporti contrattuali posti in essere direttamente da ciascun Gruppo o dall’Assemblea per comandi di personale da assegnare ai Gruppi stessi o da ciascun componente dell’Ufficio di Presidenza, non può
essere superiore, rispettivamente, al finanziamento individuato all’articolo 2, comma 1, lettera b), e all’articolo 4, comma 1, così come determinato in seguito alla definizione del parametro omogeneo che tiene conto del numero dei Consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi della Regione.”.
CAPO III
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2006, N. 25 (DISPOSIZIONI SULL’AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA)
Articolo 7
(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria))
1. Al comma 1 dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: “del Collegio o del Revisore” è inserita la seguente: “interno”.
2. Dopo l’articolo 12 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:
“Articolo 12 bis (Collegio interno dei Revisori dei Conti)
1. Il Collegio interno dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea Legislativa, con voto limitato a due, nell’ambito di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, abbiano presentato domanda nei termini previsti dall’avviso per la costituzione dell’elenco. Il Collegio dura in carica tre anni dalla data di nomina e comunque fino all’approvazione del terzo rendiconto finanziario. Il regolamento di contabilità definisce le cause di incompatibilità, sostituzione, revocabilità e decadenza, nonché le modalità di funzionamento.
2. Ciascun componente del Collegio interno dei Revisori dei Conti deve possedere i seguenti requisiti minimi:
a) iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
b) possesso di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei) in scienze economiche o giuridiche;
c) possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, maturata attraverso attività svolte in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private o conseguita attraverso una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria nelle materie della contabilità pubblica o da concrete esperienze di lavoro nell’ambito della magistratura contabile, ovvero, esperienza maturata, per almeno tre anni, come revisore dei conti presso le Assemblee legislative o, per almeno dieci anni, come revisore dei conti nominato ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. Al Collegio sono affidate in via esclusiva, compatibilmente con l’autonomia dell’Assemblea Legislativa con riferimento ai bilanci e ai provvedimenti del Consiglio regionale, funzioni analoghe a quelle del Collegio dei Revisori istituito, relativamente all’attività di controllo sulla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011 come modificato dall’articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)). Il quadro riassuntivo delle risultanze finali dell’attività di controllo svolta dal Collegio interno dei Revisori sui bilanci ed i provvedimenti dell’Assemblea Legislativa è allegato alle risultanze finali dell’attività di controllo effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti istituito presso la Giunta.
4. Il Collegio svolge funzioni di supporto, studio, proposta, certificazione e controllo e, in particolare:
a) offre supporto all’Assemblea, su richiesta del suo Presidente, in ordine all’attività e ai referti di cui all’articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni, nonché all’articolo 7, commi 7, 8 e 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e successive modificazioni e integrazioni;
b) in relazione all’attività di cui alla lettera a) e a quanto previsto all’articolo 16, su richiesta dell’Ufficio di Presidenza, formula studi e proposte e indica azioni correttive utili all’azione legislativa anche avvalendosi dei dati eventualmente messi a disposizione della VII Commissione di cui all’articolo 20 del Regolamento interno dell’Assemblea;
c) su richiesta dell’Ufficio di Presidenza, rende pareri al medesimo in ordine ai contenuti dei documenti di bilancio e ai programmi e progetti che gli vengano sottoposti, nonché agli atti inerenti all’ordinamento contabile e finanziario dell’Assemblea;
d) formula pareri sulla proposta di bilancio di previsione dell’Assemblea, sui documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, fornisce una relazione sul rendiconto della gestione ed effettua, se necessario, verifiche di cassa;
e) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità dell’Assemblea;
f) verifica i rendiconti di cui alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modificazioni e integrazioni secondo le modalità dal medesimo definite.
5. In relazione al concorso dell’Assemblea al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti di spesa per il personale, il Collegio vigila sull’applicazione dei relativi adempimenti tenuto conto delle speciali prescrizioni contenute nella presente legge e, in particolare:
a) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa e sugli altri atti relativi alla spesa per il personale;
b) sottoscrive le relazioni allegate ai contratti collettivi decentrati integrativi ai sensi della normativa vigente;
c) sottoscrive il conto annuale del personale consiliare e verifica la copertura finanziaria e la congruità delle deliberazioni inerenti la costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata anche in relazione alla normativa che regola l’attività dell’Assemblea Legislativa;
d) certifica i risparmi previsti nei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. A ciascun Revisore contabile nominato presso l’Assemblea spetta un compenso lordo annuo analogo a quello previsto per il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011. Per eventuali rimborsi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (Rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni e integrazioni.”.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA REGIONE E RAZIONALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E REVISIONE DI ENTI, AGENZIE ED ORGANISMI REGIONALI
Articolo 8
(Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione)
1. Il presente articolo disciplina le condizioni e le modalità della partecipazione della Regione a soggetti di diritto privato e detta norme in materia di numero e compensi dei componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale, nonché sulle modalità di assunzione del personale.
2. La disciplina contenuta nel presente articolo è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) garantire la qualità dello svolgimento delle proprie funzioni anche assicurando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed il rispetto dei principi di tutela della concorrenza di cui alla normativa statale di riferimento e, in particolare, dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
b) semplificare il sistema delle partecipazioni della Regione.
3. La Regione al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 può:
a) costituire, assumere o mantenere il controllo diretto o indiretto di società aventi le caratteristiche di società in house che, in coerenza con gli obiettivi strategici delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione, svolgano:
1) servizi di interesse generale, anche a rilevanza economica;
2) prevalentemente compiti di centrale di committenza;
3) servizi finanziari per la Regione;
b) può costituire, assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in società nelle quali la partecipazione si renda necessaria, nel rispetto del principio di sussidiarietà, per il perseguimento di interessi di rilievo regionale connessi alle proprie finalità istituzionali.
4. Ai fini del comma 3:
a) per servizi di interesse generale, anche a rilevanza economica, si intendono, sulla base di quanto desumibile dagli atti della Comunità Europea, sia servizi di mercato che non di mercato, volti a soddisfare bisogni diffusi dei cittadini, degli enti locali o delle imprese da rendere secondo principi di continuità, parità di accesso e di trattamento di tutti gli utenti;
b) per centrali di committenza si intendono, le società che come amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell’articolo 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni, svolgano le attività indicate dall’articolo 3, comma 34, del citato d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Fermo restando quanto già previsto dall’articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni per quanto concerne la Società Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A. di cui alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 (Partecipazione della regione Liguria ad una società di progettazione Informatica) e successive modificazioni e integrazioni, in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera a), la Regione conferma il controllo diretto o indiretto sulle seguenti società:
a) Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico – FI.L.S.E. S.p.A. di cui alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A.) e successive modifiche ed integrazioni;
b) Società regionale della Liguria per l’internazionalizzazione delle imprese - Liguria International Soc. Cons.p.A. di cui alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 28 (Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri);
c) Società tecnica regionale che risulterà, ai sensi della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), dal processo di fusione di Infrastrutture Liguria S.r.l. di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010), Agenzia regionale per l’Energia della Liguria S.p.A. di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni ed Agenzia regionale per il Recupero Edilizio S.p.A. di cui alla legge regionale 14 luglio 1988, n. 33 (Costituzione della Agenzia regionale per il Recupero Edilizio S.p.A.) e successive modificazioni e integrazioni;
d) Ligurcapital S.p.A. ;
e) I.P.S. S.c.p.A. Insediamenti Produttivi Savonesi, di cui all’articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) e successive modificazioni e integrazioni;
f) Liguria Ricerche S.p.A., società unipersonale costituita per le finalità di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 48/1973 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Per le società controllate direttamente o indirettamente che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 3, lettera a), la Regione adotta le misure di cui all’articolo 4, comma 1, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012. Qualora nelle attività svolte dalle anzidette società vi siano rami di attività che presentino le caratteristiche di cui al comma 1, gli stessi sono acquisiti dalle società di cui al comma 4 con caratteristiche più analoghe.
7. Il processo, già in corso, di semplificazione del sistema delle quote azionarie della Regione possedute direttamente o indirettamente in società non rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 4 del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012, è completato mediante la cessione delle quote o la liquidazione di tutte le società non aventi più le caratteristiche di cui al comma 3.
8. La Giunta regionale individua ed aggiorna annualmente le partecipazioni azionarie da dismettere per il venir meno delle caratteristiche di cui al comma 3.
9. Le società di cui al comma 3, lettera a), e quelle di cui alla lettera b), cui possa essere riconosciuto il requisito di organismi di diritto pubblico, possono procedere fra di loro all’affidamento diretto di incarichi.
10.Per quanto concerne le società di cui alla al comma 3, lettera a), e quelle comunque a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, la composizione degli organi è disciplinata dalle vigenti disposizioni nazionali ed, in particolare, dall’articolo 4, commi 4 e 5, del citato d.l. 95/2012 così come convertito.
11.Per quanto concerne la gestione del personale le società di cui al comma 3, lettera a), e quelle comunque a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta applicano le vigenti disposizioni nazionali in materia e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 4, commi 9, 10, 11, del medesimo d.l. 95/2012 così come convertito.
12.La Regione verifica il rispetto dei vincoli di cui al presente articolo e di quanto previsto dal comma 8. In caso di violazione dei suddetti vincoli trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4, comma 12, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.
13.Fino alla conclusione del processo di fusione previsto dalla l.r. 6/2011 la Regione mantiene la propria partecipazione nelle società ARRED S.p.A. di cui alla l.r. 33/2008, ARE S.p.A. di cui alla l.r. 22/2007 e Infrastrutture S.r.l. di cui alla l.r. 63/2009. Il processo di fusione deve comunque essere concluso entro il 2013.
Articolo 9
(Disposizioni per la razionalizzazione amministrativa e revisione di enti, agenzie ed organismi regionali)
1. Al fine di garantire il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dallo Stato, il contenimento della spesa e il conseguimento di obiettivi di efficacia, il presente articolo detta norme di razionalizzazione e revisione degli enti, agenzie od organismi del sistema regionale. A tal fine, la Regione sopprime o accorpa o assicura la riduzione, in misura non inferiore al 20 per cento, degli oneri finanziari relativi agli enti, agenzie od organismi di cui al comma 2.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del settore regionale allargato come individuati on deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2012, n. 303 in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. Il presente articolo non si applica al Centro regionale per la ricerca e l’innovazione già soppresso con la legge regionale 27 giugno 2012, n. 22 (Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l’innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di organi di enti regionali e modifiche di norme regionali in materia di diritto allo studio). Non si applica, altresì, alla Centrale Regionale di acquisto e all’Agenzia Sanitaria Regionale già accorpate con la legge regionale 6 novembre 2012, n. 34 (Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione dell’Agenzia Sanitaria Regionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), alla l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)).
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aziende ed enti appartenenti al settore sanitario regionale. Non si applicano, altresì, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) e all’Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) che ricevono contributi derivanti dal Fondo sanitario a cui si applicano le riduzioni e i vincoli stabiliti per il settore sanitario. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo sono esclusi gli enti che gestiscono servizi socio assistenziali, educativi o culturali.
5. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione amministrativa e contenimento dei costi, di efficacia e di efficienza del sistema regionale e al fine di un miglior coordinamento nell’esercizio delle funzioni, entro il 30 settembre 2013, la Regione con apposita legge istituisce un unico Ente per la gestione delle competenze nelle materie dei servizi per l’impiego, delle politiche formative, del lavoro, dell’istruzione e del diritto allo studio in cui confluiscono le competenze dell’Agenzia Liguria Lavoro e dell’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU) di cui alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione) e successive modificazioni e integrazioni. Il nuovo Ente succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti di cui al presente comma.
6. A far data dal 30 settembre 2013 è istituito l’Ente Parchi Liguri e gli enti di gestione delle aree protette istituite con la legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni sono trasformati nelle seguenti sezioni territoriali:
a) Montemarcello – Magra;
b) Portofino;
c) Aveto;
d) Antola;
e) Beigua;
f) Alpi Liguri.
7. Con apposita legge regionale si procede alle necessarie modifiche della citata l.r. 12/1995 e, in particolare, alla definizione delle funzioni e degli organi dell’Ente Parchi Liguri.
8. La Regione promuove l’accorpamento di enti di derivazione regionale, provinciale e comunale anche con natura giuridica privata operanti nel settore della cultura aventi finalità analoghe per il potenziamento dell’offerta di servizi e la realizzazione di economie ed il contenimento dei costi di struttura.
9. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riduce in misura pari al 20 per cento gli oneri finanziari relativi ai seguenti enti:
a) Istituto Regionale per la Floricoltura;
b) Agenzia regionale per la promozione Turistica In Liguria.
10.Al fine di cui al comma 9 si tiene conto delle riduzioni già operate dalla Regione nell’anno 2011 anche in attuazione delle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica per la riduzione della spesa contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e nei successivi provvedimenti legislativi statali.
11.Al Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense non sono concessi contributi con oneri a carico della Regione.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 10
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria, nella propria autonomia, al fine di concorrere, nell’ambito regionale, agli adempimenti di cui dell’articolo 2 del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012 conferma, a decorrere dalla X legislatura, l’abrogazione degli assegni vitalizi già prevista dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) in applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011.
2. Restano, altresì, ferme le disposizioni di cui alla l.r. 35/2011 relative all’applicazione del Capo III della l.r. 3/1987 ai Consiglieri e ai componenti, aventi diritto, della Giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura; pertanto, sono fatti salvi i trattamenti in erogazione e quelli da erogare al verificarsi delle condizioni previste nel suddetto Capo. Per i Consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio.
3. Relativamente alla misura dell’assegno di fine mandato, fatto salvo quanto già maturato alla data di entrata in vigore della presente legge, ai Consiglieri e agli Assessori in carica nelle legislature precedenti alla X, si applica quanto previsto all’articolo 13, comma 2, della l.r. 3/1987 come modificato dalla presente legge.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013 agli Assessori esterni, in carica dalla IX legislatura, sono estesi, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di Assessore, i rimborsi spese, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa, nonché tutte le altre disposizioni previste dalla normativa statale e regionale per i Consiglieri regionali ad eccezione delle norme relative all’assegno vitalizio.
5. Sino alla naturale scadenza della IX legislatura l’importo del contributo obbligatorio per assegni vitalizi è calcolato sull’indennità di carica indipendentemente da eventuali trattenute effettuate ai sensi della l.r. 3/1987 come modificata dalla presente legge.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e sino alla naturale scadenza della IX legislatura, l’Ufficio di Presidenza, al fine di salvaguardare i finanziamenti relativi ai contratti stipulati entro la IX legislatura, può ridurre nel limite massimo del 30 per cento le risorse concretamente erogate nell’anno 2012.
Tali risorse sono esclusivamente destinate al finanziamento delle spese per il personale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012.
7. Le spese per le attività, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012, sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 38/1990 così come sostituito dalla presente legge.
8. Fermo restando il divieto di contribuzione per partiti e movimenti politici, di cui all’articolo 2, comma 3, della l.r. 38/1990 come sostituito dalla presente legge, sino alla naturale scadenza della IX legislatura rimangono fermi i finanziamenti di cui ai commi 6 e 7 per i Gruppi consiliari, già composti da un solo Consigliere o che risultino successivamente così costituiti, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
9. Sino alla naturale scadenza della IX legislatura, l’articolo 2, comma 4, della l.r. 3/1987, così come modificato dalla presente legge, si applica anche ai Consiglieri che ricoprono l’incarico di Vice Presidente del Gruppo.
10.Sino all’approvazione dell’ultimo rendiconto relativo alla naturale scadenza della IX legislatura il Collegio attualmente in carica ai sensi dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006, oltre alle funzioni già attribuite dalla presente legge o dal Regolamento di contabilità, esercita il controllo sulle restanti Aree Previsionali di Base del bilancio dell’Assemblea Legislativa. Rimangono ferme le determinazioni già assunte dall’Ufficio di Presidenza al momento dell’entrata in vigore della presente legge relativamente ai compensi riconosciuti.
11.Con l’approvazione della presente legge si intendono adempiuti tutti gli obblighi previsti all’articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l), m), n) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012 e all’articolo 14, comma 1, lettera d) del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011.
Articolo 11
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 37 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali);
b) gli articoli 8 bis e 9 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).
Articolo 12
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 5 della presente legge entrano in vigore con riferimento all’esercizio finanziario 2013.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della presente legge entrano in vigore dalla X legislatura.
3. Le restanti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2013, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 38/1990 come sostituito dalla presente legge e quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della l.r. 38/1990, come sostituito dalla presente legge, che entrano in vigore dalla X legislatura e fatto salvo, altresì, quanto previsto dall’articolo 10 della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 20 dicembre 2012
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
Allegato “A” (Articoli 2 e 4 ter l.r. 38/1990)
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