IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Modifica alla rubrica del titolo II della legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali)
1. Nella rubrica del titolo II della l.r. 3/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: ''incentivi'' è sostituita dalle seguenti: ''benefici economici''.
Articolo 2
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 3/2008)
1. L'articolo 3 della l.r. 3/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
''Articolo 3
(Ambito e modalità di intervento)
1. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza della rete distributiva, sono attribuiti alle piccole imprese commerciali benefici economici per interventi diretti alla qualificazione, alla specializzazione, alla trasformazione delle loro attività.
2. Il sostegno economico riguarda l'acquisto di beni strumentali funzionali all'esercizio dell'impresa e gli investimenti concernenti le strutture edilizie delle unità locali dove l'impresa opera.''.
Articolo 3
(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 3/2008)
1. L'articolo 4 della l.r. 3/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
''Articolo 4
(Benefici economici e modalità di concessione)
1. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, determina:
a) la tipologia e l'entità delle agevolazioni, con le eventuali elevazioni in relazione a specifici ambiti territoriali, attività, condizioni soggettive dell'imprenditore nonché alla qualifica di Bottega Storica dell'esercizio commerciale;
b) i criteri, le modalità, i limiti ed i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei benefici economici;
c) i limiti dell'investimento complessivo e del corrispondente finanziamento ammissibili alle agevolazioni.
2. La Giunta regionale, nell'ambito della stessa misura agevolativa, può prevedere, a sostegno delle piccole imprese commerciali, diverse tipologie di benefici economici, stabilendo anche l'eventuale possibilità di scelta tra i medesimi.
3. Se l'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi esso è in forma attualizzata e le relative operazioni di finanziamento sono effettuate da Istituti di credito alle condizioni previste dalle
convenzioni tipo definite dalla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E.) S.p.A..
Anno XLIV - N. 2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 20.03.2013 - pag. 21
4. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del regime ''de minimis'' fissato dalla vigente normativa comunitaria.''.
Articolo 4
(Modifica all'articolo 5 della l.r. 3/2008)
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 3/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: ''dei contributi'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle agevolazioni''.
Articolo 5
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 18 marzo 2013
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando