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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale Liguria 18 dicembre 2012 n 47
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.
 

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:


Articolo 1
(Modifica all’articolo 15 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))


1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
“b)per Medie Strutture di Vendita, gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq.;”


Articolo 2
(Modifica all’articolo 22 della l.r. 1/2007)


1. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “alla dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle seguenti: “a SCIA”.


Articolo 3
(Modifiche all’articolo 38 della l.r. 1/2007)


1. Al comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “agli articoli 12 e 13” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 12”.
2. Il comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“2.Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
4. Il comma 3 bis dell’articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“3 bis. La programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all’articolo 3 può stabilire le modalità per la vendita congiunta all’ingrosso e al dettaglio nello stesso locale.”.


Articolo 4
(Modifica all’articolo 60 della l.r. 1/2007)


1. Al comma 2 dell’articolo 60 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “agli articoli 12 e 13” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 12”.


Articolo 5
(Modifiche all’articolo 80 della l.r. 1/2007)


1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “Gli impianti esistenti devono dotarsi di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato ai sensi e nei termini stabiliti dalla normativa statale.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: “autorizzazioni” sono inserite le seguenti: “e degli altri titoli abilitativi” e le parole: “o, su sua rinuncia, al titolare dell’autorizzazione dell’impianto.” sono sostituite dalle seguenti: “, salvo rinuncia del gestore medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“3.Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del gestore o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. All’interno dei centri abitati possono essere posti vincoli che sono stabiliti dalla programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, lettera d).”.


Articolo 6
(Modifica all’articolo 113 della l.r. 1/2007)


1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 113 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“2 ter. La Giunta regionale, su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio e sentiti i Comuni, può ogni anno stabilire l’effettuazione delle vendite promozionali in deroga a quanto previsto al comma 2.”.


Articolo 7
(Sostituzione dell’articolo 115 della l.r. 1/2007)


1. L’articolo 115 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 115 (Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa)
1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.
2. La programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all’articolo 3, ai fini di una omogenea e corretta applicazione nel proprio territorio, può riportare le disposizioni di cui al comma 1.”.


Articolo 8
(Sostituzione dell’articolo 116 della l.r. 1/2007)


1. L’articolo 116 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo116 (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.
2. La programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all’articolo 3, ai fini di una omogenea e corretta applicazione nel proprio territorio, può riportare le disposizioni di cui al comma 1.
3. Gli esercizi di cui all’articolo 58 osservano l’orario dell’attività prevalente.”.


Articolo 9
(Modifica all’articolo 126 della l.r. 1/2007)


1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 126 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “, previa comunicazione al Comune competente per territorio”.


Articolo 10
(Modifica all’articolo 127 della l.r. 1/2007)


1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 127 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “, previa comunicazione al Comune competente per territorio.”.


Articolo 11
(Modifiche all’articolo 139 della l.r. 1/2007)


1. Al comma 2 dell’articolo 139 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “euro 250” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.000” e le parole: “euro 2.500” sono sostituite dalle seguenti: “euro 5.000”.


Articolo 12
(Modifica all’articolo 141 della l.r. 1/2007)


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 141 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
“2 bis. Chiunque violi le disposizioni sugli outlet di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e bis), nonché quelle contenute nella programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all’articolo 3 relative alla medesima tipologia distributiva, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000. In caso di reiterazione, l’attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.”.


Articolo 13
(Dichiarazione d’urgenza)


1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 17 dicembre 2012
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando



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