Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Sostituzione del titolo della legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale))
1. Il titolo della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle società di mutuo soccorso”.
Articolo 2
(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 13/1994)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “delle associazioni” sono sostituite dalle seguenti: “delle società di mutuo soccorso”.
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “delle suddette associazioni” sono sostituite dalle seguenti: “delle società di mutuo soccorso”.
Articolo 3
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 13/1994)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “dei sodalizi” sono sostituite dalle seguenti: “delle società di mutuo soccorso”.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “delibera inoltre” sono inserite le seguenti: “, compatibilmente con le disponibilità di bilancio,”.
3. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “delle associazioni” sono sostituite dalle seguenti: “delle società di mutuo soccorso”.
4. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “delle associazioni” sono sostituite dalle seguenti: “delle società di mutuo soccorso”.
5. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“3. Per la definizione delle iniziative di cui al presente articolo è costituito un Comitato scientifico composto da cinque membri, nominati dalla Giunta tenendo conto delle designazioni dei coordinamenti liguri delle società di mutuo soccorso, della Federazione Operaia Cattolica Ligure, dell'Università degli Studi di Genova e dell’Organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore di cui all’articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore). Il suddetto Comitato opera a titolo gratuito e senza rimborso spese.”.
6. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
Articolo 4
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 13/1994)
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “può concedere alle associazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “,
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può concedere alle società di mutuo soccorso iscritte nella specifica sezione del Registro regionale del Terzo Settore di cui alla l.r. 42/2012”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “60 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “euro 30.000,00” e le parole “20 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “euro 10.000,00”.
3. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 13/1994 è sostituito dal seguente:
“3. I contributi vengono concessi alle società di mutuo soccorso le cui iniziative di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria siano finalizzate alla utilizzazione di immobili o di porzioni di essi di proprietà delle società stesse, di enti pubblici o di soggetti privati. Nel caso di immobili di proprietà di soggetti privati l’erogazione del contributo è subordinata all’esistenza di un contratto di locazione della durata di almeno quattro anni dalla data di conclusione dei lavori di ristrutturazione.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
Articolo 5
(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 13/1994)
1. L’articolo 5 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 5 (Modalità per la richiesta dei contributi)
1. La Giunta regionale determina, sulla base della disponibilità di bilancio, le modalità e i termini per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4.
2. I suddetti contributi devono essere richiesti alla Regione Liguria direttamente dai soggetti beneficiari di cui all’articolo 1.”.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 17 dicembre 2012
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando