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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale Liguria 16 novembre 2011 n 33
Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009 n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio.
 

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


promulga la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1
(Attuazione delle disposizioni statali di promozione e agevolazione della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e delle aree urbane degradate)


1. Le misure di promozione e agevolazione della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente sotto il profilo urbanistico, paesistico, architettonico ed ambientale e di contestuale perseguimento dello sviluppo dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile previste dall’Intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali conclusa in data 1 aprile 2009 e dall’articolo 5, commi da 9 a 14 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 trovano attuazione, con riferimento ai singoli edifici, nella legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e successive modificazioni ed integrazioni con le modifiche apportate nei successivi articoli e, con riferimento alle aree urbane degradate ed ai complessi di immobili che necessitano di operazioni di riqualificazione a scala urbanistica, nelle disposizioni del Capo V, Titolo V della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni contenente apposite norme di semplificazione ed accelerazione per l’approvazione di progetti urbanistici mediante procedimenti di Accordo di pianificazione, Accordo di programma e di Conferenza di servizi.

ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 49/2009)


1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell’ultimo periodo è inserito il seguente:
”Nel caso dei mutamenti di destinazione d’uso di cui all’articolo 3, comma 1 bis, deve utilizzarsi il metodo dell’altezza media ponderale dei fronti fuori terra applicato alle porzioni di costruzione oggetto di mutamento di destinazione d’uso”.
2. Alla lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: ”alla data del 30 giugno 2009” sono soppresse.

ARTICOLO 3
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 49/2009)


1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
“Ove si tratti di condoni aventi ad oggetto soltanto alcune parti dell’edificio o dell’unità immobiliare le relative volumetrie sono computate ai fini del calcolo della volumetria esistente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), ma, ai fini della determinazione dell’entità dell’ampliamento volumetrico in concreto ammissibile, tale volumetria condonata deve essere sottratta dall’entità dell’ampliamento volumetrico teorico previsto dagli articoli 3 e 4.”

ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 49/2009)


1. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “alla vigente strumentazione urbanistica comunale” sono inserite le seguenti: ”o in contrasto con le previsioni dei piani urbanistici operanti in salvaguardia”.

ARTICOLO 5
(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 49/2009)


1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “al vigente strumento urbanistico comunale” sono sostituite dalle seguenti: ”ai piani urbanistici comunali vigenti ed a quelli operanti in salvaguardia”.
2. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: ”dal vigente strumento urbanistico comunale” sono sostituite dalle seguenti: ”dai piani urbanistici comunali vigenti e da quelli operanti in salvaguardia”.

ARTICOLO 6
(Dichiarazione d’urgenza)


1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 16 novembre 2011



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