Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge regionale:
Sommario
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 26 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 26 bis della l.r. 38/2007)
Art. 3. (Proroga validità del Programma Quadriennale Regionale 2008-2011 per l’Edilizia Residenziale)
Art. 1.
(Sostituzione dell’articolo 26 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))
1. (Omissis) [1].
Art. 2.
(Inserimento dell’articolo 26 bis della l.r. 38/2007)
1. (Omissis) [2].
Art. 3.
(Proroga validità del Programma Quadriennale Regionale 2008-2011 per l’Edilizia Residenziale)
1. E’ prorogata fino al 31 dicembre 2014 la validità del Programma Quadriennale Regionale 2008-2011 per l’Edilizia Residenziale (PQR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria 28 aprile 2009, n. 9, ad eccezione dell’allegato G.
2. Sono fatte salve dall’applicazione della presente legge le norme già adottate dai comuni come variante generale del PUC o del PRG ai sensi della l.r. 38/2007.
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[1] Sostituisce l'art. 26 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 38.
[2] Inserisce l'art. 26 bis nella L.R. 3 dicembre 2007, n. 38.