Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità ed oggetto)
1. La Regione finanzia interventi volti alla valorizzazione ad uso pubblico attualmente non fruibile del patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico non statale nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Sono oggetto degli interventi finanziabili di cui al comma 1, prioritariamente: a) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i libri, le stampe, le incisioni e ogni altro documento avente carattere di rarità e di pregio; b) gli organi musicali storici, i dipinti custoditi nelle chiese, nei monasteri, nelle abbazie e nei conventi; c) gli archivi storici e notarili.
ARTICOLO 2
(Finanziamento)
1. Il finanziamento a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 1, è concesso con priorità ai piccoli comuni.
2. Il finanziamento di cui all’articolo 1, comma 1, è concesso, per ambito territoriale provinciale, con priorità agli interventi di minore importo e, a parità di importo, a quelli ad alto rischio di deterioramento.
ARTICOLO 3
(Procedure per la concessione del finanziamento)
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare permanente, determina, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, i criteri e le modalità relativi: a) alla relazione dei progetti concernenti gli interventi di cui all’articolo 1 da parte dei soggetti beneficiari, con l’impegno del proprietario o del gestore del bene che attesti le modalità di fruibilità pubblica del bene stesso; b) alla presentazione delle domande per l’ammissione ai finanziamenti; c) alla formazione della graduatoria per l’erogazione dei finanziamenti; d) alla erogazione dei finanziamenti; e) alla rendicontazione e controllo delle spese sostenute.
ARTICOLO 4
(Soggetti beneficiari)
1. Sono beneficiari del finanziamento di cui all’articolo 1 i proprietari privati dei beni di cui all’articolo 1.
ARTICOLO 5
(Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G23, di un apposito capitolo denominato “Finanziamento degli interventi per la valorizzazione ad uso pubblico del patrimonio artistico e archivistico non statale”, con uno stanziamento pari a 50 mila euro per l’esercizio finanziario 2009, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo T21501.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 22 luglio 2009
Marrazzo