Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Istituzione commissioni consiliari speciali)
1. Sono istituite, presso il Consiglio regionale, le commissioni consiliari speciali in materia di “Federalismo
fiscale e Roma capitale”, “Sicurezza ed integrazione sociale, lotta alla criminalità”, “Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro” e “Giochi olimpici 2020 e grandi eventi”.
2. La commissione Federalismo fiscale e Roma capitale ha il compito di promuovere indagine, studi e ricerche sugli effetti della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. La commissione Sicurezza ed integrazione sociale, lotta alla criminalità ha il compito di condurre indagini, studi e analisi sulle tematiche sulle cause del disagio sociale e sulle problematiche concernenti la sicurezza sociale, la corruzione, la lotta alla criminalità, con particolare riferimento alla penetrazione della criminalità organizzata mafiosa nel territorio regionale, finalizzati alla redazione di una proposta di interventi a favorire l’integrazione sociale sul territorio e a contrastare fenomeni di devianza sociale.
4. La commissione Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro ha il compito di condurre indagini, studi e analisi sulle tematiche della sicurezza e della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro nonché sulle cause delle malattie professionali, finalizzati alla redazione di una proposta di interventi volti al miglioramento delle condizioni lavorative nel territorio regionale.
5. La commissione Giochi olimpici 2020 e grandi eventi ha il compito di condurre indagini, studi e analisi sulle tematiche inerenti allo svolgimento della XXXII edizione dei giochi olimpici estivi e la XVI edizione dei giochi paraolimpici del 2020 nonché altri grandi eventi, finalizzati a valutare l’impatto che tali manifestazioni, in termini di opere infrastrutturali ed attività connesse, potranno avere sulla città di Roma e sull’intero territorio regionale, anche in funzione dello sviluppo strategico successivo dell’intera regione.
6. Le commissioni durano in carica fino alla fine della legislatura e si avvalgono delle strutture di cui all’art.17, comma 4, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.
7. La costituzione delle commissioni avviene con le modalità indicate dall’art.14, commi 2 e 3 e dall’art. 15, commi 1, 2 e 3 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.
ARTICOLO 2
(Disposizioni finali)
1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ai fini della riduzione dei costi di funzionamento delle attività consiliari, il Consiglio regionale delibera, su proposta del Presidente del Consiglio, la nuova disciplina di costituzione, composizione ed organizzazione degli organi e dei gruppi consiliari.
ARTICOLO 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 21 dicembre 2010
La Presidente
Renata Polverini