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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale Lazio 18 luglio 2011 n. 7
Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche” e successive modifiche
 

Il Consiglio Regionale


ha approvato


Il Presidente della Regione


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”


1. All’articolo 12 della l.r. 17/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 le parole: “non superiore a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a dieci anni”;
b) al comma 6 le parole: “per un massimo di due anni” sono sostituite dalle seguenti: “per un massimo di cinque anni”;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6 bis. Il comune può autorizzare un secondo ampliamento delle attività estrattive in corso per un massimo di cinque anni, previa indizione della conferenza di servizi di cui all’articolo 8, comma 10, dopo aver acquisito il parere della CRC, nel caso in cui sussistano specifiche esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali nonché il preminente interesse socio-economico sovra comunale indicati nell’apposita domanda presentata dal soggetto interessato, secondo le modalità previste nel regolamento regionale di cui all’articolo 7.”.

ARTICOLO 2
Modifica all’articolo 25 della l.r. 17/2004 e successive modifiche


1. L’articolo 25 della l.r. 17/2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 25(Cessazione dell’attività estrattiva)
1. In caso di attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera in assenza di autorizzazione, il comune dispone la cessazione dell’attività estrattiva ed ordina al trasgressore il recupero e la sistemazione dell’area interessata.
2. Se il trasgressore non adempie entro sessanta giorni dall’intimazione a quanto prescritto al comma 1, il comune provvede con rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario dell’area in cui è stata svolta l’attività estrattiva è responsabile in solido con il trasgressore, ove non provi che l’attività stessa è avvenuta contro la sua volontà.
3. Il comune segnala all’autorità giudiziaria l’avvenuta attività di ricerca o di coltivazione di cava o torbiera in assenza di autorizzazione.”.

ARTICOLO 3
Modifica all’articolo 34 della l.r.17/2004


1. L’articolo 34 della l.r. 17/2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 34 (Proroga delle autorizzazioni in scadenza)
1. Al solo fine di completare il piano di coltivazione e di recupero ambientale, il comune competente, previo parere della CRC, proroga, per un periodo di cinque anni, prorogabile, nel rispetto delle medesime procedure previste dal presente articolo, di ulteriori cinque anni, l’autorizzazione per l’attività di coltivazione in scadenza in data antecedente alla data di approvazione dei PTPG adeguati ai sensi dell’articolo 10.
2. Al solo fine di completare il piano di coltivazione e di recupero ambientale, il comune competente, previo parere della CRC, proroga, per un periodo non superiore a cinque anni, l’autorizzazione per l’ampliamento dell’attività di coltivazione di cava e torbiera in scadenza in data antecedente alla data di approvazione dei PTPG adeguati ai sensi dell’articolo 10.
3. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 sono richieste dal titolare dell’autorizzazione almeno tre mesi prima della scadenza dell’autorizzazione stessa, presentando la documentazione appositamente disciplinata dal regolamento regionale di cui all’articolo 7.
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.
5. L’ulteriore proroga di cui al comma 1 dopo il primo quinquennio e la proroga di cui al comma 2 non devono comportare variazioni ed aggravamenti delle condizioni idrogeologiche delle aree circostanti il sito estrattivo ricadenti, in ogni caso, nell’ambito comunale. A tal fine l’amministrazione comunale deve commissionare ad università o ad altri enti abilitati alla valutazione del rischio idrogeologico uno studio per la determinazione degli effetti e dei pericoli connessi a tali variazioni o aggravamenti di cui tenere conto in sede di autorizzazione alle suddette proroghe.”.

ARTICOLO 4
Adeguamento del regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 “Regolamento di attuazione dell’art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche)”


1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adegua il r.r. 5/2005 alle modifiche di cui alla presente legge.

ARTICOLO 5
Disposizione transitoria


1. Al fine di tutelare i rapporti occupazionali nelle attività estrattive, i procedimenti istruttori relativi alle richieste di proroga ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti in conformità alle disposizioni della l.r. 17/2004, come modificata dalla presente legge.


Formula Finale
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Roma, li 18 Luglio 2011


La Presidente
Renata Polverini



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