IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Disposizioni relative alle procedure per il finanziamento di opere pubbliche)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 30, commi 3 e 5, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005) e successive modifiche, la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici può, previa domanda del soggetto destinatario del finanziamento, prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa, anche se, alla data di presentazione della domanda, detto termine sia già scaduto.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, ai finanziamenti regionali in materia di opere pubbliche concessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatte salve le domande di proroga già presentate presso la direzione regionale infrastrutture, ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2007) e successive modifiche, prima della data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 13 agosto 2011
La Presidente
Renata Polverini