Il Consiglio regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge
ARTICOLO UNICO
(Disposizioni varie)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati) sono inseriti i seguenti:
“1 bis. La Regione favorisce, altresì, in attuazione dell’articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, la realizzazione di centri di accoglienza per ospitare stranieri richiedenti o titolari di protezione internazionale ai sensi della normativa vigente in materia, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.
1 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture di cui al comma 1 bis.”.
2. I commi 2 e 3 dell’articolo 53 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) sono sostituiti dai seguenti:
“2. Al fine di consentire la verifica periodica dello stato di attuazione del piano socio-assistenziale regionale nonché il monitoraggio della spesa regionale a sostegno degli interventi e dei servizi previsti nei piani di zona di cui all’articolo 51 ed avviare una nuova programmazione delle risorse assegnate, Roma Capitale ed i comuni o enti capofila degli ambiti territoriali di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c), trasmettono ogni anno, all’assessorato regionale competente in materia di politiche sociali e famiglia, una relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona, anche sotto il profilo amministrativo-contabile, indicando l’ammontare delle somme impegnate ed erogate alla data del 30 giugno dell’anno in corso, le previsioni relative all’andamento della spesa nel secondo trimestre dello stesso anno, nonché i risultati conseguiti o che si prevede siano conseguiti.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, con propria deliberazione, individua criteri e modalità per la redazione della relazione di cui al comma 2, nonché per la nuova programmazione delle risorse assegnate non utilizzate e non gravate da obbligazioni.”.
3. All’articolo 44 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo all’istituzione di una fondazione per l’assistenza ai disabili gravi privi dei propri familiari, sono apportate le seguenti modiche:
a) alla rubrica le parole: “privi dei propri familiari” sono sostituite dalle seguenti: “o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di fornire un sostegno concreto alle persone disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie, la Regione promuove l’istituzione di una fondazione senza scopo di lucro, cui possono partecipare sia soggetti pubblici sia soggetti privati, che preveda tra le sue finalità il finanziamento di progetti finalizzati all’assistenza dei disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie ovvero quella di finanziare progetti di interesse regionale, anche con caratteristiche di sperimentazione innovativa, e di attuare forme di compartecipazione al finanziamento ed alla gestione dei servizi da parte dei soggetti pubblici e privati, perseguendo l’uniformità delle prestazioni socio-assistenziali erogate sul territorio regionale.”.
4. All’articolo 59 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo al fondo di garanzia per le emergenze occupazionali, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “dal Tavolo interassessorile per le emergenze occupazionali costituito con decreto del Presidente della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “congiuntamente dagli Assessori regionali competenti in materia di bilancio e in materia di lavoro e formazione”;
b) al comma 3 le parole: “componenti il Tavolo interassessorile” sono sostituite dalle seguenti: “competenti in materia di bilancio e in materia di lavoro e formazione e della commissione consiliare competente”.
5. Il comma 46 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo alla concessione di borse di studio ai figli di lavoratori svantaggiati è sostituito dal seguente:
“46. La Regione sostiene il diritto allo studio dei figli di lavoratori svantaggiati, come definiti ai sensi della lettera a), in particolare attraverso la concessione di borse di studio. A tal fine, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, i criteri per la concessione delle borse di studio provvedendo, in particolare, a stabilire:
a) la definizione di lavoratore svantaggiato;
b) i requisiti di merito dei figli dei lavoratori svantaggiati come definiti alla lettera a).”.
6. L’articolo 52 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 relativo alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro dei lavoratori stranieri, è sostituito dal seguente:
“Art. 52 (Corsi per la sicurezza sul lavoro per lavoratori stranieri)
1. La Regione, al fine di promuovere la cultura e l’informazione sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro dei lavoratori stranieri, incentiva la realizzazione di corsi per la sicurezza sul lavoro anche in lingua madre.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante il capitolo F21518 che assume la seguente nuova denominazione: “Spese per il finanziamento di corsi per la sicurezza sul lavoro anche in lingua madre, rivolti ai lavoratori stranieri.”.
7. Alla legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 (Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito di politiche attive del lavoro) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Fondo regionale per l’inserimento al lavoro)
1. Al fine di finanziare gli interventi di cui all’articolo 3 è costituito il “Fondo regionale per l’inserimento al lavoro” di seguito denominato fondo speciale.
2. Al fondo speciale sono destinate:
a) le risorse regionali assegnate agli interventi di cui all’articolo 3, comprese quelle iscritte nei capitoli afferenti il Fondo sociale europeo (FSE);
b) risorse statali assegnate, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2 della L. 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche, e le risorse del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione);
c) altre risorse di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati.”.
8. All’articolo 12 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, relativo all’istituzione dell’Osservatorio istituzionale per l’educazione stradale e la sicurezza nella circolazione, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 3 dopo le parole: “che lo presiede” sono aggiunte le seguenti: “o suo delegato”;
b) alla lettera b) del comma 3 la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “tre”;
c) la lettera g) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
“g) un esperto in comunicazione istituzionale e un esperto in sicurezza stradale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di viabilità, sentita la commissione consiliare competente;”;
d) sono abrogati:
1) il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 14/1998, relativo alla disciplina per i professionisti esterni dell’Osservatorio istituzionale;
2) il comma 40 dell’articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, relativo a modifiche all’Osservatorio istituzionale;
3) il comma 4 dell’articolo 95 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a modifiche concernente il Comitato tecnico istituzionale dell’Osservatorio.
9. Alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 (Estensione del piano regionale della viabilità di cui alla legge regionale 4 maggio 1985, n. 60 e alla legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera p-octies) del comma 1 dell’articolo 2 le parole “dello svincolo al Km 0,000” sono soppresse;
b) all’articolo 3:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2 la Regione provvede attraverso l’azienda strade Lazio - Astral Spa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 (Promozione della costituzione dell’azienda strade Lazio - Astral S.p.a.).”;
2) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;
c) alla lettera p-octies) del comma 1 dell’articolo 4 le parole “dello svincolo al Km 0,000” sono soppresse.
10. La Regione, al fine di sostenere la mobilità dei giovani al di sotto dei trenta anni di età, istituisce un fondo denominato “Fondo per la promozione dell’uso del trasporto pubblico locale e per l’agevolazione tariffaria a favore dei giovani”.
11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di mobilità, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce:
a) le modalità di utilizzo delle risorse annualmente disponibili sul fondo di cui al comma 10;
b) il limite del reddito ISEE e gli ulteriori criteri per l’accesso all’agevolazione, che tengano conto, tra l’altro, del merito scolastico, in
riferimento all’intero corso di studi, della composizione del nucleo familiare e di condizioni di disagio sociale;
c) la misura dell’agevolazione tariffaria, determinata in relazione al territorio, al luogo di residenza e di lavoro o di studio, ovvero alla distanza del luogo di residenza dai maggiori centri di produzione di beni e servizi.
12. Agli oneri connessi all’istituzione del “Fondo per la promozione dell’uso
del trasporto pubblico locale e per l’agevolazione tariffaria a favore dei giovani” si provvede mediante il capitolo D41545 che fino alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011 è utilizzato per l’agevolazione di cui all’articolo 18 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009 - Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) e che dall’esercizio 2012 assume la
denominazione: “Fondo per la promozione dell’uso del trasporto pubblico locale e per l’agevolazione tariffaria a favore dei giovani”.
13. Il comma 5 dell’articolo 38 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo ad interventi in materia di trasporto pubblico locale, e
successive modifiche è sostituito dal seguente:
“5. La Giunta regionale può procedere, entro il 31 dicembre 2011, sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, all’affidamento diretto dei servizi di cui al comma 4 alla COTRAL Gestione S.p.A. purché la Regione eserciti sulla stessa società un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture.”.
14. Al fine di migliorare l’efficienza economica e produttiva delle imprese agricole del Lazio, la Regione favorisce l’accesso al credito di esercizio delle suddette imprese mediante la concessione, agli imprenditori agricoli singoli e associati, di contributi per il pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari di conduzione e gestione, nonché sui prestiti agrari di anticipazione ai soci conferenti, di durata non superiore ai dodici mesi e nel rispetto del regime comunitario “de minimis” come disciplinato dal regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
15. Agli oneri di cui al comma 14 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B13, di un apposito capitolo denominato: “Interventi creditizi in agricoltura sui prestiti agrari di conduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 200.000,00, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo B11530.
16. Per assicurare il completamento degli interventi diretti a fronteggiare lo stato d’emergenza socio-economico e ambientale nel territorio del bacino del fiume Sacco, da ultimo prorogato al 31 ottobre 2011 ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2010, la Regione concede contributi alle aziende zootecniche danneggiate dalla perdita di reddito o dalle restrizioni causate dal suddetto stato d’emergenza.
17. Agli oneri di cui al comma 16 si provvede mediante l’istituzione di un apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB B11, denominato: “Contributi per le perdite di reddito delle aziende zootecniche derivanti dallo stato d’emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 100.000,00, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501, di cui alla lettera f) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.
18. La Regione autorizza il pagamento in regime di “de minimis”, in conformità alla vigente normativa europea, nell’ambito delle risorse già impegnate sul capitolo B11539 a valere sui rispettivi esercizi finanziari, dei contributi aggiuntivi a quelli previsti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della l. 7 marzo 2003, n. 38) e
successive modifiche sul costo del premio della polizza assicurativa a garanzia del rischio di rimozione dei capi di animali morti in azienda e distruzione delle carcasse, previsti per le annualità 2007, 2008 e 2009.
19. Alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Requisiti strutturali)
1. La superficie interna netta dell’asilo nido destinata agli spazi ad uso dei bambini deve essere di almeno sei metri quadrati, con esclusione dei servizi igienici.
2. La superficie esterna dell’asilo nido è calcolata in ragione di quindici metri quadrati a bambino fino al diciottesimo e in ragione di dieci metri quadrati per ogni bambino oltre il diciottesimo.”;
b) al quarto comma dell’articolo 6 le parole “del regolamento relativo alle norme di progettazione” sono soppresse;
c) il primo comma dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:
“1. Il rapporto numerico tra personale dell’asilo nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo i seguenti parametri:
a) per quanto concerne gli educatori, in misura di uno ogni sette bambini;
b) per quanto concerne il personale ausiliario addetto ai servizi generali, in misura di uno ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.”;
d) al primo comma dell’articolo 31, le parole “al regolamento relativo alle norme di progettazione e realizzazione degli asili nido” sono soppresse;
e) l’articolo 35 è abrogato.
20. Dal 1° gennaio 2012 è dovuta la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria relative alle attività previste dall’articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed in particolare per:
a) spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica o dell’attestazione di deposito ai sensi dell’articolo 93 e dell’articolo 94 del d.p.r. 380/2001;
b) adempimenti connessi alle procedure delle zone ammesse a consolidamento;
c) sopralluoghi e rilascio del certificato di rispondenza;
d) relazione a struttura ultimata e collaudo;
e) procedure connesse agli adempimenti inerenti alle violazioni.
21. La Giunta regionale, con il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 30 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale) e successive modifiche determina l’importo dei contributi di cui al comma 20 e le relative modalità di versamento.
22. I contributi per le spese di istruttoria di cui al comma 20 non sono dovuti nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni causati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità e per progetti riferiti a beni immobili che fanno parte del patrimonio regionale.
23. L’articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
“Art. 15 (Commissioni consultive)
1. Presso i comuni sono costituite commissioni con funzioni consultive sulle problematiche inerenti al servizio pubblico di trasporto non di linea e all’applicazione dei regolamenti.
2. Al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, è istituita, presso l’assessorato regionale competente in materia di trasporti, una commissione consultiva, con il compito di esprimere pareri alla Regione e agli enti locali su ogni questione afferente al trasporto pubblico non di linea e in particolare sui criteri di cui all’articolo 13 bis e sui regolamenti previsti dall’articolo 14.
3. La partecipazione dei singoli componenti alla commissione consultiva è assicurata nell’ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
4. Nell’ambito delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e alle associazioni degli utenti.”.
24. La Regione, al fine di garantire la sicurezza e la qualità della vita urbana per gli abitanti delle province del Lazio, promuove la realizzazione del progetto “Patto per Lazio sicuro”, di seguito denominato patto.
25. Il patto, cui possono aderire il Ministero dell’interno e le Prefetture - Uffici territoriali del Governo dei comuni capoluogo di provincia, opera secondo il modello di sicurezza partecipata di cui al “Patto per Roma sicura” siglato dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma e dalla Provincia di Roma, per l’attuazione di interventi di contrasto della criminalità organizzata, dei fenomeni di devianza e degrado, con specifico riguardo ai fattori di rischio emergenti.
26. Agli oneri di cui ai commi 24 e 25 si provvede mediante le disponibilità di cui al capitolo R46507 che assume la seguente nuova denominazione: “Spese per gli interventi di cui al Patto per Roma sicura e al Patto per Lazio sicuro”.
27. Il comma 16 dell’articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo al progetto denominato “Patto per Roma sicura”, è abrogato.
28. Al comma 13 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo alla realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma si provvede, a seconda che la natura degli interventi sia di parte corrente o capitale, mediante le disponibilità di cui al capitolo R47506, denominato: “Iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni – parte corrente”, ed al capitolo R48503 denominato: “Iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni – parte capitale.”.
29. La Regione, al fine di valorizzare, far conoscere, divulgare e catalogare il patrimonio artistico e l’opera del maestro Franco Zeffirelli, in conformità alle disposizioni del codice civile e agli articoli 7, 9 e 56 dello Statuto, promuove la costituzione della “Fondazione Franco Zeffirelli”, di seguito denominata fondazione, e vi partecipa in qualità di socio fondatore.
30. La fondazione è costituita, in particolare, al fine di realizzare un centro internazionale delle arti e dello spettacolo, che si compone di un museo, per l’esposizione permanente delle opere costituenti l’archivio e la biblioteca del maestro Franco Zeffirelli e per quella temporanea delle opere di altri artisti, nonché di una apposita struttura per lo svolgimento di attività formative per registi, scenografi ed, in genere, operatori cinematografici e teatrali.
31. La partecipazione della Regione alla fondazione è subordinata alle condizioni che:
a) l’atto costitutivo e lo statuto, oltre a richiamare espressamente le finalità di cui ai commi 29 e 30, prevedano che:
1) siano adottati, annualmente, un programma delle attività che si intende svolgere nell’anno di riferimento, corredato del relativo piano finanziario, nonché una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente da inviare alla Regione ai sensi di quanto previsto al comma 35, lettera b);
2) sia tenuta una contabilità separata con vincolo dell’equilibrio della relativa gestione in caso di svolgimento di attività per conto terzi;
b) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto – n. 17 dell’allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);
c) il consiglio di amministrazione sia composto da rappresentanti dei soci in ragione diretta delle quote conferite, salve le eccezioni previste in uno specifico accordo preventivo da sottoscriversi con il soggetto titolare della proprietà dell’archivio e della biblioteca del maestro Franco Zeffirelli;
d) i soci fondatori e ordinari si impegnino a sottoscrivere, sulla base dell’accordo preventivo di cui alla lettera c) e fatte salve le eccezioni previste dall’accordo medesimo, la quota di partecipazione alla fondazione e a contribuire con proprie risorse alle sue attività correnti;
e) siano definite le modalità di partecipazione dei soci fondatori ed ordinari a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla fondazione, con esplicita esclusione di soggetti che si trovino o vengano a trovarsi in situazione di conflitto d’interesse con i fini medesimi;
f) sia recepito, in quanto compatibile, il codice etico approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007 – Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).
32. Possono far parte della fondazione, in qualità di soci fondatori ed ordinari, oltre a soggetti pubblici, anche soggetti privati che abbiano per scopi statutari lo sviluppo dell’arte, del cinema, del teatro e dello spettacolo e, nella sola qualità di soci ordinari, soggetti privati che contribuiscano con propri mezzi al perseguimento degli scopi della fondazione.
33. Il Presidente della Regione, ovvero l’Assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato, esercita i diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore e provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla fondazione.
34. Il Presidente della Regione provvede, altresì, ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto, alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione. Tali rappresentanti sono vincolati, nell’esercizio del proprio mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.
35. La fondazione trasmette alla Regione:
a) entro il 30 novembre di ciascun anno, il programma delle attività che intende svolgere nell’anno successivo, corredato del relativo piano finanziario;
b) entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo unitamente ad una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente.
36. Agli oneri di cui ai commi dal 29 al 35 si provvede mediante l’istituzione:
a) nell’ambito dell’UPB G14, di un apposito capitolo di spesa denominato “Partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Franco Zeffirelli” con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, di euro 200.000,00;
b) nell’ambito dell’UPB G13, di un apposito capitolo di spesa denominato “Spese per le attività della Fondazione Franco Zeffirelli” con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, di euro 300.000,00.
37. Alla copertura degli oneri di cui al comma 36, lettere a) e b), si provvede mediante il prelevamento di pari importo, rispettivamente, per la parte capitale, dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011 e, per la parte corrente, dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell’elenco 4 allegato al bilancio di previsione 2011.
38. La Regione, conformemente all’articolo 6 dello Statuto, al fine di sostenere la crescita della cultura della legalità, della democrazia e della salvaguardia delle libertà fondamentali, la condanna di qualsiasi forma di estremismo, intolleranza e radicalismo nei rapporti sociali e la custodia della memoria delle vittime e dei fatti che hanno caratterizzato gli eventi terroristici quale modello educazionale da trasmettere alle giovani generazioni, promuove la realizzazione del Museo delle vittime del terrorismo, di seguito denominato Museo.
39. Il Museo si configura quale struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone, in via continuativa o temporanea, opere, memorie, documenti e materiali relativi alle vittime del terrorismo per finalità di educazione, di studio e di ricerca.
40. Per le finalità di cui al comma 38, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, previa acquisizione della relazione di cui al comma 41, provvede in particolare:
a) a definire le condizioni e i termini per l’attivazione di una procedura ad evidenza pubblica funzionale all’individuazione del soggetto a cui affidare la realizzazione e gestione del Museo;
b) ad individuare i servizi, primari ed aggiuntivi, del Museo.
41. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, istituisce il “Comitato promotore della realizzazione del Museo delle vittime del terrorismo”, di seguito denominato Comitato. Il Comitato, entro due mesi dalla sua costituzione, predispone e trasmette alla Giunta regionale una relazione che individui in particolare:
a) i contenuti tematici del Museo;
b) i soggetti, di natura pubblica o privata, interessati al perseguimento delle finalità del Museo o comunque in possesso di materiali utili alle medesime finalità, nonché le possibili forme di partecipazione, accordo o collaborazione con gli stessi soggetti.
42. Agli oneri di cui ai commi dal 38 al 41, la Regione provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G13, di un apposito capitolo denominato: “Spese per la promozione della realizzazione del Museo delle vittime del terrorismo”, con uno stanziamento pari ad euro 50 mila, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.
43. All’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011 - art. 12, comma 1, L.R. 20 novembre 2001, n. 25) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 36 è sostituito dal seguente:
“36. La Regione provvede:
a) per gli oneri derivanti dalle spese per le attività della fondazione, mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G13, di un apposito capitolo di spesa denominato: “Spese per le attività della fondazione “MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo”, con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2011-2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011;
b) per gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla fondazione, mediante il capitolo G14505 con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 200.000,00.”;
b) il comma 114 è sostituito dal seguente:
“114. La Regione provvede:
a) per gli oneri derivanti dalle spese per le attività della fondazione, mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G13, di un apposito capitolo di spesa denominato: “Spese per le attività della Fondazione Esposizione nazionale quadriennale d’arte di Roma”, con uno stanziamento pari ad euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2011-2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011;
b) per gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla fondazione, mediante il capitolo G14506 con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 327.000,00.”.
44. L’Istituto regionale per le ville tuscolane (IRViT), istituito ai sensi della legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 (Istituzione dell’Istituto regionale per le ville tuscolane - I.R.Vi.T.) e successive modifiche, è confermato quale ente pubblico dipendente della Regione ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto.
45. I commi 8 e 9 dell’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) sono abrogati.
46. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 18 maggio 1998, n.
15, relativo a contributi all’Orchestra regionale del Lazio è sostituito dal seguente:
“3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il capitolo
G13510 che assume la seguente nuova denominazione: “Partecipazione della
Regione Lazio all’attività della Fondazione ICO - Orchestra di Roma e del
Lazio (L.r. 15/98, art. 25)”.
47. Ferme restando le competenze delle province previste nell’articolo 4
della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema
turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.
14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) come
modificato dalla presente legge, al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera f) le parole da: “, fatto salvo quanto previsto” a: “numero 5)” sono soppresse;
b) dopo la lettera t) sono inserite le seguenti:
“t bis) l’organizzazione dell’informazione, dell’accoglienza, dell’assistenza e della tutela del turista, anche con l’ausilio delle tecnologie
dell’informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT);
t ter) la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;
t quater) la valorizzazione turistica del sistema turistico regionale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici, ivi comprese le manifestazioni tradizionali;
t quinquies) il controllo della qualità dei servizi.”.
48. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 13/2007 è abrogata.
49. All’articolo 5 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dopo le parole: “dei comuni” sono aggiunte le seguenti: “e di Roma Capitale”;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3 bis. In attesa del completamento dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 24 della legge 5 maggio del 2009 n. 42 (Delega al Governo in materia d federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), Roma Capitale svolge le funzioni ed i compiti in materia di turismo di cui al presente articolo.”.
50. L’articolo 6 della l.r. 13/2007 è abrogato.
51. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 13/2007 è inserito il seguente:
“5 bis. Il regolamento di cui al comma 5, in particolare, prevede, quali strutture periferiche dell’Agenzia, gli uffici territoriali del turismo, uno per ciascuna delle cinque province della Regione.”.
52. Sono abrogati:
a) l’articolo 60 della l.r. 13/2007 relativo all’esercizio provvisorio delle funzioni delle APT e soppressione;
b) il comma 4 dell’articolo 38 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo a modifiche all’articolo 60 della l.r. 13/2007;
c) il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo a modifiche concernenti l’esercizio provvisorio delle funzioni delle APT.
53. Al comma 1 dell’articolo 75 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) le parole da: “, fatto salvo quanto previsto” a: “numero 5)” sono soppresse;
b) dopo la lettera n quinquies) sono aggiunte le seguenti:
“n sexies) l’organizzazione dell’informazione, dell’accoglienza, dell’assistenza e della tutela del turista, anche con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT);
n septies) la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;
n octies) la valorizzazione turistica del sistema turistico regionale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici, ivi comprese le manifestazioni tradizionali;
n nonies) il controllo della qualità dei servizi.”.
54. La lettera c sexies) del comma 1 dell’articolo 76 della l.r. 14/1999 è abrogata.
55. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le Aziende di promozione turistica (APT), istituite dall’articolo 12 della legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio) e successive modifiche sono soppresse e le relative funzioni sono esercitate dall’Agenzia regionale del turismo di cui all’articolo 12 della l.r. 13/2007 e successive modifiche.
56. Ai fini dell’estinzione delle APT il Presidente della Regione nomina un commissario liquidatore per ogni APT. A decorrere dalla nomina dei commissari liquidatori cessano dalle funzioni i rispettivi commissari straordinari di cui all’articolo 60 della l.r. 13/2007. Ai commissari liquidatori è corrisposta la stessa indennità di carica dei commissari straordinari e la relativa spesa è a carico dei bilanci di ciascuna APT.
57. Entro trenta giorni dalla nomina di cui al comma 56, i commissari liquidatori con la collaborazione del collegio dei revisori contabili, trasmettono alla Regione i bilanci di liquidazione nonché l’aggiornamento dei dati risultanti dai decreti presidenziali emanati in attuazione dell’articolo 60, comma 4, della l.r. 13/2007 e dei dati riguardanti il personale in servizio. I bilanci di liquidazione sono approvati, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).
58. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle APT, in proprietà delle medesime al 31 dicembre 2010, così come risultante dai bilanci di liquidazione, è trasferito in proprietà alla Regione ed i commissari liquidatori, entro quindici giorni dalla data di approvazione dei bilanci di liquidazione, redigono apposito verbale di consegna alla Regione che subentra, a decorrere dalla data del verbale stesso, nella titolarità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, già facenti capo alle APT.
59. A decorrere dalla data del verbale di cui al comma 58, il personale di ruolo delle APT è inquadrato nella corrispondente categoria di appartenenza e profilo professionale dei ruoli del personale della Giunta regionale ed è assegnato all’Agenzia regionale del turismo, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, del contratto applicato e del trattamento economico in godimento, nonché delle mansioni svolte. A tal fine la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta regionale e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche provvede all’ampliamento delle dotazioni organiche in considerazione del personale transitato. Entro sessanta giorni dalla data del trasferimento del personale, in sede di contrattazione tra le organizzazioni sindacali di categoria e la Regione, sono definite le procedure per l’eventuale ricorso alla mobilità volontaria verso gli enti locali nonché per l’eventuale assegnazione in altre strutture regionali o agenzie ed enti regionali. A seguito del subentro di cui al comma 58 gli importi iscritti nei bilanci di liquidazione a copertura delle spese per il personale delle singole APT sono imputati ai capitoli relativi alle spese del personale di ruolo della Regione.
60. A decorrere dalla data del verbale di cui al comma 58, la Regione individua le sedi degli uffici territoriali dell’Agenzia regionale del turismo di cui al comma 5 bis dell’articolo 12 della l.r. 13/2007, come inserito dal comma 51 della presente legge.
61. Espletati gli adempimenti di competenza, i commissari liquidatori cessano dall’incarico, il collegio dei revisori contabili decade ed il Presidente della Regione con propri decreti da pubblicare sul BUR, dichiara l’estinzione delle singole APT.
62. All’articolo 7 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente :
“2. Sviluppo Lazio SpA provvede a predisporre, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle domande, una relazione istruttoria contenente la valutazione economico-finanziaria dei progetti pervenuti e delle imprese richiedenti. Il Presidente della Regione nomina il nucleo di valutazione composto dal dirigente della struttura competente in materia di attività produttive, con funzioni di presidente, da un funzionario indicato dal direttore regionale competente in materia di politiche per il lavoro e da un funzionario indicato dal direttore regionale competente in materia di programmazione economica. Il nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni, verifica, tenuto conto della relazione istruttoria di Sviluppo Lazio SpA, la rispondenza delle domande ai requisiti previsti dalla presente legge e la rispondenza dei progetti alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) ed esprime la valutazione finale sulla finanziabilità dei progetti presentati. Il direttore regionale competente in materia di attività produttive, sulla base della valutazione finale del nucleo di valutazione, con propria determinazione, provvede alla concessione delle agevolazioni.”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Sviluppo Lazio SpA eroga le agevolazioni previste dal presente capo, indicando le quote dei finanziamenti poste a carico dei fondi speciali di cui all’articolo 8 e dandone comunicazione alla direzione regionale competente in materia di attività produttive.”.
63. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 (Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l’artigianato) e successive modifiche è soppressa.
64. L’articolo 51 della l.r. 10/2007 è abrogato.
65. All’articolo 52 della l.r. 10/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, viene individuato, mediante procedura di evidenza pubblica, un soggetto gestore.”;
b) al comma 5 le parole: “, su proposta del Comitato di cui al comma 4,” sono sostituite dalle seguenti:“, con propria deliberazione,”;
c) al comma 6 le parole: “da Artigiancassa S.p.A.” sono sostituite dalle seguenti: “dal soggetto gestore”;
d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6 bis. Le spese di gestione relative alle attività di cui al presente articolo sono a carico della Regione con le modalità previste da apposita convenzione da stipularsi con il soggetto gestore.”.
66. All’articolo 86 della l.r. 10/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 1 le parole: “ad esclusione dell’articolo 3, dell’articolo 4, comma 3, degli articoli 5, 6, 7, commi 1, 2 e 7, e dell’articolo 8” sono soppresse;
b) alla lettera i) del comma 1 le parole: “ad esclusione dell’articolo 5 e dell’articolo 7, commi 2, 3 e 4” sono soppresse.
67. All’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo alla patrimonializzazione dei Confidi del Lazio, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola: “straordinario” è soppressa;
b) al comma 4, le parole: “dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di concessione del contributo”.
68. Il termine previsto dall’articolo 8, comma 4, della l.r. 31/2008, come modificato dal comma 67, si applica anche ai Confidi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto contributi ai sensi del citato articolo 8 della l.r. 31/2008.
69. La Regione istituisce il premio annuale denominato “Euro d’oro”, nell’ambito degli interventi volti all’attuazione del patto di stabilità regionalizzato per il rispetto dei vincoli e delle regole riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno da parte degli enti locali del territorio regionale.
70. Il premio “Euro d’oro” è assegnato agli enti locali virtuosi che si distinguono nell’attuazione del patto di stabilità regionalizzato e nel rispetto dei relativi vincoli, attraverso la concessione di un contributo da destinare alla realizzazione di un’opera in favore della cittadinanza.
71. Agli oneri di cui al premio “Euro d’oro” si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C22, di un apposito capitolo denominato: “Premio Euro d’oro nell’ambito dell’attuazione del patto di stabilità regionalizzato”, con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2011-2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.
72. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle cinque province del Lazio, la Regione istituisce il “Fondo per la valorizzazione dell’identità territoriale”, con uno stanziamento complessivo pari ad euro 10 milioni a valere sul triennio 2011-2013.
73. Il fondo di cui al comma 72 è destinato al finanziamento di un intervento per provincia, finalizzato alla valorizzazione del luogo ed al miglioramento delle condizioni di vita della cittadinanza, nel rispetto dell’identità e della vocazione del territorio.
74. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l’Assessore competente in materia di enti locali, stabilisce i criteri e le modalità per l’accesso al fondo di cui al comma 72 e in particolare le caratteristiche tecniche dei progetti ammissibili e la tempistica per la presentazione degli stessi, tenendo conto che è ammesso a finanziamento un singolo intervento per provincia.
75. Agli oneri di cui al “Fondo per la valorizzazione dell’identità territoriale” si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C22, di un apposito capitolo denominato: “Fondo per la valorizzazione dell’identità territoriale” con uno stanziamento pari ad euro 1 milione per l’annualità 2011, 5 milioni per l’annualità 2012 e 4 milioni per l’annualità 2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.
76. La Regione, al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario nonché le gravi situazioni di disequilibrio di bilancio da parte dei comuni, istituisce il “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni”.
77. Il fondo di cui al comma 76 è finalizzato alla concessione di contributi straordinari per il risanamento economico-finanziario dei comuni con una situazione di rischio di dissesto finanziario riferibile, negli ultimi due esercizi finanziari, ai seguenti indicatori:
a) utilizzazione continuativa dell’anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio;
c) disavanzo di amministrazione.
78. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore al bilancio, di concerto con l’Assessore agli enti locali, sentite le commissioni consiliari competenti, sono stabiliti:
a) i criteri e le modalità per l’accesso al fondo di cui al comma 76, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di cui alla parte II, titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e dei parametri di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 24 settembre 2009 (Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2010-2012);
b) l’istituzione e il funzionamento della commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione, nella cui composizione deve essere garantita la partecipazione di un dipendente regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso le strutture organizzative interne all’assessorato competente in materia di bilancio e di due esperti in materia di gestione economica e contabile degli enti locali delle amministrazioni centrali;
c) le procedure ed i parametri di controllo a cui il comune beneficiario deve sottoporsi nel biennio successivo al ricevimento dell’apposito contributo.
79. Agli oneri di cui al “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni” si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C22, di un apposito capitolo denominato: “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni” con uno stanziamento pari ad euro 1.000.000,00 per l’annualità 2011 ed euro 2.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.
80. Al fine di armonizzare ed integrare la contabilità civilistica delle società strumentali in house con le previsioni della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, tra cui quelle rese necessarie o opportune dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e successive modifiche e norme da essa derivate e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche ed al fine di assicurare la conformità alla normativa dell’Unione europea, la Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente, disciplina in modo organico ed omogeneo le modalità di gestione e di controllo ex-ante, in itinere ed ex-post delle attività e delle risorse finanziarie affidate a dette società.
81. Il comma 2 dell’articolo 14 bis della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) e successive modifiche è sostituito dal seguente:
“2. Alla realizzazione delle attività operative inerenti al fondo provvede la Società Finanziaria Laziale di Sviluppo SpA (Filas SpA). La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità per la gestione e l’utilizzo del fondo e individua gli interventi finanziabili, privilegiando le azioni che migliorano le ricadute sul sistema produttivo regionale, dell’attività di ricerca realizzata dalle università e dagli altri organismi di ricerca pubblici del Lazio.”.
82. In attuazione del riordino delle partecipazioni societarie previsto all’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) il Presidente della Regione, ovvero l’Assessore regionale competente in materia da lui delegato, sono autorizzati, in conformità alle previsioni del codice civile e dei rispettivi statuti societari, a porre in essere le iniziative necessarie per:
a) la cessione della partecipazione societaria alla Centrale del latte S.p.A., acquisita in attuazione dell’articolo 32 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, relativo all’acquisto di azioni nell’ambito della privatizzazione della Centrale del latte di Roma S.p.A.;
b) lo scioglimento e la liquidazione della società ARCEA Lazio S.p.A. di cui alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37 (Disposizioni per la progettazione, l’esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio. Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale) e successive modifiche;
c) la cessione della partecipazione societaria Camera della Moda, oggi denominata Alta Roma SCpA, acquisita in attuazione dell’articolo 81 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24, relativo alla partecipazione della Regione all’Agenzia per la moda.
83. L’articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997 “art. 28 l.r. 11 aprile 1986, n. 17”) e successive modifiche è sostituito dal seguente:
“Art. 52
1. La Regione, nell’ambito delle finalità statutarie, dei principi e delle politiche di integrazione europea e dei propri programmi di sviluppo economico e sociale del territorio regionale, nonché delle previsioni del codice civile, promuove la costituzione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, di una società regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio S.p.A.
2. La partecipazione della Regione alla società è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e lo statuto prevedano:
a) disposizioni tese a garantire il rispetto del diritto dell’Unione europea e della normativa statale in materia di in house providing;
b) con riguardo all’oggetto sociale, che la società operi quale strumento di attuazione delle politiche regionali dirette a favorire l’accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese e dei soggetti di volta in volta
individuati dalla Regione per il perseguimento di particolari finalità di interesse pubblico e che svolga attività di assistenza tecnica, nelle materie di propria competenza, a favore della Regione.
3. Le attività si esplicano attraverso il rilascio di garanzie in forma diretta, di cogaranzia e di controgaranzia. A tal fine Unionfidi Lazio S.p.A. stipula apposite convenzioni con istituti di credito, intermediari finanziari, enti previdenziali ed agenti di riscossione. Le risorse attribuite dalla Regione secondo quanto disposto dall’articolo 13 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2003) sono costituite in parte in denaro ed in parte da garanzie rilasciate ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione). Le risorse possono essere utilizzate per garantire titoli o altri strumenti finanziari previa autorizzazione della Regione stessa.
4. Per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti beneficiari Unionfidi Lazio S.p.A. costituisce uno o più comitati crediti, che operano in autonomia decisionale. I comitati sono costituiti nel rispetto degli orientamenti in materia di vigilanza sul credito e comprendono, tra gli altri, almeno un dirigente regionale, nominato con decreto del Presidente della Regione, con potere di veto sulla concessione delle garanzie limitatamente agli aspetti di legittimità.
5. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, approva i piani annuali e triennali di attività adottati da Unionfidi Lazio S.p.A., in coerenza con le linee della programmazione regionale ed attribuisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese di gestione della società mediante il capitolo C21504.”.
84. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Unionfidi Lazio S.p.A. adegua il proprio statuto a quanto previsto dall’articolo 52 della l.r. 11/1997, come da ultimo modificato dal comma 83.
85. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, stabilisce, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche.
86. La cartella di pagamento riferita alle sanzioni di cui al comma 85 deve contenere i dati prescritti dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modifiche e relative disposizioni di attuazione, nonché dalle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).
87. Relativamente ai tributi regionali, in materia di sanzioni amministrative tributarie si applicano, per quanto non disciplinato dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell´art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), al d.lgs. 472/1997 e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi nonché di altri tributi indiretti, a norma dell´articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche.
88. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30
(Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) è sostituito dal seguente:
“1. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati tramite bonifico bancario alla Tesoreria regionale o tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla Regione Lazio.”.
89. All’articolo 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica “Valutazione dei dirigenti” è sostituita dalla seguente: “Valutazione e responsabilità dei dirigenti”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui ai capi II, III e IV della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può, inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l’incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo di cui all’articolo 15 della presente legge ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all’ottanta per cento.”;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 sono adottati previo conforme parere del Comitato dei garanti di cui all’articolo 25. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta;
decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.”.
90. L’articolo 25 della l.r. 6/2002 è sostituito dal seguente:
“Art. 25 (Comitato dei garanti)
1. E’ istituito il Comitato dei garanti, di seguito denominato Comitato, che esprime il parere di cui all’articolo 24, comma 7.
2. Il Comitato è costituito, nel rispetto del principio di genere, con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:
a) un consigliere della Corte dei conti, con funzioni di presidente del Comitato;
b) due componenti, di cui uno scelto fra esperti in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e l’altro tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa;
c) un dirigente di struttura dirigenziale di livello generale del ruolo della Giunta regionale;
d) un componente dell’Organismo indipendente di valutazione.
3. Il Comitato resta in carica tre anni e l’incarico non è rinnovabile. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.
4. Le agenzie di cui alla legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) possono avvalersi del Comitato, previa stipula di apposita convenzione.
5. Con il regolamento di organizzazione sono disciplinate le modalità di scelta dei componenti di cui al comma 2, lettera c) e di funzionamento del Comitato stesso.”.
91. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) e successive modifiche le parole: “a valere sull’esercizio finanziario in corso” sono soppresse.
92. Dopo il comma 171 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011) è inserito il seguente:
“171 bis. Agli oneri di cui ai commi dal 165 al 171 si provvede:
a) per i contributi della Regione in conto interessi, mediante il capitolo E61405 denominato: “Contributi in conto interessi per l’edilizia agevolata (spesa obbligatoria)” con uno stanziamento pari ad euro 3.000.000,00 per l’annualità 2011, ed euro 13.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2012 e 2013;
b) per la spesa relativa alla costituzione del Fondo Investimenti per l’abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a., mediante il capitolo E61507 denominato: “Spesa per la costituzione del Fondo Investimenti per l’abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a.” con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 1.000.000,00;
c) per la partecipazione della Regione al Fondo Investimenti per l’abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a., mediante il capitolo E62524 denominato: “Partecipazione della Regione Lazio al Fondo Investimenti per l’abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a.” con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, pari ad euro 5.000.000,00.”.
93. Al fine di diversificare e valorizzare l’offerta turistica locale del Comune di Fiuggi, l’importo pari ad euro 4.500.000,00 a valere sul capitolo C12511, esercizi finanziari 2011 e 2012, è destinato alla realizzazione di una struttura congressuale.
94. La Regione sostiene la crescita e lo sviluppo locale attraverso il “Programma straordinario dei lavori pubblici per lo sviluppo locale”, da attuarsi tramite gli enti locali del Lazio o le loro articolazioni territoriali e la cui dotazione finanziaria, per il triennio 2011-2013, è pari ad euro 60.000.000,00.
95. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, sentito il parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità del programma di cui al comma 94.
96. Agli oneri di cui ai commi 94 e 95 si provvede mediante le disponibilità:
a) di cui al capitolo C22547, a valere sugli esercizi finanziari 2011 e 2012, per euro 15.000.000,00;
b) di cui al capitolo C12520, a valere sugli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, per euro 45.000.000,00.
97. Fatte salve le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, gli incarichi di componente degli organi degli enti pubblici dipendenti dalla Regione di cui all’articolo 55 dello Statuto nonché di società e altri enti privati a partecipazione regionale di cui all’articolo 56 dello Statuto, la cui nomina sia riservata alla Regione, non possono essere conferiti a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale, in carica al momento del conferimento dell’incarico.
98. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che rivestano incarichi di componente degli organi degli enti pubblici dipendenti dalla Regione trasmettono alla Presidenza della Regione una dichiarazione circa la sussistenza di una delle cause di cui al comma 97. Sulla base delle dichiarazioni pervenute, il Presidente della Regione accerta la sussistenza di una delle cause di cui al comma 97 e, con propri decreti, dichiara la decadenza del componente nominato e provvede alla nomina del nuovo componente secondo quanto previsto dall’articolo 55 dello Statuto.
99. Le disposizioni di cui al comma 97 si applicano alle società e agli altri enti privati a partire dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
100. Le disposizioni di cui ai commi 97 e 98 si applicano, altresì, ai commissari ad acta e straordinari nominati dalla Regione negli enti di cui al medesimo comma 97.
101. Alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7 dell’articolo 20 le parole da: “a persone esterne” a: “concrete esperienze di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “ai soggetti indicati dal presente comma. Gli incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l’amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 16, comma 2. Per la durata dell’incarico i dipendenti appartenenti ai ruoli dell’amministrazione regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.”;
b) al comma 9 dell’articolo 20 le parole: “ridotto del 50 per cento” sono soppresse;
c) al comma 6 dell’articolo 38 le parole da: “a persone esterne” a: “concrete esperienze di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “ai soggetti indicati dal presente comma. Gli incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l’amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 16, comma 2. Per la durata dell’incarico i dipendenti appartenenti ai ruoli dell’amministrazione regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.”.
102. All’articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: “comunque acquisiti al suddetto patrimonio” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi quelli trasferiti per effetto dell’articolo 1, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), fatta eccezione per i fondi rustici,”;
b) al comma 2 le parole: “Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui al comma 1, ivi compresa la facoltà di riservare una percentuale dei predetti immobili a favore delle fasce sociali più deboli.”
sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, disciplina i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui al comma 1.”;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. I beni di cui al comma 1 sono inseriti nel piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari previsto dall’articolo 1, comma 31 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio).
103. Al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo alla disciplina concernente i beni trasferiti alla Regione al fine di contribuire all’azzeramento del disavanzo sanitario, le parole: “agli articoli 17 e 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e successive modifiche, relativi, rispettivamente, alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio pro indiviso delle aziende unità sanitarie locali e alla dismissione del patrimonio immobiliare, nonché all’articolo 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e successive modifiche, relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare” sono sostituite dalle seguenti: “, all’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003) e successive modifiche, limitatamente ai fondi rustici e all’articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006) e successive modifiche.”.
104. Il comma 34 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22, relativo ai beni immobili non soggetti a dismissione, è sostituito dal seguente:
“34. Le superfici boschive e le aree destinate a verde pubblico non sono oggetto di dismissione.”.
105. Fatto salvo quanto previsto dal comma 106, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 18 (Dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui all’articolo 24, comma 4, lettera a), della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente il riordino del Servizio sanitario regionale, e successive modifiche) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29;
b) l’articolo 48 (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e all’articolo 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativi alla dismissione del patrimonio immobiliare di cui all’articolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4;
c) l’articolo 35 (Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui all’articolo 24, comma 4, lettera a), della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente il riordino del Servizio sanitario regionale, e successive modifiche) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11;
d) l’articolo 16 (Abrogazione dell’articolo 18, comma 14 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003”) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2;
e) l’articolo 36 (Dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del patrimonio pro-indiviso delle Aziende USL del Lazio di cui all’articolo 24 della l.r. 18/1994) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11;
f) l’articolo 16 (Valorizzazione del patrimonio della “GEPRA comunione delle ASL del Lazio”) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27.
106. Per le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare pro-indiviso delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) attivate ai sensi dell’articolo 17, commi 6 e seguenti e dell’articolo 18 della l.r. 29/2003 e successive modifiche, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme ivi previste.
107. Nelle more dell’approvazione di un’organica disciplina normativa in materia di cinema ed audiovisivo la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cultura e previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, individua gli interventi da realizzare nel corso dell’esercizio finanziario 2011 ed indica, in particolare:
a) i beneficiari;
b) le tipologie degli interventi e le relative priorità;
c) le modalità ed i criteri di concessione degli aiuti.
108. Gli interventi di cui al comma 107 sono realizzati nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di imparzialità, trasparenza e pubblicità e con l’eventuale avvalimento delle società a partecipazione regionale che si occupano di attività, programmi o progetti riconducibili al settore del cinema e dell’audiovisivo o che operano nel settore del credito alle imprese.
109. Agli oneri di cui ai commi 107 e 108 si provvede:
a) per l’attuazione degli interventi di parte corrente, mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G11, del capitolo denominato “Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo (parte corrente)” con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 500 mila, la cui copertura è garantita mediante prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011;
b) per l’attuazione degli interventi di parte capitale, mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G12, del capitolo denominato: “Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo (parte capitale)”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 15 milioni, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera b) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.
110. Dopo la lettera g quinquies) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale) e successive modifiche è aggiunta, in fine, la seguente:
“g sexies) un rappresentante della sicurezza penitenziaria designato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP)”.
111. Il Bollettino ufficiale telematico della Regione, di seguito denominato BUR, è lo strumento di informazione e comunicazione istituzionale e di pubblicità legale, ai sensi dell’articolo 52 dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti di alta amministrazione nonché di altri atti della Regione ed è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, nell’apposita sezione del sito Internet ufficiale della Regione Lazio, con modalità volte a garantire l’autenticità, l’integrità e la conservazione dei documenti digitali nativi in esso contenuti.
112. Il BUR costituisce una delle parti essenziali del sito ufficiale della Regione, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modifiche, e la sua pubblicazione è curata dalla struttura amministrativa della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e la gestione del BUR.
113. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, gli atti amministrativi della Regione sono pubblicati sul BUR in forma integrale, fatto salvo il rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza nel trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti medesimi, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). La pubblicazione in forma integrale degli atti amministrativi della Regione sul BUR costituisce forma di soddisfacimento del diritto di accesso ai documenti, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa) e successive modifiche e ha efficacia notiziale, fatta salva la facoltà degli organi della Regione di disporre in merito all’efficacia legale della pubblicazione sul BUR dei propri atti amministrativi.
114. Le modalità tecnologiche volte a garantire la formazione, l’integrità, l’autenticità e la conservazione a norma di legge dell’edizione informatica originale del BUR nonché le modalità di gestione, anche contabile, sono stabilite con regolamento di attuazione e integrazione, approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, che disciplina in particolare:
a) tempi e modalità del procedimento di pubblicazione del BUR e degli atti sul BUR, in armonia con le disposizioni vigenti in materia di flussi documentali dematerializzati;
b) l’aggiornamento delle modalità tecnologiche di inserimento del BUR in rete al variare delle norme vigenti in materia di diplomatica del documento informatico, con particolare riferimento al rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 82/2005;
c) le modalità per la trasmissione in via telematica degli atti digitali nativi destinati alla pubblicazione;
d) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza delle procedure di cui alla lettera c) e dell’autenticità e integrità del contenuto degli atti digitali pubblicandi;
e) le garanzie da adottare in riferimento all’esatta identificazione del mittente dei documenti digitali nativi contenenti gli atti inviati alla redazione del BUR per la pubblicazione;
f) le modalità di rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico), con particolare riferimento ai capi VI e VII;
g) le modalità di archiviazione e di conservazione dei documenti digitali nativi contenenti i testi pubblicati sul BUR;
h) le misure di sicurezza logiche, fisiche e organizzative da osservarsi, nel corso del procedimento finalizzato alla pubblicazione sul BUR, a garanzia del corretto trattamento dei dati personali tutelati dal d.lgs.196/2003;
i) le modalità di gestione contabile del BUR;
l) le modalità di consultazione del BUR nonché la fissazione degli importi dei contributi dovuti per l’invio per posta cartacea o telematica di una stampa dell’atto di interesse ai sensi del comma 117.
115. Tutti gli atti pubblicati sul BUR sono catalogati in un apposito indice per materia, nel rispetto della tipizzazione degli atti degli organi regionali definita dalle norme di organizzazione, al fine di favorire la rapida reperibilità dei singoli atti pubblicati, nella modalità di cui al comma 114 e sono suddivisi in atti della Regione, dello Stato e di altri enti. Essi sono stampabili autonomamente dalla sezione apposita del sito ufficiale della Regione nella quale il BUR è diffuso.
116. Nel BUR sono pubblicati tutti gli atti la cui pubblicazione su questo strumento è resa obbligatoria dagli ordinamenti dell’Unione europea, statale e regionale, anche se provenienti da privati e, in particolare, i seguenti atti:
a) le leggi e i regolamenti della Regione;
b) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionali;
c) i provvedimenti degli organi regionali di direzione politica nonché dei dirigenti regionali per i quali sia prevista la pubblicazione da leggi, regolamenti ovvero dal dispositivo dei provvedimenti stessi;
d) gli atti degli enti locali adottati nell’esercizio di funzioni delegate dalla Regione ovvero nell’esercizio di funzioni proprie, per i quali sia prevista dalle norme vigenti la pubblicazione stessa;
e) atti di enti pubblici la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal Presidente della Regione;
f) le leggi ed i decreti dello Stato di interesse della Regione;
g) le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna ai fini di una più diffusa pubblicità;
h) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi regionali e statali coinvolgenti la Regione in conflitti di attribuzioni o che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi regionali;
i) le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali sollevino questioni di illegittimità costituzionali di leggi regionali;
l) gli atti di organi statali la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal Presidente della Regione;
m) gli annunzi e gli altri avvisi di cui, a norma delle vigenti disposizioni, è obbligatoria la pubblicazione nel foglio annunzi legali delle province del Lazio e le inserzioni concernenti concorsi, avvisi e bandi.
117. La consultazione del BUR è gratuita ed è garantita presso gli uffici preposti alle relazioni con il pubblico (URP) della Regione e le biblioteche degli enti locali. Il rilascio di stampa, a richiesta degli interessati, è soggetto a un contributo corrispondente a quello fissato per l’estrazione di copia degli atti amministrativi. I cittadini che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga possono chiedere, alla struttura di cui al comma 112, l’invio per posta cartacea o telematica di una stampa dell’atto di interesse, dietro pagamento, in caso di inoltro in cartaceo, di un contributo fissato con il regolamento di cui al comma 114.
118. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati entro dieci giorni rispettivamente dalla data di promulgazione e dalla data di emanazione. I testi pubblicati sul BUR si presumono conformi all’originale e costituiscono il testo legale dell’atto normativo stesso sino a quando non se ne provi l’inesattezza mediante esibizione dell’originale o di copia conforme all’originale.
119. Gli originali delle leggi e dei regolamenti regionali, muniti del visto e del timbro del Presidente della Regione, sono inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione conservata presso la Presidenza della Regione.
120. La pubblicazione degli atti degli enti pubblici ovvero di altri soggetti, qualora obbligatoria, non comporta oneri per i richiedenti.
121. Fatto salvo quanto previsto dal comma 122, sono abrogate:
a) la legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4 (Norme per la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio);
b) il comma 22 dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, relativo a modifiche concernenti la pubblicazione e la diffusione del BUR;
c) l’articolo 11 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, relativo a modifiche concernenti la pubblicazione e la diffusione del BUR.
122. L’abrogazione di cui al comma 121 decorre dalla data di pubblicazione del primo BUR telematico ai sensi del presente articolo e comunque non oltre la data del 30 giugno 2012.
123. All’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 18 le parole da: “Fermo restando” a: “vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “Ferma restando la disciplina recata in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private dalla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e dal regolamento attuativo 26 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modificazioni) al fine di completare i procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo ai sensi dell’articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche, si applicano le disposizioni previste dal presente comma e dai commi da 19 a 24 del presente articolo. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data del 10 agosto 2010,”;
b) al comma 22 le parole: “entro il termine del 31 agosto 2011” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine del 31 luglio 2012”;
c) al comma 23 le parole: “dei provvedimenti di cui al comma 22” sono sostituite dalle seguenti: “del provvedimento di ricognizione di cui al comma 22”;
d) al comma 24 le parole: “i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento istituzionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 4/2003.” sono sostituite dalle seguenti: “la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e/o il diniego dell’accreditamento istituzionale, entro il medesimo termine del 31 luglio 2012, indicato al comma 22.”.
124. All’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011 - art. 12, comma 1, L.R. 20 novembre 2001, n. 25), come modificata dalla legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 concernente disposizioni urgenti in materia sanitaria, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 14 è sostituito dal seguente:
“14. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data del 10 agosto 2010, che entro il termine di cui all’articolo 1, comma 18, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo all’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, abbiano presentato regolare domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio nonché di accreditamento istituzionale definitivo, attraverso l’utilizzo della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAit SpA, secondo le modalità stabilite con il decreto del Commissario ad acta n. 90/2010 e successive modifiche, devono:
a) qualora, ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della l.r. 3/2010, fermo restando il possesso dei requisiti organizzativi, abbiano dichiarato di non possedere alcuni dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dal decreto del Commissario ad acta del 10 novembre 2010, n. 90 e successive modifiche per l’autorizzazione all’esercizio e/o per l’accreditamento istituzionale, trasmettere alla Regione e alle Aziende Sanitarie Locali (ASL)
territorialmente competenti, mediante la piattaforma applicativa informatica, entro il 31 ottobre 2011, un piano di adeguamento e relativo crono programma degli interventi necessari per l’acquisizione dei requisiti mancanti, ad integrazione della documentazione già trasmessa. Al piano di adeguamento dovrà essere allegata la documentazione idonea a descrivere lo stato attuale delle strutture, la natura degli interventi da realizzare, l’assetto finale della struttura all’esito degli interventi. Entro il 31 dicembre 2011, le ASL valutano il piano e il crono programma, indicando le eventuali prescrizioni finalizzate a garantire il regolare svolgimento dell’attività assistenziale, anche a carico del Servizio sanitario regionale, in condizioni di sicurezza per i pazienti e successivamente trasmettono alla Regione la valutazione finale in ordine alla fattibilità del piano, alla congruità del crono programma e alla eventuale necessità di sospensione di tutta o parte dell’attività assistenziale con riferimento alla tipologia dei requisiti mancanti. Qualora l’insussistenza dei requisiti strutturali e/o tecnologici sia riconducibile al mancato rilascio, da parte delle autorità competenti, di certificati, pareri, nulla osta o altri atti di assenso, le strutture sanitarie e socio-sanitarie private devono espressamente indicare nel piano i provvedimenti mancanti, allegando le istanze presentate per ottenerne il rilascio. Decorsi centoventi giorni dall’istanza ovvero in caso di diniego, l’ASL comunica le valutazioni alla Regione. Le eventuali modifiche della titolarità della struttura e della compagine societaria non comportano assoggettamento alla procedura sopra descritta, ma, verificata la rispondenza alla normativa vigente della documentazione prodotta, di esse viene preso atto nel provvedimento di conferma dell’autorizzazione e di accreditamento istituzionale definitivo;
b) qualora si tratti di strutture soggette a processi di riconversione comportanti modifiche strutturali e/o tecnologiche, fermi restando i requisiti organizzativi, trasmettere alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, mediante la piattaforma applicativa informatica, entro il 31 ottobre 2011, un piano di adeguamento e relativo crono programma degli interventi necessari per l’acquisizione dei requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle nuove attività assistenziali, a integrazione della documentazione già trasmessa. Le ASL valutano il piano e il crono programma, indicando le eventuali prescrizioni finalizzate a garantire il regolare svolgimento dell’attività assistenziale, anche a carico del Servizio sanitario regionale, in condizioni di sicurezza per i pazienti e successivamente trasmettono alla Regione la valutazione finale in ordine alla fattibilità del piano, alla congruità del crono programma e alla eventuale necessità di sospensione di tutta o parte dell’attività assistenziale con riferimento alla tipologia dei requisiti mancanti;
c) qualora dichiarino il possesso dei requisiti producono attraverso la piattaforma applicativa informatica, la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, nei termini e con le modalità stabilite con apposito provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2011.”;
b) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
“14 bis. La Regione trasmette alle strutture di cui al comma 14, lettere a) e b) e alla competente ASL, sulla base degli esiti della valutazione di cui alle medesime lettere, il nulla osta al piano e alla prosecuzione dell’attività assistenziale oppure le prescrizioni o l’eventuale sospensione dell’attività assistenziale, entro e non oltre il 31 gennaio 2012. In ogni caso le strutture di cui al comma 14, lettere a) e b) terminano gli interventi programmati entro il 31 luglio 2012. Nei sessanta giorni successivi le ASL verificano l’intervenuta acquisizione di tutti i requisiti tecnologici e strutturali e trasmettono gli esiti della verifica alla Regione, ai fini dell’adozione dei provvedimenti conseguenti nei successivi sessanta giorni.
14 ter. Le strutture che, entro la data del 31 maggio 2011, hanno trasmesso, mediante la piattaforma informatica, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante, attestante l’intervenuta acquisizione di tutti i requisiti tecnologici e strutturali che, in base alle dichiarazioni precedentemente rese, risultavano mancanti, sono inserite nel provvedimento amministrativo di ricognizione previsto dall’articolo 1, comma 22, della l.r. 3/2010 e successive modifiche, ai sensi e per gli effetti ivi previsti.”.
125. All’articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2011, n. 6, relativo all’autorizzazione e all’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 le parole: “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione trasmette alle Asl del Lazio l’elenco aggiornato dei soggetti che abbiano perfezionato la loro domanda di accreditamento secondo i termini e le modalità di cui al presente comma, in modo da consentire l’inizio della verifica dei requisiti di cui al decreto del Commissario ad acta del 10 novembre 2010, n. 90, e successive modifiche, concernente i requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie e per l’accreditamento.” sono sostituite dalle seguenti: “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione inserisce le strutture di cui al presente comma, che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti minimi autorizzativi e dei requisiti ulteriori per l’accreditamento, nel provvedimento amministrativo di ricognizione previsto dall’articolo 1, comma 22, della l.r. 3/2010 e successive modifiche, ai sensi e per gli effetti ivi previsti e avvia le procedure di verifica di cui al medesimo articolo 1, commi 22, 23 e 24 della l.r. 3/2010, come modificata dalla presente legge. Le strutture inserite nel provvedimento di ricognizione proseguono a erogare attività assistenziale per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), nelle more del riconoscimento dell’accreditamento istituzionale. Le ASL procedono prioritariamente a valutare i piani e i crono programmi delle strutture di cui all’articolo 2, comma 14, lettere a) e b) della l.r. 9/2010 e successive modifiche. Successivamente e nel rispetto delle scadenze di cui alla presente legge procedono alle verifiche delle strutture inserite nel provvedimento di ricognizione. In ogni caso le verifiche e i requisiti autorizzativi sono effettuate secondo le modalità previste dall’articolo 9 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche.”;
b) i commi 6, 7, 8, 9 e 13 sono abrogati.
126. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 6/2011 è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente il comma 4 dell’articolo 42 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, limitatamente alla verifica della sperimentazione gestionale.
127. La Regione, al fine di garantire l’adozione di misure idonee a contrastare l’emergenza rifiuti, istituisce:
a) per le spese di parte corrente, un apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB E31, denominato: “Spese connesse all’emergenza rifiuti – parte corrente”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 1 milione, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo E31510;
b) per le spese in conto capitale, un apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB E32, denominato: “Spese connesse all’emergenza rifiuti – parte capitale”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 1 milione, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo E32510.
128. La legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato) e il regolamento regionale 21 giugno 2007, n. 7, di attuazione della medesima l.r. 9/2006, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali in materia di apprendistato, da emanare in attuazione del decreto legislativo approvato il 28 luglio 2011, recante testo unico dell’apprendistato, ai sensi dell’articolo 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come modificato dall’articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183, relativo al differimento di termini per l’esercizio di deleghe in materia di apprendistato.
129. Nell’ambito del ruolo della Regione quale ente che ha aderito alla sperimentazione riferita al processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni di cui al decreto legislativo attuativo degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e successive modifiche, è istituito il Sistema informativo degli investimenti e dei fondi della Regione Lazio, di seguito denominato Sistema.
130. Il Sistema è costituito da un insieme integrato di flussi informativi relativi agli investimenti pubblici e provvede, coordinandosi con i relativi Sistemi informativi nazionali e regionali, al monitoraggio e alla gestione delle informazioni sull’attuazione delle politiche socio-economiche relative ai programmi d’investimento pubblici.
131. La Giunta regionale, con successiva deliberazione, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente, definisce l’ambito di applicazione, i criteri e le modalità di funzionamento del Sistema.
132. Agli oneri di cui al Sistema si provvede mediante uno stanziamento pari ad euro 200.000,00, per ciascuna delle annualità 2011 e 2012, nell’ambito dello stanziamento del capitolo T19501.
133. Dopo il comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. La ricognizione delle somme eliminate dal conto dei residui passivi è consentita:
a) per obbligazioni perfezionate nei confronti di terzi ed assunte direttamente dall’amministrazione regionale;
b) per gli impegni assunti nei confronti di altre pubbliche amministrazioni, a condizione che queste ultime abbiano assunto l’impegno giuridicamente vincolante nei confronti di soggetti terzi.
1 ter. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, può concedere deroga alle condizioni di cui al comma 1 bis, nel caso di progetti strategici o interventi la cui realizzazione presenti particolari complessità, previa motivata richiesta dell’assessore competente per materia.”.
134. Al fine di garantire una semplificazione degli adempimenti amministrativi nei procedimenti relativi all’esercizio dell’attività agricola ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche, che disciplina la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche.
135. Per le finalità di cui al comma 134, la Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione, adottato ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto:
a) individua i procedimenti relativi all’esercizio dell’attività agricola di competenza dell’amministrazione regionale e degli enti locali per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA ed indica, per ciascun procedimento, il termine per l’adozione del provvedimento finale, decorso il quale l’istanza si intende accolta;
b) descrive gli adempimenti cui i CAA sono tenuti nello svolgimento dell’attività istruttoria relativa a ciascun procedimento di cui alla lettera a), ivi compresi gli adempimenti relativi al rilascio, nei confronti dei soggetti esercenti l’attività agricola, della certificazione della data di inoltro dell’istanza all’amministrazione competente ai fini della decorrenza del termine per l’adozione del provvedimento finale nonché al rilascio della certificazione dell’eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento.
136. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 143 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, è aggiunta la seguente:
“b bis) l’autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in magazzini o depositi, ai sensi dell’articolo 4, lettera a), del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici), previa acquisizione del parere delle commissioni tecniche permanenti di cui all’articolo 24 dello stesso r.d. 147/1927, costituite presso le aziende unità sanitarie locali.”.
137. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), relativo ai casi di inidoneità alla mansione specifica, sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Ai fini di cui al comma 1, la Regione istituisce commissioni medico-legali, sulla base di quanto definito nei protocolli di intesa e in specifiche convenzioni stipulate con i soggetti di cui allo stesso comma, quale organo consultivo dell’organo di vigilanza di cui all’articolo 41, comma 9, del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche.
1 ter. L’organo di vigilanza di cui all’articolo 41, comma 9, del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, in sede di ricorso avverso il giudizio relativo alla mansione specifica, per la conferma, la modifica o la revoca del giudizio, si avvale degli accertamenti sanitari effettuati dalla commissione medico-legale di cui al comma 1 bis e trasmette all’uopo alla stessa commissione tutta la documentazione sanitaria, relativa al lavoratore interessato, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).”.
138. Il comma 50 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo alla designazione dei componenti di nomina regionale dell’organo di controllo contabile interno degli enti pubblici dipendenti, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale, è abrogato.
139. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia pubblica residenziale) dopo le parole: “provincia di riferimento.”, sono inserite le seguenti: “A seguito della scissione,”.
140. Dopo il comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche è inserito il seguente:
“7 bis. Il prezzo di alienazione può essere ridotto fino al 45 per cento dal comune o dalla frazione di comune o dall’università agraria o dall’associazione agraria interessati, con deliberazione motivata, soggetta ad approvazione della Giunta regionale, in relazione a particolari situazioni di esigenze abitative, per coloro che abbiano eseguito la costruzione di cui al comma 2 o l’abbiano acquistata al solo scopo di destinarla a prima casa, purché la superficie complessiva dell’edificio non superi i 450 metri cubi.”.
141. La Regione, al fine di riqualificare il territorio del centro storico di Roma Capitale, con particolare riguardo al rione Esquilino nell’ambito del municipio I, così come previsto dalla legge regionale 20 agosto 2001, n. 22 (Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma) e successive modifiche, prevede un finanziamento pari ad euro 500 mila per ciascuna delle annualità 2011 e 2012.
142. Agli oneri di cui al comma 141 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B32, di un apposito capitolo denominato: “Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma” con uno stanziamento pari ad euro 500 mila per ciascuna delle annualità 2011 e 2012, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo B32510.
143. La Regione promuove lo sviluppo delle imprese attraverso il “Programma straordinario finalizzato al miglioramento e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a favore dei comuni o enti locali con insediamenti produttivi e commerciali”, da attuarsi tramite gli enti locali del Lazio o le loro articolazioni territoriali e la cui dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2011, è pari ad euro 8.000.000,00.
144. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti, sentito il parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità del programma di cui al comma 143.
145. Agli oneri di cui al comma 143 si provvede mediante le disponibilità di cui al capitolo B22501 per euro 8.000.000,00, a valere sull’esercizio finanziario 2011.
146. All’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 19 dopo le parole: “commi 20, 21, 22” sono inserite le seguenti: “, 22 bis”;
b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:
“22 bis. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, un regolamento di attuazione e integrazione, nel quale sono disciplinati:
a) i tempi e le modalità per lo svolgimento del procedimento di VAS, anche al fine della riduzione degli oneri amministrativi, mediante l’utilizzo prioritario di modalità telematiche, quali la posta elettronica certificata (PEC);
b) i criteri per l’individuazione degli enti locali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento di VAS;
c) criteri ulteriori e compatibili con quelli previsti dal d.lgs. 152/2006, per l’individuazione dei piani o programmi da sottoporre a VAS;
d) i casi in cui è obbligatorio, in sede di procedura di VAS, l’utilizzo dei pareri e della documentazione già acquisita in sede di verifica di assoggettabilità a VAS.”.
147. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 1, comma 22 bis, della l.r. 14/2008, come modificato dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni delle deliberazioni della Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 363 e 5 marzo 2010, n. 169, relative a disposizioni in materia di VIA e di VAS.
148. La Regione, in armonia con gli articoli 7 e 9 dello Statuto, al fine di garantire la continuità degli interventi di manutenzione, conservazione e valorizzazione, nonché di fruizione del patrimonio culturale e ambientale del Parco archeologico-ambientale di Vulci, concede un contributo straordinario al Comune di Montalto di Castro (VT), di importo pari ad euro 500 mila, attraverso un incremento dello stanziamento di cui al capitolo G24553 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 2011.
149. Alla copertura degli oneri di cui al comma 148 si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.
150. E’ istituito l’elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale nelle quali è previsto l’impiego di animali.
151. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, approva un regolamento di attuazione contenente i criteri e le modalità di iscrizione all’elenco di cui al comma 150.
152. Le manifestazioni svolte da almeno dieci anni sul territorio regionale, anche in modo non continuativo, sono iscritte automaticamente all’elenco di cui al comma 150. Le singole edizioni delle manifestazioni iscritte al medesimo elenco sono autorizzate dal comune ove si svolgono, previo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 151. L’iscrizione all’elenco costituisce requisito necessario per l’accesso ai contributi regionali.
153. Il comma 3 dell’articolo 65 bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) va interpretato nel seguente modo:
“Ai fini di cui al comma 3, ai titoli abilitativi edilizi e successive varianti, ivi comprese quelle aventi ad oggetto le variazioni previste dall’articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività ubanistico-edilizia), sempre che le richieste di titolo abilitativo siano pervenute entro la data di cui al comma 2, ed anche se i relativi titoli siano stati rilasciati successivamente a tale data, si applicano le disposizioni previste rispettivamente dagli strumenti urbanistici vigenti ovvero, nei comuni sprovvisti di pianificazione urbanistica, alle zone poste al di fuori del perimetro dei centri abitati, quelle previste dall’articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, concernente la disciplina urbanistico-edilizia nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali, e successive modifiche.”.
154. Nelle more dell’approvazione di una legge organica in materia, la Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, un programma di attività relativo ad interventi di natura socio assistenziale destinati a pazienti affetti da malattia di Alzheimer o altre forme di demenza e a sostegno delle loro famiglie.
155. Per la realizzazione del programma di cui al comma 154, viene destinata una somma fino ad euro 500 mila per spese di investimento, a valere sul capitolo H42518, esercizio finanziario 2011, ed una somma pari ad euro 2 milioni per spese di natura corrente, a valere sul capitolo H41584, esercizio finanziario 2011.
156. La Regione, ai sensi degli articoli 7 e 9 dello Statuto, promuove:
a) la conoscenza e la valorizzazione del territorio regionale, monumentale, storico-artistico e paesaggistico dei luoghi della memoria del Risorgimento nell’ambito di un progetto unitario di recupero culturale identitario;
b) lo studio e la ricerca degli eventi che si sono svolti nei luoghi del Risorgimento;
c) la divulgazione, soprattutto a livello scolastico, della conoscenza dei luoghi risorgimentali del Lazio.
157. Sono luoghi della memoria del Risorgimento nel territorio della regione i siti in cui si sono svolti accadimenti storici significativi nel periodo che va dal 1815 al 1870.
158. La Giunta regionale individua i siti di cui al comma 157 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere di una commissione formata da tre esperti di storia risorgimentale nominati dall’Assessore regionale competente in materia di cultura sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di cultura.
159. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 156 la Regione eroga contributi ai soggetti di cui al comma 160 per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) censimento e catalogazione dei beni culturali;
b) istituzione di centri di documentazione museali o altri servizi culturali che favoriscano il carattere permanente delle ricerche;
c) istituzione di parchi archeologici e culturali ai sensi dell’articolo 31 ter della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive modifiche;
d) studi e ricerche a carattere storico, documentario, architettonico ed artistico;
e) progetti mirati alla conservazione, al potenziamento, al collegamento e alla valorizzazione delle strutture e dei servizi culturali e museali già presenti sul territorio;
f) progetti divulgativi e didattici.
160. Possono beneficiare dei contributi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 159 le province ed i comuni nei cui confini siano siti i luoghi del Risorgimento nonché altri enti pubblici interessati e le associazioni culturali senza scopo di lucro.
161. Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di cultura, stabilisce con propria deliberazione:
a) i criteri e le priorità per il finanziamento dei progetti;
b) l’importo e la percentuale massima dei contributi, concedibili in misura comunque non superiore all’80 per cento del costo complessivo dell’iniziativa finanziabile;
c) le modalità di erogazione dei contributi concessi;
d) le modalità di effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle iniziative, fatto salvo quanto previsto dal comma 163.
162. Per la concessione dei contributi i soggetti richiedenti, entro il 30 novembre di ogni anno, presentano apposita domanda alla direzione regionale competente in materia di cultura unitamente al programma dettagliato degli interventi che si intendono realizzare corredato delle relative previsioni di spesa.
163. I beneficiari dei contributi, entro e non oltre il primo trimestre dell’anno successivo a quello in cui sono stati erogati i contributi, presentano alla direzione regionale competente in materia di cultura un rendiconto dettagliato degli interventi realizzati e delle spese sostenute. La mancata presentazione del rendiconto nei termini prescritti nonché l’irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate comportano la revoca totale o parziale del contributo concesso.
164. Per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 159 è istituito un apposito capitolo denominato “Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione del Risorgimento del Lazio”, nell’ambito dell’UPB G23, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 100.000,00, la cui copertura finanziaria è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell’elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione 2011.
165. La Regione, all’interno del piano regionale della prevenzione 2010-2012, promuove misure atte ad incentivare la diagnosi precoce dei portatori della malattia celiaca nel territorio regionale attraverso un sistema di rete creato in attuazione del piano regionale di prevenzione, anche attraverso un piano di sensibilizzazione e di comunicazione della popolazione nel territorio regionale.
166. Dopo il comma 9 dell’articolo 3 ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificata dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 agosto 2011, è inserito il seguente:
“9 bis. Per i comuni ad alta tensione abitativa, nel caso di procedure di evidenza pubblica, anche in corso, finalizzate al reperimento di alloggi ed
aree da destinare all’edilizia sociale e all’edilizia residenziale pubblica, le procedure di adozione e di eventuali controdeduzioni alle varianti allo strumento urbanistico dei progetti e dei programmi urbanistici di cui al presente articolo, sono approvate dal consiglio comunale con propria deliberazione, previe conferenze dei servizi convocate dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche con la partecipazione delle amministrazioni interessate dall’intervento, ivi compresa la Regione e le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, qualora l’intervento sia ricompreso all’interno di aree di interesse culturale, ambientale o comunque vincolate. Le varianti urbanistiche contenute nei progetti e programmi sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Le procedure previste dal presente comma devono in ogni caso concludersi entro il 31 gennaio 2015.”.
167. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificata dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 agosto 2011, è sostituito dal seguente:
“4. Le DIA e le domande per il rilascio del permesso di costruire sono presentate a decorrere dal termine di cui articolo 2, comma 4. Le DIA previste in relazione agli interventi di cui all’articolo 3 possono essere presentate dalla data del 15 settembre 2011 ed entro il 31 gennaio 2015.”.
168. Al comma 4 ter dell’articolo 16 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificata dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 agosto 2011, le parole: “destinate a edilizia sovvenzionata” sono sostituite dalle seguenti: “da destinare all’edilizia sovvenzionata nonché, in misura non superiore al 50 per cento, all’edilizia convenzionata e agevolata.”.
169. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 170 e 171.
170. I contributi di cui al comma 169 esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L. 142 del 14 maggio 1998.
171. I contributi di cui al comma 169, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono europee L. 83, del 27 marzo 1999, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.
172. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, li 13 Agosto 2011
La Presidente
Renata Polverini