Il Consiglio regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Approvazione dell’assestamento del bilancio regionale)
1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 27 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, con la presente legge è approvato l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2011.
2. Ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 25/2001, sulla base delle definitive risultanze contabili, sono aggiornati:
a) l’ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2010;
b) il disavanzo finanziario riferito all’esercizio 2010;
c) l’ammontare della giacenza di cassa riferito all’inizio dell’esercizio 2011;
d) l’ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a ricondurre il ilancio regionale in equilibrio.
ARTICOLO 2
(Variazioni allo stato di previsione dell’entrata)
1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “A” – Entrata.
ARTICOLO 3
(Variazioni allo stato di previsione della spesa)
1. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “B” – Spesa.
ARTICOLO 4
(Aggiornamento degli elenchi allegati al bilancio di previsione)
1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.
ARTICOLO 5
(Disavanzo finanziario e contrazione dei mutui)
1. Alla copertura del disavanzo finanziario riferito all’esercizio 2010 pari ad euro 5.944.534.577,89 si provvede mediante la dismissione dei beni patrimoniali per un importo di euro 800.000.000,00 e mediante la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo di euro 5.144.534.577,89.
2. L’autorizzazione a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti è pari ad euro 1.919.140.442,12 in aumento per un importo di euro 197.139.185,44 rispetto a quanto approvato con legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2011).
3. Il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, risultante dalla somma tra il disavanzo relativo alle spese di investimento finanziato con indebitamento di cui al comma 1 e l’importo totale dei mutui o dei prestiti obbligazionari di cui al comma 2, è pari ad euro 7.063.675.020,01 in aumento per un importo di euro 2.367.053.780,11 rispetto a quanto stabilito dall’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011 “art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25”).
4. E’ autorizzata, oltre a quanto previsto al comma 2, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari ad euro 1.000.000.000,00 quale necessità di finanziamento del disavanzo per investimenti relativo all’esercizio 2010.
ARTICOLO 6
(Conferma delle disposizioni in materia di perenzione amministrativa)
1. In materia di perenzione amministrativa sono confermate, per l’esercizio finanziario 2011, le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2007).
ARTICOLO 7
(Modifica all’articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 2011”)
1. Al comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, le parole da “a valere” a “e T17405”, sono sostituite dalle seguenti: “per
l’esercizio finanziario 2011 e, a partire dall’annualità 2012, l’importo massimo di euro 36,7 milioni, entrambi a valere sui capitoli T15404 e T17405”.
ARTICOLO 8
(Approvazione dei bilanci degli enti)
1. Ai sensi dell’articolo 57 comma 4 della l.r. 25/2001 e successive modifiche sono approvati i bilanci di previsione per l’anno finanziario 2011, deliberati dai sottoindicati enti:
a) Azienda di promozione turistica della Provincia di Roma;
b) Azienda di promozione turistica della Provincia di Viterbo;
c) Azienda di promozione turistica della Provincia di Frosinone;
d) Azienda di promozione turistica della Provincia di Latina;
e) Azienda di promozione turistica della Provincia di Rieti;
f) Agenzia per il diritto agli studi universitari del Lazio (LAZIODISU);
g) Agenzia regionale per la mobilità (AREMOL).
2. Gli enti, le aziende e gli organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2011, 2012 e 2013.
3. Le schede riepilogative dei bilanci degli enti di cui al comma 1 sono allegate alla presente legge.
ARTICOLO 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 13 agosto 2011
La Presidente
Renata Polverini