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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge Regionale Friuli Venezia Giulia del 14 luglio 2011 n.9
Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia.
 

Il Consiglio Regionale


ha approvato


Il Presidente della Giunta Regionale


Promulga La seguente legge


CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
(Finalita’)


1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo integrato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni e nella societa’ regionale al fine di favorire:
a) lo sviluppo organico e integrato sul territorio regionale della societa’ dell’informazione in coerenza con il contesto normativo comunitario e nazionale;
b) il miglioramento della qualita’ della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni del territorio regionale e la promozione dello sviluppo economico del territorio favorendone la competitivita’;
c) lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l’efficienza e la capacita’ di servizio delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale.
2. Per il raggiungimento delle finalita’ di cui al comma 1, nel rispetto del quadro normativo comunitario e nazionale, e in particolare del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), come modificato e integrato dal decreto legislativo 235/2010, nel rispetto della tutela della concorrenza nel mercato e nel rispetto delle competenze dello Stato e degli enti locali, la presente legge:
a) definisce e disciplina gli obiettivi, i compiti e i rapporti della Regione e della societa’ in house Insiel SpA;
b) favorisce le condizioni per lo sviluppo delle strutture tecnologiche in modo da assicurare l’integrazione e l’interoperabilita’ dei sistemi informativi e l’espansione del sistema digitale sul territorio;
c) definisce le modalita’ di collaborazione e integrazione fra le amministrazioni pubbliche regionali e locali, enti e organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali.

ARTICOLO 2
(Ruolo della Regione)


1. La Regione, anche ai sensi dell’articolo 5 e nel rispetto dell’ordinamento comunitario e delle competenze dello Stato e in collaborazione con il sistema delle Autonomie locali, persegue il fine di assicurare a cittadini e imprese condizioni di sviluppo delle loro attivita’ e relazioni, promuovendo le potenzialita’ delle ICT nella prestazione di servizi e nell’accessibilita’ e scambio di dati. In particolare:
a) cura la progettazione, l’organizzazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo e telematico regionale per le attivita’ istituzionali;
b) pianifica le azioni e gli interventi necessari per lo sviluppo della societa’ dell’informazione e programma le risorse finanziarie, assicurando l’efficienza e la qualita’ della spesa pubblica;
c) coordina il Sistema informativo integrato regionale (SIIR) per consentire l’interoperabilita’ e l’integrazione nella costituzione e fruizione delle informazioni per garantire il miglioramento dei servizi e dell’efficienza ed efficacia dei processi amministrativi;
d) cura il monitoraggio della diffusione e dello sviluppo delle ICT sul territorio regionale e valuta i risultati raggiunti;
e) pianifica, regolamenta e monitora l’interoperabilita’ e la sicurezza dei sistemi e delle reti pubbliche di propria competenza, anche definendo gli standard di riferimento;
f) promuove iniziative di riuso del software nell’ambito della normativa vigente e promuove forme di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche finalizzate allo sviluppo congiunto di iniziative nel settore ICT, mediante opportuni accordi o convenzioni;
g) nel rispetto delle competenze dello Stato, dell’ordinamento comunitario e dei principi in materia di concorrenza del Trattato CE, promuove a livello internazionale forme di collaborazione ed iniziative nel settore ICT;
h) promuove la ricerca scientifica e lo sviluppo del software per il SIIR favorendo la rimozione di barriere dovute a diversita’ di formati non standard nella realizzazione dei programmi e delle piattaforme, anche considerando l’impiego ottimale del software a sorgente aperta nella pubblica amministrazione.


CAPO II
PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, DELLE ICT E DELL’E-GOVERNMENT


ARTICOLO 3
(Programma triennale per lo sviluppo delle ICT, dell’e-government e delle infrastrutture telematiche)


1. Il Programma triennale per lo sviluppo delle ICT, dell’e-government e delle infrastrutture telematiche, di seguito denominato Programma triennale, e’ finalizzato alla realizzazione, completamento e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo della rete telematica e del SIIR.
2. Il Programma triennale e’ a scorrimento annuale e definisce le strategie della Regione, individua le aree e gli obiettivi, raccordandoli ai programmi comunitari e statali. Il Programma triennale definisce gli interventi da realizzare, i relativi obiettivi e le scadenze, le iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi, i costi di progettazione, realizzazione e gestione, i benefici attesi. Esso individua altresi’ le azioni dell’Amministrazione regionale articolate nelle seguenti componenti:
a) SIAR - Sistema Informativo Amministrazione Regionale;
b) SIAL - Sistema Informativo Amministrazioni Locali;
c) SISSR - Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale;
d) RUPrAR - Rete Unitaria Pubblica Amministrazione Regionale
e) Piano delle infrastrutture per le telecomunicazioni a banda larga di cui all’articolo 31 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni).
3. Il Programma triennale e’ predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government, sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni centrali competenti per le singole sezioni e di quelle espresse in sede di Cabina di regia di cui al comma 4 ed e’ approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno precedente il triennio di riferimento su proposta dall’assessore regionale competente in materia di ICT ed e-government, di concerto con gli assessori regionali competenti in materia di infrastrutture telematiche e di sanita’, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
4. La Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government coordina una Cabina di regia, alla quale partecipano la Direzione centrale competente in materia di sanita’, la Direzione centrale competente in materia di infrastrutture telematiche regionali e Insiel SpA, con lo scopo di coordinare le attivita’ finalizzate alla predisposizione del Programma triennale e per il monitoraggio della sua attuazione. La Cabina di regia e’ integrata con la partecipazione di tre esperti rappresentativi delle autonomie locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali, e da tre esperti rappresentativi degli enti del Servizio sanitario regionale, designati dalla Direzione centrale competente in materia di sanita’, che partecipano in relazione agli argomenti di rispettivo interesse.
5. Le eventuali modifiche operative ai singoli interventi che si rendano necessarie fino all’adozione del successivo Programma triennale sono adottate su proposta delle Direzioni centrali interessate dal direttore della struttura competente in materia di ICT ed e-government.
6. La sezione del Programma triennale relativa alle infrastrutture delle telecomunicazioni a banda larga e’ predisposta e approvata secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 31 della legge regionale 3/2011.


CAPO III
SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO REGIONALE



ARTICOLO 4
(Sistema informativo integrato regionale)


1. Il SIIR e’ costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici dei soggetti di cui al comma 5 e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonche’ delle reti trasmissive dei medesimi ed e’ articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi.
2. I servizi previsti dal SIIR, in quanto resi nell’interesse, in funzione e su incarico della Regione, gravano sul bilancio regionale e sono individuati in apposito Repertorio, approvato dalla Giunta regionale, e sono inerenti la gestione e lo sviluppo del SIIR perseguendo obiettivi di:
a) aumento dell’efficacia e dell’efficienza complessiva del sistema;
b) razionalizzazione, per il sistema regionale, degli oneri nel settore ICT;
c) sviluppo dell’interoperabilita’ informatica tra i soggetti facenti parte del SIIR;
d) sviluppo uniforme e omogeneo delle funzionalita’ attinenti al SIIR;
e) promozione della trasparenza secondo la metodologia degli open data.
3. Per la realizzazione del software e delle basi dati rese disponibili agli enti facenti parte del SIIR sono utilizzati standards e protocolli tali da consentire l’integrazione verso le soluzioni offerte dal mercato, nonche’ la disponibilita’, per il medesimo, del patrimonio informativo dell’ente nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
4. Il software sviluppato per il SIIR e’ conforme agli standards relativi all’interoperabilita’ e alla cooperazione applicativa al fine di realizzare il pieno ed efficace sviluppo dell’e-government. In particolare tali modalita’ di sviluppo devono consentire di integrare i processi automatizzati di back-office per l’erogazione di servizi interni, da una pubblica amministrazione all’altra, ed esterni dalle pubbliche amministrazioni verso i cittadini.
Devono consentire altresi’ l’erogazione di servizi finali integrati in rete al cittadino in modo trasparente e unitario. I dati in possesso della pubblica amministrazione riguardanti il cittadino devono poter essere sempre disponibili telematicamente al cittadino stesso con le modalita’ previste dalla normativa vigente (decreto legislativo 82/2005), in totale sicurezza, riservatezza e nel rispetto del decreto legislativo 196/2003.
5. Il SIIR e’ riferito alla Regione Friuli Venezia Giulia, agli enti, alle aziende, alle agenzie a finanza derivata dalla Regione e agli enti del Servizio sanitario regionale, nonche’ alle societa’ a capitale interamente regionale nei confronti delle quali la Regione eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il SIIR si riferisce anche agli enti locali e agli enti pubblici economici del Friuli Venezia Giulia esclusivamente per le componenti tecnologiche e funzionali integrate in quanto necessarie alla soddisfazione di interessi la cui cura rientra nei compiti istituzionali della Regione.
6. Le modalita’ attuative del Programma triennale da parte dei soggetti di cui al comma 5 sono disciplinate da protocolli d’intesa stipulati con la Regione.
7. Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attivita’ informatiche, rientranti nelle finalita’ enunciate nell’articolo 1, finalizzate alla realizzazione di servizi non contemplati dal Repertorio di cui al comma 2 e di interesse comune all’Amministrazione regionale e agli enti di cui al comma 5, gravano pro quota sul bilancio delle rispettive amministrazioni.
8. La Regione puo’ stipulare convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 5 e, in particolare, con gli uffici periferici dello Stato, per collaborare in specifiche iniziative volte allo sviluppo della societa’ dell’informazione. Puo’ altresi’ stipulare convenzioni e accordi interregionali ai fini di reciproche collaborazioni con altre amministrazioni, in particolare ai fini del riuso previsto dal decreto legislativo 82/2005.


CAPO IV
INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMADEGLI ENTI LOCALI SPA


ARTICOLO 5
(Ruolo di Insiel Spa)


1. La Regione svolge le attivita’ relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR tramite Insiel SpA quale societa’, a totale capitale pubblico, operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attivita’ istituzionali della Regione, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e in conformita’ all’articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).


ARTICOLO 6
(Partecipazioni a Insiel Spa)


1. La Giunta regionale e’ autorizzata a cedere agli enti di cui al comma 5 dell’articolo 4 quote di partecipazioni azionarie detenute nel capitale sociale di Insiel SpA, purche’ sia conservata la titolarita’ della maggioranza del capitale sociale in capo alla Regione; il valore delle azioni viene commisurato al valore del patrimonio netto societario risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.

ARTICOLO 7
(Controllo analogo)


1. Il controllo analogo su Insiel SpA e’ esercitato dalla Regione in conformita’ all’ordinamento dell’Unione europea.
2. Ai fini della sussistenza del controllo analogo, la Regione:
a) provvede alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei sindaci delle societa’;
b) svolge funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell’attivita’ e dettando le eventuali direttive generali per raggiungerli;
c) esercita attivita’ di controllo gestionale e finanziario, attraverso l’esame di rapporti periodici.
3. Sono soggetti all’approvazione della Giunta regionale i seguenti atti di Insiel SpA:
a) bilancio di esercizio;
b) bilanci preventivi annuali e pluriennali e successivi aggiornamenti;
c) piano del fabbisogno del personale;
d) operazioni industriali o commerciali non previste dai bilanci di cui alla lettera b), che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi.
4. Nel caso in cui piu’ soggetti pubblici possiedano quote azionarie di Insiel SpA nel rispetto dei requisiti prescritti dall’articolo 13 del decreto legge 223/2006 e dall’articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 244/2007, essi esercitano il controllo analogo sulla societa’ in forma congiunta secondo le modalita’ stabilite con apposita convenzione.

ARTICOLO 8
(Vigilanza)


1. Insiel SpA e’ tenuta a trasmettere alla Giunta regionale informative trimestrali relative all’andamento economico e allo stato di realizzazione di quanto previsto dai bilanci di cui all’articolo 7, comma 3, lettera b), e tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste, secondo quanto previsto dal disciplinare di cui all’articolo 9.
2. La Giunta regionale puo’ disporre ispezioni e verifiche nei confronti della societa’.

ARTICOLO 9
(Disciplinare di servizio)


1. I rapporti tra la Regione e Insiel SpA sono regolati da un disciplinare di servizio, relativo ai servizi di sviluppo e gestione del SIIR e delle infrastrutture di telecomunicazione, avente durata di nove anni.
2. Il disciplinare di servizio, il cui contenuto e’ stabilito e aggiornato dalla Giunta regionale, definisce la tipologia e il contenuto dei servizi resi da Insiel SpA, gli indicatori necessari a misurare la qualita’ dei servizi, i criteri e le modalita’ di computo degli oneri per i servizi erogati e le modalita’ di periodica informativa alla Regione.
3. La Regione e’ titolare della proprieta’ dei software sviluppati da Insiel SpA nell’interesse, in funzione e su incarico della Regione stessa.
4. L’accordo quadro vigente fra la Regione e Insiel SpA decade con effetto dalla approvazione del disciplinare di servizio di cui al presente articolo nel caso in cui l’approvazione intervenga prima del termine di scadenza fissato nell’accordo quadro.
5. Gli eventuali ulteriori soci di Insiel SpA disciplinano i rapporti relativi ai servizi resi direttamente dalla societa’ e non compresi nel Repertorio di cui all’articolo 4 tramite autonomi disciplinari di servizio.


CAPO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 10
(Norme transitorie)


1. Sono confermati i rapporti di lavoro del personale assunto, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale e intervento a favore del Centro di calcolo dell’Universita’ di Trieste), con contratto di lavoro di dirigente d’azienda industriale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge; e’ confermata, altresi’, per detto personale la possibilita’ di essere preposto alla direzione di servizi dell’Amministrazione regionale.


ARTICOLO 11
(Abrogazioni)


1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale e intervento a favore del Centro di calcolo dell’Universita’ di Trieste), nonche’ l’articolo 82 della legge regionale 4/1991, gli articoli 42 e 43 della legge regionale 8/1991, l’articolo 14 della legge regionale 26/2001, l’articolo 6, comma 28, della legge regionale 20/2002 e l’articolo 6, comma 2, della legge regionale 12/2003, modificativi della legge stessa;
b) la legge regionale 14 aprile 1983, n. 26 (Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della societa’ Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA);
c) l’articolo 62 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984);
d) gli articoli 2 e 5 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 31 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo delle attivita’ nel settore dell’informatica nel Friuli - Venezia Giulia);
e) l’articolo 118 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992);
f) i commi 32, 33 e 34 dell’articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
g) i commi 17 e 18 dell’articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
h) la legge regionale 5 aprile 2007, n. 6 (Norme per l’apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel SpA), nonche’ l’articolo 1 della legge regionale 19/2007 modificativo della legge stessa;
i) l’articolo 1 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di societa’ partecipate dalla Regione, nonche’ concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attivita’ commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste), nonche’ l’articolo 28 della legge regionale 17/2010 modificativo dell’articolo stesso.


ARTICOLO 12
(Clausola valutativa)


1. Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell’anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione dei programmi di cui all’articolo 3 e delle azioni poste in essere dall’Amministrazione regionale;
b) funzionamento dell’attivita’ di coordinamento del SIIR, quali enti ne sono venuti a far parte, quali sono i costi e i risparmi dei servizi rispetto l’anno previgente;
c) quali sono le convenzioni stipulate dalla Regione al di fuori dei servizi previsti dal Repertorio di cui all’articolo 4;
d) attuazione e relative criticita’ del disciplinare di cui all’articolo 9;
e) quali criticita’ sono emerse in sede di attuazione della presente legge.

ARTICOLO 13
(Norme finanziarie)


1. Gli oneri derivanti dai disposto di cui all’articolo 4, comma 2, fanno carico alle seguenti unita’ di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011, a fianco di ciascuna indicati:
unità di bilancio capitoli 9.3.1.1157 20,50 11.3.1.1189 156, 1405 11.4.1.1192 1204 9.3.2.1157 21, 22, 55, 56 11.3.2.1189 180, 182, 190,542, 1704, 1729 11.3.2.1180 1492 7.1.1.1131 4375, 4962 7.1.2.1131 4464, 4963, 4964
2. Gli oneri derivanti dai disposto di cui all’articolo 4, comma 7, fanno carico all’unita’ di bilancio 9.3.2.1157 e al capitolo 186 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 4, comma 8, fanno carico all’unita’ di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 185 e all’unita’ di bilancio 9.3.2.1157 e al capitolo 5835 dello stato di previsione della spesa.

ARTICOLO 14
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Data a Trieste, addi’ 14 luglio 2011.



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