Art. 1
(Istituzione)
1. Ai sensi dell' articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , dall'1 gennaio 2014 e' istituito nella Provincia di Udine il nuovo Comune denominato Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, con capoluogo a Rivignano.
2. Il Comune di Rivignano Teor e' costituito dai territori dei Comuni di Rivignano e Teor.
3. Ai sensi dell' articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Rivignano Teor prevede che alle comunita' di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.
Art. 2
(Elezione degli organi del nuovo Comune e proroga degli organi del Comune di Teor)
1. Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Rivignano Teor hanno luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno 2014, ai sensi dell' articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 ).
2. Gli organi del Comune di Teor che devono essere rinnovati nell'anno 2013 restano in carica fino al 31 dicembre 2013.
3. Dall'1 gennaio 2014, data di istituzione del nuovo Comune di Rivignano Teor prevista all'articolo 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Rivignano e Teor cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto e' determinata l'indennita' di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune.
4. Lo statuto comunale del Comune di Rivignano Teor e' approvato entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune.
Art. 3
Successione nei rapporti giuridici, patrimoniali e finanziari)
1. Il Comune di Rivignano Teor subentra nei procedimenti amministrativi in corso e nella titolarita' delle posizioni e dei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, in essere nei Comuni di Rivignano e Teor.
2. Il personale dei Comuni di Rivignano e Teor e' trasferito al Comune di Rivignano Teor.
3. I beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Rivignano e Teor sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo Comune di Rivignano Teor.
Art. 4
Disposizioni transitorie)
1. Entro il 31 dicembre 2013, i Consigli comunali dei Comuni di Rivignano e Teor adottano in modo coordinato, a maggioranza assoluta dei componenti, deliberazioni conformi, che individuano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni da applicare nel Comune di Rivignano Teor, sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione.
2. Restano in vigore, sino all'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione del nuovo Comune, le prescrizioni derivanti dai piani vigenti nei Comuni di Rivignano e Teor.
Art. 5
(Oneri di primo impianto)
1. Ai sensi dell' articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), a favore del Comune di Rivignano Teor e' prevista un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto per assicurare la funzionalita' operativa e finanziaria del nuovo ente locale e garantire l'adeguata omogeneizzazione delle infrastrutture sul territorio di riferimento.
2. L'assegnazione di cui al comma 1, pari a 2.500.000 euro, e' destinata all'estinzione anticipata di mutui e alla realizzazione di interventi per opere pubbliche strategiche per il nuovo Comune risultante da fusione, che saranno individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dei due Comuni interessati alla fusione; la medesima deliberazione definisce altresi' la tempistica di rendicontazione.
3. L'assegnazione di cui al comma 1 e' concessa d'ufficio. L'impegno e' disposto nell'anno 2013 entro novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, per il 50 per cento a favore del Comune di Rivignano e per il restante 50 per cento a favore del Comune di Teor, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilita' e crescita, nonche' compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale. La liquidazione e' disposta in tre rate: la prima, pari al 40 per cento dello spettante, e' erogata entro il 15 marzo 2014, la seconda, pari al 30 per cento dello spettante, e' erogata entro il 15 maggio 2014, la terza e ultima rata a saldo, pari al 30 per cento dello spettante, e' erogata entro il 15 settembre 2014, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilita' e crescita, nonche' compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
4. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro a carico dell'unita' di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1865 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione <<Assegnazione speciale a seguito dell'istituzione del Comune di Rivignano Teor per gli oneri di primo impianto>>.
5. All'onere complessivo di 2.500.000 euro per l'anno 2013, derivante dal disposto di cui al comma 4, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 9.1.2.1153 e dal capitolo 9710/12 di cui alla Tabella J, riferita all' articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).
Art. 6
(Deroga transitoria alle norme concernenti vincoli sulla spesa di personale)
1. Le amministrazioni comunali di Rivignano e di Teor sono autorizzate, fino alla costituzione del nuovo Comune risultante da fusione, a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per l'espletamento delle attivita' connesse all'avvio delle procedure per la fusione dei due enti.
2. L'amministrazione comunale del Comune di Rivignano Teor, risultante da fusione, e' autorizzata nei primi due anni dall'istituzione a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per ottemperare efficientemente ed efficacemente al primo impianto del nuovo Comune.
Art. 7
(Criteri per il calcolo delle assegnazioni finanziarie)
1. Per il calcolo dei trasferimenti e delle assegnazioni finanziarie a favore del Comune di Rivignano Teor, qualora la normativa prenda a riferimento, in relazione ad anni precedenti quello di costituzione dello stesso, parametri collegati alla popolazione, al territorio, al personale, alle assegnazioni gia' erogate o ad altri dati riferiti alle due Amministrazioni comunali fuse, si considera il dato complessivo risultante dalla somma dei parametri riferiti ai due Comuni di Rivignano e di Teor nell'anno richiesto dalla normativa di riferimento.