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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale Friuli Venezia Giulia 3 aprile 2012 n 6
Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 ''Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale''.
 

Il Consiglio regionale
ha approvato


Il Presidente della Regione
promulga la presente legge


Art. 1
(Norme di modifica e integrazione della legge regionale 14/2000 )


1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale), e' inserito il seguente:
<<Art. 3 bis (Esperto specializzato sui siti della Grande guerra)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce le attivita' di cui ai commi 2 e 4, svolte da esperti specializzati sui siti della Grande guerra, in attuazione del principio di valorizzazione storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, di cui al libro II, titolo II, capo VI, sezione II del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).
2. L'attivita' di accompagnamento riguarda persone singole o gruppi di persone nei percorsi di visita qualificati sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, nel territorio a cavallo tra Italia, Austria e Slovenia o comunque presenti nel territorio della regione.
3. La guida turistica puo' avvalersi dell'attivita' di accompagnamento di cui al comma 2 unicamente nei territori regionali su cui sono individuati i siti legati della Prima guerra mondiale.
4. Le attivita' didattiche e di divulgazione del patrimonio storico culturale relativo ai siti della Prima guerra mondiale svolte nei confronti di studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali, associazioni combattentistiche, o in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali, sono effettuate da esperti specializzati sui siti della Grande guerra al fine di garantire le migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale e dei siti finanziati ai sensi della presente legge.
5. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 3, comma 2, effettua la selezione per svolgere le attivita' previste dal presente articolo.
6. Secondo modalita' e criteri stabiliti da apposito regolamento di attuazione da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, sono definiti i requisiti, i titoli, le esperienze pregresse, le materie per accedere alla selezione di cui al comma 5 e le modalita' per svolgere le attivita' previste dal presente articolo.>>.


Art. 2
(Disposizioni transitorie)


1. In sede di prima applicazione possono, a domanda, svolgere le attivita' previste dall' articolo 3 bis della legge regionale 14/2000 , come introdotto dall'articolo 1, coloro che risultino in possesso del diploma di istruzione secondaria o equiparato o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equivalenza dalla competente autorita' italiana, dell'attestato di frequenza del corso di formazione professionale Sentieri di Pace, nonche' abbiano superato l'esame, a seguito della partecipazione, di un corso di Primo Soccorso (almeno di tipo Basic Life Support - BLS) promosso da ente abilitato. La domanda e' presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il regolamento di cui all' articolo 3 bis, comma 6, della legge regionale 14/2000 , come introdotto dall'articolo 1, e' emanato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



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