Il Consiglio regionale
ha approvato
il Presidente della Regione
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Partecipazione congiunta dei Consigli delle autonomie locali all’attività legislativa e amministrativa regionale in materia di enti locali)
1. I Consigli delle autonomie locali delle Pro¬vince autonome di Trento e di Bolzano, istituiti rispettivamente con la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, e la legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, partecipano congiun¬tamente all’attività legislativa e amministrativa della Regione nelle materie previste dall’ar¬ticolo 4, comma 1, punto 3), e dagli articoli 7 e 65 dello Statuto speciale di autonomia ap¬provato con decreto del Presidente della Re¬pubblica 31 agosto 1972, n. 670.
2. Le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute ai fini della discussione e valutazione congiunta delle proposte e per la for¬mulazione dei pareri, sono disciplinate dal Consiglio delle autonomie locali della Provin¬cia autonoma di Trento e dal Consiglio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano d’intesa tra loro.
ARTICOLO 2
(Iniziativa congiunta dei Consigli delle autonomie locali per la formulazione di proposte di disegni di legge, di regolamenti o di altri atti regionali a indirizzo generale in materia di enti locali)
1. I Consigli delle autonomie locali partecipano alla formazione degli atti della Regione nelle materie indicate dall’articolo 1 con la formu¬lazione congiunta di proposte di disegni di legge, di regolamenti o di altri atti a indirizzo generale. La Giunta regionale esamina la proposta entro quarantacinque giorni dal rice¬vimento e indica espressamente le ragioni in base alle quali ritiene di non approvarla o di modificarla.
ARTICOLO 3
(Parere obbligatorio dei Consigli delle autonomie locali sugli atti di iniziativa della Giunta regionale in materia di enti locali)
1. I Consigli delle autonomie locali esprimono congiuntamente parere obbligatorio sulle pro¬poste di disegni di legge, di regolamento e di atto a indirizzo generale di iniziativa della Giunta regionale nelle materie previste dal¬l’articolo 1.
2. Il parere preliminare è espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
Il termine può essere prorogato su richiesta motivata dalla Giunta regionale.
Il termine può essere ridotto per ragioni di urgenza motivate dalla Giunta.
Decorso il termine si prescinde dal parere.
3. Il parere obbligatorio dei Consigli delle auto¬nomie locali è richiamato nella motivazione del provvedimento adottato dalla Giunta re¬gionale.
4. La Giunta regionale delibera a maggioranza dei componenti il provvedimento sul quale sia stato espresso parere anche parzialmente negativo o condizionato all’accoglimento di specifiche modifiche. In tal caso la Giunta re¬gionale è tenuta a motivare specificamente le ragioni del rigetto del parere negativo o con¬dizionato.
5. Il rigetto del parere negativo o condizionato è tempestivamente comunicato dalla Giunta re¬gionale ai Consigli delle autonomie locali.
ARTICOLO 4
(Partecipazione dei Consigli delle autonomie locali all’iter di formazione delle leggi regionali)
1. Il Regolamento interno del Consiglio regio¬nale disciplina, previo parere della compe¬tente commissione, modalità, termini e proce¬dure mediante le quali i Consigli delle auto¬nomie locali partecipano con l’espressione di pareri all’iter di formazione delle leggi d’ini¬ziativa consiliare o popolare nelle materie previste dall’articolo 1.
ARTICOLO 5
(Adeguamento del Regolamento interno del Consiglio regionale)
1. Il Regolamento interno del Consiglio regio¬nale viene adeguato alle disposizioni recate dalla presente legge entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.
Formula Finale
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 23 febbraio 2011
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
DOTT. LUIS DURNWALDER