Il Consiglio regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la presente legge
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalita')
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce l'autonomia dei giovani e concorre alla sua concreta realizzazione.
2. La Regione persegue le finalita' e gli obiettivi della presente legge con l'apporto propositivo e partecipativo dei giovani e delle famiglie.
3. Gli interventi regionali sono diretti a promuovere la cittadinanza attiva dei giovani al fine di:
a) sostenere la loro capacita' progettuale e creativa;
b) favorire la partecipazione all'elaborazione di politiche condivise a loro destinate;
c) incentivare l'assunzione di responsabilita' personali e collettive.
Art. 2
(Obiettivi)
1. Per il raggiungimento delle finalita' della presente legge, la Regione:
a) promuove in ogni ambito la cultura del merito e della solidarieta';
b) promuove condizioni adeguate alla realizzazione di una comunita' competitiva e solidale, che offra pari opportunita' di accesso allo studio, al lavoro e alla creazione di nuove imprese, sostenendo azioni mirate a migliorare la conoscenza, l'integrazione tra formazione e lavoro, la mobilita', l'imprenditorialita' e l'inclusione sociale;
c) promuove misure di contrasto alla dispersione scolastica e per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle istituzioni dell'Unione europea in ordine ai livelli e alla qualita' dell'istruzione e dell'occupazione;
d) promuove e sostiene il ruolo della famiglia, sia con riferimento alle famiglie di origine che alle nuove famiglie e a quelle in formazione;
e) favorisce lo sviluppo di rapporti intergenerazionali secondo il principio della solidarieta';
f) favorisce lo sviluppo dell'identita' territoriale, della cultura e delle tradizioni locali, nonche' il rispetto delle diversita' culturali;
g) favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della societa', come espressione dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;
h) promuove la conoscenza e il senso di appartenenza alla comunita' nazionale e all'Europa e favorisce la mobilita' e gli scambi internazionali;
i) promuove lo studio delle lingue quale strumento di inclusione e partecipazione;
j) promuove e sostiene l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e l'accesso responsabile a internet;
k) sostiene la realizzazione di strumenti di informazione e di comunicazione dedicati ai giovani per agevolare la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative d'interesse;
l) promuove servizi per l'autonomia, la conoscenza, il tempo libero, la cultura, lo sport, la socializzazione, l'associazionismo, la creativita' giovanile, tenuto conto anche delle attivita' integrative sviluppate in ambito scolastico e universitario;
m) promuove e sviluppa la rete degli Informagiovani, quali strumenti atti a garantire informazioni sulle opportunita' per i giovani e le loro famiglie.
Art. 3
(Destinatari degli interventi)
1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, di eta' compresa tra quattordici e trentacinque anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale.
2. I giovani dai quattordici ai diciannove anni beneficiano di specifici interventi in ambito scolastico, culturale, sportivo e della famiglia.
Art. 4
(Soggetti attuatori)
1. Le finalita' e gli obiettivi della presente legge sono attuati dalla Regione in concorso e in sinergia con i giovani e le realta' giovanili, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, i collegi e gli ordini professionali, nonche' gli enti e i soggetti la cui attivita' e' rivolta ai giovani.
2. Il coordinamento delle azioni regionali previste dalla presente legge e' esercitato da un'apposita struttura regionale da costituirsi presso la Direzione centrale competente in materia di politiche giovanili, alla quale si raccordano le altre strutture sulla base delle rispettive competenze.
CAPO II
PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 5
(Piano regionale giovani)
1. Per il raggiungimento delle finalita' e degli obiettivi della presente legge, la Regione adotta il Piano regionale giovani, di durata triennale, che individua le linee strategiche di indirizzo, gli ambiti di competenza dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, e le azioni a favore dei giovani, in armonia con le azioni del Piano strategico regionale e con i principi e i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed europeo.
2. Il Piano e' elaborato dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, con la partecipazione attiva della Consulta regionale dei giovani. Alla predisposizione del Piano collaborano altresi' le strutture regionali competenti nelle materie interessate, con il concorso delle Province, dei Comuni, delle Universita' e delle istituzioni scolastiche, delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, dei collegi e degli ordini professionali.
3. Il Piano e' approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente.
4. Il Piano e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel Portale regionale giovani di cui all'articolo 29.
Art. 6
(Tavoli di coordinamento)
1. Al fine di coordinare le azioni a favore dei giovani con le linee strategiche del Piano regionale giovani, la Regione costituisce un tavolo di coordinamento politico e istituzionale, convocato e presieduto dall'assessore regionale competente in materia di politiche giovanili. A tale tavolo partecipano gli assessori regionali competenti per materia, gli assessori provinciali alle politiche giovanili e quattro assessori comunali, uno per provincia, competenti per le politiche giovanili, rappresentanti i Comuni della regione, nominati per tre anni dal Consiglio delle autonomie locali.
2. Alle riunioni dei tavoli di coordinamento partecipano i rappresentanti della Consulta regionale dei giovani individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 4. Possono partecipare altresi', su invito del presidente, altri soggetti la cui presenza e' ritenuta utile per gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. A supporto del tavolo di coordinamento politico istituzionale e' costituito un tavolo di coordinamento tecnico-amministrativo composto dai referenti tecnici di ciascun componente del tavolo di cui ai comma 1.
Art. 7
(Consulta regionale dei giovani)
1. Al fine di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione, la loro partecipazione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile, e' istituita la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta, organo di rappresentanza dei giovani del Friuli Venezia Giulia.
2. La Consulta e' nominata, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili, ed e' composta da:
a) cinque rappresentanti dei giovani, di cui uno della comunita' slovena, eletti dalle associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni giovanili di cui all'articolo 11, in modo da assicurare la rappresentativita' territoriale, di genere e per settore di operativita' associativa;
b) quattro rappresentanti degli studenti universitari e dell'alta formazione designati dal Coordinamento regionale per l'alta formazione;
c) quattro rappresentanti degli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, uno per ciascuna provincia, designati dalle Consulte provinciali degli studenti della regione;
d) cinque rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e dei movimenti politici rappresentati in Consiglio regionale, eletti con voto limitato, al fine di garantire la rappresentanza di maggioranza e opposizione;
e) cinque rappresentati dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul territorio regionale designati dalle stesse organizzazioni sindacali, in ragione di uno per organizzazione;
f) quattro rappresentanti dei movimenti giovanili delle associazioni di categoria piu' rappresentative sul territorio;
g) un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle professioni ordinistiche.
3. L'elezione dei componenti della Consulta da parte delle associazioni giovanili di cui al comma 2, lettera a), avviene in base a liste di candidati presentate da almeno cinque delle medesime associazioni, secondo modalita' disciplinate con regolamento.
4. I componenti della Consulta sono di eta' compresa tra quattordici e trentacinque anni e svolgono l'attivita' in forma gratuita.
Art. 8
(Funzioni della Consulta regionale dei giovani)
1. La Consulta svolge funzioni propositive e consultive per le politiche regionali a favore dei giovani e in particolare:
a) propone iniziative e progetti per la valorizzazione dell'autonomia dei giovani;
b) esprime pareri e formula proposte su richiesta della amministrazione regionale;
c) collabora alla elaborazione del Piano regionale giovani;
d) collabora con le consulte, i forum e gli altri soggetti attivi nelle politiche giovanili a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale al fine di promuovere la cooperazione regionale, interregionale, nazionale, europea e internazionale con soggetti attivi nelle politiche giovanili;
e) promuove progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici su temi attinenti alla condizione giovanile;
f) predispone e presenta annualmente alla direzione centrale e alla commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili una relazione sulle attivita' svolte e sui risultati ottenuti, formulando proposte per l'anno successivo;
g) predispone e presenta alla fine del proprio mandato alla direzione centrale e alla commissione consiliare competenti in materia di politiche giovanili una relazione conclusiva sulle attivita' svolte, formulando proposte per il triennio successivo;
h) svolge le altre funzioni attribuite dalla Regione.
2. La Consulta opera presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, che assicura il supporto tecnico.
3. Il funzionamento della Consulta e' disciplinato con proprio regolamento.
4. La Consulta elegge al proprio interno quattro rappresentanti per la partecipazione ai tavoli di coordinamento di cui all'articolo 6.
5. La Consulta e' regolarmente costituita con la designazione della maggioranza dei componenti.
Art. 9
(Assemblee provinciali e Conferenza regionale dei giovani)
1. Ogni Provincia promuove, almeno una volta ogni tre anni, l'Assemblea provinciale dei giovani. Tale assemblea rappresenta occasione di incontro, confronto e dibattito su questioni che interessano i giovani del territorio. All'Assemblea sono invitati i rappresentati delle associazioni e aggregazioni giovanili del territorio di competenza e sono aperte ai giovani interessati. L'Assemblea si svolge con la partecipazione dell'assessore regionale e dell'assessore provinciale alle politiche giovanili.
2. Ogni tre anni la Regione convoca la Conferenza regionale dei giovani con il compito di accogliere e dibattere le istanze provenienti dalle Assemblee provinciali, di verificare lo stato di attuazione delle azioni messe in atto dalla presente legge, di avanzare proposte e pareri alla Giunta regionale. Alla Conferenza e' invitata una rappresentanza qualificata dei diversi comparti del mondo giovanile: associazioni, aggregazioni giovanili, studenti, lavoratori e partecipa l'assessore regionale alle politiche giovanili.
Art. 10
(Partecipazione politica dei giovani)
1. La Regione, con specifiche misure previste dal Piano regionale giovani, sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunita' regionale, nazionale, europea e mondiale, di favorire la loro presenza attiva nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuovere la conseguente partecipazione alla vita politica, anche a livello locale.
2. Il Piano regionale giovani prevede specifiche azioni finalizzate a diffondere tra i giovani la conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, delle istituzioni europee e internazionali, dell'ordinamento dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.
CAPO III
ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE
Art. 11
(Registro regionale delle associazioni giovanili)
1. La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato registro, e ne cura la tenuta.
2. Al registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede e svolgono l'attivita' nel Friuli Venezia Giulia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12.
3. L'iscrizione al registro e' condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla presente legge.
4. Con regolamento sono disciplinate le modalita' di iscrizione, cancellazione e aggiornamento del registro e le modalita' di tenuta dello stesso.
Note:
1Vedi il disposto di cui all'art. 34, comma 7, della presente legge.
Art. 12
(Associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro)
1. Le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro sono composte, almeno per l'80 per cento, da persone di eta' non superiore a trentacinque anni, nel loro organo direttivo non sono presenti persone di eta' superiore a trentacinque anni e nell' atto costitutivo e nello statuto sono previsti i seguenti requisiti:
a) assenza dello scopo di lucro;
b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della liberta' e dignita' degli associati;
c) elettivita' e gratuita' delle cariche associative;
d) coinvolgimento prevalente di giovani nelle attivita'.
2. Non sono considerate associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria.
Art. 13
(Aggregazioni giovanili)
1. Ai fini della presente legge sono considerate aggregazioni giovanili i gruppi spontanei di giovani, di eta' compresa tra quattordici e trentacinque anni, residenti o presenti in regione per ragioni di studio o di lavoro, costituiti senza finalita' di lucro, che esprimono e rappresentano le esigenze del mondo giovanile, realizzando attivita' in coerenza con le finalita' della presente legge.
2. I componenti delle aggregazioni giovanili svolgono le attivita' in forma volontaria e gratuita.
3. Le aggregazioni giovanili sono costituite con atto scritto dal quale risulta il soggetto legalmente autorizzato a rappresentarle e a riscuotere eventuali contributi in denaro.
CAPO IV
AZIONI DI POLITICA ATTIVA
Art. 14
(Interventi per l'autonomia abitativa)
1. Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani lavoratori e dei giovani studenti, la Regione individua specifiche azioni per riqualificare i centri storici e rivitalizzare zone periferiche e zone abbandonate da attivita' produttive, mediante la realizzazione di progetti di coabitazione. Tali progetti sono finalizzati a coniugare l'autonomia dell'abitare privato con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi, proposti o promossi da enti locali, enti pubblici e soggetti privati, anche in partenariato con altri soggetti, per il recupero o la riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati, ovvero con la costruzione o l'acquisto di nuove strutture.
2. Al comma 1 ter dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e' aggiunto il seguente periodo: <<I bandi prevedono altresi' una riserva di non meno del 5 per cento degli alloggi messi a bando da assegnare ai giovani.>>.
3. Dopo il comma 1 septies dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003 sono inseriti i seguenti:
<<1 octies. Per quanto concerne la disciplina dell'accesso agli interventi di edilizia agevolata di cui all'articolo 5, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono una riduzione del 30 per cento dell'indicatore ISEE per i giovani che escono dai nuclei familiari di appartenenza.
1 novies. Per quanto concerne la disciplina del sostegno alle locazioni di cui all'articolo 6, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono che una quota delle agevolazioni non inferiore al 5 per cento e' riservata esclusivamente a persone di eta' inferiore a 35 anni.>>.
4. Le azioni di cui ai commi 1, 2, 3 sono realizzate in collaborazione con gli enti locali, le ATER, gli Erdisu e le istituzioni scolastiche e universitarie.
5. Per beneficiare degli interventi di cui al presente articolo, i giovani presentano, con riferimento al nucleo familiare, gli indicatori della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ), non superiori ai limiti di importo fissati con regolamento.
Art. 15
(Formazione, ricerca e innovazione)
1. Al fine di promuovere una maggiore coerenza tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro, la Regione, nell'ambito della programmazione di settore individua strumenti di raccordo tra le politiche attive della formazione, della ricerca e innovazione e del lavoro.
2. La Regione promuove interventi finalizzati a sostenere l'attivita' di ricerca, innovazione, trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche da parte dei giovani nelle Universita', nei centri di ricerca e nelle imprese.
3. La Regione promuove interventi a favore dei giovani per sostenere i costi di registrazione di nuovi brevetti con significativo contenuto innovativo.
4. La Regione promuove lo studio delle lingue straniere e il loro apprendimento permanente quali strumenti indispensabili per la crescita personale e l'accesso al lavoro.
Art. 16
(Politiche del lavoro)
1. La Regione individua misure di politica attiva del lavoro dirette alla stabilizzazione occupazionale dei giovani.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), e' inserito il seguente:
<<3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:
a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di eta';
b) puo' prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).>>.
3. La Regione individua altresi' misure di politica attiva del lavoro dirette a incentivare l'occupazione dei giovani in possesso di elevata qualificazione professionale o impiegati nel settore della ricerca.
4. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalita' di concessione degli incentivi di cui al comma 3.
Art. 17
(Sostegno alla formazione di giovani talenti e al loro rientro in regione)
1. Al fine di potenziare la ricerca, l'innovazione e la riqualificazione delle risorse umane negli enti pubblici, negli enti di ricerca e nelle imprese e di accrescere la qualita' dell'insegnamento universitario, la Regione sostiene con finanziamenti, a copertura del 50 per cento della spesa prevista, i progetti, di durata massima di tre anni, di enti pubblici e soggetti privati, destinati al rientro dall'estero e dalle altre regioni italiane dei giovani talenti della regione che si sono distinti nei settori di competenza.
2. La Regione istituisce altresi' borse di studio di durata massima triennale per neo laureati residenti in regione, finalizzate al sostegno di percorsi di alta formazione in centri di eccellenza all'estero, non esistenti in regione e mirate al rientro nel mercato del lavoro regionale, attraverso l'intesa con i datori di lavoro.
Art. 18
(Cittadinanza attiva e mobilita' internazionale)
1. Nell'ambito della programmazione di settore, l'amministrazione regionale, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attivita' legate alla mobilita' giovanile europea e internazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.
2. La Regione sostiene scambi giovanili, attivita' di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.
Art. 19
(Incentivi per l'internazionalizzazione delle professioni)
1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a giovani per scambi di esperienze professionali, di durata non superiore a due anni, da realizzarsi attraverso tirocini, stages e periodi di formazione presso studi professionali in regione e all'estero.
Art. 20
(Interventi per l'imprenditoria)
1. La Regione valorizza l'imprenditorialita' giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione:
a) favorisce la propensione all'imprenditorialita' dei giovani nell'ambito dei programmi del sistema formativo regionale;
b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria attraverso la valorizzazione delle capacita' creative nella realizzazione della propria attivita';
c) promuove e sostiene progetti per l'avvio di nuove imprese nei diversi settori economici, con particolare riguardo alle iniziative dirette al mantenimento dei mestieri tradizionali dell'artigianato e alle iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica di processo e di prodotto;
d) promuove e sostiene azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel sistema delle imprese del Friuli Venezia Giulia, anche attraverso la predisposizione di servizi informativi e di consulenza;
e) favorisce l'implementazione di strumenti, quali gli incubatori e gli acceleratori di impresa, specificamente rivolti ai giovani imprenditori, con l'obiettivo prioritario di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia;
f) promuove progetti in collaborazione con le universita', le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, al fine di migliorare l'integrazione tra mondo della scuola e del lavoro, con particolare riguardo alla nascita di nuove imprese;
g) promuove nell'ambito dei progetti di coabitazione di cui all'articolo 14, comma 1, la realizzazione di progetti di condivisione dell'ufficio, da attuarsi attraverso la messa a disposizione di postazioni di lavoro attrezzate e sale riunioni comuni.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione regionale, anche tramite delega alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG), e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti nonche' delle spese di costituzione e primo impianto. Gli interventi contributivi valorizzano in particolare lo sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati. Per la parte dei costi non coperti dai contributi di cui al presente comma, i progetti possono beneficiare di altri ausili pubblici e agevolazioni finanziarie, incluse le garanzie di cui all'articolo 28.
4. Con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore alle attivita' produttive e dell'assessore competente alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalita' di concessione dei contributi di cui al comma 3, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato. L'entita' massima dei contributi e' pari al 50 per cento della spesa ammissibile. L'importo del contributo e' compreso tra 2.500 euro e 20.000 euro; nel caso di societa' con almeno tre soci tale importo e' compreso tra 5.000 euro e 40.000 euro.
4 bis. In sede di prima applicazione, il regolamento di cui al comma 4 e' emanato anche nelle more della costituzione del Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1.
4 ter. Per la valutazione dei progetti di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale si avvale del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), integrato da due componenti esperti in materia di imprenditoria giovanile, designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attivita' produttive, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente per i settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e servizi, le Universita' degli Studi di Trieste e Udine e gli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 5 luglio 2004.
5. Tenuto conto delle esigenze connesse alla programmazione finanziaria regionale, la legge finanziaria puo' determinare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, riduzioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) a favore delle nuove imprese costituite da giovani.
6. Per le finalita' previste dal comma 5, si definiscono imprese costituite da giovani:
a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani;
b) le societa' e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale.
7. La Regione predispone annualmente un foglio informativo sull'insieme delle misure a sostegno delle attivita' autonome e imprenditoriali. Il foglio informativo e' reso disponibile presso gli sportelli Informagiovani e a mezzo degli strumenti telematici della Regione.
8. La Regione, nell'ambito del Portale regionale giovani, attiva una specifica sezione interattiva dedicata all'imprenditorialita' giovanile, alle opportunita' offerte dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, dagli enti camerali e dalle organizzazioni imprenditoriali e di categoria. Il sito internet, oltre alla divulgazione dei materiali informativi, attiva un servizio di consulenza on-line rivolto ai giovani residenti in Friuli Venezia Giulia.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 102, lettera a), L. R. 14/2012
2Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 123, L. R. 14/2012
3Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 123, L. R. 14/2012
Art. 21
(Interventi in ambito sociale e per la promozione della salute)
1. La Regione nell'ambito delle finalita' generali di promozione dell'educazione dei giovani promuove e sostiene interventi per:
a) prevenire e contrastare il disagio giovanile, attraverso la diffusione della cultura della legalita' e della conoscenza del vivere civile, per formare e sviluppare il senso di appartenenza alla comunita';
b) educare al rispetto di se stessi e degli altri, anche al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, nonche' al rispetto tra i sessi, alla creazione di rapporti positivi nelle relazioni familiari, scolastiche, sociali, con particolare riferimento a quelli con gli anziani, i disabili e le persone in condizione di svantaggio e promuovere l'integrazione con il diverso e rimuovere ogni forma di xenofobia e razzismo;
c) diffondere la conoscenza di stili di vita sana e la consapevolezza nei consumi, da attuarsi con il coinvolgimento diretto dei giovani e anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali;
d) prevenire e contrastare i comportamenti e i fattori di rischio, attraverso la responsabilizzazione dei giovani, con particolare riguardo alla sessualita', all'alimentazione, all'uso di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonche' all'abuso di alcol e tabacco;
e) favorire l'educazione alla salute nelle scuole, anche con attivita' di consulenza e ascolto, in accordo con l'amministrazione scolastica;
f) valorizzare i consultori come strumenti di ascolto per le giovani generazioni, incentivandone la funzione educativa riguardo la salute sessuale;
g) diffondere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di svago e divertimento, con particolare riguardo all'educazione della sicurezza stradale;
h) riconoscere lo sport come diritto di cittadinanza e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni e aggregazioni giovanili, cooperative sociali e altri enti senza fini di lucro.
3. Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo, la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di eta' compresa tra i quattordici e i diciannove anni.
4. Per le finalita' previste al comma 1 la Regione e' autorizzata altresi' a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.
Art. 22
(Interventi in ambito culturale)
1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per:
a) valorizzare la creativita' giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;
b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;
c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunita' locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale;
d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea;
e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico;
f) promuovere la conoscenza delle specificita' culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia;
g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attivita' culturali presenti nel territorio regionale;
h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;
i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identita' culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalita' previste al comma 1, la Regione concede contributi alle associazioni e alle aggregazioni giovanili e, limitatamente alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di eta' compresa tra i quattordici e i diciannove anni, anche alle istituzioni scolastiche.
3. Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate alla concessione dei contributi di cui al comma 2, la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di eta' compresa tra i quattordici e i diciannove anni.
4. Per le finalita' previste al comma 1, la Regione e' autorizzata altresi' a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.
5. Le iniziative svolte in collaborazione con altri soggetti ai sensi del comma 4 sono realizzate sulla base di convenzioni che definiscono l'oggetto e i risultati attesi, stabiliscono il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l'articolazione delle spese previste, le modalita' di verifica dei risultati conseguiti e di accertamento delle spese effettivamente sostenute.
6. Restano ferme le funzioni dei Comuni e delle Province previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita', trasporto pubblico locale, cultura, sport).
Art. 23
(Alfabetizzazione informatica)
1. La Regione riconosce l'alfabetizzazione informatica come strumento essenziale per lo sviluppo, la crescita, l'inclusione sociale e il miglioramento delle condizioni di accesso dei giovani al mondo del lavoro.
2. La Regione promuove e sostiene specifiche azioni volte a incentivare e favorire l'utilizzo da parte dei giovani dei moderni strumenti informatici, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni di accesso alla rete internet.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 la Regione eroga contributi e altri incentivi economici a favore dei giovani.
Art. 24
(Sostegno ai centri di aggregazione giovanile)
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006 , la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la messa a norma di immobili, comprensivi degli impianti, degli arredi e delle attrezzature, da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3, 4 e 5.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati altresi', per le stesse finalita', al recupero e alla riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati.
3. I centri di aggregazione giovanile, anche nella struttura di centri polifunzionali, sono destinati allo svolgimento di attivita' integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico, culturale e musicale rivolte ai giovani e sono gestiti dai soggetti di cui al comma 1.
4. Le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate senza finalita' di lucro, con continuita', in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere tra i giovani l'assunzione di responsabilita', lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, la creativita' e la progettualita' giovanile, la partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze alla vita.
5. Ai fini dell'accesso ai contribuiti di cui al comma 1 e ai finanziamenti erogati dalle amministrazioni locali ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006 , i centri di aggregazione giovanile sono dotati di spazi per l'organizzazione di eventi collettivi.
Art. 25
(Giornata regionale dell'arte giovanile)
1. La Regione, al fine di valorizzare le capacita' creative e artistiche e il pluralismo di espressione dei giovani residenti in regione, istituisce la Giornata regionale dell'arte giovanile. In tale occasione sono presentati i progetti artistici di migliore qualita', selezionati dalla giuria di cui al comma 3, tra quelli proposti annualmente, per l'ottenimento di contributi regionali previsti dalla presente legge, dalle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, dalle aggregazioni giovanili e da altri enti senza finalita' di lucro.
2. A tre progetti di eccellente valore artistico, scelti tra quelli di cui al comma 1, e' assegnato il premio Giovani talenti emergenti.
3. L'assegnazione dei premi di cui al comma 2 e' effettuata da una giuria nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili. La giuria e' presieduta dal medesimo assessore ed e' composta da un critico d'arte, da un docente universitario esperto nelle materie artistiche, da un operatore culturale qualificato e da un funzionario regionale competente in materia di politiche giovanili.
4. Ai componenti esterni della giuria e' attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute.
Art. 26
(Interventi in ambito sportivo)
1. La Regione promuove misure al fine di abbattere le spese sostenute dai giovani per l'esercizio di attivita' sportiva. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalita' di accesso ai contributi regionali.
Art. 27
(Carta giovani)
1. La Regione promuove l'adozione di una carta servizi denominata Carta giovani che consente l'accesso in forma agevolata a iniziative, attivita' e servizi, con particolare riguardo a quelli sostenuti dalla Regione per i giovani nella fascia di eta' compresa tra i quattordici e i trentacinque anni.
2. La Regione favorisce altresi' l'integrazione della Carta giovani con altre carte di servizi esistenti nel territorio regionale e a livello nazionale e internazionale.
3. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalita' per l'utilizzo della Carta giovani.
CAPO V
INTERVENTI PER L'ACCESSO AL CREDITO
Art. 28
(Fondo di garanzia per le opportunita' dei giovani)
1. Al fine di favorire le opportunita' di studio, formazione, inserimento lavorativo e sociale dei giovani, nonche' per sviluppare e diffondere la cultura dell'autonomia imprenditoriale e agevolare l'accesso alle professioni, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilita' regionale), l'amministrazione regionale e' autorizzata a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908 (Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia), il Fondo di garanzia per le opportunita' dei giovani, di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, e' amministrato con contabilita' separata, ed e' destinato all'attivazione di garanzie e cogaranzie in relazione a operazioni di finanziamento a favore dei giovani.
3. Sono in particolare oggetto di garanzia i finanziamenti per:
a) l'iscrizione e la frequenza degli studi universitari e presso istituti scolastici secondari di secondo grado, nonche' di corsi di specializzazione e master universitari o certificati ASFOR, anche all'estero;
b) le spese connesse alla partecipazione a tirocini formativi da svolgersi presso aziende, enti e istituzioni, anche con sede all'estero;
c) l'avvio e lo sviluppo di progetti e iniziative di carattere imprenditoriale dirette alla costituzione di aziende, ivi compreso l'acquisto dei locali, delle attrezzature e dei beni strumentali e tecnologici;
d) l'avvio e sviluppo di studi professionali, con priorita' per i progetti finalizzati alla condivisione dell'ufficio, per gli studi organizzati tra giovani professionisti in modo associato o intersettoriale e per quelli che si caratterizzano per l'innovazione nell'organizzazione e nello svolgimento dell'attivita';
e) l'acquisizione di strumenti informatici, la partecipazione a convegni e corsi di formazione e aggiornamento professionale, l'abbonamento a pubblicazioni specializzate e banche dati, l'acquisto di testi pertinenti all'attivita' esercitata e ogni altra spesa necessaria per l'esercizio della pratica o tirocinio professionale stabilita con regolamento;
f) l'acquisto dell'arredamento della prima casa.
4. Le cogaranzie e garanzie sono deliberate dal Comitato di gestione del FRIE, che provvede altresi' alla gestione di tutte le attivita' connesse al rilascio delle stesse.
5. Alle riunioni del Comitato di gestione del FRIE aventi a oggetto la trattazione delle istanze e dei procedimenti, nonche' l'assunzione di decisioni riguardanti le garanzie e le cogaranzie di cui al presente articolo, possono partecipare con voto consultivo due rappresentanti designati dalla Consulta di cui all'articolo 7, fra giovani di eta' non superiore a trentacinque anni.
6. Le garanzie e le cogaranzie del Fondo sono rilasciate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato a fronte di operazioni di finanziamento di importo massimo pari a 40.000 euro ovvero nel caso dei finanziamenti di cui al comma 3, lettera c), pari a 60.000 euro.
7. Con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore alle attivita' produttive in accordo con l'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1, sono disciplinati:
a) i criteri, le modalita' e i limiti per la concessione delle garanzie e delle cogaranzie, che non possono superare il 95 per cento degli importi singolarmente affidati e generare volumi complessivamente garantiti superiori a dieci volte la dotazione patrimoniale del Fondo;
b) le tipologie di finanziamento per le quali puo' operare la garanzia e la cogaranzia del Fondo;
c) i requisiti per l'accesso al beneficio, la durata e le modalita' per la richiesta dello stesso.
8. Le garanzie e le cogaranzie attivate dal Fondo in relazione ai finanziamenti di cui al comma 3, lettera c), non possono superare il cinquanta per cento del volume massimo di interventi attivabili a valere sulla dotazione del Fondo medesimo.
9. L'amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare convenzioni con le banche e i confidi operanti nel territorio regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, selezionati sulla base di un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attivita' produttive in accordo con l'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali.
10. Il direttore centrale della Direzione centrale attivita' produttive, in accordo con il direttore centrale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, approva gli schemi di convenzione di cui al comma 9 per l'individuazione delle modalita' operative concernenti in particolare le istruttorie per la concessione delle garanzie e delle cogaranzie.
11. La vigilanza sulla gestione del Fondo e' esercitata dalla Direzione centrale attivita' produttive.
12. Al Fondo possono contribuire enti pubblici e privati, nei limiti e con le modalita' previsti dai rispettivi ordinamenti.
13. In sede di prima attuazione, al Fondo e' conferita la complessiva somma di 2 milioni di euro, ricavata dalle giacenze del Fondo di rotazione per lo stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all' articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), a valere sulle risorse che l' articolo 4, comma 63, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) destina al Fondo di rotazione in favore delle imprese edili.
14. Ai conferimenti di cui al comma 13 si applica l' articolo 14, comma 47, della legge regionale 11/2009 .
15. Limitatamente alle garanzie e alle cogaranzie prestate a valere sui fondi di cui al comma 13, le perdite conseguenti all'escussione del Fondo e all'infruttuoso esercizio del diritto di regresso, sono rimborsate dal bilancio regionale.
16. L'amministrazione regionale garantisce condizioni di speciale facilitazione a favore dei progetti di imprenditoria giovanile nell'applicazione regolamentare delle norme legislative in materia di agevolazioni all'accesso al credito delle imprese, prevista dall' articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'acceso al credito delle imprese).
CAPO VI
STRUMENTI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO
Art. 29
(Portale regionale giovani)
1. Il Portale regionale giovani costituisce il sistema di comunicazione informatica ufficiale della Regione in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani ed e' inserito nella home page del sito internet istituzionale della Regione.
2. Il Portale e' gestito dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili in collaborazione con gli altri uffici regionali, con la Consulta regionale dei giovani e con gli enti locali.
3. Per i collegamenti e i contenuti redazionali del Portale e' data priorita' alle informazioni sui programmi, atti e obiettivi dell'Unione europea e agli interventi per la creazione di sinergie e progetti comuni con le reti di informazione comunitarie europee.
Art. 30
(Informagiovani)
1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani nel territorio regionale.
2. Gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi. Sono gestiti da enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11 e da enti privati senza fine di lucro.
3. Gli Informagiovani forniscono gratuitamente informazioni in particolare nei seguenti settori:
a) orientamento e formazione scolastica e universitaria;
b) opportunita' di lavoro;
c) formazione professionale;
d) educazione permanente e formazione continua;
e) opportunita' di percorsi formativi e di stages, di lavoro o volontariato all'estero;
f) avviamento di attivita' imprenditoriali;
g) iniziative, incentivi, agevolazioni a favore dei giovani, bandi regionali, nazionali ed europei;
h) organismi di partecipazione dei giovani a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
i) associazionismo e volontariato;
j) politiche per la casa;
k) tutela della salute, politiche sociali, sport, tempo libero e turismo;
l) iniziative culturali e artistiche.
4. Gli Informagiovani mettono a disposizione le informazioni attivando collegamenti con le Universita', le istituzioni scolastiche, i centri per l'orientamento regionali, i Centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti comunque operanti nei settori di interesse.
5. Le Province assicurano il coordinamento degli Informagiovani e promuovono la formazione di reti sul territorio, provvedendo altresi' alla formazione e alla qualificazione degli operatori e al monitoraggio delle attivita'.
6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili ed enti privati senza fine di lucro. Costituisce condizione per l'accesso ai contributi l'adesione alle iniziative svolte dalle Province negli ambiti di cui al comma 5.
7. La Regione favorisce, anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani, la messa in rete dei siti internet degli Informagiovani, delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, delle aggregazioni giovanili e dei centri di aggregazione giovanile.
Art. 31
(Monitoraggio sulla condizione giovanile)
1. Al fine di approfondire la conoscenza del mondo giovanile e rendere disponibili informazioni aggiornate sulla condizione dei giovani in regione, la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili realizza le seguenti attivita':
a) raccolta ed elaborazione dati sul mondo giovanile in ambito regionale;
b) redazione e diffusione di specifici rapporti sulle condizioni socio economiche dei giovani in regione;
c) monitoraggio e analisi degli interventi regionali in materia di giovani.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 l'amministrazione regionale e' autorizzata ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati con cui stipula apposite convenzioni.
CAPO VII
VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 32
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche poste in essere nel favorire la partecipazione dei giovani alla loro elaborazione, nel sostenerne l'autonoma capacita' progettuale e creativa e nell'incentivarne le opportunita' di studio, formazione e lavoro. A tal fine:
a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che da' conto del processo d'attuazione della legge e dello stato di operativita' degli interventi, con particolare riguardo al funzionamento del Fondo di garanzia;
b) per ogni triennio di applicazione della presente legge, sulla base delle attivita' d'analisi e monitoraggio svolte ai sensi dell'articolo 31, la Giunta presenta al Consiglio, di norma contestualmente al Piano regionale giovani, sottoposto al parere della Commissione consiliare competente, un rapporto sui risultati conseguiti, che illustra:
1) l'attuazione del Piano precedente, dando evidenza dello stato di coordinamento istituzionale delle azioni a favore dei giovani e delle eventuali difficolta' incontrate nel realizzarlo, con particolare riferimento alla funzionalita' degli organi collegiali previsti dalla legge;
2) i dati annui relativi all'impiego del Fondo regionale per i giovani, con particolare attenzione alla dimensione dell'accesso diretto dei giovani ai benefici di legge, dando a tal fine evidenza della quantita' e delle caratteristiche delle domande e dei progetti presentati dai giovani e di quelli finanziati in rapporto al totale delle domande accolte per singola tipologia d'intervento;
3) i dati annui della operativita' del Fondo di garanzia, con evidenza, per tipologia di finanziamento, del numero delle domande presentate e di quelle accolte, nonche' delle principali causali delle eventuali esclusioni;
4) gli esiti della verifica operata in sede di Conferenza regionale dei giovani, riportando le opinioni espresse e le istanze avanzate dai giovani.
2. La relazione e i rapporti sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale assieme agli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 33
(Regolamenti di attuazione)
1. I criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento da adottarsi, previo parere della commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 34
(Disposizioni transitorie)
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 21, 22, 24 continuano a trovare applicazione gli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), e i relativi regolamenti di attuazione approvati con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 36 (Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell' articolo 16, comma 6 della legge regionale 12/2007 ), con decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2009 n. 52 (Regolamento concernente requisiti, criteri e modalita' per la concessione di contributi per progetti in favore dei giovani ai sensi dell' articolo 15, comma 4, della legge regionale 12/2007 ) e con decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2009, n. 53 (Regolamento concernente requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani, svolte in collaborazione e delle spese ammissibili di cui all'articolo 15, commi 5bis e 5ter della legge regionale 12/2007 , ai sensi dell'articolo 15, comma 5 quater, della legge, nonche' le modalita' di intervento diretto dell'amministrazione regionale ai sensi dell' articolo 15, comma 5bis, della legge regionale 12/2007 ).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 21, 22 e 24, i regolamenti di attuazione degli articoli 15 e 16 della legge regionale 12/2007 , indicati al comma 1, continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.
3. In via di prima applicazione l'amministrazione regionale e' autorizzata a dare attuazione alle disposizioni dei capi IV e V anche nelle more dell'approvazione del Piano di cui all'articolo 5.
4. In via di prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 38, comma 2, e' adottata anche nelle more dell'approvazione del Piano di cui all'articolo 5.
5. Nelle more della costituzione della Consulta regionale dei giovani, la Regione, al fine di garantire la partecipazione dei giovani, puo' avvalersi dell'utilizzazione di sistemi informatici di consultazione dei giovani, inseriti nel Portale regionale giovani.
6. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili convoca la prima seduta della Consulta regionale dei giovani che adotta il proprio regolamento di funzionamento.
7. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, si applica a decorrere dalla data di costituzione del registro di cui al medesimo articolo 11.
Art. 35
(Disposizioni finali)
1. I contributi e gli altri incentivi economici previsti dalla presente legge sono concessi in conformita' alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
2. In sede di rendicontazione dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli per spese di investimento relative a immobili, in deroga all' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le associazioni e le aggregazioni giovanili presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo o di altro incentivo.
3. In deroga all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 , i beni immobili oggetto dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge sono soggetti a vincolo di destinazione decennale.
4. Agli interventi previsti dagli articoli 21 e 22 non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all' articolo 31 della legge regionale 7/2000 .
5. Al fine di dotare la struttura di cui all'articolo 4, comma 2, delle risorse umane necessarie ad assicurare l'attuazione tempestiva degli interventi previsti dalla presente legge, l'amministrazione regionale e' autorizzata a utilizzare personale somministrato in numero di tre unita' per la durata massima di ventiquattro mesi, eventualmente prorogabile per motivate esigenze.
6. L'uso nella presente legge del genere maschile per indicare i soggetti attuatori e destinatari delle finalita', dei principi, obiettivi, strumenti e interventi previsti, si intende riferito a entrambi i generi e risponde solo a esigenze di semplicita' del testo.
Art. 36
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 12/2007 ;
b) i commi 4 e 5 dell' articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);
c) i commi 1 e 2 dell' articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 );
d) i commi da 1 a 6 dell' articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).
Art. 37
(Modifiche alla legge regionale 11/2009 )
1. Dopo la lettera f ter) del comma 46 dell'articolo 14 della legge regionale 11/2009 , e' aggiunta la seguente:
<<f quater) Fondo di garanzia per le opportunita' dei giovani>>.
Art. 38
(Fondo regionale per i giovani)
1. Al fine di attuare gli interventi previsti dalla presente legge, e' istituito un apposito fondo denominato Fondo regionale per i giovani, ai sensi dell' articolo 21, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), suddiviso tra spese correnti e spese in conto capitale.
2. La Giunta regionale provvede annualmente, ai sensi dell' articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2007 , a individuare le quote del Fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti nella gestione delle quote medesime, e a disporre il prelevamento delle somme dal Fondo e la loro iscrizione nelle relative unita' di bilancio e nei capitoli di pertinenza.
3. Alla costituzione delle dotazioni del Fondo concorrono fondi regionali, statali, europei e di altri enti pubblici e conferimenti di soggetti privati.
4. Per i fondi statali a destinazione vincolata si provvede alla loro destinazione su appositi capitoli di bilancio.
Art. 39
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25, comma 4, fanno carico all'unita' di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
2. Per le finalita' previste dall'articolo 31, comma 2, e' autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unita' di bilancio 5.7.1.2001 e del capitolo 6231 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Spese per il monitoraggio sulla condizione giovanile".
3. Per le finalita' previste dall'articolo 38, limitatamente agli interventi che comportano spese di parte corrente, e' autorizzata la spesa di 310.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unita' di bilancio 10.2.1.5068 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, alla Finalita' 10, Funzione 2 - spese correnti - con la denominazione "Fondo regionale per i giovani - spese correnti" e del capitolo 8080 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione, con la denominazione "Fondo regionale per i giovani-spese correnti".
4. Per le finalita' previste dall'articolo 38, limitatamente agli interventi che comportano spese d'investimento, e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unita' di bilancio 10.2.2.5068 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, alla Finalita' 10, Funzione 2 - spese d'investimento - con la denominazione "Fondo regionale per i giovani - spese d'investimento" e del capitolo 8081 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione, con la denominazione "Fondo regionale per i giovani - spese d'investimento".
5. All'onere complessivo di 500.000 euro per l'anno 2012 derivante dal disposto di cui ai commi da 2 a 4 e 7 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unita' di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 - partita 65 "Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul fondo di garanzia per le opportunita' dei giovani" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 28, comma 15, fanno carico all'unita' di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli 1546 e 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
7. ( ABROGATO )
Note:
1Comma 7 abrogato da art. 2, comma 102, lettera b), L. R. 14/2012
Art. 40
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.