Il Consiglio regionale
ha approvato
il Presidente della Regione
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Rappresentanza della minoranza politica nell’Ufficio di Presidenza)
1. Al primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, modificato dall’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nell’Ufficio di Presidenza deve essere rappresentata la minoranza politica.”.
ARTICOLO 2
(Segretari questori)
1. L’articolo 9 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, modificato dall’articolo 4 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 10 è sostituito dai
seguenti:
“Art. 9 (Segretari questori)
1. Il Consiglio regionale elegge successivamente i tre Segretari questori.
2. Per l’elezione dei Segretari questori si procede a un’unica votazione a scrutinio segreto. Ogni Consigliere può votare un solo nominativo. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, in ogni caso, qualora non fosse già rappresentata la minoranza politica, il Consigliere della minoranza politica che ha ottenuto più voti. A parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.
Art. 9-bis (Decadenza del componente dell’Ufficio di Presidenza eletto in rappresentanza della minoranza politica)
1. Il componente dell’Ufficio di Presidenza eletto in rappresentanza della minoranza politica ai sensi dell’articolo 9, comma 2, decade dall’incarico, qualora entri a far parte della maggioranza.”.
ARTICOLO 3
(Norma transitoria)
1. Al termine dei primi trenta mesi della XIV Legislatura, i Segretari questori decadono dall’incarico e si procede a nuove elezioni, ai sensi dell’articolo 2.
Formula Finale
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 14 aprile 2011
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
DOTT. LUIS DURNWALDER