ARTICOLO 1
(Finalita’ e ambito di applicazione)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, alla luce dei principi di cautela di cui all’articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e conformemente al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e per un’aria piu’ pulita in Europa), individua misure specifiche ai fini della rilevazione e del contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel.
2. Le misure di cui alla presente legge si applicano nelle aree della regione in cui si accerti il superamento per gli inquinanti di cui al comma 1 dei valori obiettivo stabiliti dal decreto legislativo 155/2010 presso una o piu’ stazioni di rilevamento comunque posizionate sul territorio regionale.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per <<tutela della salute e dell’ambiente>> la tutela della salubrita’ ambientale, individuata, nel rispetto delle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in conformita’ al decreto legislativo 155/2010 , come valore prioritario da considerare nell’adozione delle forme di tutela idonee al fine di prevenire ed evitare situazioni di dannosita’ per la salute umana.
ARTICOLO 3
(Misure urgenti di protezione e tutela della salute)
1. In presenza di un rischio di dannosita’ per la salute e per la tutela dei valori di cui all’articolo 2, il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all’articolo 1, calcolati come media su un anno civile, deve essere conseguito nel piu’ breve tempo possibile.
2. In caso di superamento dei valori obiettivo, anche prima della scadenza annuale qualora esso sia tale da escludere ogni possibilita’ di raggiungere, alla scadenza stessa, tali valori, il Comune, sentita l’Azienda per i servizi sanitari, adotta misure urgenti per la protezione e tutela della salute, anche mediante azioni limitative e sanzionatorie nei confronti dei soggetti inquinanti.
3. Il Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica di cui al comma 2, provvede ad adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’ articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), nonche’ dell’ articolo 32, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).
4. Ai fini della determinazione delle misure per il contenimento entro i valori obiettivo delle emissioni registrate in qualunque stazione di misurazione regionale, la Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA).
5. L’ARPA provvede alla scelta dei siti dove posizionare le stazioni di rilevamento, fisse o mobili, nonche’ alla loro manutenzione e controllo, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla presente legge.
6. Nel Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria, di cui all’ articolo 9 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico), e’ prevista una sezione specificamente dedicata alle aree in cui i livelli degli inquinanti di cui all’articolo 1 superano i valori obiettivo.
7. La Direzione centrale competente in materia di ambiente comunica ai Comuni, alla Provincia e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio i dati relativi alla qualita’ dell’aria nelle aree in cui si verifica il superamento dei valori obiettivo e trasmette al Ministero dell’ambiente e all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) le relazioni e le comunicazioni previste dall’ articolo 19 del decreto legislativo 155/2010 .
ARTICOLO 4
(Misure sulle principali sorgenti di emissione)
1. A seguito delle risultanze del Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria, la Regione procede, nei limiti previsti dall’ articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 155/2010 , al riesame dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale, emessi ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e della parte seconda del decreto legislativo 152/2006 .
2. Per gli impianti di cui all’ articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 155/2010 , la procedura di riesame di cui al comma 1 non impedisce ne’ interrompe l’applicazione delle sanzioni previste dall’ articolo 29 decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 .
ARTICOLO 5
(Controlli e verifiche)
1. La Regione provvede attraverso l’ARPA al controllo e alla verifica della costante applicazione delle misure per il contenimento delle emissioni degli inquinanti di cui all’articolo 1 nonche’ dell’efficacia delle azioni intraprese.
ARTICOLO 6
(Oneri)
1. Gli oneri connessi all’attuazione delle misure urgenti di contenimento delle emissioni di cui all’articolo 3 sono a carico dei soggetti titolari delle sorgenti di emissione interessate.
ARTICOLO 7
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applica la normativa regionale e statale vigente in materia.
ARTICOLO 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.