Aggiornato al con n.41351 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

Indietro
Legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 febbraio 2012 n 1
Norme urgenti per il contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel sul territorio regionale.
 

ARTICOLO 1
(Finalita’ e ambito di applicazione)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, alla luce dei principi di cautela di cui all’articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e conformemente al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e per un’aria piu’ pulita in Europa), individua misure specifiche ai fini della rilevazione e del contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel.
2. Le misure di cui alla presente legge si applicano nelle aree della regione in cui si accerti il superamento per gli inquinanti di cui al comma 1 dei valori obiettivo stabiliti dal decreto legislativo 155/2010 presso una o piu’ stazioni di rilevamento comunque posizionate sul territorio regionale.

ARTICOLO 2
(Definizioni)


1. Ai fini della presente legge si intende per <<tutela della salute e dell’ambiente>> la tutela della salubrita’ ambientale, individuata, nel rispetto delle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in conformita’ al decreto legislativo 155/2010 , come valore prioritario da considerare nell’adozione delle forme di tutela idonee al fine di prevenire ed evitare situazioni di dannosita’ per la salute umana.

ARTICOLO 3
(Misure urgenti di protezione e tutela della salute)

1. In presenza di un rischio di dannosita’ per la salute e per la tutela dei valori di cui all’articolo 2, il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all’articolo 1, calcolati come media su un anno civile, deve essere conseguito nel piu’ breve tempo possibile.
2. In caso di superamento dei valori obiettivo, anche prima della scadenza annuale qualora esso sia tale da escludere ogni possibilita’ di raggiungere, alla scadenza stessa, tali valori, il Comune, sentita l’Azienda per i servizi sanitari, adotta misure urgenti per la protezione e tutela della salute, anche mediante azioni limitative e sanzionatorie nei confronti dei soggetti inquinanti.
3. Il Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica di cui al comma 2, provvede ad adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’ articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), nonche’ dell’ articolo 32, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).
4. Ai fini della determinazione delle misure per il contenimento entro i valori obiettivo delle emissioni registrate in qualunque stazione di misurazione regionale, la Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA).
5. L’ARPA provvede alla scelta dei siti dove posizionare le stazioni di rilevamento, fisse o mobili, nonche’ alla loro manutenzione e controllo, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla presente legge.
6. Nel Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria, di cui all’ articolo 9 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico), e’ prevista una sezione specificamente dedicata alle aree in cui i livelli degli inquinanti di cui all’articolo 1 superano i valori obiettivo.
7. La Direzione centrale competente in materia di ambiente comunica ai Comuni, alla Provincia e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio i dati relativi alla qualita’ dell’aria nelle aree in cui si verifica il superamento dei valori obiettivo e trasmette al Ministero dell’ambiente e all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) le relazioni e le comunicazioni previste dall’ articolo 19 del decreto legislativo 155/2010 .

ARTICOLO 4
(Misure sulle principali sorgenti di emissione)


1. A seguito delle risultanze del Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria, la Regione procede, nei limiti previsti dall’ articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 155/2010 , al riesame dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale, emessi ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e della parte seconda del decreto legislativo 152/2006 .
2. Per gli impianti di cui all’ articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 155/2010 , la procedura di riesame di cui al comma 1 non impedisce ne’ interrompe l’applicazione delle sanzioni previste dall’ articolo 29 decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 .

ARTICOLO 5
(Controlli e verifiche)


1. La Regione provvede attraverso l’ARPA al controllo e alla verifica della costante applicazione delle misure per il contenimento delle emissioni degli inquinanti di cui all’articolo 1 nonche’ dell’efficacia delle azioni intraprese.

ARTICOLO 6
(Oneri)


1. Gli oneri connessi all’attuazione delle misure urgenti di contenimento delle emissioni di cui all’articolo 3 sono a carico dei soggetti titolari delle sorgenti di emissione interessate.

ARTICOLO 7
(Norma di rinvio)


1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applica la normativa regionale e statale vigente in materia.

ARTICOLO 8
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
P. Della Costanza, N. Gargano, Giuffrè Editore, 2014
Piano dell'opera- La digitalizzazione dell’avvocatura oltre l’obbligatorietà- Cos’è il processo telematico- ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
     Tutti i LIBRI >