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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale Friuli Venezia Giulia 11 novembre 2011 n 14
Razionalizzazione e semplificazione dell’ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani.
 

CAPO I
NORME GENERALI

ARTICOLO 1
(Finalita’)


1. La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’ articolo 4, primo comma, numero 1 bis dello Statuto speciale di autonomia, dispone con la presente legge la razionalizzazione e la semplificazione dell’ordinamento locale in territorio montano, in attuazione dei principi di sussidiarieta’, differenziazione, adeguatezza, nel rispetto degli articoli 5 e 114, primo comma, della Costituzione e in conformita’ all’ articolo 118 della Costituzione .
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, la presente legge disciplina le Unioni dei Comuni montani, di seguito denominate Unioni montane, nel rispetto del principio della concertazione al fine di migliorare i livelli di funzionalita’, economicita’, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa del sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, tenuto conto degli obiettivi di valorizzazione, tutela e promozione dello sviluppo socio-economico dei territori montani, in attuazione dell’ articolo 44 della Costituzione , e delle dimensioni dei Comuni in essi compresi.
3. La presente legge costituisce attuazione del procedimento previsto dall’ articolo 12, comma 53, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell’ articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale.

ARTICOLO 2
(Unioni montane)


1. Nel territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia, classificato ai sensi dell’ articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono istituite le seguenti Unioni montane, corrispondenti ad altrettanti ambiti omogenei secondo criteri di unita’ territoriale, economica e sociale, al fine della gestione ottimale delle funzioni, competenze e servizi gia’ attribuiti agli enti locali:
a) Unione montana della Carnia, comprendente i Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;
b) Unione montana del Gemonese, comprendente i Comuni di Artegna, Bordano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone;
c) Unione montana del Canal del Ferro e della Valcanale, comprendente i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio;
d) Unione montana delle Valli delle Dolomiti Friulane, comprendente i Comuni di Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro;
e) Unione montana della Val d’Arzino-Val Cosa, comprendente i Comuni di Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Travesio, Vito d’Asio;
f) Unione montana del Livenza, comprendente i Comuni di Aviano, Budoia, Caneva, Montereale Valcellina, Polcenigo;
g) Unione montana del Torre, comprendente i Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana, Tarcento;
h) Unione montana del Natisone, comprendente i Comuni di Cividale del Friuli, Drenchia, Grimacco, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano.
2. Le Province di Gorizia e di Trieste nella zona omogenea del Carso, comprendente i Comuni di Doberdo’ del Lago, Duino-Aurisina, Fogliano-Redipuglia, Monfalcone, Monrupino, Muggia, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Dorligo della Valle, Savogna d’Isonzo, Sgonico, Trieste, svolgono nei territori di rispettiva pertinenza, in conformita’ ai propri ordinamenti, le funzioni a esse conferite dall’ articolo 6 della legge regionale 33/2002 .
3. La Provincia di Gorizia nella zona del Collio, comprendente i Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, svolge, in conformita’ al proprio ordinamento, le funzioni amministrative gia’ conferite alle Comunita’ montane alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni il cui territorio sia adiacente ad altra Unione montana possono chiedere l’assegnazione all’Unione montana contermine e i Comuni di maggiore dimensione demografica in ogni ambito e quelli il cui territorio sia adiacente a Comuni non montani possono chiedere l’esclusione dall’Unione montana di appartenenza.
5. Nei Comuni esclusi dalle Unioni montane ai sensi del comma 4 le funzioni amministrative gia’ conferite alle Comunita’ montane alla data di entrata in vigore della presente legge sono esercitate dalle Province territorialmente competenti.

ARTICOLO 3
(Benefici e incentivi nel territorio montano)


1. Ai fini dell’erogazione di benefici e incentivi ai cittadini e agli altri soggetti e attori sociali, il territorio montano e’ suddiviso in zone di svantaggio socio-economico sulla base dei seguenti criteri:
a) altitudine;
b) acclivita’ dei terreni e fragilita’ idrogeologica;
c) condizioni demografiche;
d) attivita’ produttive insediate;
e) livelli occupazionali;
f) livello dei servizi.
2. La classificazione di cui al comma 1 e’ definita dalla Giunta regionale ed e’ sottoposta a revisione almeno triennale al fine di tenere conto delle modificazioni intervenute. La deliberazione della Giunta regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


CAPO II
ORDINAMENTO DELLE UNIONI MONTANE

ARTICOLO 4
(Natura e funzioni delle Unioni montane)


1. Le Unioni montane sono enti locali territoriali dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per l’esercizio associato di funzioni comunali, costituiti dai Comuni contermini secondo l’articolazione di cui all’articolo 2.
2. Le Unioni montane:
a) elaborano piani di sviluppo del territorio al fine di valorizzare le zone montane e coordinano la loro attuazione;
b) esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative gia’ attribuite o delegate alle Comunita’ montane alla data del commissariamento di cui all’ articolo 12, comma 53, della legge regionale 12/2009 ;
c) esercitano, a titolo di funzioni proprie, le funzioni di valenza sovracomunale relative alla programmazione territoriale, definizione e realizzazione delle politiche energetiche, fatte salve le competenze di altri soggetti, espressamente previste dalla legge;
d) esercitano altresi’, a titolo di funzioni proprie, le funzioni amministrative di valenza sovracomunale in materia di turismo, iniziative e attivita’ culturali e di valorizzazione dei beni culturali, opere pubbliche, fatte salve le competenze di altri soggetti, espressamente previste dalla legge;
e) provvedono alla gestione associata obbligatoria dei servizi pubblici locali dei Comuni compresi nel proprio territorio e in particolare alla organizzazione e gestione dei seguenti servizi: attivita’ produttive, diritto allo studio, edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido e fino all’istruzione secondaria di primo grado, servizi finanziari, contabili e tributari, personale, sistemi informatici e informativi anche territoriali, espropri;
f) esercitano le ulteriori funzioni amministrative a esse conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
g) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea nonche’, nei territori di insediamento della minoranza linguistica slovena, gli interventi previsti dall’ articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).
3. Le funzioni esercitate dalle Unioni montane sono assegnate in esclusiva alle stesse. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica eventuali sovrapposizioni nell’esercizio delle stesse e approva un progetto di semplificazione istituzionale con l’obiettivo della razionalizzazione della gestione ottimale delle funzioni, delle competenze e dei servizi.
4. Le funzioni di cui al comma 2, lettere c), d), ed e), sono esercitate dalle Unioni montane secondo il cronoprogramma contenuto nel piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Alle Unioni montane si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l’ordinamento dei Comuni.

ARTICOLO 5
( Statuto )


1. Lo statuto delle Unioni montane stabilisce:
a) le funzioni e i compiti amministrativi esercitati in attuazione dell’articolo 4;
b) le modalita’ di designazione e le competenze degli organi, nel rispetto della presente legge;
c) la sede dell’ente e le norme fondamentali in materia di organizzazione interna e di funzionamento degli organi.
2. Lo statuto e’ approvato dall’Assemblea composta secondo le modalita’ di cui all’articolo 7, con la maggioranza dell’80 per cento dei voti, alla quale deve concorrere almeno per il 90 per cento il voto dei Sindaci.
3. Qualora non venga raggiunta la maggioranza di cui al comma 2, la votazione e’ ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e’ approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza dei voti ponderati, espressi dalla maggioranza dei componenti assegnati. A ogni Sindaco e’ attribuito un numero di voti pari alla media ponderata tra le percentuali di popolazione e di territorio rappresentati, calcolati, rispettivamente, in 70 per cento e 30 per cento; a ogni consigliere rappresentante delle minoranze e’ attribuito un numero eguale di voti, calcolato in proporzione al numero dei rappresentanti designati. In ogni caso nessun Sindaco puo’ avere un peso ponderale superiore al 20 per cento; la riduzione del peso ponderale non e’ assegnata ad alcun componente dell’Assemblea.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle modifiche dello statuto .
5. Lo statuto e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

ARTICOLO 6
(Organi)


1. Sono organi obbligatori delle Unioni montane l’Assemblea, il Presidente e il Vicepresidente, il Collegio dei revisori.
2. Lo statuto puo’ prevedere la presenza di un organo collegiale con funzioni esecutive composto da Sindaci, disciplinandone modalita’ di designazione, composizione e attribuzioni.

ARTICOLO 7
(Assemblea)


1. L’Assemblea e’ l’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’Unione
montana.
2. L’Assemblea e’ composta dai Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell’Unione montana e dai rappresentanti delle minoranze consiliari nella misura del 10 per cento, arrotondato per eccesso, dei Comuni componenti l’Unione montana designati secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 23.
3. I componenti decadono qualora cessi la loro carica, con effetto dalla data della cessazione. I Sindaci possono, di volta in volta, delegare un assessore o un consigliere comunale a rappresentarli nelle sedute dell’Assemblea.
4. Lo statuto puo’ stabilire l’articolazione dell’Assemblea in commissioni dotate di compiti istruttori e di raccordo politico, al fine di razionalizzare i procedimenti deliberativi e agevolare il funzionamento dell’Assemblea.
5. L’Assemblea delibera con il metodo del voto ponderato riferito per il 90 per cento ai Sindaci e per il 10 per cento ai rappresentanti delle minoranze consiliari. Salvi i casi di approvazione e modifica dello statuto disciplinati dall’articolo 5, la ponderazione del voto e’ stabilita dallo statuto . Con particolare riferimento al peso ponderale dei Sindaci, lo statuto considera quali parametri la popolazione e il territorio, ciascuno dei quali non potra’ pesare meno del 25 per cento e piu’ del 75 per cento. Il peso ponderale del voto dei rappresentanti delle minoranze consiliari e’ stabilito sulla base di criteri fissati direttamente dallo statuto .
6. Il funzionamento dell’Assemblea, in conformita’ ai principi stabiliti dallo statuto , e’ disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta di voti. Esso prevede, in particolare, le modalita’ per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessario per la validita’ delle sedute e la quota di voti favorevoli necessari per l’adozione delle deliberazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.
7. Nelle more dell’approvazione del regolamento di cui al comma 6, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune con il maggiore numero di abitanti.
8. L’Assemblea delibera:
a) le modifiche statutarie;
b) i regolamenti;
c) i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi;
d) il piano esecutivo di gestione e gli atti di programmazione;
e) la nomina e la sfiducia del Presidente e del Vicepresidente, nonche’ la nomina e, nei casi previsti dalla legge, la revoca del Collegio dei revisori;
f) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Unione montana presso enti, aziende;
g) le modalita’ di esercizio delle forme di controllo interno;
h) gli acquisti, le alienazioni, le permute e le costituzioni e modificazioni di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell’Unione montana;
i) la contrazione di mutui e aperture di credito e l’emissione di prestiti obbligazionari;
j) gli ulteriori atti a essa attribuiti dallo statuto .
9. Per l’approvazione degli atti di cui al comma 8, lettere c), e) e f), e’ necessaria, oltre alla maggioranza espressa con i criteri di cui al comma 5, anche la maggioranza dei componenti l’Assemblea.

ARTICOLO 8
(Presidente e Vicepresidente)


1. Il Presidente e’ eletto dall’Assemblea al suo interno, tra i Sindaci.
2. Il Presidente e’ il rappresentante legale dell’Unione montana. Il Presidente nomina il Direttore di cui all’articolo 10 e puo’ revocarlo, sovrintende al funzionamento degli uffici e adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all’Assemblea o non siano attribuiti al Direttore, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi dell’Unione montana, ai quali spettano gli atti gestionali.
3. Il Presidente dura in carica cinque anni e puo’ essere sfiduciato dall’Assemblea, secondo le modalita’ disciplinate nello statuto .
4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto dell’Unione montana, in caso di decadenza dalla carica di componente dell’Assemblea per effetto della cessazione dalla carica di Sindaco dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il Presidente mantiene l’incarico sino alla elezione del proprio successore.
5. In caso di assenza o impedimento il Presidente e’ sostituito dal Vicepresidente, eletto dall’Assemblea secondo le norme stabilite dallo statuto . In caso di cessazione anticipata dalla carica, le funzioni del Presidente sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente.
Specifici ambiti di attivita’ possono formare oggetto di delega dal Presidente al Vicepresidente o a singoli membri dell’Assemblea.
6. Al Presidente e al Vicepresidente spetta un’indennita’ di carica come stabilita dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 9
(Collegio dei revisori)


1. Il Collegio dei revisori e’ composto da tre membri, compreso il presidente, ed e’ nominato dall’Assemblea. Dura in carica tre anni ed e’ rinnovabile una sola volta.
2. L’organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni montani costituiti in Unione montana ai sensi della presente legge e’ composto da un solo revisore.

ARTICOLO 10
(Direttore)


1. La gestione dell’Unione montana e’ affidata a un Direttore, nominato dal Presidente. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea secondo le direttive del Presidente e garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi.
2. L’incarico di Direttore e’ conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato.
3. L’incarico di Direttore e’ a tempo pieno, rinnovabile e revocabile e viene conferito a Segretari comunali e provinciali con esperienza professionale almeno quinquennale, prioritariamente individuati tra coloro che risultano in servizio presso i Comuni costituenti l’Unione montana, ovvero a soggetti in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale con esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, attivita’ professionali pertinenti con le funzioni da svolgere. Il compenso del Direttore e’ determinato nel contratto di assunzione.
4. Il Direttore non puo’ rivestire cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici e avere con gli stessi incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.
5. Il Direttore e i Segretari dei Comuni appartenenti a ciascuna Unione montana adottano modalita’ operative ispirate al principio di leale collaborazione, al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni esercitate e dei servizi svolti dalle rispettive amministrazioni.
6. Le convenzioni per il servizio di segreteria unica sono stipulate prioritariamente all’interno dell’Unione montana. I Comuni dell’Unione montana che stipulano convenzioni per il servizio di segreteria unica ne comunicano l’avvenuta costituzione all’apposita struttura competente.

ARTICOLO 11
(Personale)


1. Il personale dell’Unione montana e’ costituito dal personale della Comunita’ montana e dei Comuni in essa compresi in relazione alle funzioni trasferite.
2. Il personale delle Comunita’ montane e’ trasferito alla rispettiva Unione montana, ovvero agli altri enti successori diversi dalle Unioni montane, a decorrere dalla data di costituzione della Unione montana medesima.
3. Ai sensi del comma 1, il personale dei Comuni e’ progressivamente trasferito alla rispettiva Unione montana in relazione alle esigenze di funzionalita’, e comunque non oltre il termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
4. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati con conservazione del trattamento in godimento, non correlato a indennita’ di funzione, retribuzione di posizione, specifiche responsabilita’ o incarichi, anche individuati ai sensi degli articoli 40 e seguenti del contratto collettivo del comparto unico del personale regionale e locale sottoscritto in data 7 dicembre 2006.
5. Nel caso di scissione delle Comunita’ montane in piu’ Unioni montane, il progetto di scissione di cui all’articolo 21, comma 3, regola il riparto del personale.

ARTICOLO 12
(Controlli)


1. Nei confronti delle Unioni montane trovano applicazione le norme in materia di controllo sugli organi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.


CAPO III
NORME FINANZIARIE E CONTABILI

ARTICOLO 13
(Documenti finanziari e contabili delle Unioni montane e dei Comuni montani costituiti in Unione montana)


1. Nel rispetto dei principi contabili stabiliti dalla legislazione statale in ordine all’unitarieta’ e uniformita’ dei sistemi di contabilita’ pubblica, con regolamento regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di autonomie locali, di concerto con l’Assessore competente in materia di finanze, sono definiti:
a) i modelli contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, nonche’ i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione delle Unioni montane;
b) i modelli contabili semplificati relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, nonche’ i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione dei Comuni montani facenti parte di Unioni montane, che assicurino, comunque, la leggibilita’ e la confrontabilita’ dei dati; sono individuati, altresi’, gli allegati al bilancio di previsione che devono consentire l’evidenza delle spese e delle entrate connesse alle funzioni svolte dall’Unione montana per il Comune.
2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i modelli contabili vigenti per le unioni di comuni.

ARTICOLO 14
(Disposizioni finanziarie)


1. Per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Unioni montane con la presente legge, la Regione assegna annualmente alle Unioni montane:
a) i trasferimenti ordinari annuali per il finanziamento delle funzioni proprie, delle funzioni comunali e sovracomunali esercitate dalle Unioni montane, nonche’ dei servizi comunali da esse gestiti obbligatoriamente;
b) i trasferimenti annuali spettanti per l’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, in relazione al personale trasferito dalla soppressa Comunita’ montana e di quello trasferito dai Comuni;
c) le assegnazioni connesse alle funzioni gia’ trasferite con legge regionale alle soppresse Comunita’ montane.
2. Spettano alle Unioni montane le assegnazioni regionali previste da altre leggi di settore per le gestioni sovracomunali e quelle spettanti ai Comuni in relazione alle funzioni esercitate obbligatoriamente dall’Unione.
3. La Regione assegna alle Unioni montane per le funzioni delegate volontariamente dai Comuni l’incentivo annuale previsto dall’ articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
4. Spettano alle Unioni montane gli introiti derivanti dalle tasse, nonche’ dalle tariffe e dai contributi, relativamente alle funzioni e ai servizi da esse esercitati.
5. I Comuni definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da assegnare all’Unione montana di appartenenza per:
a) l’esercizio di eventuali ulteriori funzioni volontariamente delegate alla medesima;
b) contribuire in parte alle spese di funzionamento dell’Unione.
6. Spetta alle Unioni montane presentare direttamente, nelle materie di loro competenza, le richieste di incentivi e finanziamenti previsti a favore dei Comuni.

ARTICOLO 15
(Conferma dei finanziamenti e dei contributi)


1. I finanziamenti e i contributi concessi nei confronti delle soppresse Comunita’ montane sono confermati in capo agli enti successori in riferimento ai territori di competenza e al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi. Le strutture regionali competenti nelle rispettive materie provvedono all’adozione di eventuali atti di integrazione o modifica relativi ai finanziamenti e ai contributi concessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti successori provvedono a trasmettere all’Amministrazione regionale la documentazione necessaria.

ARTICOLO 16
(Programmazione e incentivi)


1. In materia di programmazione e incentivi a favore delle zone montane, continuano ad applicarsi rispettivamente i capi III e IV della legge regionale 33/2002 e la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano).


CAPO IV
SUCCESSIONE DELLE UNIONI MONTANE ALLE COMUNITA' MONTANE

ARTICOLO 17
(Soppressione delle Comunita’ montane)


1. Le Comunita’ montane del Friuli Venezia Giulia sono soppresse con effetto dalla data di costituzione delle Unioni montane.

ARTICOLO 18
(Successione nei rapporti giuridici)


1. Le Unioni montane e gli altri enti successori alle Comunita’ montane subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse Comunita’ montane.

ARTICOLO 19
(Amministratori temporanei)


1. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono nominati gli amministratori temporanei presso ciascuna Comunita’ montana per l’attuazione della presente legge e per la residua gestione delle Comunita’ montane. Il decreto di nomina ne stabilisce il compenso.
2. Gli amministratori temporanei di cui al comma 1 sono scelti nell’ambito delle terne di nominativi proposti dalle Conferenze dei Sindaci appositamente convocate dai Sindaci dei Comuni con il maggior numero di abitanti appartenenti alle Comunita’ montane. Ciascun Sindaco esprime il voto per un solo nominativo e risultano indicati nella terna i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
3. Gli amministratori temporanei possono essere revocati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze nello svolgimento dell’incarico.
4. I commissari straordinari delle Comunita’ montane nominati ai sensi dell’articolo 12, comma 56, della legge regionale 12/2009, cessano dalla carica a decorrere dalla nomina degli amministratori temporanei di cui al comma 1.
5. Gli amministratori temporanei provvedono all’adozione di tutti gli atti di competenza degli organi delle Comunita’ montane, nonche’ degli atti indicati nel presente capo, avvalendosi delle strutture tecnico- amministrative degli enti commissariati. Gli amministratori temporanei adottano i provvedimenti necessari a garantire la continuita’ dell’azione amministrativa da parte delle Unioni montane.
6. Gli amministratori temporanei cessano dalla carica dalla data di costituzione delle Unioni montane.

ARTICOLO 20
(Cabina di regia)


1. Gli amministratori temporanei costituiscono una cabina di regia per il coordinamento delle iniziative di attuazione della presente legge alla quale possono essere invitati amministratori e funzionari delle Comunita’ montane, dei Comuni montani e della Regione.

ARTICOLO 21
(Piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi)


1. Entro centottanta giorni dalla nomina, gli amministratori temporanei di cui all’articolo 19, comma 1, sottopongono all’approvazione dell’Assemblea di cui all’articolo 24 e, per gli enti successori diversi dall’Unione montana, del rispettivo Presidente, il piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi delle Unioni montane, predisposto sulla base degli indirizzi ricevuti dagli organi medesimi.
2. Il piano di cui al comma 1 contiene:
a) l’assetto organizzativo e del personale di prima applicazione della costituenda Unione montana;
b) la distribuzione logistica degli uffici e dei servizi;
c) le proiezioni economico-finanziarie della gestione;
d) la ricognizione dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonche’ la loro destinazione;
e) il cronoprogramma del subentro nell’esercizio delle funzioni comunali di cui all’articolo 4;
f) il progetto di scissione di cui al comma 3, ove ne ricorrano le condizioni.
3. Il piano e’ integrato, per le Comunita’ montane del Torre-Natisone-Collio, del Gemonese-Val Canale-Canal del Ferro e del Friuli Occidentale da un progetto di scissione che individua i beni, i crediti, i debiti e altri rapporti giuridici attivi e passivi da attribuire e il personale da trasferire alle Unioni montane formate dalla scissione dei territori in esse comprese o agli altri enti successori.
4. Nell’attribuzione dei beni, dei crediti, dei debiti e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi, gli amministratori temporanei si attengono ai seguenti criteri:
a) i beni immobili sono attribuiti all’Unione montana sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprieta’ agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti compresi nell’area montana di ciascuno di essi;
b) i beni mobili sono attribuiti all’Unione montana nel cui territorio si realizza il loro uso prevalente oppure, ove tale uso prevalente non sia riscontrabile, sono attribuiti in comproprieta’ agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti compresi nell’area montana di ciascuno di essi;
c) ai sensi dell’ articolo 1298 del codice civile , i debiti si dividono in proporzione al numero di abitanti compresi nell’area montana di ciascuno degli enti successori, salvo che siano stati contratti nell’interesse esclusivo di un ambito territoriale corrispondente a un ente successore e ferma restando la responsabilita’ solidale verso il creditore ai sensi del codice civile ;
d) i crediti si dividono in proporzione al numero di abitanti compresi nell’area montana di ciascuno degli enti successori, salvo che siano sorti nell’interesse esclusivo di un ambito territoriale corrispondente a un ente successore;
e) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere a) e b) e da quelli di cui alle lettere c) e d), opera il criterio della divisione in proporzione al numero di abitanti compresi nell’area montana di ciascuno degli enti successori, salvo che siano sorti nell’interesse esclusivo di un ambito territoriale corrispondente a un ente successore;
f) le quote del fondo di dotazione del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone detenute dalla Comunita’ montana del Friuli occidentale sono attribuite ai Comuni in cui sono localizzate le zone consortili D1 in proporzione alla superficie delle stesse.
5. Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari.
6. Ai sensi dell’ articolo 2645 del codice civile , il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l’intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.
7. I Presidenti degli enti successori territorialmente competenti approvano i conti consuntivi delle Comunita’ montane cui sono rispettivamente subentrati, entro quaranta giorni dalla soppressione di esse.
8. Il subentro degli enti successori alle soppresse Comunita’ montane comporta che la disciplina regionale, gia’ applicabile all’esercizio delle funzioni da parte delle Comunita’ montane, si intende riferita agli enti successori medesimi.

ARTICOLO 22
(Costituzione delle Unioni montane)


1. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello statuto nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono costituite le Unioni montane di cui all’articolo 2.
2. Nel caso in cui piu’ Unioni montane succedano a una Comunita’ montana, la costituzione di tutte tali Unioni montane decorre dal termine relativo all’ultima pubblicazione effettuata.


CAPO V
DISPOSIZIONI ATTUATIVE

ARTICOLO 23
(Rappresentanza delle minoranze consiliari)


1. L’elezione dei Consiglieri comunali di minoranza di ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 2, che rivestono la qualita’ di membri dell’Assemblea nella misura stabilita dall’articolo 7, comma 2, e’ effettuata dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato. Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.
2. La Conferenza straordinaria di cui al comma 1 e’ convocata entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, che la presiede, eventualmente avvalendosi di un suo delegato, e si riunisce entro i successivi trenta giorni. La convocazione e’ indirizzata ai Sindaci dei Comuni inclusi in ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 2, che provvedono a comunicarla entro i successivi cinque giorni ai Consiglieri comunali di minoranza in carica del proprio Comune, dandone contestualmente notizia al Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
3. La Conferenza straordinaria elegge i Consiglieri comunali di minoranza con la presenza della meta’ piu’ uno dei componenti. Sono eletti coloro che ricevono il maggior numero di voti. In caso di parita’ di voti viene eletto il Consigliere piu’ anziano d’eta’.
4. Qualora nella prima convocazione la Conferenza straordinaria non consegua l’elezione dei propri rappresentanti, la stessa viene riconvocata per riunirsi entro i successivi quindici giorni ed elegge i Consiglieri anche con la presenza di un numero di componenti inferiore alla maggioranza di cui al comma 3.

ARTICOLO 24
(Convocazione dell’Assemblea e prima presidenza)


1. Entro quindici giorni dall’elezione dei Consiglieri di minoranza di cui all’articolo 23, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti in ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 2 convoca e presiede l’Assemblea, che fissa il calendario dei lavori per l’elaborazione dello statuto dell’Unione montana.
2. L’Assemblea di cui al comma 1 approva lo statuto nonche’, con le modalita’ ivi previste, approva il piano di cui all’articolo 21 e nomina gli organi dell’Unione montana, trasmettendo i relativi atti alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, al fine della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. In caso di mancata convocazione della Conferenza straordinaria nei termini previsti dall’articolo 23 o dell’Assemblea nei termini previsti dal presente articolo, l’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna ai soggetti inadempienti un termine per ottemperare, decorso infruttuosamente il quale provvede alla convocazione.


CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 25
(Cessazione o revisione delle forme collaborative intercomunali preesistenti)


1. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni montani partecipanti alle forme collaborative intercomunali di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 1/2006 , ne promuovono la revisione o lo scioglimento in modo da escludere qualsiasi sovrapposizione con le funzioni esercitate dalle Unioni montane.
2. I Comuni disciplinano il passaggio dei rapporti giuridici in essere dalla preesistente alla nuova forma associativa.
3. La cessazione delle forme collaborative di cui al comma 1 non determina di per se’ l’obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti erogati, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, da atti regolamentari o dal decreto di concessione.

ARTICOLO 26
(Rinvio normativo)


1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applica, ove compatibile, la legge regionale 33/2002 .
2. Le disposizioni legislative relative alle Comunita’ montane si intendono riferite alle Unioni montane e, relativamente alle funzioni di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 5, alle Province territorialmente competenti.
3. Le disposizioni legislative relative alle Unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, anche alle Unioni montane.

ARTICOLO 27
(Testo unico delle leggi sulla montagna)


1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede al riordino della legislazione regionale in materia di ordinamento, tutela e valorizzazione della montagna e presenta al Consiglio regionale il testo unico delle leggi sulla montagna, al fine di garantire la salvaguardia del territorio montano, con particolare attenzione all’ambiente naturale, e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attivita’ economiche delle zone montane, e di semplificare il quadro legislativo di riferimento.

ARTICOLO 28
(Conferenza permanente per la montagna)


1. E’ istituita la Conferenza permanente per la montagna, di seguito denominata Conferenza.
2. La Conferenza si esprime sulle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attivita’ delle amministrazioni in essa rappresentate a un comune e coerente disegno programmatico. Puo’ essere sede per la formazione e la conclusione di accordi di programma fra gli enti rappresentati, al fine dell’attuazione di interventi e progetti finalizzati allo sviluppo dei territori montani, nonche’ per l’elaborazione di proposte di modifica al presente testo di legge finalizzate alla massima efficacia ed efficienza degli enti costituiti.
3. La Conferenza e’ composta da:
a) il Presidente della Regione o suo delegato;
b) i Presidenti delle Province;
c) i Presidenti delle Unioni montane;
d) il Presidente della Delegazione regionale dell’Unione Nazionale Comuni Comunita’ Enti Montani (UNCEM).
4. La Conferenza e’ presieduta dal Presidente della Regione o da suo delegato.
5. La struttura regionale competente assicura le funzioni di segreteria e gli adempimenti amministrativi relativi all’attivita’ della Conferenza. Per l’adempimento di tali funzioni puo’ avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale della Delegazione regionale dell’UNCEM.
6. Possono partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, in relazione all’ordine del giorno, assessori e funzionari regionali, rappresentanti, funzionari ed esperti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati collegati alla realta’ sociale, economica, culturale e linguistica dei territori montani.
7. Gli oneri conseguenti alla partecipazione alla Conferenza sono a carico degli enti rappresentati.

ARTICOLO 29
(Piano dei Comuni di vallata)


1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, su proposta dell’Assessore competente in materia di autonomie locali, il Piano dei Comuni di vallata, che sottopone all’intesa del Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Piano dei Comuni di vallata contiene le proposte di fusione dei Comuni parzialmente o interamente montani con popolazione fino a tremila abitanti in ambiti territoriali che, per ampiezza, entita’ demografica e attivita’ produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e adeguati in relazione alle esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative.
3. Al fine di conseguire l’omogeneita’ territoriale prevista dal comma 2, possono essere compresi nei Comuni di cui e’ prevista la fusione anche Comuni contigui con popolazione superiore a tremila abitanti.
4. Successivamente al pronunciamento del Consiglio delle autonomie locali in ordine al Piano dei Comuni di vallata, la Giunta regionale assume l’iniziativa legislativa volta alla fusione dei Comuni con le modalita’ previste dalla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 ( Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali).

ARTICOLO 30
(Incarico di Direttore)


1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre il termine massimo di cui all’articolo 4, comma 4, l’incarico di Direttore di cui all’articolo 10 puo’ essere conferito anche con contratto a tempo determinato e, in considerazione delle dimensioni dell’Unione, dei Comuni facenti parte e della popolazione complessiva, anche a tempo parziale.

ARTICOLO 31
(Abrogazioni)


1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 33/2002 ;
b) l’articolo 10 e il comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 1/2006 .
2. Le disposizioni abrogate trovano applicazione fino alla costituzione delle Unioni montane ai sensi dell’articolo 22, comma 1.

ARTICOLO 32
(Razionalizzazione e semplificazione dell’ordinamento locale in tutto il territorio regionale)


1. Entro il 30 giugno 2012 la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge volto al completamento della razionalizzazione e della semplificazione dell’ordinamento locale in tutto il territorio regionale.

ARTICOLO 33
(Modifiche alla legge regionale 1/2006 )


1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 1/2006 , e’ aggiunta la seguente:
<< c bis) unioni dei Comuni montani, di seguito denominate Unioni montane. >>
2. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 1/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) dopo le parole << unioni di Comuni >> sono inserite le seguenti: << , le Unioni montane >>;
b) alla fine della lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: << , nonche’ di incentivi annuali alle Unioni montane >>.
3. All’ articolo 27 della legge regionale 1/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: << o nell’Unione montana >>;
b) alla fine del comma 9 sono aggiunte le seguenti parole: << o Unione montana >>.
4. Alla fine del comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 1/2006 sono aggiunte le seguenti parole: << o Unioni montane >>.

ARTICOLO 34
(Modifiche agli articoli 73 e 78 della legge regionale 7/2011 in materia di attivita’ economiche nei territori montani)
1.
All’ articolo 73 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attivita’ economiche), dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
<<1 bis. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del comma 1 continua ad applicarsi la disciplina previgente.>>
2. E’ confermata la validita’ degli atti amministrativi emanati e degli accordi di programma autorizzati, stipulati o approvati prima dell’entrata in vigore della presente legge; a essi trova applicazione la disciplina di cui al comma 1 bis dell’articolo 73 della legge regionale 7/2011 , come aggiunto dal comma 1.
3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 78 della legge regionale 7/2011 e’ aggiunta la seguente: << i bis) articolo 8, comma 1, della legge regionale 50/1993 , come sostituito dall’articolo 73. >>

ARTICOLO 35
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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