L' Assemblea Legislativa Regionale
ha approvato
il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge
CAPO I
Principi generali
ARTICOLO 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Con la presente legge la Regione disciplina il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale, nel rispetto della Costituzione e in particolare dell’articolo 117 e del principio di leale collaborazione, nonché dell’ordinamento nazionale in materia d’istruzione, di formazione professionale e d’istruzione e formazione professionale. Le norme della presente legge sono altresì dettate nell’ambito dei principi dell’ordinamento regionale sulla formazione.
2. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti della Regione e delle autonomie locali, nonché dei soggetti facenti parte del sistema di cui al comma 1, relativi all’istruzione e formazione professionale, nel rispetto dello Statuto regionale e dell’ordinamento vigente in materia.
CAPO II
Sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale
ARTICOLO 2
Sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale
1. È istituito il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale, che fa parte del sistema formativo regionale disciplinato dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
2. Il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale si attiene ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla disciplina statale e in particolare dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53).
ARTICOLO 3
Principi e finalità del sistema
1. Il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale si ispira ai principi di cui all’articolo 2 e agli elementi fondamentali del sistema formativo di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2003.
2. Le finalità del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale, e dell’offerta formativa che lo caratterizza, sono di assicurare l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione, di elevare le competenze generali delle persone, di ampliarne le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale, di assicurarne il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica, nonché di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori.
3. Attraverso l’integrazione tra il sistema dell’istruzione e quello della formazione professionale la Regione intende offrire agli studenti un’offerta unitaria, coordinata e flessibile nei contenuti e nelle modalità organizzative, in grado di corrispondere alle esigenze e alle aspettative di ognuno, anche in modo personalizzato.
ARTICOLO 4
Percorsi, qualifiche e diplomi del sistema
1. In applicazione della disciplina statale, il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale prevede:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale, che costituisce titolo per l’accesso al quarto anno del sistema;
b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale.
2. Le competenze da acquisire da parte dei giovani nell’ambito dei percorsi di cui al comma 1 si riferiscono alle qualifiche previste dalla programmazione regionale in correlazione con le figure definite a livello nazionale. Nella definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito nelle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi d’istruzione e formazione professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
3. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale avviene in coerenza con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione, oltre che nel rispetto della disciplina nazionale.
4. Nel rispetto della disciplina nazionale, è assicurata l’adozione di misure che consentano l’avvio contemporaneo dei percorsi del sistema formativo regionale di cui alla legge regionale n. 12 del 2003, in modo da offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte.
ARTICOLO 5
Soggetti del sistema
1. Possono fare parte del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale gli organismi di formazione professionale e gli istituti professionali con un ruolo integrativo e complementare al sistema in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e in base a un apposito atto della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione dell’Assemblea legislativa e previo confronto con i soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003, definisce i criteri e i requisiti di accreditamento necessari ai soggetti di cui al comma 1 per fare parte del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale. A tal fine, la Giunta provvede in conformità alla disciplina statale in materia e ai relativi accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. La Giunta regionale approva e aggiorna l’elenco dei soggetti accreditati, ne garantisce l’adeguata pubblicizzazione e annualmente ne verifica la conformità.
4. Le qualifiche e i diplomi del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale sono rilasciati esclusivamente dagli organismi di formazione professionale e dagli istituti professionali che fanno parte del sistema di cui al comma 1.
ARTICOLO 6
Percorsi triennali a qualifica
1. Possono iscriversi a uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado.
2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e al fine di dare attuazione alle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi d’istruzione e formazione professionale, l’iscrizione e la frequenza al primo anno di uno dei percorsi di cui al comma 1 avvengono presso un istituto professionale che, nell’esercizio della propria autonomia, faccia parte del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale.
3. Nel rispetto della disciplina nazionale, i soggetti di cui all’articolo 5, ferma la loro autonomia, progettano i percorsi di cui al comma 1 in modo unitario e integrato, anche al fine di assicurare il successo formativo di ogni studente e in particolare di garantire la presa in carico di tutte le specifiche situazioni problematiche che si presentano fino dal primo anno di frequenza.
4. Al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa e di sostenere la reversibilità delle scelte degli studenti, e fermo quanto previsto all’articolo 8, la Regione, previo confronto con i soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003, opera per garantire gli organici raccordi previsti dalle linee guida nazionali di cui al comma 2, con particolare riferimento ai passaggi degli studenti da un percorso all’altro, da realizzare attraverso percorsi formativi flessibili, comprensivi di attività di sostegno e di riallineamento delle competenze, e ogni altra
opportunità conforme alla normativa vigente.
ARTICOLO 7
Percorsi quadriennali a diploma
1. In applicazione della disciplina nazionale, all’interno del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale i percorsi triennali di cui all’articolo 6 possono essere completati con un quarto anno per l’acquisizione di un diploma che costituisce titolo per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.
2. In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi conseguiti al termine dei percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato per l’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori, previa frequenza di apposito corso annuale.
CAPO III
Funzioni e compiti
ARTICOLO 8
Programmazione del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale
1. La funzione di programmazione e di organizzazione del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale spetta alla Regione.
2. Le funzioni di programmazione dell’offerta formativa nell’ambito del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale spettano alla Regione e alle Province secondo quanto previsto dal presente articolo.
3. L’Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva gli indirizzi per la programmazione territoriale dell’istruzione e formazione professionale, in modo unitario e comunque integrato con gli indirizzi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2003.
4. Le Province sono competenti alla programmazione territoriale dell’offerta formativa inerente le qualifiche e i diplomi dell’istruzione e formazione professionale, a partire dai fabbisogni del mercato del lavoro, su cui raccolgono la disponibilità dei soggetti di cui all’articolo 5 a realizzare i percorsi inerenti l’offerta formativa programmata. Tali competenze sono esercitate secondo le modalità previste dagli articoli 45 e 52 della legge regionale n. 12 del 2003.
5. La programmazione del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale è sottoposta a monitoraggio costante da parte della Regione unitamente ai soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003.
ARTICOLO 9
Standard formativi e criteri di certificazione
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione dell’Assemblea legislativa, approva gli standard formativi e i criteri di certificazione delle qualifiche e dei diplomi rilasciati nell’ambito del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale, nel rispetto della disciplina nazionale in materia.
2. La Giunta regionale approva le procedure e modalità di certificazione dell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione in applicazione della disciplina nazionale in materia.
ARTICOLO 10
Clausola valutativa - Valutazione del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale
1. Il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale è sottoposto dalla Regione a una specifica valutazione di qualità ed efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali di cui all’articolo 4, comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di avvalersi della collaborazione dei soggetti da esse menzionati.
2. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, anche con riferimento ai risultati della specifica valutazione di cui al comma 1. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sul sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti rispetto:
a) all’offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
b) al proseguimento in percorsi formativi;
c) all’inserimento nel mondo del lavoro;
d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi fra sistema dell’istruzione e sistema d’istruzione e formazione professionale.
3. La Giunta presenta alla commissione assembleare competente un report sull’attuazione della legge intermedio rispetto alla cadenza di cui al comma 2.
4. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
5. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
ARTICOLO 11
Azione di supporto al sistema
1. La Regione, sentiti i soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003, svolge un’azione di supporto al sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale con particolare riferimento all’attuazione d’interventi volti a sviluppare le competenze di base e professionali e ad agevolare i passaggi tra il sistema dell’istruzione e il sistema dell’istruzione e formazione professionale, con particolare attenzione agli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo.
2. Gli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo possono fruire di un progetto personalizzato finalizzato all’acquisizione della qualifica professionale, previa verifica della situazione individuale effettuata dai soggetti competenti dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale.
3. Le modalità e i criteri per l’attuazione dell’azione regionale per l’integrazione progettuale e operativa, realizzata anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro settoriali composti dai soggetti di cui
all’articolo 5, sono definiti dalla Giunta regionale.
CAPO IV
Sistema informativo e trattamento dei dati personali
ARTICOLO 12
Sistema informativo
1. Al fine di consentire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2003, nonché la realizzazione delle finalità espresse nella presente legge, la Giunta regionale istituisce, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui all’articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), settori specifici e interconnessi dedicati all’istruzione e formazione professionale, all’istruzione, compresa l’istruzione universitaria, alla formazione professionale, compresa la formazione superiore, al lavoro.
2. Tali settori sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:
a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
b) supporto alla comunicazione e promozione dell’offerta formativa attraverso la pubblicizzazione della medesima;
c) raggiungimento del successo scolastico e formativo e contenimento della dispersione scolastica;
d) assolvimento dell’obbligo d’istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
e) gestione, monitoraggio e controllo delle attività relative all’offerta formativa;
f) raccolta e conservazione delle certificazioni e degli accreditamenti;
g) analisi dell’inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.
3. Ai fini di consentire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2003, di realizzare le azioni di cui al comma 2, nonché di agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro e il monitoraggio del percorso scolastico e formativo individuale dalla scuola dell’infanzia all’inserimento lavorativo, la Giunta regionale effettua il trattamento di dati personali nel rispetto delle norme in materia, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Nell’ambito del settore istruzione, inoltre, i dati strumentali allo scopo sono trattati effettuando anche i necessari collegamenti con quelli raccolti dagli altri settori.
4. In particolare, i dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003, degli articoli 13, 18, 19 e 20 dello stesso decreto e conformemente a quanto previsto dall’articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2004.
5. La Giunta regionale può comunicare alle amministrazioni provinciali, all’ufficio scolastico regionale, agli uffici scolastici provinciali e ai comuni, per lo svolgimento delle finalità istituzionali degli stessi, i seguenti dati:
a) i dati personali relativi al percorso scolastico e in particolare:
nome, cognome, sesso, data e comune o Stato di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, codice istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento o ritiro, data iscrizione, scuola di provenienza, tempo di funzionamento, corso serale, indirizzo di studio, qualifica, scuola anno venturo, votazioni, esiti;
b) i dati personali relativi al percorso formativo per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza, numero di ore svolte, provincia di svolgimento, numero di riferimento, data d’inizio corso, data di fine corso, qualifica, canale di finanziamento, tipologia d’azione;
c) i dati personali relativi al percorso di apprendistato e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, data d’inizio, data di fine, numero modulo;
d) i dati personali anagrafici dei residenti in Emilia-Romagna in età scolastica e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza.
6. La Giunta regionale può comunicare agli organismi di formazione, accreditati ai sensi della presente legge per la realizzazione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica prevista dalla programmazione regionale, i seguenti dati trattati nell’ambito del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale:
a) i dati personali anagrafici degli studenti e in particolare: nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono;
b) i dati relativi al percorso scolastico e in particolare: codice istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento, tempo di funzionamento, indirizzo di studio, qualifica, scuola di provenienza, esiti.
7. In relazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 resta ferma l’osservanza della disciplina in materia d’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
8. La Giunta regionale tratta, nell’ambito del settore istruzione, per esigenze di programmazione, analisi e monitoraggio dell’attività formativa, i dati personali relativi a persone disabili e a persone con disturbi di apprendimento. Questi dati sono trattati riducendo al minimo, ove possibile rispettando la soglia del tre, l’utilizzazione di dati personali idonei a identificare l’interessato.
CAPO V
Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 13
Norma transitoria
1. Sono fatti salvi gli atti adottati in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 12 del 2003 circa la programmazione dell’offerta formativa a partire dall’anno scolastico 2011-2012.
ARTICOLO 14
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 30 giugno 2011
VASCO ERRANI