L' Assemblea Legislativa Regionale
ha approvato
il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifiche al titolo della legge regionale n. 3 del 2007
1. Nel titolo della legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE) le parole “direttiva 79/409/CEE” sono sostituite dalle seguenti: “direttiva 2009/147/CE”.
ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007 è sostituito dal seguente:
“1. Nella regione Emilia-Romagna, in relazione a quanto stabilito dall’articolo 4, commi 3 e 4, e dall’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche, è consentito catturare, in piccole quantità, uccelli a fini di richiamo e svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di cattura e di prelievo previsto dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva medesima.”.
ARTICOLO 3
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole “direttiva n. 79/409/CEE” sono sostituite dalle seguenti: “direttiva 2009/147/CE”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga deve indicare:” sono sostituite dalle parole “I provvedimenti amministrativi che disciplinano la cattura e il prelievo venatorio in regime di deroga devono indicare:”;
b) alla lettera a), la parola “del” è sostituita dalle parole “di cattura e di”;
c) alla lettera b), dopo la parola “prelievo” vengono aggiunte le parole “, gli impianti o i metodi di cattura”;
d) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le catture e il prelievo possono essere effettuati”;
e) alla lettera d), dopo le parole “il numero” vengono aggiunte le parole “degli impianti e dei capi di ciascuna specie catturabili complessivamente e”;
f) alla lettera e), dopo le parole “i soggetti abilitati” vengono aggiunte le parole “alla cattura e”.
3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007 sono aggiunte le seguenti lettere:
“e bis) l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
e ter) i controlli che saranno effettuati.”.
ARTICOLO 4
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole “n. 79/409/CEE e previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)” sono sostituite dalle parole “2009/147/CE e previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), definisce annualmente il numero degli impianti di cattura di uccelli ad uso di richiamo attivabili e”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. La richiesta per l’attivazione degli impianti deve contenere:
a) l’indicazione delle specie da catturare in regime di deroga;
b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria la cattura in deroga, specificando:
1) i cacciatori che utilizzano richiami vivi e il loro fabbisogno;
2) i richiami vivi acquisiti dai cacciatori a cui si è dato formale riscontro;
3) i richiami provenienti da allevamento e da cattura;
4) gli allevamenti autorizzati per tali specie ed i relativi quantitativi.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole “La richiesta” sono aggiunte le parole “per l’autorizzazione al prelievo”;
b) alla lettera b), le parole “ed in particolare, nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, devono essere specificate” sono sostituite dalle parole “per gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, specificando:”.
4. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole “il provvedimento amministrativo” sono sostituite dalle parole “i provvedimenti amministrativi”.
ARTICOLO 5
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007 è sostituito dal seguente:
“2. I capi catturati o prelevati devono essere riportati, a cura dei soggetti abilitati, nelle apposite schede di registrazione predisposte dalla Provincia e dalla Regione. Le province elaborano i dati acquisiti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all’ISPRA.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007 è inserito il seguente comma:
“2 bis. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all’articolo 61 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria).”.
ARTICOLO 6
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, dopo la parola “oggetto” sono aggiunte le parole “di cattura o”.
2. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, dopo la parola “sospendere” sono aggiunte le parole “la cattura e”.
3. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, la sigla “INFS” è sostituita dalla sigla “ISPRA”.
ARTICOLO 7
Modifiche all’articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in attuazione della disciplina comunitaria di settore e della legge regionale di regolamentazione dell’esercizio delle deroghe”.
ARTICOLO 8
Disposizione transitoria
1. Per la stagione venatoria 2011/2012 il provvedimento amministrativo regionale di cui all’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 3 del 2007 relativo alla disciplina delle catture in regime di deroga dovrà essere adottato entro il 30 settembre 2011.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 luglio 2011
VASCO ERRANI