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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge regionale Emilia Romagna 27 settembre 2011 n. 13
Nuove norme sugli istituti di garanzia. Modifica della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 “Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)”, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 “Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza” e della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna”
 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA


LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I
Modifica della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25

ARTICOLO 1
Modifica dell’articolo 7 della legge regionale n. 25 del 2003


1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 25 del 2003 sono aggiunte le


seguenti parole: “per un periodo di almeno cinque anni”.

ARTICOLO 2
Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2003


1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2003 è aggiunto il seguente


periodo: “Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo


curriculum.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2003 sono eliminate le seguenti


parole: “, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10, comma 1”.

ARTICOLO 3
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale n. 25 del 2003


1. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 25 del 2003 dopo le parole “imprenditoriale o


professionale” sono aggiunte le seguenti: “da cui possa derivare un conflitto di interessi con


l’incarico assunto”.

ARTICOLO 4
Modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 25 del 2003


1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 25 del 2003 è così sostituito:
“1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere rieletto.”.

ARTICOLO 5
Modifica dell’articolo 11 della legge regionale n. 25 del 2003


1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale n. 25 del 2003 è aggiunto il


seguente periodo: “Il Difensore civico può riassumere in Aula la relazione.”.

ARTICOLO 6
Introduzione dell’articolo 13 bis nella legge regionale n. 25 del 2003


1. Dopo l’articolo 13 della legge regionale n. 25 del 2003, è inserito il seguente:
“Art. 13 bis Rapporti con i Garanti regionali ed il Comitato regionale per le comunicazioni
(Co.Re.Com.)
1. Il Difensore civico, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Garante delle persone


sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, si danno reciproca


segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell’ambito delle


rispettive competenze;
collaborano altresì con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare


sull’operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali


trasgressioni commesse.”.

ARTICOLO 7
Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2003


1. L’articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 14 Indennità
1. Al Difensore civico è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un’indennità mensile di funzione


pari al 60 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali,


nonché lo stesso trattamento di missione.”.

ARTICOLO 8
Modifica dell’articolo 15 della legge regionale n. 25 del 2003


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 25 del 2003 sono aggiunti i seguenti


commi:
“2 bis. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della


corrispondente dotazione finanziaria, il Difensore civico ha autonomia gestionale e organizzativa.
2 ter. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Difensore civico


sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di


garanzia.”.

ARTICOLO 9
Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2003


1. L’articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 16 Sede
1. Il Difensore civico ha sede presso l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e si avvale della


struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all’articolo 16 bis.”.


ARTICOLO 10
Introduzione dell’articolo 16 bis nella legge regionale n. 25 del 2003


1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2003, è inserito il seguente:
“Art. 16 bis Funzionamento della struttura di supporto agli istituti di garanzia 1. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, sentiti il Difensore civico, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, stabilisce con proprie deliberazioni la dotazione organica della struttura di supporto agli istituti di garanzia e le professionalità necessarie allo svolgimento dell’attività.
2. Per l’adozione dell’atto di conferimento di incarico di responsabilità della struttura o della posizione dirigenziale di supporto agli istituti di garanzia, l’Ufficio di Presidenza deve sentire il Difensore civico, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.
3. Per lo svolgimento delle loro funzioni, il Difensore civico, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale possono richiedere la collaborazione di tutti gli uffici regionali, previa intesa tra l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale.
4. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Difensore civico, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, possono avvalersi, nell’ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall’Ufficio di Presidenza, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.
5. In caso di mancata elezione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, tutte le funzioni loro attribuite ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, e della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, possono essere esercitate dal Difensore civico temporaneamente, per un periodo massimo di tre mesi, sulla base di una delibera dell’Ufficio di Presidenza. In tale caso, l’Ufficio di Presidenza assume le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2, sentito il solo Difensore civico. Il Difensore è altresì tenuto a predisporre la relazione annuale di cui all’articolo 11 e il programma di attività di cui all’articolo 15, anche con riferimento alle


funzioni attribuitegli ai sensi del presente comma.”.

ARTICOLO 11
Disposizione transitoria


1. La disposizione di cui all’articolo 7 trova applicazione dalla prima elezione del Difensore


civico successiva all’entrata in vigore della presente legge.


TITOLO II
Modifica della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

ARTICOLO 12
Modifica dell’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2005


1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2005 è abrogata.

ARTICOLO 13
Abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2005


1. L’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2005 è abrogato.

ARTICOLO 14
Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005


1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005 dopo le parole “competenza ed esperienza professionale” sono inserite le seguenti: “, almeno quinquennale,”.
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005 è aggiunta la seguente:
“b bis) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005 dopo le parole “commercio o professione” sono aggiunte le seguenti: “da cui possa derivare un conflitto di interessi con l’incarico assunto”.

ARTICOLO 15
Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2005


1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2005 è aggiunto il seguente periodo: “Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 8 delle legge regionale n. 9 del 2005 è così sostituito:
“2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri
assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l’elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.”.

ARTICOLO 16
Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005


1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è così sostituito:
“1. Il Garante resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:
“2. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un


periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo


Garante.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è abrogato.

ARTICOLO 17
Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2005


1. L’articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 10 Indennità
1. Al Garante è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un’indennità mensile di funzione pari al 45 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.”.

ARTICOLO 18
Modifica dell’articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2005


1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2005 l’ultimo periodo è così sostituito: “L’Assemblea legislativa, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione del Garante entro due mesi dalla presentazione. Il Garante può riassumere in Aula le relazioni.”

ARTICOLO 19
Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2005


1. L’articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 12 Sede e struttura


1. Il Garante ha sede presso l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 "Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)", articolo che si applica integralmente.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l’Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori.”.

ARTICOLO 20
Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2005

1. L’articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 Programmazione delle attività del Garante
1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Garante presenta all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa il programma di attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. L’Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Garante, esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio dell’Assemblea legislativa e da porre a disposizione del Garante.
3. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Garante ha autonomia gestionale e organizzativa.
4. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Garante sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all’articolo 16 bis della legge regionale n. 25 del 2003.”.


TITOLO III
Modifica della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3

ARTICOLO 21
Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3


1. L’articolo 10 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 è così sostituito:
“Art. 10 Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale
1. È istituito l’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato ’Garante’, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell’ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e in altri luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali.
2. Il Garante promuove iniziative per la diffusione di una cultura dei diritti dei detenuti, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati. Opera altresì in collaborazione e collegamento con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati interessati, nonché con gli istituti di garanzia presenti a livello comunale.
3. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l’elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire aranzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell’esercizio delle proprie funzioni. Si applicano al Garante le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’articolo 7, commi 2 e 3, nonché il comma 4 del medesimo articolo, della legge regionale n. 9 del 2005 “Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.”.
4. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.
5. Il Garante è eletto dall’Assemblea legislativa con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l’elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
6. Il Garante resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere eletto il nuovo Garante.
7. Per quel che concerne la disciplina delle indennità del Garante, delle relazioni sull’attività, della sede e della programmazione delle sue attività, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 1, e 13 della legge regionale n. 9 del 2005.”.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna,27 settembre 2011
VASCO ERRANI



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