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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge regionale Emilia Romagna 26 luglio 2012 n 9
Interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno colpito i territori della regione Emilia-Romagna
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:


Art. 1
Interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna


1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno colpito i territori della regione Emilia-Romagna, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 e con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, la Giunta regionale, con proprio atto, definisce un programma di attività urgenti di soccorso alle popolazioni colpite nonché di interventi di realizzazione, ripristino, ricostruzione di immobili, strutture e infrastrutture pubbliche e private, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni colpiti.
2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia l'erogazione di contributi a soggetti aventi sede nelle aree colpite dall'evento per la realizzazione di strutture, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione, sia l'acquisizione di beni e servizi finalizzati al superamento dell'emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate.
3. Per il finanziamento degli interventi previsti dai commi 1 e 2 la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2012, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, Capitolo 86350, spese correnti, per l'importo di Euro 22.000.000,00 e del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, spese d'investimento, per l'importo di Euro 25.000.000,00.
4. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2012, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale 15 novembre 2001, n. n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.
5. I contributi provenienti da soggetti pubblici e privati e versati alla Regione per le finalità di cui al comma 1 sono introitati nello specifico capitolo di entrata e, mediante atti di variazione di bilancio della Giunta regionale, sono iscritti nel bilancio regionale nell'apposito capitolo di entrata e in correlati capitoli di spesa da istituire appositamente, con i medesimi atti, per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.
6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 destinate all'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte spesa e relativi capitoli appositamente istituiti.
7. Per le finalità dei commi 1 e 2 ed al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse anche con riferimento alle leggi settoriali vigenti e a valere sugli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione vigente, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte spesa e dei relativi capitoli.
8. Al fine di consentire l'utilizzo delle risorse del Programma operativo regionale (POR) FESR anche per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare, con proprio atto e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte spesa e dei relativi capitoli, afferenti al Programma stesso ed alle sue modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base. Sono altresì autorizzate le necessarie variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa e dei relativi capitoli afferenti all'integrazione regionale al Programma operativo regionale FESR 2007/2013.
9. L'esazione dei canoni relativi alle concessioni del demanio idrico, ivi compresa quella relativa agli arretrati anche a titolo di indennizzo, di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) e all'articolo 20 del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) è sospesa sino alla data del 31 dicembre 2012 per le concessioni relative a beni che insistono nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'1 giugno 2012.


Art. 2
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2011


1.L'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014) è sostituito dal seguente:
"Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:
a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo
Esercizio 2012: Euro 2.802.224,44
Esercizio 2013: Euro 2.527.178,01
Esercizio 2014: Euro 2.440.000,00;
b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2012: Euro 4.510.698,58
Esercizio 2013: Euro 4.413.333,33
Esercizio 2014: Euro 4.413.333,33;
c) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2012: Euro 682.861,42
Esercizio 2013: Euro 200.000,00
Esercizio 2014: Euro 200.000,00.".


Art. 3
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2011


1.Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2011 l'importo di "Euro 8.235,96" è sostituito dall'importo di"Euro 10.833,31".


Art. 4
Contributo straordinario all'associazione "Enoteca regionale Emilia-Romagna"


1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 (Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali), è autorizzata, per l'esercizio 2012, la concessione di un contributo straordinario all'associazione "Enoteca regionale Emilia-Romagna", con sede in Dozza (Bo), nel limite di Euro 200.000,00 per specifiche attività di promozione e comunicazione istituzionale.
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è concesso dal dirigente competente a seguito dell'entrata in vigore della presente legge ed è liquidato, nel rispetto delle percentuali di contribuzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 46 del 1993, nonché di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo di legge, previa presentazione di una relazione illustrativa delle attività svolte e del rendiconto delle spese sostenute.
3. A tal fine è autorizzata, per l'esercizio 2012, la spesa di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 18153 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5581 - Enoteca della Regione Emilia-Romagna - Contributi per le attività di orientamento al consumo.


Art. 5
Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012


1. Per le finalità di rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 con le stesse modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.
2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013.
3. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 18415 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Interventi in capitale, pari ad Euro 17.300.000,00.


Art. 6
Interventi nel settore delle bonifiche


1. Per opere e interventi di bonifica e irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), è disposta, per l'esercizio 2012, una autorizzazione di spesa di Euro 75.000,00, a valere sul Capitolo 16332, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione.


Art. 7
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2011


1.Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituito dal seguente:
"4. Per le finalità di cui al comma 1 sono disposte, per l'esercizio finanziario 2012, le autorizzazioni di spesa a valere sul Capitolo 23130, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320, per Euro 10.000.000,00 e a valere sul Capitolo 23132, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8321, per Euro 5.000.000,00.".


Art. 8
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2011


1.Al punto 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2011 l'importo di "Euro 11.184.659,00" è sostituito dall'importo di"Euro 10.307.659,00".
2.Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituito dal seguente:
"3. Per le finalità di cui al comma 1 sono altresì disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, per l'esercizio 2012:
a) U.P.B. 1.3.2.2.7262 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:
1) Cap. 23698 "Contributi alle imprese per progetti di sviluppo innovativo - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"
Euro 6.500.000,00;
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:
1) Cap. 23758 "Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"
Euro 3.213.120,74
2) Cap. 23760 "Assegnazioni a intermediari finanziari specializzati, per la realizzazione di strumenti di ingegneria finanziaria rivolta alle p.m.i. - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"
Euro 3.000.000,00.".


Art. 9
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2011


1.La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituita dalle seguenti:
b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promo commercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (Artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e art. 13 comma 3, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2013: Euro 2.452.000,00;
b bis) Cap. 25664 "Contributi alle aggregazioni di imprese per iniziative di commercializzazione turistica anche in forma di comarketing (Artt. 5, 7 comma 2, lett. c) e art. 13 comma 5, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2013: Euro 2.600.000,00.".


Art. 10
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2011


1.Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2011 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposto, nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 25662 "Contributi a imprese per la gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti a fune e delle piste da sci, comprese le spese per consumi di energia elettrica (Art. 8, comma 1, lett. i-bis), L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"
Esercizio 2012: Euro 1.000.000,00.".


Art. 11
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2011


1. L'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituito dal seguente:
"Art. 21 Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2012, in complessivi Euro 45.000.000,00 e destinata all'attuazione delle rispettive finalità, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000 - Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA:
a) Cap. 51612 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Rimborsi ad Aziende sanitarie ed altri Enti per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )"
Euro 4.000.000,00;
b) Cap. 51614 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )"
Euro 15.900.000,00;
c) Cap. 51616 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione e per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano sociale e sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )"
Euro 25.100.000,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 908.908,00, costituendo per l'esercizio 2011 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721, 51773, 51776 e 51799; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2012, sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate, come di seguito indicato:
a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )"
Euro 730.016,88;
b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )"
Euro 160.743,12;
c) Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )"
Euro 18.148,00.
3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2012, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )"
Euro 676.993,41;
b) Cap. 51801 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, enti del SSR ed altri enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )"
Euro 684.277,42.".


Art. 12
Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 21 del 2011


1.Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2012, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie regionali sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2011 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogati per l'anno 2012 per l'importo stanziato sul Capitolo 51638 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario.".


Art. 13
Attuazione degli interventi finanziati dal Documento unico di programmazione (DUP) - Risorse statali


1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti nel Documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate) messe a disposizione dalla delibera CIPE n. 1 del 2011.
2. La Giunta regionale individua con propri atti le specifiche modalità e i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, Capitolo 86620 - spese d'investimento, e ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.
4. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi, la Giunta regionale, a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.
5. Per le spese relative all'assistenza tecnica di supporto alla gestione, alla sorveglianza e alla valutazione del programma attuativo del DUP, è autorizzato, per l'esercizio 2012, l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 1, per l'importo di Euro 500.000,00 a valere sul capitolo di spesa 3423 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3905 - Attuazione degli interventi del Documento unico di programmazione (DUP) - Risorse statali.
6. Per la concessione di contributi a pubbliche amministrazioni per azioni di supporto alla progettazione degli interventi previsti dal programma attuativo del DUP è autorizzato, per l'esercizio 2012, l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 1, per l'importo di Euro 500.000,00 a valere sul capitolo di spesa 3425 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3905 - Attuazione degli interventi del Documento unico di programmazione (DUP) - Risorse statali. La Giunta regionale, con propri atti, definisce le modalità e i criteri per la concessione dei contributi stessi.


Art. 14
Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti


1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sui sottoindicati capitoli nell'ambito delle rispettive U.P.B., sono ridotte come segue:
Progr. Capitolo UPB Euro
1) 3889 1.2.1.3.1510 -181.451,16
2) 4270 1.2.1.3.1600 -8.914.912,51
3) 4348 1.2.1.3.1600 -15.768,00
4) 22258 1.3.2.3.8270 -2.374.079,40
5) 23508 1.3.2.3.8220 -55.000,00
6) 25525 1.3.3.3.10010 -237.387,28
7) 25528 1.3.3.3.10010 -65,96
8) 27500 1.3.4.3.11600 -484.255,30
9) 30640 1.4.1.3.12630 -303.863,86
10) 30644 1.4.1.3.12630 -108.068,61
11) 30646 1.4.1.3.12630 -936.000,00
12) 30885 1.4.1.3.12620 -1.600.603,92
13) 32020 1.4.1.3.12670 -44.900,69
14) 32045 1.4.1.3.12800 -930.029,62
15) 32121 1.4.1.3.12820 -41.156,44
16) 41250 1.4.3.3.15800 -41.168,70
17) 41995 1.4.3.3.15820 -10.643,82
18) 43027 1.4.3.3.16000 -126.021,21
19) 43221 1.4.3.3.16010 -2.689.623,22
20) 43270 1.4.3.3.16010 -3.439.912,77
21) 45194 1.4.3.3.16200 -17.245,29
22) 48274 1.4.4.3.17559 -141.535,60
23) 73140 1.6.3.3.24510 -19.000,00


Art. 15
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 21 del 2011


1.Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituito dal seguente:
"1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2012 a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2011:
Progr. Capitolo UPB Euro
1) 2698 1.2.3.3.4420 1.252,61
2) 2701 1.2.3.3.4420 147.500,00
3) 2708 1.2.3.3.4420 75,35
4) 2775 1.2.3.3.4420 2.422.786,68
5) 2800 1.2.3.3.4422 20,00
6) 3455 1.2.2.3.3100 4.253.735,68
7) 3850 1.2.3.3.4440 149.000,00
8) 3861 1.2.3.3.4440 105.534,88
9) 3905 1.2.1.3.1500 2.827,71
10) 3910 1.2.1.3.1510 1.938,12
11) 3925 1.2.1.3.1520 203.390,31
12) 3937 1.2.1.3.1510 17.138,58
13) 4276 1.2.1.3.1600 24.426.337,40
14) 4339 1.2.1.3.1611 3.905,72
15) 4348 1.2.1.3.1600 250.000,00
16) 14070 1.3.1.3.6200 173.393,01
17) 14427 1.3.1.3.6212 75.387,34
18) 16332 1.3.1.3.6300 1.608.809,62
19) 16400 1.3.1.3.6300 2.814.705,24
20) 21088 1.3.2.3.8000 3.115.893,38
21) 22210 1.3.2.3.8260 2.512.534,95
22) 22258 1.3.2.3.8270 9.729.426,58
23) 23028 1.3.2.3.8300 9.167.367,48
24) 25525 1.3.3.3.10010 2.213.014,12
25) 25528 1.3.3.3.10010 951.442,13
26) 30640 1.4.1.3.12630 6.946.251,92
27) 30646 1.4.1.3.12630 200.000,00
28) 30885 1.4.1.3.12620 276.256,97
29) 31110 1.4.1.3.12650 22.172.608,00
30) 31116 1.4.1.3.12650 6.307.506,72
31) 31125 1.4.1.3.12645 2.000.000,00
32) 32020 1.4.1.3.12670 300.000,00
33) 32045 1.4.1.3.12800 969.177,31
34) 32097 1.4.1.3.12735 8.501.044,88
35) 35305 1.4.2.3.14000 4.794.246,11
36) 35310 1.4.2.3.14000 1.940.000,00
37) 36184 1.4.2.3.14062 197.000,00
38) 36186 1.4.2.3.14062 841,00
39) 36188 1.4.2.3.14062 8.732,05
40) 37150 1.4.2.3.14150 43.456,88
41) 37250 1.4.2.3.14170 139.530,00
42) 37332 1.4.2.3.14220 1.695.844,16
43) 37336 1.4.2.3.14200 3.530.893,99
44) 37344 1.4.2.3.14220 800.000,00
45) 37374 1.4.2.3.14220 7.668.535,33
46) 37378 1.4.2.3.14223 592.525,00
47) 37385 1.4.2.3.14223 3.331.216,23
48) 37427 1.4.2.3.14223 250.000,00
49) 37431 1.4.2.3.14223 3.200.000,00
50) 38027 1.4.2.3.14310 4.506.839,24
51) 38030 1.4.2.3.14300 975.597,52
52) 38090 1.4.2.3.14305 2.048.853,04
53) 39050 1.4.2.3.14500 1.620.137,57
54) 39220 1.4.2.3.14500 3.947.119,03
55) 39360 1.4.2.3.14555 1.585.205,32
56) 39362 1.4.2.3.14555 300.000,00
57) 41250 1.4.3.3.15800 1.430.635,36
58) 41360 1.4.3.3.15800 4.647.829,96
59) 41570 1.4.3.3.15800 392.000,00
60) 41900 1.4.3.3.15820 286.402,56
61) 41997 1.4.3.3.15820 2.050.617,49
62) 43027 1.4.3.3.16000 732.715,97
63) 43221 1.4.3.3.16010 299.637,79
64) 43270 1.4.3.3.16010 13.124.504,57
65) 43274 1.4.3.3.16010 800.000,00
66) 45123 1.4.3.3.16420 242.620,42
67) 45125 1.4.3.3.16420 300.433,93
68) 45175 1.4.3.3.16200 4.430.906,38
69) 45177 1.4.3.3.16200 1.661.727,00
70) 45184 1.4.3.3.16200 9.000.000,14
71) 45186 1.4.3.3.16200 4.660.000,00
72) 45194 1.4.3.3.16200 6.428,04
73) 46115 1.4.3.3.16600 1.000.000,00
74) 46125 1.4.3.3.16600 331.616,46
75) 47114 1.4.4.3.17400 9.034,28
76) 47445 1.4.4.3.17430 1.300.000,00
77) 48050 1.4.4.3.17450 2.158.183,19
78) 57198 1.5.2.3.21000 175.000,00
79) 57200 1.5.2.3.21000 14.188.584,53
80) 57680 1.5.2.3.21060 1.191.252,21
81) 65707 1.5.1.3.19050 33.446,41
82) 65717 1.5.1.3.19050 258.228,45
83) 65721 1.5.1.3.19050 4.685.531,90
84) 65770 1.5.1.3.19070 51.190.813,75
85) 68321 1.5.2.3.21060 3.071.937,95
86) 70545 1.6.5.3.27500 513,64
87) 70678 1.6.5.3.27500 4.931.701,61
88) 70718 1.6.5.3.27520 9.714.712,64
89) 71566 1.6.5.3.27537 1.627.910,40
90) 71572 1.6.5.3.27540 2.602.231,58
91) 73060 1.6.2.3.23500 5.348.763,77
92) 73135 1.6.3.3.24510 117.376,41
93) 73140 1.6.3.3.24510 1.800.000,00
94) 78410 1.4.2.3.14384 5.727,40
95) 78458 1.4.2.3.14384 122.100,80
96) 78464 1.4.2.3.14384 156.171,79
97) 78476 1.4.2.3.14384 25.220,05
98) 78705 1.6.6.3.28500 4.227.359,95
99) 78707 1.6.6.3.28500 1.150.000,00.".
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 21 del 2011 sono abrogati.


Art. 16
Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle banche


1. La riscossione delle tasse automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, prevedendo in particolare le modalità di erogazione del servizio, accesso agli archivi, riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale.


Art. 17
Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1992


1.I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1992, n. 25 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Reno) sono sostituiti dal seguente:
"1. Il segretario generale dell'Autorità di bacino del Reno di cui all'articolo 8 dell'intesa interregionale citata all'articolo 1 è nominato dal Comitato istituzionale tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione con qualifica di livello dirigenziale e resta in carica cinque anni ovvero fino alla data antecedente di cessazione dell'Autorità di bacino. Al segretario spetta la retribuzione fissata presso l'ente di appartenenza.".


Art. 18
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1999


1.Alla prima alinea del punto B.2.5) della voce agricoltura dell'Allegato B.2 (Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b, e 4 bis, comma 1, lettera a)) della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), prima della parola "avicoli" è inserito il numero "1000".


Art. 19
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2005


1.Al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) dopo le parole "del 1996" sono inserite le seguenti: ", nonché le organizzazioni di altra natura a componente prevalentemente volontaria e carattere locale previa verifica della relativa idoneità tecnico-operativa".
2.Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 tra le parole "a dirigenti"e la parola "regionali" sono inserite le parole "e dipendenti".
3.Al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole "Nel caso di cui al comma 3," sono soppresse.
4.Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 è sostituito dal seguente:"Nell'ipotesi di cui al comma 2, il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), fino al termine dell'incarico stesso.".


Art. 20
Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2005


1.Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione) le parole"in rate semestrali, fino ad un massimo di quattro, ed ognuna di importo minimo pari a Euro 125,00"sono sostituite dalle parole "ratealmente, con fissazione del numero di rate, della cadenza e dell'importo delle stesse proporzionato all'ammontare di quanto dovuto, nel termine massimo di cinque anni e comunque entro la scadenza del titolo concessorio".


Art. 21
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 13 del 2007


1.Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione) è aggiunto il seguente:
"1 bis. I procedimenti avviati sulla base dei programmi per gli anni 2003-2005, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nei programmi stessi.".


Art. 22
Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008


1.All'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) le parole "costituite tra almeno otto Comuni" sono sostituite dalle parole "costituite tra almeno cinque Comuni".
2.Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 10 del 2008 è sostituito dal seguente:
"2. Il numero minimo delle aree di amministrazione generale di cui al comma 1 deve essere incrementato ad almeno quattro, una delle quali scelta tra quelle indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1, a decorrere dal quarto anno successivo alla entrata in vigore della presente legge o dalla costituzione o ridelimitazione dell'ente associativo;".
3.All'articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del 2008, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che definisce gli ambiti ottimali per le gestioni associate delle funzioni fondamentali dei Comuni, al fine di accompagnare i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità montane in attuazione della presente legge, la Regione concede contributi alle Comunità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di riordino territoriale.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione di una quota di risorse da destinare alle finalità e agli enti di cui al comma 1 e alla sua ripartizione e concessione in proporzione ai contributi erogati nel 2011 per i medesimi fini.
3. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che definisce gli ambiti ottimali per le gestioni associate delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione può altresì concedere contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonché contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi associati o progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali.".


Art. 23
Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 10 del 2011


1.L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 26 luglio 2011, n. 10 (Legge finanziaria regionale adottata a norma della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è sostituito dal seguente: "Per le annualità 2012 e 2013, l'entità del contributo verrà definita dalla Giunta regionale con l'atto di cui al comma 3 nei limiti dell'importo massimo previsto al comma 1 e delle risorse stanziate in sede di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001, sul Capitolo 10580 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.".


Art. 24
Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2011


1.Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2011 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. I territori individuati dagli strumenti di pianificazione come bosco nonché quelli che presentano i caratteri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001 , sono sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ) e del decreto legislativo n. 227 del 2001 .
1 ter. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 227 del 2001 è rilasciata dai Comuni, o dalle Unioni di Comuni, nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 40 undecies della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).".


Art. 25
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2012


1.Al comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 20 aprile 2012, n. 3 (Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale). Disposizioni in materia ambientale), dopo le parole"di cui all'articolo 23, commi 14, 15,", il numero "6" è sostituito con il numero"16".


Art. 26
Rimessione in termini


1. Ai soggetti assegnatari dei finanziamenti nell'ambito della programmazione di edilizia scolastica 2010 di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica), che dimostrino di non aver rispettato il termine di cui all'articolo 3, comma 2 della legge stessa per motivate esigenze connesse con il sopravvenire di vincoli finanziari contenuti nella normativa statale e regionale, può essere concessa la rimessione in termini fino al 31 dicembre 2012.


Art. 27


Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali
1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento dei referendum elettorali di cui alle leggi regionali 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) e 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica), anche avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'amministrazione statale competenti in materia, possono essere stipulate intese con gli organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato interessati. Le spese derivanti da tali intese sono a carico della Regione.
2. La Regione può erogare ai Comuni, nel mese precedente le consultazioni referendarie, acconti fino al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.


Art. 28
Copertura finanziaria


1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2012-2014 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.


Art. 29
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.



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