Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2012 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di Euro 977.631.302,56 quanto alla previsione di competenza e aumentato di Euro 269.446.857,30 quanto alla previsione di cassa.
Art. 2
Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2012 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di Euro 977.631.302,56 quanto alla previsione di competenza e aumentato di Euro 264.647.936,90 quanto alla previsione di cassa.
Art. 3
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 22 del 2011
1.L'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 22 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014) è sostituito dal seguente:
"Art. 12 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, per l'esercizio finanziario 2012, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle contabilità speciali, per le entrate a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 6.20.14000 - Partite di giro, per le spese a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 3.1.1.7.31500 - Partite di giro, nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli nell'ambito delle medesime unità previsionali di base.".
Art. 4
Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011
1. Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l'esercizio 2012, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria necessarie all'integrazione o all'istituzione di nuove unità previsionali di base per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese. Tali provvedimenti di variazione dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base ovvero l'istituzione di nuovi capitoli o di nuove unità previsionali di base.
Art. 5
Mutui e prestiti. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 22 del 2011
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2011 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, è ridotto di Euro 83.000.000,00.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2011 è ridotto di Euro 230.000.000,00.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 3, della legge regionale n. 22 del 2011 è aumentato di Euro 94.000.000,00.
4. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 22 del 2011 è sostituito dal seguente:
"4. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.".
5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).), è allegato alla presente legge il prospetto recante gli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e finanziate dall'indebitamento autorizzato entro il limite del 25 per cento.
Art. 6
Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere
1. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133 ) non si applica l'istituto della perenzione amministrativa previsto dall'articolo 60 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2011 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale n. 40 del 2001, con determinazione del responsabile del Servizio bilancio e finanze n. 5543 del 26 aprile 2012, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del Servizio bilancio e finanze n. 5544 del 26 aprile 2012, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'articolo 63, comma 2, della legge regionale n. 40 del 2001, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2012 di cui all'articolo 11, comma 3 - residui attivi e passivi -, comma 4 - avanzo d'amministrazione applicato al bilancio - e comma 5 - giacenza iniziale di cassa -, della legge regionale n. 40 del 2001.
Art. 7
Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio 2012, l'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente è determinato in Euro 2.891.326.831,62.
Art. 8
Bilancio pluriennale
1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2012-2014 approvato dall'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2011, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.