L' Assemblea Legislativa Regionale
ha approvato
il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario 2011 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di Euro 229.418.400,88 quanto alla previsione di competenza, e diminuito di Euro 1.042.829.516,48 quanto alla previsione di cassa.
ARTICOLO 2
Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 2011 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di Euro 229.418.400,88 quanto alla previsione di competenza e diminuito di Euro 1.028.947.505,05 quanto alla previsione di cassa.
ARTICOLO 3
Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2010
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 15 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013) dopo il capitolo “91135,” è inserito il capitolo “91137,”.
ARTICOLO 4
Mutui e prestiti
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell’entrata - il mutuo autorizzato dall’articolo 16, comma 1 della legge regionale n. 15 del 2010, di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2011, ed imputato al Capitolo 06500 - U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - è ridotto di Euro 42.000.000,00.
2. Il rinnovo dell’autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all’articolo 16, comma 2 della legge regionale n. 15 del 2010 è ridotto di Euro 3.000.000,00.
3. Il rinnovo ell’autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all’articolo 16, comma 3 della legge regionale n. 15 del 2010 è aumentato di Euro 19.000.000,00.
ARTICOLO 5
Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere
1. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) non si applica l’istituto della perenzione amministrativa previsto dall’articolo 60 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell’esercizio 2010 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale n. 40 del 2001, con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 4519 del 20 aprile 2011, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 4520 del 20 aprile 2011, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell’articolo 63, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001, è disposto l’aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2011 di cui all’articolo 11, comma 3 - Residui attivi e passivi -, comma 4 - Avanzo d’amministrazione applicato al bilancio - e comma 5 - Giacenza iniziale di cassa - della legge regionale n. 40 del 2001.
ARTICOLO 6
Applicazione al bilancio di previsione dell’avanzo definitivo di amministrazione dell’esercizio precedente
1. Per effetto dell’aggiornamento dell’avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell’esercizio 2011, l’avanzo definitivo di amministrazione dell’esercizio precedente è determinato in Euro 3.337.870.784,96.
ARTICOLO 7
Bilancio pluriennale
1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2011-2013 approvato dall’articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2010, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.
ARTICOLO 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 26 luglio 2011
VASCO ERRANI