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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge regionale Emilia Romagna 26 luglio 2011, n. 10
Legge Finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimenti generale di variazione
 

L' Assemblea Legislativa Regionale


ha approvato


il Presidente della Giunta Regionale


promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale


1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), nell’ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del Sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:


a) Cap. 03905 "Spese per l’automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”
Esercizio 2011: Euro 775.000,00;

b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”
Esercizio 2011: Euro 1.263.000,00;

c) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”
Esercizio 2011: Euro 1.390.013,87
2012:00:00 Euro 3.099.360,00
2013:00:00 Euro 3.099.360,00.


ARTICOLO 2
Sistema informativo agricolo regionale


1. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è ridotta di Euro 83.010,28 a valere sul Capitolo 3925, nell’ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 – Sistema informativo agricolo.


ARTICOLO 3
Interventi nel settore delle bonifiche.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010


1. L’autorizzazione di spesa disposta per l’esercizio 2011 dall’articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 14 del 2010, è aumentata di Euro 150.000,00, a valere sul Capitolo 16400, nell’ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2010 è aggiunta la seguente lettera:


“b bis) Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)”
Esercizio 2011: Euro 1.017.647,59.”.


ARTICOLO 4
Sostegno a progetti di lavoro di pubblica utilità


1. La Regione Emilia-Romagna, per le finalità di cui all’articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) concede alla Provincia di Ravenna un contributo da destinare a integrazioni al reddito di lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) per lo svolgimento di attività di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196) in relazione ad attività di riduzione dei rischi di natura ambientale.
2. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità per l’attribuzione del contributo di cui al presente articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l’esercizio 2011, un’autorizzazione di spesa pari a Euro 30.000,00 a valere sul Capitolo 21997 nell’ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7652 – Progetti di lavoro di pubblica utilità.


ARTICOLO 5
Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010


1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2010 è sostituito dal seguente:
“2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite all’esercizio 2011 le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 30 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione) e dall’articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione) e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:
1) Cap. 23752 “Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR
2007-2013” Euro 11.184.659,00;
2) Cap. 23754 “Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013” Euro 5.065.341,00;
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 – Risorse statali:
1) Cap. 23758 “Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l’avvio di nuove imprese innovative – Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013” Euro 1.442.899,46.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2010 è inserito il seguente:
“2 bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell’attività III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, prevista nel Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel Programma Operativo stesso. A tal fine, è disposta, per l’esercizio 2011, la seguente autorizzazione di spesa:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:
1))) Cap. 23692 “Assegnazioni ad intermediari finanziari specializzati per la realizzazione e la gestione di strumenti di ingegneria finanziaria rivolti a promuovere la Green Economy attraverso il sostegno agli investimenti delle P.M.I. - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013” Euro 2.000.000,00.”.


ARTICOLO 6
Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010


1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 14 del 2010, per l’esercizio 2011, è aumentata di Euro 849.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. .3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale.
2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2010, è aggiunto: “Esercizio 2012: Euro 5.052.000,00.”.


ARTICOLO 7
Progetti interregionali inerenti gli appalti pubblici, la sicurezza, l’edilizia, l’ambiente


1. La Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario a ITACA - Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale, al quale la Regione partecipa a norma della legge regionale 30 maggio 1997, n. 16 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Associazione Itaca), per la costituzione di un fondo speciale per la realizzazione di specifici progetti interregionali di interesse generale nell’ambito delle materie trattate dall’Istituto inerenti gli appalti pubblici, la sicurezza, l’edilizia, l’ambiente, con carattere di trasferibilità dei risultati in tutte le regioni.
2. La Giunta regionale con proprio atto definisce criteri e modalità per l’attribuzione del contributo di cui al presente articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l’esercizio 2011, un’autorizzazione di spesa pari a Euro 26.000,00 a valere sul Capitolo 30066 nell’ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12108 – Osservazione, monitoraggio e qualificazione in materia di appalti.


ARTICOLO 8
Accordi e convenzioni per la tutela e la sicurezza del lavoro


1. La Regione Emilia-Romagna, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile), partecipa al finanziamento di accordi e convenzioni con gli enti competenti nelle materie di cui alla legge citata, secondo le modalità stabilite, con proprio atto, dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare.
2. A tal fine è disposta, per l’esercizio 2011, un’autorizzazione di spesa pari a Euro 40.000,00 a valere sul Capitolo 30537 nell’ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12131 – Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile.


ARTICOLO 9
Interventi di risanamento ambientale dell’area dell’ex Ospedale Morgagni di Forlì


1. Per interventi di bonifica da inquinanti, derivanti da attività sanitarie, effettuati per la realizzazione del Campus universitario nell’area dell’ex Ospedale Morgagni di Forlì destinata al potenziamento della sede del Polo universitario, la Regione concede al Comune di Forlì un contributo straordinario pari a Euro 800.000,00.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l’esercizio finanziario 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 800.000,00 a valere sul Capitolo 37344, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale.


ARTICOLO 10
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale


1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d’acqua di competenza regionale è disposta, per l’esercizio 2011, un’autorizzazione di spesa di Euro 310.000,00 a valere sul Capitolo 39220 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.


ARTICOLO 11
Interventi ed opere di difesa della costa. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010


1. L’articolo 20 della legge regionale n. 14 del 2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 20
Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina e per la manutenzione delle pere di difesa della costa e dell’arenile, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l’esercizio 2011, un’autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 39362 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.”.

ARTICOLO 12
Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate


1. L’autorizzazione di spesa disposta, per l’esercizio 2011, dall’articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2010 è aumentata di Euro 44.556,83, a valere sul Capitolo 41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 - Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.

ARTICOLO 13
Rete viaria di interesse regionale. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010


1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2010 sono inserite le seguenti lettere e relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno indicate:
“a bis) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)” Esercizio 2011: Euro 2.000.000,00;
a ter) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)” Esercizio 2011: Euro 1.950.000,00.”.


ARTICOLO 14
Lavori d’urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza


1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all’esecuzione di lavori d’urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni) e degli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), è disposta l’ulteriore autorizzazione di spesa, per l’esercizio finanziario 2011, a valere sul Capitolo 48050 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 500.000,00.


ARTICOLO 15
Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale


1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 26, comma 1 della legge regionale n. 14 del 2010, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di Euro 60.000.000,00, in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle aziende sanitarie regionali per l’anno 2011.

ARTICOLO 16
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010


1. L’articolo 28 della legge regionale n. 14 del 2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 28
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L’autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata, per l’esercizio 2011, in complessivi Euro 28.500.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale – Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle Amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia sanitaria e sociale regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”: Euro 3.620.512,00;
b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”: Euro 15.384.408,00;
c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”: Euro 9.495.080,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l’importo complessivo di Euro 1.392.947,45, costituendo per l’esercizio 2010 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721, 51773, 51776 e 51799; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all’esercizio 2011, sul Capitolo 51776 “Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”.
3. Sono altresì autorizzate per l’esercizio 2011, per l’attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
a) Cap. 51773 “Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” Euro 119.014,45;
b) Cap. 51799 “Spese per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” Euro 1.841.678,32;
c) Cap. 51801 “Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia Sanitaria e Sociale per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” Euro 300.000,00.”.


ARTICOLO 17
Strutture socio-assistenziali


1. La Regione Emilia-Romagna per l’acquisto e ristrutturazione dell’immobile ex colonia da adibire a casa residenza per anziani non autosufficienti e alloggi con servizi, concede al Comune di Castiglione dei Pepoli (Bo) un contributo straordinario dell’importo massimo di Euro 495.000,00.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce modalità e procedure per l’attribuzione del contributo di cui al presente articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l’esercizio 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 495.000,00, a valere sul Capitolo 57198, afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 – Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.
4. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 57200, nell’ambito della U.P.B. 1.5.2.3.21000, sono revocate per l’importo di Euro 495.000,00.

ARTICOLO 18
Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza


1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni per l’acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna), nell’ambito del Capitolo 57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 – Realizzazione di strutture di accoglienza, è disposta la seguente autorizzazione di spesa: Esercizio 2011: Euro 1.090.000,00.
2. Le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati (articolo 10, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo)), a valere sul Capitolo 68321 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 – Realizzazione centri di accoglienza, sono revocate per l’importo di Euro 1.090.000,00.


ARTICOLO 19
Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari


1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per l’acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria il miglioramento funzionale di immobili, strutture e aree, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta regionale con proprio atto definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Amministrazioni locali. A tal fine è disposta, per l’esercizio 2011, l’autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 73140 nell’ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale universitaria.


ARTICOLO 20
Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010


1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale n. 14 del 2010 sono aggiunte le seguenti parole: “e sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali relativo alla assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno dell’occupazione a norma del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 48 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione) convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relative all’annualità 2010, a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25280 – Progetti Speciali nel settore della formazione professionale – Risorse Statali, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa.”.


ARTICOLO 21
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini


1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 34 della legge regionale n. 14 del 2010, per l’esercizio 2011, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 70602, afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi a Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.


ARTICOLO 22
Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale


1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l’insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di “Bologna città europea della cultura per l’anno 2000”, per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) sono disposte, per l’esercizio 2011, autorizzazioni di spesa di Euro 233.000,00 a valere sul Capitolo 70718 e di Euro 400.000,00 a valere sul Capitolo 70722, nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.


ARTICOLO 23
Trasferimento all’esercizio 2011 delle autorizzazioni di spesa relative al 2010 finanziate con mezzi regionali


1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall’articolo 37 della legge regionale n. 14 del 2010, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l’esercizio 2011, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l’esercizio 2010.


Progr. Capitolo UPB Euro
1 ) 2698 1.2.3.3.4420 - 550.172,95
2 ) 2701 1.2.3.3.4420 - 570.000,00
3 ) 2708 1.2.3.3.4420 - 9.685,63
4 ) 2775 1.2.3.3.4420 - 2.215.251,63
5 ) 3455 1.2.2.3.3100 - 150.179,27
6 ) 3850 1.2.3.3.4440 + 149.000,00
7 ) 3889 1.2.1.3.1510 + 120.166,32
8 ) 3905 1.2.1.3.1500 + 44.496,46
9 ) 3909 1.2.1.3.1510 + 20.000,00
10 ) 3910 1.2.1.3.1510 + 70.413,67
11 ) 3925 1.2.1.3.1520 + 6.081,30
12 ) 3937 1.2.1.3.1510 + 2.329.683,41
13 ) 4270 1.2.1.3.1600 - 38.000,00
14 ) 4276 1.2.1.3.1600 - 237.918,60
15 ) 4339 1.2.1.3.1611 + 2.305,72
16 ) 14427 1.3.1.3.6212 + 150.000,00
17 ) 16400 1.3.1.3.6300 - 42.073,84
18 ) 21088 1.3.2.3.8000 - 9.134.106,62
19 ) 23417 1.3.2.3.8350 + 2.506,95
20 ) 23419 1.3.2.3.8350 + 17.180,82
21 ) 23752 1.3.2.3.8368 - 3.300.000,00
22 ) 25523 1.3.3.3.10050 - 1.000.000,00
23 ) 25525 1.3.3.3.10010 + 815.558,18
24 ) 30640 1.4.1.3.12630 - 1.520.364,72
25 ) 30646 1.4.1.3.12630 - 732.569,00
26 ) 31110 1.4.1.3.12650 - 1.503.212,43
27 ) 32045 1.4.1.3.12800 - 284.051,29
28 ) 32097 1.4.1.3.12735 - 5.200.881,53
29 ) 32116 1.4.1.3.12820 - 533.417,88
30 ) 32123 1.4.1.3.12820 - 8.282,47
31 ) 36186 1.4.2.3.14062 - 580
32 ) 36188 1.4.2.3.14062 + 6.671,65
33 ) 37250 1.4.2.3.14170 - 671.000,00
34 ) 37385 1.4.2.3.14223 + 131.034,62
35 ) 38030 1.4.2.3.14300 - 166.320,00
36 ) 38090 1.4.2.3.14305 - 1.908.504,50
37 ) 39050 1.4.2.3.14500 + 157.690,61
38 ) 39220 1.4.2.3.14500 - 272.873,50
39 ) 39360 1.4.2.3.14555 + 193.199,72
40 ) 41360 1.4.3.3.15800 - 3.000.000,00
41 ) 41550 1.4.3.3.15800 - 100.000,00
42 ) 41997 1.4.3.3.15820 - 100.000,00
43 ) 43270 1.4.3.3.16010 - 360.000,00
44 ) 43272 1.4.3.3.16010 - 8.100.000,00
45 ) 45125 1.4.3.3.16420 - 500.000,00
46 ) 45177 1.4.3.3.16200 - 2.781.540,00
47 ) 45179 1.4.3.3.16200 - 2.500.000,00
48 ) 45184 1.4.3.3.16200 - 3.200.000,00
49 ) 45186 1.4.3.3.16200 - 3.500.000,00
50 ) 45194 1.4.3.3.16200 + 14.532,80
51 ) 46115 1.4.3.3.16600 + 1.000.000,00
52 ) 47114 1.4.4.3.17400 - 191.242,07
53 ) 47315 1.4.4.3.17400 - 500.000,00
54 ) 47317 1.4.4.3.17400 + 61.000,00
55 ) 48050 1.4.4.3.17450 - 2.028.265,44
56 ) 57200 1.5.2.3.21000 - 1.470.155,82
57 ) 64400 1.5.1.3.19100 - 1.700.000,00
58 ) 65717 1.5.1.3.19050 - 1.031.087,86
59 ) 65721 1.5.1.3.19050 - 300.091,83
60 ) 65770 1.5.1.3.19070 - 2.873.085,60
61 ) 68321 1.5.2.3.21060 - 1.090.000,00
62 ) 70545 1.6.5.3.27500 + 117.513,64
63 ) 70678 1.6.5.3.27500 - 26.286,00
64 ) 70718 1.6.5.3.27520 - 1.268.473,95
65 ) 71566 1.6.5.3.27537 + 267.678,00
66 ) 71572 1.6.5.3.27540 + 173.926,06
67 ) 73060 1.6.2.3.23500 - 1.028.919,25
68 ) 73135 1.6.3.3.24510 - 9.550.281,29
69 ) 78440 1.4.2.3.14384 - 2.402,35
70 ) 78705 1.6.6.3.28500 - 109.204,26



ARTICOLO 24
Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico


1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici e di controllo funzionale sul bestiame di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), la Regione è autorizzata ad integrare per le annualità 2011, 2012 e 2013, le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali dei controlli, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001 per l’esercizio delle funzioni conferite, in attuazione dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale), per l’importo massimo complessivo nel triennio di Euro 2.000.000,00.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata ad utilizzare anche le economie accertate su precedenti programmi annuali e previste al Capitolo 10580 afferente all’U.P.B. 1.3.1.2.5210 – Tenuta dei libri genealogici – Risorse statali.
3. La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è disposta contestualmente all’assegnazione delle risorse statali per la realizzazione dei programmi annuali approvati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse accantonate nell’ambito del Fondo speciale di cui al Capitolo 86620, voce n. 17, elenco n. 8 afferente all’U.P.B. 1.7.2.3.29151 – Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione – Risorse statali, del bilancio per l’esercizio 2011.
5. Per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 4, con riferimento al contributo per l’annualità 2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio 2011, di competenza e di cassa, a norma di quanto disposto dall’articolo 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Per le annualità 2012 e 2013, l’entità del contributo verrà definita in sede di approvazione del bilancio di previsione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001.


ARTICOLO 25
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994


1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) è così sostituito: “La quota di dette risorse da destinare ai contributi per l’indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi dell’articolo 17 viene assegnata e ripartita alle Province sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto dell’andamento dei danni negli esercizi finanziari pregressi e con l’obiettivo della riduzione dei medesimi, ed entro i limiti di disponibilità di cui all’articolo 17, comma 3.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n. 8 del 1994 sono inseriti i seguenti commi:
“2 bis. Le Province utilizzano le eventuali risorse residuanti a seguito della quantificazione dei contributi per l’indennizzo dei danni di cui al comma 2 per realizzare azioni ed interventi di prevenzione.
2 ter. La Regione esercita attività di coordinamento e supporto alle Province in merito all’attività di accertamento dei danni e sull’utilizzo delle risorse di cui al comma 2, anche al fine di monitorare l’efficacia delle attività realizzate e il razionale e corretto impiego delle somme assegnate. La Giunta regionale nell’ambito dei criteri di cui al comma 2 individua, in esito ai risultati del monitoraggio effettuato, meccanismi di ridefinizione dei riparti annuali a valere sugli esercizi finanziari successivi.”.


ARTICOLO 26
Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1991


1. Dopo l’articolo 19 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è aggiunto il seguente:
“Art. 19 bis
Disposizioni per il razionale utilizzo delle risorse
1. Al fine di ridurre il consumo dei suoli nonché realizzare sinergie che consentano di razionalizzare l’uso delle risorse finanziarie pubbliche, la Regione nella previsione del fabbisogno di invasi per esigenze idrauliche ed idriche tiene prioritariamente conto delle previsioni della pianificazione in materia di attività estrattiva.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare accordi di programma con le Province ed i Comuni interessati. Sulla base di una preliminare progettazione dell’invaso da parte della Regione, sono adeguati gli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattiva ricomprendendovi i quantitativi da estrarre in esecuzione dell’accordo. L’autorizzazione convenzionata di cui all’articolo 11 definisce le opere di sistemazione finale dell’attività estrattiva in conformità a quanto previsto nella preliminare progettazione e prevede la cessione dell’area a titolo gratuito al demanio regionale. La programmazione di settore prevede gli interventi necessari al completamento dell’opera.
3. I quantitativi da estrarre ai sensi del comma 2 sono computati nell’ambito dei fabbisogni del Piano infraregionale delle attività estrattive con priorità rispetto alle esigenze estrattive non funzionali alla realizzazione di opere pubbliche. In tal caso può essere ridefinita la validità temporale del vigente piano.
4. Gli Enti sottoscrittori dell’accordo di programma possono prevedere che lo stesso comporti variante agli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattiva.
5. Le disposizioni del presente articolo possono trovare applicazione anche per i procedimenti di realizzazione delle opere di cui al comma 1 non ancora conclusi.”.


ARTICOLO 27
Modifiche alla legge regionale n. 38 del 2002


1. Il comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005) è sostituito dal seguente:
“3. Per tali progetti la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL., alle Aziende Ospedaliere e agli Istituti Ortopedici Rizzoli per la realizzazione, ristrutturazione, acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché per l’acquisto di tecnologie sanitarie, informatiche e di altri beni ad utilità pluriennale aventi finalità sanitaria e socio-sanitaria, anche al fine dell’adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e socio-assistenziale. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti. Costituiscono altresì investimenti l’acquisto di azioni o quote in società partecipate per la fornitura di servizi sanitari e socio-assistenziali.”.

ARTICOLO 28
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010


1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato) dopo le parole “Il Servizio” è aggiunta la seguente locuzione: “, previo parere di un apposito comitato di esperti, composto e regolato con atto di Giunta regionale, in particolare”.

ARTICOLO 29
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010


1. L’articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è sostituito dal seguente:
“Art. 13
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo per l’emergenza abitativa
1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:
a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un’intesa per la sospensione dell’esecuzione delle procedure di sfratto;
b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all’obbligo di pagamento del canone di locazione.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità per l’utilizzo del fondo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l’esercizio 2011 un’autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell’ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione.
4. Per le medesime finalità possono essere utilizzati i fondi già erogati di cui all’articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione).”.
2. Al comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale n. 14 del 2010 le parole “entro il 31 luglio 2011” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2011”.


ARTICOLO 30
Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995


1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell’Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 5 bis
Presidente onorario
1. La carica di Presidente onorario può essere attribuita dall’Assemblea legislativa ad una eminente personalità del mondo scientifico e culturale. La carica di Presidente onorario è eventuale, la funzione è onorifica.”.


ARTICOLO 31
Copertura finanziaria


1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2011-2013 – stato di previsione dell’entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

ARTICOLO 32
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.


Bologna, 26 luglio 2011
VASCO ERRANI



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