L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
TITOLO I
Disposizioni relative ai servizi pubblici ambientali
Capo I
Principi e norme generali
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1. Con la presente legge la Regione detta le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in Emilia-Romagna, fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla pianificazione di settore.
2. La Regione e gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:
a) riconoscimento dell’acqua come bene naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilità e l’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona;
b) tutela pubblica del patrimonio idrico e dell’ambiente naturale;
c) tutela della qualità della vita dell’uomo nell’ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale;
d) salvaguardia delle aspettative delle generazioni future;
e) pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo.
3. Nel rispetto dei principi di cui al comma 2, la Regione e gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, perseguono i seguenti obiettivi:
a) mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;
b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà, razionalità e sostenibilità, anche al fine di garantirne l’uso a tutti i cittadini;
c) riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione nelle reti distributive;
d) promozione delle forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio.
4. La Regione e gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di gestione dei rifiuti dalla presente legge, si attengono ai principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi, la Regione e gli Enti locali perseguono, nell’ambito di politiche di gestione integrata, l’obiettivo della massima tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo. A tal fine realizzano politiche tese a minimizzare la quantità di rifiuti da smaltire nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti prevista all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE) e del Sesto Programma di azione per l’ambiente dell’Unione europea.
ARTICOLO 2
Disposizioni generali
1. Con la presente legge la Regione dà attuazione alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), articolo 2, comma 186-bis.
2. La presente legge, al fine di rafforzare il ruolo pubblico nel governo dei servizi, è emanata in conformità all’ordinamento giuridico comunitario e nazionale, in particolare alle disposizioni di cui alle parti terza, sezione terza, e quarta, titolo primo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, del principio di leale collaborazione, nonché in coerenza con i principi generali dell’ordinamento regionale. Con riferimento al servizio idrico integrato, i modelli di affidamento sono quelli previsti dall’ordinamento europeo.
ARTICOLO 3
Ambito territoriale ottimale
1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118, comma primo, della Costituzione, l’intero territorio regionale costituisce l’ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, può includere nell’ambito territoriale ottimale Comuni limitrofi di altre Regioni o consentire a Comuni dell’Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di altre Regioni.
Le richieste possono essere accolte, previa intesa con la Regione contermine, nel rispetto dell’articolo 117, comma ottavo, della Costituzione. Le intese vigenti all’entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora non venga esplicitata una diversa manifestazione di volontà da parte della Regione contermine.
Capo II
Organizzazione territoriale
ARTICOLO 4
Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti
1. Per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, è costituita un’Agenzia denominata “Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti” (di seguito denominata “Agenzia”) cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione.
L’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale ottimale ed ha sede legale a Bologna.
2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.
3. L’Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi e ha una contabilità di carattere finanziario. Le deliberazioni dell’Agenzia sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali. L’Agenzia, in relazione alle funzioni ad essa assegnate, ha potestà regolamentare, che esercita secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dallo statuto.
4. Al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, l’Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni del primo livello sono esercitate con riferimento all’intero ambito territoriale ottimale. Le funzioni del secondo livello sono esercitate, in sede di prima applicazione della presente legge, con riferimento al territorio provinciale.
5. Per l’espletamento delle proprie funzioni ed attività l’Agenzia è dotata di un’apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell’Agenzia.
6. Nel processo di definizione ed approvazione del piano d’ambito di cui all’articolo 13, l’Agenzia rispetta la pianificazione territoriale sovraordinata. Assicura inoltre la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio.
7. I costi di funzionamento dell’Agenzia sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa dello Stato.
ARTICOLO 5
Organi dell’Agenzia
1. Sono organi dell’Agenzia:
a) il Presidente;
b) il Consiglio d’ambito;
c) i Consigli locali;
d) il Collegio dei revisori.
2. Le modalità di nomina e revoca degli organi dell’Agenzia sono stabilite dallo statuto.
ARTICOLO 6
Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Agenzia ed è nominato in seno al Consiglio d’ambito nella seduta di insediamento.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d’ambito e cura i rapporti con i coordinatori dei Consigli locali.
3. Il Presidente può delegare la gestione dei rapporti con i Consigli locali ad un componente del Consiglio d’ambito.
ARTICOLO 7
Consiglio d’ambito
1. Il Consiglio d’ambito svolge le funzioni di primo livello, è nominato dal Consiglio locale ed è costituito da Sindaci, Presidenti della Provincia o Amministratori da loro delegati in via permanente. Il Consiglio è rinnovato ogni cinque anni.
2. Qualora un Sindaco o Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza del Consiglio d’ambito, si procede a nuova nomina da parte del Consiglio locale cui apparteneva il titolare della carica. Detta disposizione trova applicazione anche con riferimento agli amministratori delegati ai sensi del comma 1.
3. Le deliberazioni del Consiglio d’ambito sono validamente assunte a maggioranza dei votanti e ogni componente ha a disposizione un voto.
4. Al Consiglio d’ambito compete l’adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell’Agenzia e che non rientri nelle attribuzioni della dirigenza nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In particolare il Consiglio d’ambito approva lo statuto dell’Agenzia, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Consiglio d’ambito delibera l’assunzione del direttore, ai sensi dell’articolo 11.
5. Il Consiglio d’ambito provvede sia per il servizio idrico integrato sia per quello di gestione dei rifiuti:
a) all’approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
b) alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio;
c) all’approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;
d) all’approvazione del piano d’ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
e) alla gestione dei rapporti con il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse costituito presso l’Agenzia;
f) all’assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;
g) alla definizione di linee guida vincolanti per l’approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all’utenza da parte dei Consigli locali;
h) al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
i) al monitoraggio e valutazione, tenendo conto della qualità ed entità del servizio reso in rapporto ai costi, sull’andamento delle tariffe all’utenza deliberate dai Consigli locali ed all’eventuale proposta di modifica e aggiornamento;
j) alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
k) a formulare un parere ai Comuni sull’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
l) ad approvare lo schema tipo della carta dei servizi, nonché la relativa adozione da parte dei gestori.
ARTICOLO 8
Consigli locali
1. I Consigli locali svolgono le funzioni di secondo livello ai sensi dell’articolo 4, comma 4. Ogni Consiglio locale è costituito dai Comuni della provincia e da quelli confinanti di altre Regioni che siano stati inclusi nell’ambito territoriale ottimale, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia, rappresentata dal Presidente, o dagli amministratori locali delegati, in coerenza con quanto previsto per le conferenze di cui all’articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università).
2. I Comuni costituiti in un’Unione ovvero in Comunità montana possono essere rappresentati, all’interno di ogni Consiglio locale, dal Presidente dell’Unione o della Comunità montana o da un Sindaco delegato il cui voto è determinato secondo quanto previsto al comma 4 con riferimento a tutti i Comuni associati.
3. Ogni Consiglio locale elegge al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute ed assicurare il regolare svolgimento dei lavori.
4. Il Consiglio locale è validamente costituito in presenza di un numero di membri rappresentanti un terzo degli Enti locali e almeno il 50 per cento delle quote di partecipazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La quota di partecipazione della Provincia è pari ad un decimo dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale. Le quote di partecipazione dei Comuni sono determinate per un decimo in ragione del loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall’ultimo censimento, calcolate sui nove decimi dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale.
5. I Consigli locali esprimono un parere sulla proposta di bilancio preventivo entro trenta giorni dalla trasmissione della stessa.
6. I Consigli provvedono, per entrambi i servizi:
a) all’individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli;
b) a proporre al Consiglio d’ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;
c) all’approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
d) alla definizione ed approvazione delle tariffe all’utenza, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
e) al controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori ed alla predisposizione di una relazione annuale al Consiglio d’ambito.
7. Per il funzionamento del Consiglio locale gli Enti locali concludono un accordo che ne disciplini le modalità di partecipazione, l’organizzazione e l’eventuale costituzione di un ufficio di presidenza con la previsione dei compiti ad esso assegnati. I Consigli locali, ovvero i loro uffici di
presidenza, possono riunirsi in seduta congiunta per esaminare decisioni che coinvolgano più territori provinciali.
8. Con deliberazione assunta con la maggioranza delle quote di partecipazione è possibile fondere più Consigli locali. Il Consiglio locale derivante dalla fusione di più Consigli esprime nel Consiglio d’ambito un numero di rappresentanti pari a quello espresso originariamente dai territori aggregati.
9. Il Consiglio locale, nell’esercizio delle proprie funzioni, assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti. A tal fine il Consiglio locale adotta un apposito regolamento entro novanta giorni dall’insediamento.
10. Il Consiglio locale invia ai Consigli comunali una relazione annuale sullo stato dei servizi ai fini della sua discussione.
ARTICOLO 9
Collegio dei revisori
1. Il Presidente, su proposta del Consiglio d’ambito, nomina il Collegio dei revisori, composto da tre membri scelti nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e di quanto previsto all’articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
ARTICOLO 10
Compensi
1. Ai componenti degli organi dell’Agenzia di cui agli articoli 6, 7 e 8 non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l’esercizio delle funzioni da loro svolte. Agli stessi soggetti è dovuto il rimborso delle spese di trasferta.
ARTICOLO 11
Direttore
1. L’Agenzia ha un direttore, di qualifica dirigenziale, assunto con deliberazione del Consiglio d’ambito, con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, ed in particolare:
a) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio d’ambito e ai Consigli locali;
b) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l’attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
f) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
g) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
h) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo ed alla sua sottoposizione preliminare ai Consigli locali al fine dell’esercizio delle prerogative di cui all’articolo 8, comma 5;
i) il bilancio di cui alla lettera precedente dovrà essere redatto secondo principi di trasparenza, leggibilità e strutturato mediante disaggregazione delle voci al fine di renderlo accessibile ai cittadini.
ARTICOLO 12
Funzioni della Regione
1. La Regione, in raccordo con le Autonomie locali, nell’ambito dei principi fissati nella presente legge e nel rispetto delle discipline comunitarie e statali, esercita le proprie attribuzioni in materia di regolazione dei servizi pubblici prevedendo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani:
a) la formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti per l’organizzazione, la gestione ed il controllo sull’attuazione degli interventi infrastrutturali secondo le finalità di cui alla presente legge, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto;
b) la definizione degli elementi di dettaglio inerenti la regolazione economica, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto;
c) le modalità di conferimento alla Regione delle informazioni e dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica;
d) l’esercizio della vigilanza;
e) l’esercizio del potere di sanzione, ad eccezione delle sanzioni connesse alla violazione del contratto di affidamento;
f) lo svolgimento delle attività specifiche relative alla tutela dei consumatori di cui all’articolo 15;
g) la definizione delle modalità e degli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, tecnico, economico, gestionale ed infrastrutturale al fine di garantire l’omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego e promuovendo inoltre la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti.
2. La Regione, anche al fine di garantire l’esercizio di quanto previsto agli articoli 121, 152 e 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, provvede:
a) alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio gestione dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell’efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia ambientale e di servizi pubblici locali;
b) allo svolgimento delle funzioni di Osservatorio regionale dei servizi pubblici, consistenti nella raccolta, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi, avvalendosi anche
dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna) ed in raccordo con gli Osservatori provinciali sui rifiuti, istituiti ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale);
c) alla definizione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, del limite del costo di funzionamento dell’Agenzia e della quota parte massima di cui all’articolo 4, comma 7;
d) alla raccolta dei bilanci d’esercizio dell’Agenzia e delle deliberazioni assunte dalla stessa, che sono trasmesse alla Regione entro trenta giorni dall’approvazione;
e) al controllo sui piani e programmi di investimento del piano d’ambito, ai fini di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la presenza degli interventi di interesse strategico regionale.
3. Al fine di favorire l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera e), la Commissione competente dell’Assemblea legislativa attiva le opportune forme di consultazione del Comitato di cui all’articolo 15, assicurando il
raccordo con l’Agenzia, che fornisce ulteriore supporto informativo sugli obiettivi e lo stato di realizzazione degli stessi. Per tali finalità, la Commissione si avvale di tre esperti nelle materie della regolazione del servizio idrico e della gestione dei rifiuti, ai quali spetta il solo rimborso delle spese di trasferta. Tali esperti vengono eletti all’interno della Commissione in una unica votazione e con voto limitato ad un solo nominativo.
4. La Regione esercita altresì il potere di sanzione e, in particolare, le compete l’irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienze dei gestori relative:
a) alla fornitura delle informazioni richieste sui servizi pubblici di cui alla presente legge;
b) al mancato rispetto delle disposizioni della Regione emanate in attuazione del comma 2, lettera a).
5. Per le violazioni di cui al comma 4 è prevista una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000, commisurata alla gravità dell’inadempienza, i cui proventi confluiscono in un fondo per il finanziamento di interventi di tutela ambientale. In caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, può essere proposta all’Autorità competente la sospensione o la decadenza
dell’affidamento del servizio.
6. La Regione nell’esercizio delle proprie funzioni assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali e sindacali. Per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la Regione si avvale di una struttura organizzativa dedicata.
ARTICOLO 13
Piano d’ambito per la gestione dei servizi
1. Il Consiglio d’ambito approva il piano d’ambito per il servizio idrico integrato ed il piano d’ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. I piani di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.
3. I piani d’ambito sono di norma aggiornati in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge.
4. Al fine di rafforzare la gestione industriale dei servizi, i bacini di affidamento previsti dai piani di ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di partizione del perimetro territoriale per i nuovi affidamenti dei servizi a condizione che sia garantito il miglioramento della qualità del servizio nell’interesse dell’utente, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali nonché il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio per ogni nuovo bacino di affidamento oggetto della partizione, secondo i criteri stabiliti con direttiva vincolante della Regione. Il Consiglio d’ambito assume la relativa decisione con la maggioranza dei suoi componenti.
5. Il piano d’ambito per il servizio idrico integrato, dando attuazione in particolare a quanto previsto dall’articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede:
a) la ricognizione delle infrastrutture;
b) il programma degli interventi;
c) il modello gestionale ed organizzativo;
d) il piano economico finanziario.
6. Il piano d’ambito dei rifiuti costituisce, in attuazione della pianificazione sovraordinata adottata secondo i contenuti previsti dall’articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario. Nel caso l’attività di smaltimento e quella di raccolta e avviamento allo smaltimento siano svolte da soggetti distinti, il piano d’ambito dei rifiuti assicura l’integrazione e la regolazione delle gestioni disciplinando i flussi dei rifiuti sulla base di quanto stabilito dalla pianificazione sovraordinata ai fini della determinazione del costo dello smaltimento. Il piano d’ambito dei rifiuti individua altresì, nella descrizione del modello organizzativo e gestionale, le attività che il concessionario del servizio pubblico può svolgere mediante ricorso a soggetti esterni, nonché le modalità di avvalimento delle cooperative sociali di tipo B di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) per la gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo n. 152 del 2006.
ARTICOLO 14
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall’Osservatorio di cui all’articolo 12, comma 2, lettera b), la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sull’attuazione e sugli effetti della legge rispetto:
a) alla realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1;
b) alla definizione di un ambito territoriale ottimale unico regionale e istituzione dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, con il conseguente riassetto della struttura di governance;
c) all’esercizio delle funzioni della Regione di cui all’articolo 12.
2. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente un rapporto sull’attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione dell’Agenzia e sulla liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’articolo 20.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
Capo III
Tutela degli utenti
ARTICOLO 15
Tutela degli utenti e partecipazione
1. La Regione, ai fini della tutela degli utenti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolge i seguenti compiti:
a) segnala la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra l’Agenzia ed i gestori dei servizi, in particolare quando ciò sia richiesto da rilevanti esigenze degli utenti;
b) segnala all’Agenzia e al gestore, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, la necessità dì modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano i loro rapporti, in particolare quando ciò sia richiesto da rilevanti esigenze degli utenti.
2. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare per iscritto alla Regione i reclami, le istanze, le segnalazioni di cui al comma 1, dopo che i gestori interessati o l’Agenzia hanno risposto alla medesima richiesta a loro preventivamente inviata o, comunque, decorsi di norma almeno 30 giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa richiesta. Tramite apposita direttiva regionale sono individuate le tipologie di istanze per le quali sono richieste determinate modalità di trasmissione e specifici contenuti minimi, i casi in cui le richieste possono pervenire contestualmente ai gestori o all’Agenzia ed alla Regione, le modalità di valutazione relativamente alla regolarità, completezza e fondatezza delle stesse, i casi
e le modalità con cui informare i soggetti interessati sugli esiti dell’attività svolta.
3. Solo qualora riscontri la fondatezza di un reclamo o di un’istanza, la Regione invia una segnalazione all’Agenzia per gli interventi opportuni nell’esercizio delle proprie competenze, fornendo eventualmente le indicazioni necessarie per la soluzione delle problematiche evidenziate e segnalando l’opportunità di applicazione ai gestori delle penali previste dalle convenzioni di servizio, per gli adempimenti di competenza. La Regione può, inoltre, avviare autonomamente una procedura sanzionatoria nei confronti dei gestori in caso di violazioni ai sensi dell’articolo 12, comma 4.
4. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, presso il Consiglio d’ambito dell’Agenzia è istituito il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse.
La partecipazione al Comitato non comporta l’erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è formato sulla base di una direttiva della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente Commissione assembleare, che contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.
5. Il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse nell’esercizio delle proprie funzioni concorre al raggiungimento dello sviluppo sostenibile dei servizi pubblici ambientali. In particolare:
a) coopera con l’Agenzia e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;
b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;
c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;
d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;
e) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell’accesso ai servizi;
g) segnala all’Agenzia e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
h) trasmette all’Agenzia e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all’erogazione del servizio.
6. La Regione promuove, in collaborazione con il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse, le forme di partecipazione di cui alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). A tal fine il Comitato consultivo degli utenti si raccorda con il nucleo tecnico di integrazione di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2010.
7. L’Agenzia mette a disposizione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato ed uno in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Capo IV
Disposizioni specifiche per il settore rifiuti
ARTICOLO 16
Disposizioni specifiche per lo smaltimento dei rifiuti urbani
1. In presenza di un soggetto privato proprietario dell’impiantistica
relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell’Allegato C, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l’affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine l’Agenzia individua dette specificità, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti.
2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia provvede alla ricognizione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, comprese le discariche in fase di gestione post operativa, all’analisi del loro stato operativo ed alla ricognizione degli impianti previsti nella pianificazione di settore al fine di integrare e aggiornare la pianificazione d’ambito.
ARTICOLO 17
Avvalimento di cooperative sociali
1. Fermo restando la possibilità per le cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle cooperative sociali di tipo B di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 381 del 1991 per la gestione operativa dei centri di raccolta o per l’effettuazione di attività amministrativa connessa alle operazioni preliminari per l’avvio al recupero o allo smaltimento.
2. I gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani che si avvalgono di cooperative sociali ai sensi del comma 1 restano titolari e responsabili delle attività connesse all’effettuazione del servizio.
Capo V
Disposizioni specifiche per il settore idrico
ARTICOLO 18
Acquedotti pubblici industriali
1. Al fine di ridurre i prelievi da falda e di garantire un ottimale utilizzo della risorsa in relazione alla sua qualità e agli usi connessi, in particolare nelle aree caratterizzate da carenza di risorsa idrica, la Regione promuove la realizzazione di acquedotti pubblici industriali. In tale caso la realizzazione delle opere e la gestione delle stesse può essere svolta dal soggetto gestore del servizio idrico integrato qualora detta possibilità sia stata prevista nell’ambito del procedimento di affidamento del servizio.
2. La gestione dell’acquedotto pubblico industriale è separata da quella del servizio idrico integrato ed i relativi costi, determinati sulla base della disciplina vigente e regolati dalla Regione, sono posti a carico dei soli utenti serviti.
TITOLO II
Disposizioni finali e transitorie
ARTICOLO 19
Attivazione dell’Agenzia
1. L’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti è istituita a far data dall’1 gennaio 2012 e dalla medesima data l’Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all’articolo 30 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). Dall’1 gennaio 2012 le suddette forme di cooperazione sono poste in liquidazione e le relative funzioni sono trasferite in capo all’Agenzia, che, fino alla nomina del direttore di cui all’articolo 11, le esercita tramite il soggetto di cui al comma 3.
2. La Regione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, convoca i Consigli locali. Ciascun Consiglio locale nomina un componente del Consiglio d’ambito ed il proprio coordinatore. La Regione convoca i componenti del Consiglio d’ambito per la seduta di insediamento.
Entro i successivi sessanta giorni il Consiglio d’ambito approva lo statuto dell’Agenzia e il bilancio d’esercizio. Sino alla nomina dei coordinatori dei Consigli locali, ogni Consiglio locale è presieduto dal Presidente della soppressa forma di cooperazione di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008.
3. Entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del soggetto incaricato dell’attivazione dell’Agenzia e della liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008, sulla base della specifica individuazione a tal fine effettuata con precedente deliberazione della Giunta regionale.
4. Il soggetto incaricato di cui al comma 3 è scelto preferibilmente nell’ambito dei dirigenti regionali con competenze inerenti le attività da svolgersi. La nomina ha effetto dalla data dell’1 gennaio 2012. Con il decreto di nomina sono stabiliti l’eventuale compenso, rapportato all’attività da svolgere. Per gli adempimenti di competenza il soggetto incaricato si avvale del personale adibito alle funzioni delle forme di cooperazione nonché del personale della Regione.
5. Il soggetto incaricato ha la legale rappresentanza dell’Ente fino alla nomina del Presidente, cura la gestione ordinaria e adotta gli atti strettamente necessari per assicurare la corretta erogazione dei servizi e provvede alla definizione del primo bilancio di funzionamento dell’Agenzia. A tal fine il soggetto incaricato proroga l’incarico di uno dei revisori dei conti delle forme di cooperazione di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008 fino alla nomina del collegio dei revisori ai sensi dell’articolo 9.
6. La dotazione organica dell’Agenzia in sede di prima applicazione è fissata in misura pari al personale già assegnato alle forme di cooperazione di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008.
7. Il costo della struttura temporanea di attivazione dell’Agenzia trova copertura secondo le modalità già previste per le Autorità di ambito soppresse.
8. La Regione entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di statuto dell’Agenzia al fine di facilitarne l’adozione.
9. Al fine di assicurare la continuità gestionale nella fase transitoria i soggetti delegati dalle forme di cooperazione alla sottoscrizione dei contratti garantiscono la gestione di bilancio in conto terzi anche a favore dell’Agenzia. Per la gestione delle funzioni di tesoreria, l’Agenzia può avvalersi della Tesoreria della Regione Emilia-Romagna previa convenzione.
ARTICOLO 20
Liquidazione delle forme di cooperazione
1. La gestione di liquidazione delle forme di cooperazione è svolta dal soggetto incaricato di cui all’articolo 19 che provvede:
a) all’individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;
b) all’accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili da trasferire all’Agenzia;
c) alla ricognizione del personale assegnato alle soppresse forme di cooperazione di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008 da trasferire all’Agenzia;
d) alla redazione di un elenco dei procedimenti in corso avanti l’autorità giudiziaria.
2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del 30 giugno 2012. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.
3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti all’Agenzia i saldi di bilancio delle forme di cooperazione, tenendo conto dei contributi da tariffa già trasferiti dai gestori del servizio.
ARTICOLO 21
Personale dell’Agenzia
1. Il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, assegnato presso i soggetti partecipanti alle forme di cooperazione di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008, continua a svolgere i compiti relativi all’espletamento delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani presso le strutture di appartenenza sino al trasferimento all’Agenzia a seguito della ricognizione di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c). Il trasferimento avviene nel rispetto del vigente sistema di relazione sindacale.
2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l’anzianità di servizio, ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile, come richiamato dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. All’atto del trasferimento del personale gli Enti di provenienza adeguano le proprie dotazioni organiche. Sono inoltre acquisite dall’Agenzia anche le risorse correlate al salario accessorio relative al personale trasferito che sono corrispondentemente decurtate dal relativo fondo dell’Ente di provenienza.
4. L’Agenzia applica al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.
5. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere all’entrata in vigore della presente legge cessano alla data del trasferimento. Ai dipendenti interessati è mantenuta l’erogazione mensile della retribuzione di posizione, nella forma di assegno ad personam, corrispondente al compenso stabilito per l’espletamento dell’incarico, fino alla scadenza naturale di quest’ultimo e comunque per un periodo non superiore a un anno dal trasferimento.
6. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro autonomo, in essere presso le forme di cooperazione di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008 alla data del 31 dicembre 2011, continuano con l’Agenzia fino alla loro naturale scadenza. I contratti in scadenza successivamente all’entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati fino al termine della gestione di liquidazione di cui all’articolo 20, ferme restando le norme generali sul lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni. Le procedure avviate negli Enti di provenienza in applicazione dell’articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) e che coinvolgono personale trasferito ai sensi del presente comma, sono portate a conclusione nell’Agenzia.
7. Entro sei mesi dal trasferimento del personale, il Consiglio d’ambito ridetermina, su proposta del direttore, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di costo della prima dotazione organica e nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e avendo a riferimento l’ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate.
8. Nei sei mesi successivi all’approvazione della dotazione organica, in considerazione delle opportunità di miglior utilizzo del personale, l’Agenzia e gli enti già partecipanti alle forme di cooperazione di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008 possono attuare tra di essi processi di mobilità del personale, nei limiti delle dotazioni organiche rideterminate e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente.
ARTICOLO 22
Vigilanza e sanzioni
1. Per l’accertamento e la contestazione delle violazioni previste dai propri regolamenti, ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, l’Agenzia si avvale degli organi di vigilanza degli Enti locali che la partecipano.
2. Compete all’Agenzia provvedere all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dai propri regolamenti.
3. I proventi delle sanzioni sono devoluti all’Agenzia.
ARTICOLO 23
Esercizio dei poteri sostitutivi
1. In caso di accertata e persistente inattività degli Enti locali nell’esercizio obbligatorio delle funzioni di cui alla presente legge, trova applicazione quanto previsto all’articolo 30 della legge regionale n. 6 del 2004. A tal fine è sentito il Consiglio delle Autonomie locali.
ARTICOLO 24
Altre disposizioni transitorie
1. Le previsioni dei piani d’ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione fino all’approvazione del piano d’ambito da parte del Consiglio d’ambito.
2. Prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, l’Agenzia procede alla ricognizione dell’impiantistica esistente al fine di individuare le soluzioni gestionali ottimali in relazione al nuovo perimetro di ambito territoriale e al bacino di affidamento, provvedendo all’adeguamento del piano d’ambito.
3. Sino alla costituzione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse di cui all’articolo 15, le funzioni spettanti a detto organismo sono svolte dal Comitato consultivo degli utenti istituito ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale n. 10 del 2008.
4. Le società degli Enti locali di cui all’articolo 113, comma 13, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in ogni caso continuano la propria attività almeno fino alla scadenza degli organi in essere. La presente disposizione non trova applicazione per le società che svolgano anche la
funzione di produzione e fornitura all’ingrosso della risorsa idrica che continuano la propria attività secondo le disposizioni statutarie.
5. Le direttive regionali in materia di servizi pubblici ambientali emanate antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora compatibili.
ARTICOLO 25
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).
2. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 6, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani). Sono soppressi il comma 1 dell’articolo 13 e il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n. 25 del 1999.
ARTICOLO 26
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25 del 1999 non oggetto di espressa abrogazione continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la presente legge.
2. Nelle disposizioni della legge regionale n. 25 del 1999 che continuano a trovare applicazione il riferimento all’Agenzia di Ambito è sostituito con Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti.
3. Le disposizioni della presente legge relative al funzionamento dell’Agenzia sono da considerare disposizioni speciali rispetto a quelle del decreto legislativo n. 267 del 2000, che ne integra la disciplina per quanto qui non previsto.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge trova applicazione la disciplina di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
ARTICOLO 27
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 dicembre 2011
VASCO ERRANI