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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge regionale Emilia Romagna 21 dicembre 2012 n 18
Istituzione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera E) del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 (ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con mofificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, del collegio regionale della Corte dei Conti quale governo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:



Art.1
Oggetto e finalità


1. La presente legge istituisce il Collegio dei revisori dei conti della Regione Emilia-Romagna, di seguito denominato "collegio", quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 .


Art. 2
Composizione e nomina del collegio


1. Il collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 7.
2. I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il presidente nella prima seduta di insediamento con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1.


Art. 3
Pareri obbligatori


1. Il collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto. Il parere del collegio è allegato alle proposte di legge entro la data di approvazione da parte dell'Assemblea legislativa.
2. Il parere sulle proposte di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
3. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
4. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio deve esprimere il parere obbligatorio.
5. I pareri del collegio sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, l' Assemblea legislativa può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'approvazione della proposta di legge.


Art. 4
Altri compiti del collegio


1. Il collegio, oltre a quanto previsto all'articolo 3:
a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
d) effettua, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il controllo di regolarità e di conformità delle spese di funzionamento dei gruppi assembleari dell'Assemblea legislativa, di cui alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42), e trasmette le risultanze del controllo al Presidente del Gruppo assembleare e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa;
e) fornisce ai gruppi assembleari indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla l.r. n. 32 del 1997;
f) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
g) su richiesta della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa per il tramite dell'Ufficio di Presidenza o della Commissione Bilancio, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione;
h) riferisce alla Giunta regionale ed all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
i) verifica i rapporti tra la contabilità Regionale e quella degli enti del servizio sanitario nazionale e svolge la funzione di certificatore della gestione sanitaria accentrata così come prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali e di loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
2. La Regione, con delibera dell'Assemblea legislativa, può attribuire al collegio funzioni ulteriori ed eventualmente anche un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 10.
3. Il collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.


Art. 5
Modalità di esercizio delle funzioni


1. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, i componenti del collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Regione con le stesse prerogative dei consiglieri regionali.
2. Il collegio può, se richiesto, intervenire alle sedute della Giunta regionale nonché delle commissioni assembleari dell'Assemblea legislativa dedicate all'approvazione delle leggi di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Il collegio ha sede presso l'Assemblea legislativa della Regione.
4. La Giunta regionale assicura al collegio, tramite i propri uffici, la collaborazione, le notizie e le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni, anche in relazione agli enti dipendenti.


Art. 6
Funzionamento del collegio


1. È eletto Presidente chi ottiene il maggior numero dei voti espressi dal collegio; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.
2. Le funzioni del collegio sono svolte di norma collegialmente, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.
3. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
4. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.
5. I singoli componenti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri membri, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.
6. Il collegio redige un verbale delle sedute, ispezioni e verifiche effettuate e delle deliberazioni adottate.
7. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente dell'Assemblea legislativa ed al Presidente della Giunta regionale.
8. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento da trasmettere al Presidente dell'Assemblea legislativa ed al Presidente della Giunta regionale.


Art. 7
Elenco regionale dei revisori dei conti


1. Ai fini dell'articolo 2, è istituito, presso l'Assemblea legislativa, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione.
2. Possono essere iscritti all'elenco, previo avviso pubblico per la formazione dell'elenco stesso da pubblicare sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. n. 138 del 2011 convertito dalla l. n. 148 del 2011 .
3. Con apposito atto dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sono disciplinate le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco, e quelle di organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'articolo 2.


Art. 8
Durata della carica


1. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.
2. In caso di sostituzione di un singolo componente, il sostituto dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.
3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:
a) decesso;
b) dimissioni volontarie;
c) decadenza;
d) revoca.
4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.
5. Il componente del collegio è revocabile dall'Assemblea legislativa, previo contraddittorio con l'interessato, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.


Art. 9
Responsabilità


1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.


Art. 10
Indennità e rimborso spese


1. Ai componenti del collegio spetta un'indennità pari al 30 per cento dell'indennità di carica del consigliere regionale, maggiorata del 50 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA ed oneri.
2. Nei casi di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, l'indennità è proporzionalmente ridotta.
3. Al presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni secondo i criteri e le modalità stabiliti con delibera dell'Ufficio di Presidenza.


Art. 11
Cause di esclusione ed incompatibilità


1. Fatte salve le previsioni di cui alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), non sono comunque nominabili nell'incarico di componenti del collegio:
a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
b) i ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
d) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.
2. I componenti del collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.


Art. 12
Norme transitorie e finali


1. In sede di prima applicazione, ai fini del sorteggio per l'individuazione dei componenti del collegio, l'elenco di cui all'articolo 7 è costituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e l'Assemblea legislativa nomina i componenti del collegio entro quindici giorni dalla costituzione dell'elenco.


Art. 13
Norma finanziaria


1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione dell'Assemblea regionale.


Art. 14
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURERT.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.



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