Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulgala seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge detta alcune disposizioni di carattere generale, integra e modifica la disciplina di alcuni tributi propri e dispone la soppressione di altri tributi, nei limiti delle facoltà attribuite dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e nel rispetto dei principi posti dal legislatore nazionale, in armonia con i principi dello Statuto regionale.
Art. 2
Tributi propri
1. Sono tributi propri regionali i tributi previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti alla data del 31 dicembre 2012, salvo quanto disposto dalla presente legge.
Art. 3
Tributi soppressi
1. Sono soppressi dal 1° gennaio 2013:
a) la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, di cui all'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore);
b) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali di cui al titolo V della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione).
Art. 4
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2003
1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) è così sostituita:
"f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre il termine di prescrizione o decadenza prevista in materia dalla singola legge d'imposta e, comunque, per tutto ciò che è da pagarsi ad anno o in termini più brevi, non oltre il termine di prescrizione breve quinquennale previsto dall'articolo 2948 del codice civile;".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 30 del 2003, è aggiunto il seguente:
"2 bis. In ogni caso non si procede all'annullamento in autotutela di un atto o di un provvedimento amministrativo per motivi sui quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale.".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2003, è aggiunto il seguente:
"5 bis. In assenza di un modificato quadro normativo, la risposta già fornita dall'amministrazione regionale ad un'istanza di interpello, concernente l'applicazione delle diposizioni tributarie a casi concreti e personali, può essere oggetto di mera conferma in relazione a successive istanze aventi ad oggetto la stessa materia presentate dal medesimo contribuente.".
Art. 5
Rimessione in termini
1. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimessione in termini per l'effettuazione di adempimenti tributari, nel caso in cui cause di forza maggiore abbiano impedito ai contribuenti di provvedere al pagamento di un tributo entro la data di scadenza prevista dalla legge.
2. La Giunta regionale può altresì sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE A TRIBUTI REGIONALI
Art. 6
Tassa automobilistica
1. Le norme statali e regionali vigenti che regolano la tassa automobilistica continuano ad applicarsi per quanto non espressamente disposto dal presente articolo.
2. In sede di prima immatricolazione del veicolo si presume obbligato al pagamento della tassa automobilistica il soggetto intestatario della carta di circolazione. La medesima disposizione opera nel caso di omessa trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) dell'atto di proprietà a seguito di prima immatricolazione del veicolo oppure a seguito di rivendita.
3. Ai fini della determinazione dell'importo delle tasse automobilistiche si deve tenere conto dei dati riportati sulla carta di circolazione alla data del primo giorno utile per il pagamento.
4. Le variazioni di dati tecnici apportati sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state annotate.
5. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, prevista dall'articolo 6, commi 22-bis, 22-ter e 22-quater, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)), gli autoveicoli per trasporto di cose aventi massa complessiva fino a 3,5 tonnellate.
6. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ai fini dell'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale occorre produrre alla struttura regionale competente idonea documentazione, avente data certa, attestante l'inesistenza del presupposto giudico per l'applicazione della tassa.
7. A far data dalla modifica apportata dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , al pagamento della tassa automobilistica regionale sono tenuti, in regime di solidarietà, coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dal PRA per i veicoli in esso iscritti e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli.
8. In caso di cessione in blocco di contratti di locazione finanziaria a banche o a intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), riguardanti veicoli iscritti nei pubblici registri, il cedente o il cessionario sono tenuti a comunicare alla Regione, entro sessanta giorni dal perfezionamento del contratto e comunque prima della notifica di un atto di recupero della tassa automobilistica regionale, l'elenco dei veicoli compresi nella cessione. La competenza territoriale alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche è in ogni caso determinata in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo presso il pubblico registro automobilistico. In caso di omessa comunicazione e comunque prima della notifica di un atto di recupero della tassa automobilistica regionale, resta a carico del cedente, a cui favore il veicolo è iscritto al PRA, l'obbligo tributario del pagamento della tassa automobilistica regionale.
9. Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l'avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al PRA. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno, professionalmente, regolare commercio secondo le modalità in tema di regime speciale per i rivenditori di beni usati indicate dall'articolo 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 .
10. I veicoli intestati alla Regione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
Art. 7
Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli
1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
2. Dal 1° gennaio 2013 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai fini dell'esonero fiscale, la certificazione d'iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione.
3. Fino al 31 dicembre 2012 la determinazione dell'Automobilclub storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche della Federazione motociclistica italiana (FMI), con cui sono individuati i veicoli ed i motoveicoli di anzianità tra i venti e i trenta anni, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico e collezionistico, prevista dall'articolo 63, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è valida per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dalla data del suo rilascio. L'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale, sorto in virtù di tale disciplina, permane anche negli anni successivi solo nei confronti dell'intestatario del veicolo che ha richiesto all'ASI o alla FMI il rilascio della determinazione stessa.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica regionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche). In caso di omesso pagamento è accertata la violazione del mancato pagamento della tassa di circolazione con contestuale applicazione della sanzione amministrativa nella misura di euro 300,00 per gli autoveicoli e nella misura di euro 150,00 per i motoveicoli, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ).
Art. 8
Sanzioni per omessa annotazione al PRA
1. Qualora non si provveda ad annotare presso il PRA la proprietà del veicolo, la radiazione o la perdita di possesso del veicolo, la struttura regionale competente contesterà la violazione una sola volta, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997 , e applicherà la sanzione pari al 30 per cento della tassa prevista per il veicolo e dovuta per l'anno d'imposta a cui si riferisce la contestazione.
2. Nel caso in cui la tassa sia stata iscritta a ruolo, unitamente a sanzioni e interessi, rimane dovuta la sanzione amministrativa applicata per la prima annualità contestata.
3. Per le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 non si applica la definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 .
Art. 9
Annotazione del fermo del veicolo a tutela di crediti della pubblica amministrazione
1. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
Art. 10
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971
1. L'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione), è sostituito dal seguente:
"Art. 9
1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi è determinata nella misura del 300 per cento del canone di concessione.
2. L'imposta sulle concessioni relative ai beni del demanio marittimo è determinata nella misura del 5 per cento del canone.".
2. L'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 1971 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
1. L'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo è riscossa dai Comuni secondo le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).
2. L'imposta regionale sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi è riscossa direttamente dalla Regione con le stesse scadenze previste per il versamento del canone di concessione. Gli enti preposti al rilascio delle concessioni trasmettono alla Regione copia dei provvedimenti inerenti le concessioni stesse.".
Art. 11
Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le violazioni dell'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sono constatate, nell'ambito delle proprie competenze, con processo verbale anche dalla Guardia di Finanza e dai soggetti indicati all'articolo 57 del codice di procedura penale, a cui sono ordinariamente attribuite le funzioni di polizia giudiziaria, i quali sono competenti a procedere, di propria iniziativa o su richiesta della Regione o delle Province, all'acquisizione ed al reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni.".
TITOLO III
IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI (IRESA)
Art. 12
Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)
1. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è istituita quale tributo proprio regionale.
Art. 13
Soggetto obbligato e presupposto dell'imposta
1. L'IRESA è dovuta per l'emissione sonora prodotta dagli aeromobili civili dall'esercente dell'aeromobile, come individuato nell'articolo 874 del codice della navigazione, per ogni singolo decollo e per ogni singolo atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale certificati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in base al "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti", o direttamente gestiti dallo stesso ENAC.
2. Ai sensi dell'articolo 876 del codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.
Art. 14
Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta
1. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile e, in ogni caso, entro l'ultimo giorno del trimestre in cui si è costituito il presupposto impositivo.
2. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).
3. I soggetti di cui al comma 2:
a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo;
b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
4. L'inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, comporta, per i soggetti di cui al comma 2, l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima di 1.000,00 euro e massima di 5.000,00 euro secondo le modalità applicative di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997 .
5. Sulle somme incassate e non riversate alla prescritta scadenza sono dovuti gli interessi nella misura dell'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.
6. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di riversamento, di trasmissione e composizione dei flussi e può disporre in merito alla stipulazione di uno specifico atto convenzionale con i soggetti di cui al comma 2 per la riscossione dell'imposta.
Art. 15
Esenzioni dall'imposta
1. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'art. 789 del codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività;
i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (Max Take-Off Weight MTOW) non superiore a kg. 4.500;
l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).
Art. 16
Determinazione dell'imposta
1. L'imposta è determinata tenendo conto del peso massimo al decollo (Max Take-Off Weight MTOW) e del livello delle emissioni sonore dell'aeromobile, accertate all'atto dell'immatricolazione dell'aeromobile, previste dall'annesso 16 volume I della Convenzione civile internazionale ICAO, nelle seguenti misure:
a) classe 1: euro 0,62 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed euro 0,82 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità ai capitoli 2, 3, 4 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO;
b) classe 2: euro 0,46 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed euro 0,60 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO;
c) classe 3: euro 0,16 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed euro 0,20 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 3 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO.
2. Per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 3 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo, differenza tra valore limite e valore di certificazione dell'aeromobile, maggiore o uguale a 5 EPNdB, l'imposta è determinata nella misura fissata per la classe 3, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, con la riduzione del 25 per cento.
3. Per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 4 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO, l'imposta è determinata nella misura fissata per la classe 3, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, con la riduzione del 50 per cento.
Art. 17
Sanzioni
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento dell'IRESA da parte dei soggetti di cui all'articolo 13 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ) e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ).
Art. 18
Destinazione del gettito
1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'IRESA, al netto dei costi delle convenzioni di cui all'articolo 14, comma 6, sono destinate in misura pari al 50 per cento al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo per i residenti nelle zone A e B dell'intorno aeroportuale, come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997.
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 19
Estinzione dei crediti tributari di modesta entità
1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 , per i crediti tributari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 20
Disposizioni transitorie
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, per il primo quadrimestre del 2013 costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la registrazione della fattura o della procura a vendere negli elenchi quadrimestrali di esenzione relativi ai veicoli consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi.
2. Le disposizioni contenute nel Titolo III si applicano dal 1° aprile 2013.
Art. 21
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge regionale n. 1 del 1971.
Art. 22
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.