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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge regionale Emilia 13 dicembre 2011 n 20
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 ott6obre 1998 n. 30 (Disciplina Generale del trasporto pubblico regionale e locale) e alla legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)
 

L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE


HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:


TITOLO I
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

ARTICOLO 1


Modifiche all’articolo 5 bis della legge regionale n. 30 del 1998


1. Il comma 4 dell’articolo 5 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“4. Il piano adottato è depositato presso le sedi dell’Assemblea legislativa e delle province per sessanta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, dell’avviso dell’avvenuta adozione.
L’avviso contiene l’indicazione degli enti presso i quali il piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione.
L’avviso è pubblicato, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale e sulle apposite sezioni dei siti istituzionali della Regione e delle province.”.

ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 5 bis della legge regionale n. 30 del 1998


1. Il comma 7 dell’articolo 5 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“7. Copia integrale del piano approvato è depositata per la libera consultazione presso la Regione ed è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 3, nonché, pubblicata sui siti istituzionali di cui al comma 4. La Regione provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’avviso dell’avvenuta approvazione del piano. Dell’approvazione è data, altresì, notizia, a cura dell’amministrazione regionale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.”.


ARTICOLO 3
Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998


1. All’articolo 9 aggiungere al comma 1 la seguente lettera:
“b bis) al perseguimento di una omogenea accessibilità dei territori attraverso l’equilibrio e l’integrazione dei servizi su ferro e su gomma;”.

ARTICOLO 4
Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998


1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è sostituito dai seguenti:
“2. Le funzioni di programmazione attengono all’analisi della domanda e alla definizione della rete e della qualità e quantità dell’offerta di trasporto pubblico.
2 bis. Per i servizi autofilotranviari, tali funzioni, sono definite dall’accordo di programma tra Regione, province e comuni; le funzioni di progettazione sono di competenza degli enti locali territoriali o delle loro agenzie e attengono alla definizione del servizio offerto al pubblico ed oggetto dell’affidamento (orari, numero delle corse giornaliere per ogni linea, bigliettazione integrata, tenuta dei mezzi, e simili); la gestione del servizio è regolata dal contratto di servizio tra gli enti locali competenti, o la loro agenzia, e i soggetti affidatari ed è sottoposta al controllo degli enti stessi o della loro agenzia.
2 ter. Per i servizi ferroviari le funzioni di programmazione e quelle di progettazione sono di diretta attribuzione della Regione, salvo quanto stabilito dall’articolo 21, comma 3; la gestione del servizio, il cui affidamento può intervenire anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, lettera c), è regolata dal contratto di servizio e sottoposta al controllo della Regione e del soggetto appaltante se diverso dalla stessa Regione.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“3. Il trasporto pubblico regionale e locale è organizzato secondo il principio della separazione societaria tra i soggetti titolari della proprietà della rete e degli impianti e quelli titolari della gestione dei servizi. La Regione può emanare indirizzi di carattere cogente in ordine ai contenuti dei bandi di gara e dei contratti di servizio. Definisce altresì gli indicatori di qualità dei servizi, gli obiettivi di miglioramento, da verificarsi allo scadere del quinto anno di esecuzione del contratto, le forme di incentivazione ed i meccanismi premianti e sanzionatori, che riguardo al settore autofiloviario potranno essere concordati nell’ambito degli Accordi di Programma di cui all’articolo 12.”.
3. L’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dai seguenti: “Per l’aggiudicazione si applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per l’affidamento del servizio ferroviario d’interesse regionale si procede con bando di gara europea, aggiudicando secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”.
4. Il comma 9 dell’articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“9. L’ente competente, in sede di bando, garantisce che la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per l’effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte. In particolare l’ente competente, attraverso una specifica individuazione risultante da elenco, garantisce al gestore aggiudicatario la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per l’effettuazione del servizio.”.
5. Il comma 10 dell’articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“10. Nel rispetto delle previsioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, gli affidamenti dei servizi di trasporto passeggeri disciplinati dalla presente legge hanno la durata di anni dieci per il servizio di trasporto passeggeri
autofilotranviario e di anni quindici per il servizio di trasporto passeggeri ferroviario. La rispettiva durata può essere prorogata entro il limite e alle condizioni indicati dal medesimo regolamento.”.

ARTICOLO 5
Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 30 del 1998


1. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“2. Il soggetto non più affidatario che risulti tuttavia proprietario di beni, acquistati con contributi pubblici a fondo perduto o trasferiti oppure conferiti da enti pubblici, individuati dall’ente competente come funzionali all’effettuazione del servizio, quali il materiale rotabile, gli eventuali sistemi di controllo della navigazione e di bigliettazione tecnologicamente assistita, è tenuto a cederne la proprietà al subentrante, venendo compensato, in caso di contributo parziale, secondo la modalità e le valutazioni preventivamente riportate negli atti di gara e stabilite nel contratto di servizio, tra il soggetto proprietario e l’ente medesimo. Nessuna compensazione è dovuta nel caso in cui i beni risultino acquistati totalmente con contributo pubblico o trasferiti oppure conferiti da enti pubblici, fermo restando quanto stabilito all’articolo 13, comma 9. Il subentro riguarda anche le condizioni e i vincoli di cui all’articolo 35.”.

ARTICOLO 6
Modifiche all’articolo 14 bis della legge regionale n. 30 del 1998


1. Il comma 1 dell’articolo 14 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“1. Gli atti amministrativi, preparatori all’indizione della gara, e i contratti di servizio garantiscono la più ampia trasparenza quanto
all’ammissibilità e all’estensione del sub affidamento dei servizi, anche effettuato con i mezzi dell’affidatario necessari a garantire l’adeguatezza dei servizi, nei limiti delle leggi in vigore, fermo restando che l’affidatario è tenuto a fornire al sub affidatario ogni direttiva necessaria per il corretto espletamento del servizio. L’affidatario è garante della gestione e del coordinamento dell’intero servizio affidato, delle funzioni centralizzate quali l’immagine, la tariffazione e il sistema di controllo.”.

ARTICOLO 7
Modifiche all’articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998


1. Il comma 1 dell’articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione riconosce come strumento di miglioramento della qualità dei servizi lo sviluppo dell’integrazione territoriale e gestionale, da perseguire anche gradualmente. La Regione individua gli ambiti ottimali di affidamento dei servizi, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) sentito il Consiglio delle Autonomie locali.”.
2. I commi 3 e 4 dell’articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998 sono abrogati.
3. Al comma 5 dell’articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998 la parola “nove” è sostituita con la parola “dieci”.

ARTICOLO 8
Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n. 30 del 1998


1. L’articolo 16 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 16 Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio
1. All’imposizione di obblighi di servizio pubblico corrisponde l’erogazione di compensazioni a favore dei gestori dei servizi di trasporto.
2. La definizione analitica degli obblighi, l’ambito di svolgimento dei servizi di trasporto passeggeri, la regolazione degli aspetti economici e operativi nonché la quantificazione delle compensazioni, sono realizzate attraverso la stipula di appositi contratti di servizio.
3. È ammessa la stipula di un unico contratto di servizio congiunto fra più enti interessati e uno stesso gestore del trasporto pubblico.
4. Non hanno effetto nei confronti della Regione, in assenza del consenso espresso di quest’ultima, le clausole contenute in contratti di servizio che prevedano o causino oneri superiori a quelli predeterminati negli accordi di programma o in altri atti.
5. I contratti di servizio individuano le condizioni e le valutazioni tecniche e, nell’ipotesi di beni acquistati con contributo parziale, anche economiche, in base alle quali, in caso di subentro, il precedente affidatario mette a disposizione i beni di cui all’articolo 13, comma 9 ed articolo 14, comma 2.
6. Il contratto di servizio deve contenere clausole sanzionatorie che prevedano, nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell’esercente, la riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di corrispettivo. Gli importi che l’esercente dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborso o indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato, vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. L’ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti una somma non superiore al 50 per cento di quanto derivante dalle effettive riduzioni di contributi operate in base al presente comma.
7. Il contratto di servizio deve indicare gli obiettivi di qualità erogata in termini di puntualità e regolarità dei servizi, di mantenimento in efficienza dei mezzi e di rispetto delle normative di emissioni atmosferiche e acustiche, di pulizia e di illuminazione nonché di informazione agli utenti.
Il contratto di servizio deve prevedere le penali per il mancato rispetto degli obiettivi di qualità.”.

ARTICOLO 9
Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 30 del 1998


1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 17 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:
“1 ter. La Regione favorisce la costituzione e agevola il funzionamento del Comitato degli utenti del servizio ferroviario regionale, la cui composizione deve garantire la massima rappresentatività degli utenti e delle loro associazioni. A tal fine la Regione vigila affinché i principi e le regole interne del comitato garantiscano tale rappresentatività. Il comitato ha funzioni consultive e può partecipare su invito della società di cui all’articolo 18, attraverso propri rappresentanti, alle sedute del Comitato di monitoraggio e consultazione di cui all’articolo 18 bis comma 2 specificatamente attinenti alla qualità ed al livello quantitativo dei servizi oggetto del contratto, in merito ai quali esercita, in seno a detto Comitato, le funzioni di verifica consultiva ad esso attribuite.”.

ARTICOLO 10
Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998


1. L’articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 18 La società di gestione della rete ferroviaria regionale
1. La società di gestione, di cui all’articolo 38, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013), è una società “in house”, a prevalente capitale regionale e totale capitale pubblico, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, e opera anche in regime di concessione, ai sensi dell’articolo 13, comma 4.
2. Per lo svolgimento di tali compiti fruisce di risorse proprie, derivanti dalla gestione dei beni alla stessa affidati, di finanziamenti regionali disciplinati anche da appositi contratti, di altre risorse pubbliche e private.
3. La società regionale che gestisce la rete ferroviaria:
a) assicura la piena fruibilità e il costante mantenimento in efficienza delle linee e delle infrastrutture e del materiale rotabile ad essa attribuito;
b) attua investimenti mirati al potenziamento e ammodernamento tecnologico e allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari anche in relazione a strategie di commercializzazione dei servizi;
c) svolge le procedure concorsuali per l’affidamento del servizio di trasporto ferroviario regionale, sulla base degli indirizzi e dei vincoli ad essa dati dalla Regione, sottoscrive il contratto ed esegue i pagamenti;
d) esegue il monitoraggio del relativo contratto di servizio e, su richiesta della Regione, redige rapporti periodici sull’erogazione dei servizi di trasporto e della loro efficienza ed efficacia, ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge;
e) gestisce e sviluppa un sistema informativo coordinato con quello della Regione e da essa liberamente accessibile nelle materie afferenti i compiti attribuiti e conseguenti, in particolare, le applicazioni per le analisi e il controllo della regolarità della circolazione.”.

ARTICOLO 11
Inserimento dell’articolo 18 bis nella legge regionale n. 30 del 1998


1. Dopo l’articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:
“Art. 18 bis Attività di controllo e altre competenze della Regionein materia di trasporto ferroviario
1. La Regione esercita, direttamente o tramite soggetti a ciò autorizzati, le funzioni di alta vigilanza finalizzate all’accertamento della regolarità, della qualità e del buon andamento del servizio di trasporto ferroviario di propria competenza. Effettua ispezioni volte al controllo, alla verifica e al monitoraggio dell’attuazione della programmazione e della progettazione del servizio secondo le modalità programmate e progettate, di cui all’articolo 13, nonché alla verifica del rispetto degli indirizzi e degli standard indicati dalla Regione alla società di gestione della rete ferroviaria regionale.
2. Al fine di monitorare il rispetto del contratto di servizio e facilitare la sua gestione, deve essere prevista dal contratto stesso la costituzione di un comitato tecnico di monitoraggio e consultazione, di cui facciano parte anche rappresentanti della Regione. Le azioni correttive attinenti al rispetto degli impegni reciproci assunti dalle parti con il contratto di servizio e gli obiettivi di miglioramento, possono essere discusse e concordate, salve le specifiche competenze, nelle riunioni del comitato tecnico.
3. Nell’ambito delle proprie attività di controllo la Regione esercita la potestà sanzionatoria.
4. La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla normativa comunitaria e statale in materia ferroviaria, riguardanti in particolare il ruolo di “organismo regolatore” della propria rete e di controllo attinenti i diritti e gli obblighi dei passeggeri.”.

ARTICOLO 12
Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale n. 30 del 1998


1. L’articolo 22 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 22 Rete ferroviaria
1. Fanno parte integrante della rete ferroviaria regionale, comunque acquisiti: le infrastrutture, le attrezzature e gli impianti di qualunque genere, necessari per l’esercizio del trasporto ferroviario, ivi comprese le stazioni, le fermate e i centri di interscambio passeggeri e merci collocati sulla rete stessa nonché ogni altra dotazione o intervento finanziati dalla medesima Regione per il potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria regionale e delle sue pertinenze.
2. La Regione affida la gestione della rete di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 13, comma 3, alla società di cui all’articolo 18, di proprietà esclusiva della Regione e degli enti locali o di forme associative a totale controllo degli enti locali. Gli enti locali a loro volta non possono cedere quote a soggetti diversi da quelli di cui al periodo che precede. A tale società può anche essere trasferita dalla Regione, in tutto o in parte, la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali.
3. La Giunta regionale determina le condizioni di funzionalità, affidabilità, nonché le condizioni per l’accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi della separazione della rete e dei servizi.”.

ARTICOLO 13
Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 30 del 1998


1. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“1. I servizi ferroviari d’interesse regionale vengono affidati secondo le modalità dell’articolo 13.”.
2. Il comma 2 bis dell’articolo 23 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“2 bis. La Regione stipula periodicamente con i gestori di reti ferroviarie, diverse dalla propria, ma interessate dai servizi di sua competenza, accordi quadro secondo le previsioni del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria).”.
3. Il comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.

ARTICOLO 14
Inserimento dell’articolo 23 bis nella legge regionale n. 30 del 1998


1. Dopo l’articolo 23 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:
“Art. 23 bis Regolamentazione degli attraversamenti di linee ferroviarie di proprietà regionale; occupazione, utilizzo in concessione di aree appartenentialla consistenza ferroviaria
1. La Regione Emilia-Romagna, con apposito regolamento, disciplina:
a) l’applicazione dei canoni relativi alle concessioni di diritti di
attraversamento di linee ferroviarie e alle occupazioni di aree appartenenti
alla consistenza regionale;
b) le modalità di richiesta e di utilizzo in concessione precaria di aree
del demanio e del patrimonio regionale, sia disponibile che indisponibile,
facenti parte della consistenza ferroviaria di pertinenza;
c) le sanzioni pecuniarie e amministrative per il mancato rispetto delle
norme del regolamento medesimo.
2. I canoni sono introitati dal gestore della infrastruttura ferroviaria con
vincolo di destinazione per il miglioramento infrastrutturale sulla base di
programmi di intervento da concordare con la Regione.
3. Il pagamento del canone è annuale. Il gestore applica il regolamento di cui
al comma 1 e disciplina autonomamente l’ammontare di franchigie e
fideiussioni, nonché del versamento una tantum per spese di sopralluogo,
istruttoria e vigilanza.
4. Il gestore dell’infrastruttura è tenuto a rendicontare annualmente alla
Regione Emilia-Romagna in ordine all’ammontare dei canoni percepiti nell’anno di riferimento.”.

ARTICOLO 15
Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998


1. La lettera c ter) del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituita dalla seguente:
“c ter) la promozione di progetti innovativi di condivisione degli autoveicoli privati e l’attuazione di progetti di car-sharing e car-pooling (auto privata con più utenti a bordo);”.

ARTICOLO 16
1. L’articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 31 Tipologia degli interventi finanziari
1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo Stato o conferite da soggetti pubblici e privati.
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri soggetti
pubblici o privati, per il sostegno del sistema del trasporto pubblico
regionale e locale, della mobilità urbana e dell’intermodalità mediante:
a) contributi o compensazioni a copertura degli oneri per i servizi
minimi;
b) contributi o compensazioni per iniziative di incremento e
qualificazione dei servizi di trasporto pubblico;
c) contributi a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
d) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici
e mezzi di trasporto, con priorità per i mezzi a basso livello di emissione;
e) contributi per l’incentivazione alla progettazione di opere in
attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), nonché di studi
e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;
f) spese dirette della Regione;
g) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria
e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;
h) incentivi a nuove tipologie contrattuali nell’uso dei mezzi, quali
leasing e full leasing service;
i) contributi al gestore della rete ferroviaria nazionale volti al
miglioramento dell’accessibilità delle stazioni e all’eliminazione di passaggi
a livello, negli ambiti consentiti dalla normativa in vigore.
3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario, inerenti alle
funzioni di cui al Titolo II, con risorse conseguenti all’emanazione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri relativi al trasferimento
delle risorse individuate e ripartite come previsto dagli articoli 12 e 20 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed
agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) o
attraverso risorse proprie.
4. La Regione provvede a trasferire le somme di cui al comma 2, lettera c)
alle Aziende che esercitano trasporto ferroviario ovvero alle Agenzie locali
per la mobilità e il trasporto pubblico locale competenti per territorio, a
seconda della prevalenza dei servizi svolti autorizzate da specifici
provvedimenti normativi, definendo le modalità di ripartizione delle somme
medesime, nell’ammontare determinato nell’anno 2011, proporzionalmente ai
servizi minimi ammessi a finanziamento regionale nei diversi bacini per quanto
riguarda il settore autofiloviario, alle percorrenze complessive dei treni
passeggeri sulla rete ferroviaria regionale, nonché per quanto riguarda le infrastrutture regionali alla lunghezza della relativa rete ferroviaria.”.

ARTICOLO 17
Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998


1. Nel comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 dopo la
parola “locale.” è inserita la seguente frase: “A decorrere dall’anno 2014, la
Giunta regionale, ferme restando le disponibilità di cui al successivo comma
5, determina il contributo chilometrico per i servizi minimi, comprensivo
delle risorse previste per i rinnovi contrattuali di cui all’articolo 31,
comma 2, lettera c), tenuto conto dei costi medi per l’esercizio dei servizi
stessi nonché delle specificità dei diversi bacini.”.
2. Nel comma 1 bis dell’articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 dopo
il numero “8” è inserita la seguente locuzione: “e di quanto indicato al comma 1”.
3. Il comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione, per garantire l’equilibrio economico dei contratti di
servizio, attribuisce, con l’eventuale concorso degli altri soggetti
interessati, compensazioni adeguate ai soggetti gestori dei servizi di
competenza regionale, a fronte degli oneri di servizio richiesti e connessi ai
servizi minimi garantiti.”.
4. Nel comma 5 dell’articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 dopo “9 e
10,” è abrogata la seguente frase: “in via preventiva rispetto alla
sottoscrizione dei contratti di servizio di cui all’articolo 16,”.
5. Nel comma 6 dell’articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998, alla
fine del periodo inserire la seguente frase: “La Giunta regionale tenuto conto
della coerenza della programmazione di livello locale di cui agli articoli 6 e
7 agli indirizzi e alle direttive definite dal PRIT e agli obiettivi indicati
nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 8, individua criteri di premialità
o penalità sulla cui base destinare incentivi all’effettiva attuazione della
programmazione locale, nonché all’incremento dei servizi minimi di trasporto
pubblico.”.
6. Nei commi 7 e 8 dell’articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 dopo la parola “contributi” sono aggiunte le seguenti “e delle compensazioni”.

ARTICOLO 18
Modifiche all’articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del 1998


1. Al comma 1 dell’articolo 32 bis dopo la parola “lettera” le parole “e bis)” sono sostituite dalla parola “g)”.
2. Il comma 2 dell’articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
”2. La Giunta regionale approva un programma triennale d’interventi e prevede la concessione dei relativi contributi alla società di cui all’articolo 18, finalizzati alla manutenzione straordinaria e al rinnovo della rete, delle attrezzature, degli impianti, delle relative pertinenze, nonché del materiale rotabile a essa assegnato, di proprietà regionale, trasferitogli dalla Regione o acquistato con contributi regionali, stabilendo le modalità di erogazione.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“3. Con l’atto di cui al comma 2, che ha anche valore di concessione di contributi, la Giunta regionale può disporre l’erogazione, a titolo di acconto, di una somma non superiore al 50 per cento del contributo complessivamente concesso per il medesimo anno, a favore dell’impresa di cui all’articolo 18.”.

ARTICOLO 19
Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998


1. Il comma 4 dell’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“4. Il limite del 70 per cento previsto ai commi 1 e 3 non si applica agli interventi sui beni ferroviari di proprietà della Regione e su attrezzature, impianti e materiale rotabile, funzionali al trasporto ferroviario di persone, oggetto di finanziamento regionale.”.
2. Dopo la lettera c) comma 6 dell’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 sono inserite le seguenti:
“c bis) la società di cui all’articolo 18, concessionaria della rete ferroviaria regionale di cui all’articolo 18;
c ter) il gestore della rete ferroviaria nazionale nei casi e alle condizioni consentite dalla legge.”.

ARTICOLO 20
Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998


1. Il comma 3 dell’articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“3. La Giunta regionale stabilisce la tipologia dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale; definisce altresì i livelli tariffari di riferimento e le modalità d’uso di altri sistemi di mobilità complementari al trasporto pubblico regionale e locale, quali il “bike sharing”, che favoriscono l’integrazione dei servizi medesimi.”.
2. Il comma 5 ter dell’articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.

ARTICOLO 21
Sostituzione dell’articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998


1. L’articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 40 Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative
1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle agenzie per la mobilità o dalle imprese di gestione del servizio in apposito regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente. Se il regolamento è stabilito dall’impresa è trasmesso all’Agenzia locale o all’ente affidante e assume valore dopo due mesi dall’inoltro in assenza di rilievi.
2. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell’agente in servizio.
3. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono altresì tenuti, in occasione del primo accesso al servizio e di ogni cambio mezzo, agli obblighi di validazione dei titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica relativa alla mobilità multimodale delle persone.
4. L’obbligo di validazione, in occasione del primo accesso al servizio e di ogni cambio mezzo, degli abbonamenti personali elettronici di tipo forfettario, potrà esser disposto in maniera coordinata dalle autorità competenti, inserito nei regolamenti di servizio e portato a conoscenza del pubblico in modo chiaro e permanente.
5. La Giunta regionale potrà determinare norme specifiche di accesso ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in presenza di possibili evoluzioni tecnologiche di bigliettazione.
6. La violazione degli obblighi indicati ai commi 2 e 3 comporta:
a) il pagamento dell’importo relativo alla tariffa di corsa semplice per il servizio già usufruito;
b) la sanzione amministrativa non inferiore a cinquanta e non superiore a duecento volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima zona tariffaria; l’importo della sanzione è arrotondato ai 0,50 euro superiori;
c) il pagamento dell’importo corrispondente al valore del titolo abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e fatta salva l’azione penale.
7. Le sanzioni di cui al comma 6 si applicano anche quando l’utente, titolare di abbonamento personale non sia in grado di esibirlo all’agente accertatore.
Nel caso in cui lo stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento della violazione, si applica una sanzione fissa pecuniaria di importo pari a 6 euro.
8. Alla violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 si applica una sanzione pecuniaria nella misura fissa di importo pari a 6 euro. Al viaggiatore è comunque consentito regolarizzare la propria posizione all’atto della contestazione mediante l’immediato pagamento nelle mani dell’agente accertatore.
9. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata al comma 6 lettera b) immediatamente nelle mani dell’agente accertatore all’atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni nella sede del soggetto responsabile dell’emissione dei titoli di viaggio o anche a mezzo di versamento in conto corrente postale. Decorso tale termine, resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
10. I soggetti responsabili dell’emissione dei titoli di viaggio rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e dei connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.11. L’accertamento e la contestazione immediata delle violazioni sono regolati dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 della legge regionale n. 21 del 1984, e sono svolti dagli agenti accertatori, incaricati dai soggetti responsabili dell’emissione dei titoli di viaggio. Gli autisti, se previsto dai regolamenti aziendali, possono svolgere anche le funzioni di agenti accertatori. Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria a norma dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
12. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981, compresi quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal Capo I, Sezione II della medesima legge e dalla legge regionale n. 21 del 1984.
13. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, come prevede l’articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984, l’agente che ha accertato l’inadempimento deve inoltrare, nella più vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo verbale di accertamento al soggetto responsabile dell’emissione dei titoli di viaggio per i conseguenti adempimenti di legge.
14. L’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 21 del 1984 è emessa dal soggetto responsabile dell’emissione dei titoli di viaggio.
15. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e per le quali sia prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa.
16. Per le infrazioni di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di 103 euro a un massimo di 309 euro, oltre al risarcimento del danno derivante.
17. I proventi delle sanzioni, nonché i rimborsi del prezzo del servizio non pagato dall’utente, fino alla conclusione dell’eventuale contenzioso, sono trattenuti dai soggetti responsabili dell’emissione dei titoli di viaggio e registrati in apposita separata voce della contabilità.”.

ARTICOLO 22
Modifiche all’articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998


1. Il comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.
2. Al comma 3 bis dell’articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole “agli attuali concessionari” sono sostituite dalle seguenti: “al concessionario”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998 sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. La Regione, come indicato dall’articolo 35, salvo quanto previsto dall’articolo 49 comma 3, può:
a) conferire, in tutto o in parte, all’impresa affidataria dei servizi il materiale rotabile di sua proprietà;
b) trasferire o conferire, in tutto od in parte, alla società che gestisce la rete ferroviaria il materiale rotabile di sua proprietà.
4 ter. Resta di proprietà delle imprese di cui al punto precedente il materiale rotabile acquistato con contributi pubblici. La Giunta regionale attribuisce alle due nuove società di cui al comma 4, a titolo di conferimento o di trasferimento, come sopra specificato, il materiale rotabile ed i beni appartenenti alla società acquisita ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000 n. 39 (Acquisizione da parte della regione Emilia-Romagna delle quote della società "Ferrovie Emilia Romagna società a responsabilità limitata”).
4 quater. In via transitoria ed eccezionale, qualora si verifichino condizioni contingenti in prossimità dell’affidamento del servizio ferroviario regionale di trasporto passeggeri, anche in relazione ai tempi di svolgimento delle procedure di gara, al fine di garantire continuità al servizio, è consentito, alla società di cui all’articolo 18, l’affidamento diretto del servizio di trasporto all’esercente il servizio stesso stipulando un contratto di durata massima triennale.”.

ARTICOLO 23
Modifiche all’articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998


1. I commi 3, 4, 4 bis, 4 ter, 6 e 7, dell’articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998 sono abrogati.

ARTICOLO 24
Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale n. 30 del 1998


1. L’articolo 48 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 48 Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, o mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).”.

ARTICOLO 25
Modifiche all’articolo 49 della legge regionale n. 30 del 1998


1. Il comma 2 dell’articolo 49 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“2. I beni di cui al comma 1 che, a seguito di accertamento tecnico, risultino non più necessari all’esercizio del trasporto pubblico regionale e locale, possono essere alienati o adibiti ad altri scopi, d’intesa, per i mezzi adibiti a servizi autofilotranviari, con gli enti locali.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 49 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola “locale” sono aggiunte le seguenti: “della Regione Emilia-Romagna”.


TITOLO II
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999

ARTICOLO 26
Sostituzione dell’articolo 162 della legge regionale n. 3 del 1999


1. L’articolo 162 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è sostituito dal seguente:
“Art. 162 Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione e programmazione della rete viaria di interesse regionale di cui all’articolo 163 ed al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province.
2. La Regione in particolare provvede:
a) alla pianificazione della viabilità nell’ambito del PRIT, in coerenza con la pianificazione nazionale;
b) alla programmazione, attraverso il programma di cui all’articolo 164 bis, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale, nonché alla programmazione, attraverso il programma di cui all’articolo 164 ter, commi 2 e 3, delle autostrade regionali;
c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle province, anche attraverso l’emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;
d) alla ripartizione, nell’ambito delle funzioni generali di coordinamento, di risorse per concorrere alla manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, da utilizzare in via prioritaria su quella ricadente nella rete viaria di interesse regionale e al fine di garantire omogeneità degli standard tecnici e funzionali dell’intera rete provinciale;
e) all’individuazione, di concerto con gli enti territorialmente interessati, delle opere stradali compensative, connesse o complementari a interventi ricadenti nella rete viaria di interesse regionale, nonché al trasferimento delle risorse di cui all’articolo 167, commi 6 e 7;
f) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica).”.

ARTICOLO 27
Sostituzione dell’articolo 163 della legge regionale n. 3 del 1999


1. L’articolo 163 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 163 Rete viaria di interesse regionale
1. La rete viaria di interesse regionale è individuata nella “grande rete” e nella “rete di base principale”, così come definite dal PRIT approvato con delibera consiliare n. 1322 del 22 dicembre 1999, nonché dalle strade trasferite dallo Stato, dalle autostrade regionali e dalle opere stradali a essa connesse o complementari o compensative.
2. I piani regionali integrati dei trasporti di successiva approvazione individuano la rete viaria di interesse regionale.
3. L’Assemblea legislativa, in deroga alla procedura di cui all’articolo 5 bis della legge regionale n. 30 del 1998, su proposta della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, può apportare eventuali modifiche non sostanziali alla rete viaria di interesse regionale individuata nel PRIT.”.

ARTICOLO 28
Modifica all’articolo 164 della legge regionale n. 3 del 1999


1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 164 dopo la parola “programma” è eliminata la parola “triennale”.

ARTICOLO 29
Sostituzione dell’articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999


1. L’articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 164 bis Programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale
1. Il programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:
a) gli interventi per la riqualificazione, l’ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale anche realizzabili con la tecnica della finanza di progetto;
b) le opere stradali compensative o complementari o connesse alle autostrade regionali di cui all’articolo 164 ter.
2. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano regionale integrato dei trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle Province, predispone il programma sentito il Consiglio delle Autonomie locali.
3. L’Assemblea legislativa approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.”.

ARTICOLO 30
Modifica all’articolo 164 ter della legge regionale n. 3 del 1999


1. Il comma 4 dell’articolo 164 ter della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
“4. La realizzazione delle autostrade regionali in attuazione del programma previsto ai commi 2 e 3 trova copertura nelle risorse stanziate per la rete viaria di cui all’articolo 167; le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per la realizzazione di autostrade regionali sono gestite dalla Regione ovvero dalle Province, sulla base di specifiche convenzioni che ne definiscono tempi, modalità e altri adempimenti.”.

ARTICOLO 31
Sostituzione dell’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999


1. L’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 167 Risorse per la rete viaria
1. La Regione stanzia per la rete viaria, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché le risorse aggiuntive proprie della Regione.
2. Tali risorse sono destinate a:
a) interventi di cui all’articolo 164 bis, comma 1, lettere a) e b);
b) manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;
c) opere volte alla sistemazione della viabilità provinciale di interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;
d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;
e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull’incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;
f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico e costituzione di un centro regionale di monitoraggio;
g) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del programma di cui all’articolo 164 ter.
3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate alle province secondo i criteri, le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.
4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate a eventi eccezionali o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta regionale alla provincia interessata.
5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con le Province.
6. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione delle opere stradali compensative o connesse o complementari agli interventi ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale.
7. Le risorse di cui al comma 6 sono trasferite agli enti sul cui territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al comma 6, che ne definiscano modalità, tempi e procedure.”.


TITOLO III
Disposizioni finali

ARTICOLO 32
Disposizioni finali


1. Con riferimento alle modifiche apportate alla legge regionale n. 30 del 1998 dalla presente legge, al fine di consentire l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse e per l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli della parte spesa del bilancio regionale alle necessità di realizzazione degli interventi previsti, la Giunta regionale è autorizzata ad
apportare con proprio atto, ove necessario, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, variazioni compensative alla parte spesa del bilancio, di competenza e di cassa, fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base e fra unità previsionali di base e relativi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica. A tal fine è altresì autorizzata l’istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa nell’ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 13 dicembre 2011
VASCO ERRANI



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