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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge regionale del 23 dicembre 2004, n. 27
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001,n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


Art. 1
Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale


1. Per le attività inerenti il sistema informativo regionale (SIR) volte allo sviluppo regionale della società dell'informazione secondo le finalità indicate nell'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) e nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo, è disposta l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 3.500.000,00, per l'esercizio 2005, a valere sul Capitolo 03905.


Art. 2
Sviluppo del sistema informativo regionale


1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema Informativo Regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa: a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)"
Esercizio 2005: Euro 1.800.000,00;
b) Cap.03910 "Sviluppo del Sistema Informativo Regionale (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2005: Euro 9.520.000,00
c) Cap. 03937 "Sviluppo del Sistema Informativo Regionale: piano telematico regionale (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2005: Euro 7.180.000,00


Art. 3
Sistema informativo agricolo regionale


1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l'esercizio 2005, una autorizzazione di spesa, di Euro 1.200.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.


Art. 4
Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi


1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2005, un contributo di Euro 120.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti ed istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.


Art. 5
Valorizzazione delle opportunità connesse all'insediamento a Parma dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare)


1. La Regione concede alla Provincia di Parma un finanziamento annuale non superiore ad Euro 100.000,00 per lo sviluppo di attività volte alla valorizzazione delle opportunità derivanti dall'insediamento, a Parma, dell'European Food Safety Authority (EFSA). A tal fine la Giunta regionale stipula un'apposita convenzione nella quale sono regolate le modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività, i rapporti finanziari e l'ammontare del finanziamento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto al comma 1, per l'esercizio 2005, è disposta un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 02662 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e Istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.


Art. 6
Cartografia regionale


1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, è disposta la seguente autorizzazione di spesa: a) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)"
Esercizio 2005: Euro 500.000,00.


Art. 7
Interventi per la forestazione


1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali come segue: a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (articolo 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)"
Esercizio 2005: Euro 1.000.000,00.



Art. 8
Interventi nel settore delle bonifiche


1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle seguenti U.P.B.: a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a valere sui sottoindicati capitoli:
Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (articolo 26, comma 2, lett. A), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"
Esercizio 2005: Euro 620.000,00
Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (articolo 4, comma 3 L. 25/5/70, n. 364; artt. 66 e 70 del D.P.R. 24/7/77, n. 616; articolo 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"
Esercizio 2005: Euro 1.500.000,00;
b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica con riferimento alla legge indicata al comma 1 è disposta la seguente autorizzazione di spesa
Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (articolo 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"
Esercizio 2005: Euro 2.050.000,00.


Art. 9
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) sono disposte, per l'esercizio 2005, le seguenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.2.7120 - Promozione e qualificazione delle imprese cooperative: a) Cap. 21200 "Interventi per la promozione e qualificazione delle imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)"
Euro 300.000,00
b) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalità di cui all'articolo 2, L.R. 22/90 (articolo 5, comma 2, lett. a), b), c), e), f), g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)"
Euro 300.000,00


Art. 10
Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica


1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa come segue: a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l'APT Servizi SRL di progetti di promozione turistica e di commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle "Unioni" di cui all'articolo 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (articolo 7, comma 2, lettere a) e b) ed articolo 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2005 + Euro 200.000,00
Esercizio 2005 Euro 12.150.000,00


Art. 11
Edilizia residenziale pubblica e interventi edilizi a favore degli anziani


1. Le autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali e volte alla concessione di contributi a Comuni, I.A.C.P. e a Cooperative a proprietà indivisa per il recupero o la costruzione di alloggi da destinare alla locazione permanente in favore di anziani sono ridotte di Euro 387.342,67 a valere sul Capitolo 32287 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12780 - Recupero e costruzione alloggi per anziani.


Art. 12
Interventi regionali per le politiche abitative


1. Per la realizzazione dei programmi concernenti le politiche abitative della Regione volte a favorire interventi per l'accesso alla locazione o alla proprietà, di abitazioni, ai sensi della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), la Giunta regionale è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 2005, a concedere contributi in conto interessi su mutui quindicennali per l'importo di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 32054 afferente alla U.P.B. 1.4.1.4.12900 - Contributi su annualità nel settore dell'urbanistica e delle politiche per la casa.


Art. 13
Fondo per la conservazione della natura


1. Nell'ambito dei capitoli sotto indicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2005, di Euro 17.705,55 (Cap. 38050);
b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 71.269,00 (Cap. 38058);
c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 36.784,00 (Cap. 38070).



Art. 14
Controllo per la prevenzione degli inquinamenti atmosferici, idrici ed elettromagnetici


1. Nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14130 - Controllo e prevenzione degli inquinamenti atmosferici, idrici ed elettromagnetici, è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul capitolo sotto indicato: a) Cap. 37090 "Spese per attrezzature finalizzate al controllo ed alla prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed idrici e relative manutenzioni straordinarie (articolo 2, L.R. 22 gennaio 1980, n. 6; artt. 121 e 122, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"
Esercizio 2005 Euro 300.000,00



Art. 15
Interventi volti alla ricerca delle cause del degrado ambientale


1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto ai sensi della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per la ricerca ambientale - Norme per l'esercizio della motonave regionale "Daphne") è disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14150 - Interventi per la ricerca ambientale, a valere sul Capitolo 37150.


Art. 16
Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque


1. Per la predisposizione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, è disposta per l'esercizio 2005 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 250.000,00.


Art. 17
Sistema regionale di smaltimento rifiuti


1. Per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti così come previsto dall'articolo 31 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 27 (Disciplina dello smaltimento dei rifiuti) è disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo 37336 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14200 - Adeguamento sistema regionale di smaltimento rifiuti: Esercizio 2005 Euro 4.108.822,12
2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1 è apportata la riduzione di Euro 708.822,12 disposta da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 37334.


Art. 18
Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale


1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa: a) Cap. 37332 "Fondo per l'anticipazione delle somme necessarie per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'articolo 17 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 (articolo 134, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"
Esercizio 2005: Euro 1.242.797,45;
b) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (articolo 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"
Esercizio 2005: Euro 5.800.000,00.
2. Contestualmente alle autorizzazioni di spesa disposte al comma 1 è apportata la riduzione di Euro 4.042.797,45 alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sul Cap. 37372 "Contributi a favore dei soggetti obbligati ad eseguire interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 17 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 (articolo 134, comma 2, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)".


Art. 19
Parco regionale del delta del Po


1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po, ai sensi della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) e dell'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po), per l'esercizio 2005 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 - Parchi e riserve naturali.


Art. 20
Parchi regionali e riserve naturali


1. Per il recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali e per lo sviluppo socio-economico del territorio, ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 4 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali), per l'esercizio 2005 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 1.400.000,00 a valere sul Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.


Art. 21
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale


1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2005, di Euro 450.000,00.


Art. 22
Interventi ed opere di difesa della costa


1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.600.000,00 a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.


Art. 23
Porti regionali e comunali


1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative), riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali: a) Cap. 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (articolo 4, lettera c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"
Esercizio 2005: Euro 350.000,00
b) Cap. 41570 "Contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (articolo 4, lettera f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"
Esercizio 2005: Euro 150.000,00.


Art. 24
Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)


1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)), è disposta a favore dell'ARNI, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, di Euro 400.000,00.


Art. 25
Investimenti nel settore dei trasporti


1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nell'ambito della seguente U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, è disposta la seguente autorizzazione di spesa: a) Cap. 43270 "Contributi agli enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (articolo 31, comma 2, lettera c), articolo 34, comma 1, lettera a) e comma 6, lettera a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"
Esercizio 2005: Euro: 10.023.153,83.
2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1 è apportata la riduzione di Euro 6.023.153,83 disposta da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 43260.


Art. 26
Viabilità di interesse regionale


1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sui sotto indicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali: a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (articolo 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'articolo 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"
Esercizio 2005: Euro 2.000.000,00;
b) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (articolo 167, comma 2, lett. A) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"
Esercizio 2005: Euro 5.000.000,00.


Art. 27
Protezione civile - Interventi di emergenza


1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2005, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento di Euro 2.050.000,00.


Art. 28
Provvedimenti straordinari per fronteggiare i danni causati dagli eventi sismici del 14 settembre 2003 nel territorio della Provincia di Bologna


1. La Regione Emilia-Romagna, per fronteggiare i danni causati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Bologna il 14 settembre 2003 contribuisce con un finanziamento straordinario di Euro 1.000.000,00; l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2005, è disposta a valere sul Capitolo 48273 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17560 - Interventi per danni causati da eventi sismici.
2. Il finanziamento, a favore della Provincia di Bologna, è finalizzato al ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici danneggiati, localizzati nel territorio dei Comuni individuati con apposito provvedimento del presidente della Provincia di Bologna, nominato commissario delegato, dal presidente del Consiglio dei Ministri con ordinanza n. 3359 del 14 maggio 2004.
3. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, alla concessione, all'impegno contabile e alla liquidazione del finanziamento, a favore della Provincia di Bologna, in un'unica soluzione.


Art. 29
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione


1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per l'esercizio 2005 è determinato in Euro 19.250.000,00, a valere sul Capitolo 51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate, e viene utilizzato nell'ambito dei compiti relativi a:
a) sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per la salute, in particolare nel campo dell'attività di informazione e comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle risorse umane Euro 13.060.000,00;
b) spese per attività di supporto al Servizio sanitario regionale Euro 2.550.000,00;
c) spese per il funzionamento dell'Agenzia sanitaria regionale e del Centro di documentazione sanitaria Euro 3.640.000,00.


Art. 30
Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina


1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 123.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
2. Per il finanziamento di contributi alle Province finalizzati alla costruzione e alla ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti volti alla prevenzione del randagismo in attuazione dell'articolo 5, comma 3 e dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 27 del 2000 è disposta per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 64400 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.3.19100 - Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per animali.


Art. 31
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.1.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia: Eserczio 2005: Euro 5.500.000,00.


Art. 32
Opere urgenti di edilizia scolastica


1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta, per l'esercizio 2005, una autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.500.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.


Art. 33
Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"


1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 2.825.700,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.


Art. 34
Partecipazione alla ricapitalizzazione del capitale sociale dell'Agenzia di Iniziative Culturali dell'Emilia-Romagna (AICER S.p.A.)


1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a erogare, per l'esercizio 2005, all'Agenzia di Iniziative Culturali dell'Emilia-Romagna - AICER S.p.A., di cui alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 (Costituzione di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale), la somma di Euro 204.000,00 quale ricapitalizzazione della propria quota del capitale sociale, a valere sul Capitolo 70812 afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attività culturali - Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni.
2. Qualora l'AICER deliberi la propria trasformazione da Società per azioni in Società a responsabilità limitata, la Regione è autorizzata a partecipare a tale società a condizione che siano mantenute le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 1990 e che sia mantenuta la maggioranza assoluta del capitale sociale da parte della Regione stessa e dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN), in conformità al principio stabilito dall'articolo 2, comma 3, della citata legge. Il presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società. I diritti conseguenti alla proprietà del capitale sociale saranno esercitati dal presidente della Giunta regionale.


Art. 35
Partecipazione alla ricostituzione del fondo di dotazione della "Fondazione Medikinale International Parma MIP" - Centro internazionale per la diffusione della medicina e delle scienze


1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare alla ricostituzione del fondo di dotazione nella "Fondazione Medikinale International Parma MIP" - Centro internazionale per la diffusione della medicina e delle scienze della quale è già socio ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 41 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione quale socio fondatore della "Fondazione Medikinale International Parma M.I.P." Centro internazionale per la diffusione multimediale della medicina e delle scienze). A tal fine è disposta, per l'esercizio 2005, l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 17.000,00 a valere sul Capitolo 70885 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attività culturali - Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni.


Art. 36
Partecipazione alla "Fondazione Collegio europeo di Parma"


1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare in qualità di socio fondatore alla costituzione della "Fondazione Collegio europeo di Parma", con sede in Parma, che persegue quale finalità quella di favorire la formazione di esperti nelle materie relative ai diversi settori di attività dell'Unione europea e di svolgere attività di formazione, informazione, ricerca e divulgazione scientifica e didattica sulle tematiche dell'Unione europea.
2. Il presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Collegio europeo di Parma". I diritti attinenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal presidente della Giunta regionale ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato. La Regione provvede alla nomina dei propri rappresentanti negli organi della fondazione, in conformità a quanto stabilito nello statuto della stessa.
3. All'onere derivante dalla partecipazione di cui al comma 1 è disposta, per l'anno 2005, un'autorizzazione di spesa massima di 150.000,00 Euro, per concorrere alla realizzazione dei fini istituzionali della fondazione stessa, a valere sul Capitolo 70889 afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attività culturali - Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni.


Art. 37
Iniziative regionali a favore dei giovani


1. Per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per l'esercizio finanziario 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.


Art. 38
Trasferimento all'esercizio 2005 delle autorizzazioni di spesa relative al 2004 finanziate con mezzi regionali


1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2005 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2004: Progr. Capitolo UPB Euro.
(omissis)


Art. 39
Modifica alla legge regionale n. 20 del 2000


1. Al comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e con riferimento al primo periodo del suddetto comma, le parole "e approvate" sono soppresse.


Art. 40
Modifica alla legge regionale n. 38 del 2002


1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005) le parole "Per tali progetti la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL. e alle Aziende Ospedaliere" sono sostituite dalle seguenti: "Per tali progetti la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL., alle Aziende Ospedaliere e agli Istituti Ortopedici Rizzoli".


Art. 41
Modifica alla legge regionale n. 38 del 2002


1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aumentare la propria quota di partecipazione, nella società "Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR", della quale è già socio ai sensi della legge regionale 6 settembre 1993, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per Azioni SAPIR di Ravenna), fino ad un massimo dell'11,08 per cento del capitale sociale mediante la permuta di propri beni immobili con titoli azionari di equivalente valore.


Art. 42
Modifica alla legge regionale n. 27 del 2000


1. L'articolo 30 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina) è sostituito dal seguente:
"Art. 30
Sanzioni
1. Fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
a) da 77 Euro a 232 Euro per violazione delle norme di cui all'articolo 7;
b) da 51 Euro a 154 Euro per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 ed all'articolo 17;
c) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 7, comma 4;
d) da 51 Euro a 154 Euro per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e all'articolo 22, comma 6;
e) da 1.032 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 12;
f) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 15;
g) da 1.549 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 29;
h) da 258 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.
3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma1, lettera f) spettano alle Aziende Unità sanitarie locali.".


Art. 43
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004


1. Alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17, dopo le parole "di nuova costruzione" sono aggiunte le parole "e di ristrutturazione edilizia";
b) al comma 2 dell'articolo 39 le parole "accertati a seguito dell'entrata in vigore" sono sostituite dalle parole "commessi in data successiva all'entrata in vigore".


Art. 44
Completamento di programmi regionali d'area


1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di incentivazione in materia turistica approvati nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi delle leggi regionali 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) e 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) per i quali non sia stato possibile il rispetto dei termini assegnati per l'ultimazione e la rendicontazione dei lavori, sono stabiliti i termini indicati nei commi 2 e 3 per la conclusione dei relativi procedimenti.
2. La presentazione della documentazione tecnico-contabile relativa agli interventi di cui al comma 1, riguardanti Enti locali, finanziati ai sensi della legge regionale n. 3 del 1993 approvati e non conclusi o rendicontati entro i termini previsti dagli atti di concessione deve avvenire entro il termine perentorio di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Gli interventi, di cui al comma 1, finanziati ai sensi della legge regionale n. 32 del 1988 possono essere ultimati e rendicontati entro il termine perentorio di ulteriori mesi trenta a decorrere dalla scadenza dei relativi termini conservando il finanziamento, ancorché sia scaduto il termine per la conclusione dei lavori.
4. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo in caso di mancato rispetto degli ulteriori termini di cui ai commi 2 e 3. Qualora l'intervento sia realizzato per lotti funzionali non si dispone la revoca del contributo regionale relativo ai lotti completati e funzionanti.


Art. 45
Modifica alla legge regionale n. 17 del 1993


1. L'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste ARF) è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Ripartizione delle funzioni
1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, esercitate dalla soppressa Azienda, sono trasferite agli enti per la gestione dei parchi previsti dalle leggi regionali 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali), 27 maggio 1989, n. 19 (Istituzione del Parco storico di Monte Sole) e 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po), o alle Comunità montane, o alle Province, ovvero ad associazioni o consorzi costituiti fra gli enti stessi.
2. Le funzioni trasferite sono assunte dagli enti indicati al comma 1 a decorrere dalla data prevista dal provvedimento con cui la Giunta delimita i territori e specifica i beni concessi in gestione. Con il medesimo provvedimento è approvata una convenzione che regola le modalità per l'esercizio delle funzioni e i relativi oneri finanziari.
3. Le funzioni relative alla ricerca e sperimentazione in materia forestale, alla vivaistica e alla propaganda forestale sono esercitate dall'Amministrazione regionale attraverso le competenti strutture organizzative regionali.
4. La gestione dei vivai può essere trasferita ai Comuni, alle Comunità Montane, agli enti di gestione dei parchi ed alle Province territorialmente interessate con atto della Giunta regionale che provvede anche a disciplinare il conseguente passaggio del personale. I rapporti tra gli enti interessati, anche di natura economica, sono regolati tramite apposite convenzioni. La gestione dei vivai potrà essere altresì conferita ad aziende, anche private, del settore vivaistico e/o forestale garantendo per quanto possibile la salvaguardia dell'occupazione del personale stagionale addetto.
5. Nei casi di trasferimento della gestione dei vivai ai soggetti di cui al comma 4, la Regione può acquistare dagli stessi il materiale vivaistico necessario per gli interventi di forestazione di propria competenza ed in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge del 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica).
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4)."
.
Art. 46
Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001


1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente: "3. La Regione, a fini di economicità, può provvedere alla copertura dei fabbisogni di personale tramite l'utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altre Amministrazioni pubbliche, previo accordo tra le Amministrazioni coinvolte ed il preventivo assenso degli interessati."


Art. 47
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004


1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) le parole "La Regione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 6 del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono sostituite dalle seguenti parole: "La Regione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003.
2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole "Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono sostituite dalle seguenti parole: "Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003.


Art. 48
Finanziamento dei Consorzi di bonifica


1. La Regione può finanziare con risorse regionali i Consorzi di bonifica qualora operino quali soggetti attuatori di opere e lavori pubblici di competenza regionale ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3).
2. Le opere realizzate ai sensi del comma 1 sono di proprietà della Regione e fanno parte del demanio regionale.


Art. 49
Contributi per spese di investimento e sviluppo - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 198


1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) dopo la parola "contributi" sono soppresse le seguenti parole: "in conto capitale".
2. Dopo la prima frase del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale n. 11 del 1988 è inserita la seguente frase: "Analoghi contributi possono essere altresì concessi agli Enti locali soci dei consorzi di gestione dei parchi e delle riserve per le medesime finalità.".


Art. 50
Modifica alla legge regionale n. 31 del 2002


1. Dopo il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) è inserito il seguente comma: "7 bis Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, il soggetto interessato, deposita la domanda di cui al comma 1 ed in attesa del sopralluogo, può presentare allo Sportello unico per l'edilizia una dichiarazione redatta da un professionista abilitato, corredata da certificazione di conformità dei lavori eseguiti con la quale si attesta che sono state rispettate le norme vigenti in materia edilizia. Lo Sportello unico rilascia all'interessato ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione del professionista, che costituisce certificato provvisorio di conformità edilizia e agibilità, salvo quanto dovesse emergere dal controllo di cui al comma 4 e quanto previsto dal comma 7 del presente articolo."


Art. 51
Fondo regionale per la non autosufficienza


1. La Regione istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza. Il fondo finanzia le prestazioni ed i servizi sociosanitari definiti dal Piano sociale e sanitario di cui all'articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) forniti dai soggetti pubblici e privati accreditati ai residenti della Regione in condizioni di non autosufficienza. La valutazione della condizione di non autosufficienza è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano sociale e sanitario.
2. La Regione garantisce uniformità dei benefici a parità di bisogno, accessibilità e qualità delle prestazioni e dei servizi finanziati dal fondo, nonché equità nella eventuale compartecipazione ai loro costi attraverso criteri ed indirizzi omogenei definiti dalla Regione.
3. Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo: risorse del fondo sociale e del fondo sanitario regionale, risorse statali finalizzate ed ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale. Al fondo possono afferire eventuali risorse di altri soggetti. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2 concorrono altresì risorse proprie appositamente destinate dai Comuni nei propri strumenti di bilancio annuale e pluriennale.
4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente ripartite fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti dal Piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socioeconomiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno.
5. Il fondo distrettuale per la non autosufficienza di cui al comma 4 ha contabilità separata e destinazione vincolata nell'ambito del bilancio delle Aziende Usl. Unitamente alle risorse impegnate dai Comuni, nel settore, in attuazione dei Piani di zona, il fondo distrettuale per la non autosufficienza finanzia le attività previste dal Piano di zona per l'assistenza ai soggetti in condizioni di non autosufficienza di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Piano regionale sociale e sanitario. L'Ufficio di piano, costituito congiuntamente dai Comuni del distretto e dell'Azienda USL, elabora annualmente, nell'ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano delle attività per la non autosufficienza, approvato d'intesa fra il comitato di distretto ed il direttore del distretto. L'Ufficio di piano riferisce periodicamente al direttore del distretto e al comitato di distretto dei risultati raggiunti e dell'equilibrio del fondo. Il comitato di distretto e l'Azienda USL riferiscono periodicamente alle organizzazioni sindacali territoriali.


Art. 52
Spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti pubblici locali dell'area metropolitana bolognese - legge regionale n. 30 del 1998


1. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto dall'articolo 45, comma 4 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) per il trasporto pubblico locale, della sola area metropolitana bolognese, è spostato al 31 dicembre 2005, laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti entro il 31 ottobre 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale n. 30 del 1998 e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1 della medesima legge regionale, purché gli enti stessi pervengano a tale definizione entro il 30 giugno 2005.


Art. 53
Modifica alla legge regionale n. 9 del 2003


1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile) le parole "1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti parole: "1° gennaio 2007".


Art. 54
Contributo straordinario di avvio al "Nuovo Circondario Imolese"


1. Per contribuire alle spese di primo impianto e di avvio dell'ente "Nuovo Circondario Imolese", istituito ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), in deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e 14, comma 2 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), è disposto, per l'esercizio 2005, un contributo straordinario iniziale di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 3205 "Contributi alle forme stabili di gestione associata costituitesi ai sensi della L.R. 11/2001 (Art. 11, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale.


Art. 55
Modifica alla legge regionale n. 42 del 2001


1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della 22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell'Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO)) è inserito il seguente comma: "3 bis A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dell'Agenzia una quota per spese generali nella misura del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati."



Art. 56
Allineamento di termini


1. La durata delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani) è allineata a quella del 31 dicembre 2006 prevista all'articolo 113, comma 15 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4 quater e all'articolo 16, comma 2 quater della legge regionale n. 25 del 1999.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).


Art. 57
Copertura finanziari


1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2005-2007 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.


Art. 58
Entrata in vigore


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.



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