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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale del 9 novembre 2006, n. 20
Regolamentazione per la cremazione di defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione
 

IL CONSIGLIO REGIONALE



ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


la seguente legge:

ARTICOLO 1


Oggetto e finalità



1. E’ disciplinata la cremazione dei defunti e di loro resti, l’affidamento,
la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei
defunti nell’ambito delle norme di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 130.
2. La presente legge ha il fine di salvaguardare la dignità di ogni persona,
la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo
diritto ad una corretta e adeguata informazione.

ARTICOLO 2


Affidamento e dispersione delle ceneri


1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell’urna può
essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge
130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell’articolo 3, comma
1, lettera b), numeri 3 e 4. La dispersione delle ceneri è eseguita dai
soggetti, espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.
2. La consegna dell’urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un
documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale
dell’urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l’impianto di
cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce
documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali
igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione
dell’autorità sanitaria.
4. Resta valida la possibilità di rinuncia all’affidamento dell’urna da parte
del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all’affidamento deve risultare
da dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la
cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto
non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
5. In caso di rinuncia all’affidamento e se non è stata effettuata la
dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui
all’articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285 .


ARTICOLO 3


Modalità di conservazione


1. L’urna sigillata contenente le ceneri può essere:
a) tumulata;
b) inumata se è costituita di materiale biodegradabile;
c) conservata all’interno del cimitero, nei luoghi di cui all’articolo 80,
comma del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
d) consegnata al soggetto affidatario di cui all’articolo 2.


ARTICOLO 4


Luoghi di dispersione delle ceneri


1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
a) in aree a ciò destinate all’interno dei cimiteri di cui all’articolo 80,
comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90;
b) in aree naturali appositamente individuate, nell’ambito delle aree di
propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla regione;
c) in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall’articolo 3,
comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve
avvenire all’aperto con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad
attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d’acqua è
consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera c), della legge 130/2001.


ARTICOLO 5


Regolamenti comunali


1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge i Comuni
adeguano i propri regolamenti di polizia mortuaria secondo quanto disposto
dall’articolo 4, comma 1, lett. a), b), c).
2. La violazione delle disposizioni contenute nei citati regolamenti comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 7-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267


ARTICOLO 6


Crematori


1. La realizzazione di nuovi crematori avviene in conformità a quanto indicato
dall’articolo 6, comma 1, della legge n. 130/2001 ed in coerenza con quanto
previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e dalla pianificazione
e programmazione regionale territoriale.
2. I comuni, singoli od associati, sono autorizzati dalla Regione a realizzare
crematori. La regione concede tale autorizzazione tenendo conto delle esigenze
territoriali.
3. I comuni, singoli od associati, realizzano i crematori facendo anche
ricorso allo strumento della finanza di progetto.


ARTICOLO 7


Senso comunitario della morte


1. Per non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna
dell’urna cineraria al soggetto affidatario secondo quanto disposto
all’articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del
defunto espressa attraverso una delle modalità di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b), della legge 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa,
individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della
dispersione delle ceneri.



ARTICOLO 8

Informazione ai cittadini


1. I comuni e la regione favoriscono e promuovono l’informazione ai cittadini
residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con
riguardo agli aspetti economici.
2. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione,
all’affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione
delle stesse.
3. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a
fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle
diverse possibilità di disposizioni da adottare relativamente al defunto anche
attraverso il materiale informativo predisposto dalla regione e dai comuni.



ARTICOLO 9

Clausola valutativa


1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale rende conto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della
stessa legge.
2. Nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale è tenuta ad effettuare
una comunicazione alla commissione consiliare competente relativamente a:
a) il numero delle rinunce di affidamento di cui all’articolo 2, comma 4,
registrate nel periodo di vigenza della legge;
b) il numero dei nuovi crematori realizzati nel periodo di vigenza della
legge.
3. La commissione consiliare competente adotta le misure opportune di
informazione sulla comunicazione di cui al comma 2 nel caso di risultati
particolarmente significativi.


Napoli,9 ottobre 2006
BASSOLINO



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