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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge regionale del 9 febbraio 2004, n. 4
Disciplina della movimentazione di ovini e caprini a scopo di pascolo
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


promulga la seguente legge


Art. 1
Oggetto e finalità


1. La presente legge nell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela della salute ed alimentazione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, disciplina la movimentazione di ovini e caprini nel territorio della Regione Emilia-Romagna al fine di prevenire il rischio di diffusione di malattie trasmissibili attraverso il pascolo.


Art. 2
Modalità di movimentazione


1. Il pascolo di ovini e caprini è consentito esclusivamente su terreni di proprietà o in affitto o in concessione, chiaramente delimitati ed identificabili.
2. Lo spostamento di ovini e caprini a scopo di pascolo è soggetto ad autorizzazione sanitaria, concessa dal Sindaco del Comune di destinazione previo parere del servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, anche nel caso di movimenti intracomunali.
3. Gli ovini e i caprini che vengono trasferiti per ragioni di pascolo o transumanza devono essere trasportati tramite automezzi e non possono essere trasferiti con altri mezzi, eccetto i casi autorizzati dal Sindaco su parere conforme del servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.


Art. 3
Identificazione


1. Tutti gli ovini e i caprini di cui all'articolo 2 devono essere identificati con le modalità disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali).


Art. 4
Condizioni sanitarie


1. Gli ovini e i caprini devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ed essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti.
2. Tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi che vengono trasportati per ragioni di pascolo o transumanza devono essere stati sottoposti con esito favorevole ad un controllo sierologico della brucellosi effettuato negli ultimi novanta giorni.


Art. 5
Documentazione di accompagnamento


1. Gli ovini e i caprini che vengono trasportati per ragioni di pascolo o transumanza con automezzo devono essere trasportati unitamente al documento di accompagnamento, di cui al modello 4 dell'articolo 10 del D.P.R. 317 del 1996, sul quale deve essere riportato anche l'esito favorevole dell'ultimo controllo sierologico effettuato.
2. Copia del documento di cui al comma 1 deve essere consegnata al servizio veterinario dell'Azienda USL di destinazione entro quarantotto ore lavorative dall'arrivo degli animali.


Art. 6
Sanzioni


1. La violazione di quanto disposto dall'articolo 2 e dall'articolo 5, comma 1, comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario, della sanzione amministrativa da 20,00 a 60,00 euro per capo. Qualora il proprietario non provveda ad ottemperare alle disposizioni impartite dai soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente è disposta la confisca degli animali e la loro successiva macellazione, al fine di ripristinare le condizioni dettate dalla presente legge.
2. La violazione dell'articolo 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 20,00 a 60,00 euro per ogni capo non correttamente identificato.
3. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente procedono all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, qualora il proprietario non provveda entro quindici giorni dalla notifica del verbale di accertamento. In caso di reiterazione l'importo della sanzione è raddoppiato.
4. La violazione di quanto disposto dall'articolo 4 comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario, della sanzione amministrativa da 20,00 a 60,00 euro per capo. È in ogni caso disposta la confisca degli animali e la loro successiva macellazione.


Art. 7
Applicazione


1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della presente legge, adotta apposita direttiva per l'applicazione delle disposizioni ivi previste.


Art. 8
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.



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