NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale del 9 dicembre 2005, n. 18
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Istituzione del Parco naturale della Valle del Lambro
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga seguente legge
ARTICOLO 1 (Istituzione e finalità del parco naturale)
1. E’ istituito il parco naturale della Valle del Lambro ai sensi dell’articolo 16 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale). 2. L’istituzione del parco naturale della Valle del Lambro si propone le seguenti finalità: a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell’area; b) tutelare e riqualificare le risorse idriche e naturalistiche dei laghi, bacini e corsi d’acqua presenti, nonché le relative sponde e fasce di rispetto; c) tendere alla ricostituzione dell’ambiente, laddove compromesso, tramite l’applicazione di metodi di gestione o restauro ambientale; d) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali. 3. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, denominata “Parco naturale Valle del Lambro”, costituita da un foglio e allegata alla presente legge.
ARTICOLO 2 (Gestione del parco)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio, già preposto alla gestione del parco regionale della Valle del Lambro, costituito con legge regionale 16 settembre 1983, n. 82 (Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro).
ARTICOLO 3 (Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all’ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2 bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali, nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento: a) al sistema delle aree fluviali e lacustri; b) all’ambito della riserva naturale "Riva Orientale del lago di Alserio"; c) al complesso storico-naturalistico del Parco Reale di Monza per la conservazione e manutenzione del patrimonio botanico ed edilizio esistente; d) ai contenuti di cui all’articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale. 3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
ARTICOLO 4 (Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l’ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all’approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti. 2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle comunità locali. 3. Il regolamento è adottato dall’assemblea dell’ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. 4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l’assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento. 5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
ARTICOLO 5 (Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre specie estranee all’ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore; b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali; c) aprire nuove attività di cava e miniera ed effettuare escavazioni in alveo; sono fatti salvi gli esercizi in corso, nei limiti delle concessioni rilasciate e gli interventi di regimazione idraulica; d) aprire ed esercitare l’attività di discarica e depositi permanenti di materiali dismessi; e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d’acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole; f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’ente gestore; g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici; h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici ed istituire zone di addestramento cani; i) accendere fuochi all’aperto, con la sola esclusione delle aree attrezzate a questo uso e appositamente individuate dall’ente gestore; j) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall’ente gestore; k) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo. 2. Al fine di mantenere la biodiversità, la progettazione e la realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale prevedono adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale. 3. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2.4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
ARTICOLO 6 (Norme finali)
1. Alla legge regionale 16 settembre 1983, n. 82 (Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro) sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo della legge è così sostituito: “Istituzione del parco regionale della Valle del Lambro”; b) all’articolo 1 le parole “parco naturale della Valle del Lambro” sono sostituite dalle parole “parco regionale della Valle del Lambro”; c) il titolo dell’ Allegato B è così sostituito: “Istituzione del parco regionale della Valle del Lambro”. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della l. 394/1991, del d. lgs. n. 42/2004 e della l.r. 86/1983. 3. Fino all’approvazione del piano per il parco continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. VII/601 del 28 luglio 2000 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale della Valle del Lambro, – art. 19, comma 2, l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive varianti), rettificato con deliberazione della Giunta Regionale n. VII/6757 del 9 novembre 2001, in quanto non contrastanti con le disposizioni dell’articolo 5.
ARTICOLO 7 (Entrata in vigore)
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 9 dicembre 2005 ( Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/70 del 2 novembre 2005 )
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