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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale del 8 gennaio 2004, n.1
Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento (Testo coordinato con la legge regionale 29 agosto 1994, n. 38) (Valorizzazione e promozione del volontariato)
 
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Piemonte riconosce il valore sociale ed il ruolo dell’attività di volontariato volta alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone l’autonomia e l’apporto originale. Promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarietà e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile.

Art. 2
(Organizzazioni e attività di volontariato)

1. Si considerano organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti e privi di ogni scopo di lucro anche indiretto, i quali, avvalendosi in modo prevalente e determinante dell’attività personale, spontanea, gratuita dei propri aderenti, perseguono esclusivamente fini di solidarietà.
2. Le organizzazioni di cui all’articolo 2 esplicano le loro attività mediante strutture proprie, o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche, o di strutture con queste convenzionate.
3. L’accesso alle strutture pubbliche o convenzionate é subordinato alla predisposizione di accordi, volti a disciplinare le modalità di presenza e comportamento del volontario, nonché le modalità del rapporto tra volontari e operatori pubblici, e finalizzati a realizzare una proficua collaborazione nell’ambito delle specifiche competenze.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo soltanto per assicurare il regolare esplicarsi del loro funzionamento o per una necessaria qualificazione o specializzazione della loro attività.
5. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. L’attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita neppure dal beneficiario. é ammissibile unicamente il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti e secondo i criteri preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
7. La qualità di volontario é incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui il volontario stesso fa parte.

Art. 3.
(Registri delle organizzazioni di volontariato)

1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 é istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall’articolo 115 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, inserito dall’articolo 10 della l.r. 5/2001.
2. L’iscrizione nei registri é aperta alle organizzazioni di volontariato che, perseguendo le finalità di natura civile, sociale e culturale di cui all’articolo 1 della legge, operano in aree di intervento cui corrispondono le seguenti sezioni:
a) socio-assistenziale;
b) sanitaria;
c) impegno civile, tutela e promozione dei diritti;
d) protezione civile;
e) tutela e valorizzazione dell’ambiente;
f) promozione della cultura, istruzione, educazione permanente;
g) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; h) educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero.
3. Gli organismi di collegamento e di coordinamento sono iscritti in apposita sezione. Gli organismi con sede legale in una determinata provincia e formati in modo prevalente da organizzazioni di volontariato della medesima provincia sono iscritti nelle relative sezioni provinciali. Gli organismi di collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale sono iscritti nella apposita sezione del registro regionale.
4. La Giunta regionale può individuare ulteriori aree di operatività delle organizzazioni di volontariato.
5. L’iscrizione al registro del volontariato é incompatibile con l’iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

Art. 4
(Iscrizione nel registro)

1. Sono iscritte nel registro regionale e nelle sezioni provinciali le organizzazioni costituite ai sensi dell’articolo 3 della l. 266/1991, aventi sede legale o articolazioni locali autonome nella Regione Piemonte, qualunque sia la forma giuridica da esse assunta, purché compatibile con il fine solidaristico.
2. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del legale rappresentante. (Abrogato).
3. L’iscrizione é disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.
4. Il decreto di iscrizione, o di diniego di iscrizione, é pubblicato gratuitamente per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. La Regione pubblica annualmente sul B.U.R. l’elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro e ne invia copia all’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 12 della legge n. 266/91.
6. La Giunta regionale, individua, con proprio provvedimento le procedure da adottarsi per l’iscrizione nel registro.
7. L’iscrizione nel registro é condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, in base alle disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8 della legge n. 266/91.

Art. 5
(Revisione del registro)

1. Le amministrazioni provinciali e regionale provvedono alla revisione annuale del registro al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all’iscrizione. Le organizzazioni iscritte nel registro sono pertanto tenute a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l’attività svolta, nonché copia del bilancio.
2. Le amministrazioni provinciali e regionale possono richiedere sia al comune nel cui territorio le organizzazioni di volontariato hanno sede o svolgono la loro attività, sia ad altre pubbliche amministrazioni un parere circa il permanere delle condizioni alle quali é subordinata
’iscrizione.
3 Il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 5 e dell’effettivo svolgimento dell’attività di volontariato comporta la cancellazione dell’organizzazione dal registro.
4. Il mancato adempimento, da parte delle organizzazioni di volontariato, agli obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 5 é motivo di cancellazione dal registro, previa diffida.
5. La cancellazione dal registro é altresì disposta su richiesta delle organizzazioni di volontariato.
6. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro devono comunicare le variazioni dello statuto, dell’atto costitutivo o dell’accordo degli aderenti entro sessanta giorni dal prodursi dell’evento.

Art. 6
(Partecipazione)

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro partecipano alle fasi della programmazione pubblica negli ambiti in cui le stesse operano.
2. La Regione e gli Enti locali informano e consultano le organizzazioni di volontariato su programmi e progetti nelle materie attinenti ai settori di intervento delle stesse. Le organizzazioni di volontariato possono proporre programmi ed iniziative.

Art. 7
(Promozione del volontariato)

1. Il Consiglio regionale indice, annulmente, “la giornata del volontariato”.
2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Art. 8
(Formazione ed aggiornamento dei volontari)

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro ai sensi dell’articolo 3 provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione e all’aggiornamento dei propri aderenti, attraverso specifici momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento.
2. Alle organizzazioni iscritte nel registro che predispongono attività formative o momenti di studio, la Regione e gli Enti locali forniscono, su richiesta, materiale informativo e didattico ed offrono collaborazione tecnica.
3. La Regione, gli Enti locali e le Unità Socio-Sanitarie locali promuovono la partecipazione dei volontari delle organizzazioni iscritte nel registro ai corsi di formazione e di aggiornamento già promossi nell’ambito di specifici progetti secondo le modalità previste da leggi di settore.

Art. 9
(Convenzioni)

1 La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’articolo 3 da almeno sei mesi e operanti da almeno un anno. Nelle convenzioni si devono individuare la tipologia dell’utenza, le prestazioni da erogare, le modalità di erogazione.
2. Le convenzioni, oltre a quanto disposto dall’articolo 7 della legge n. 266/91, devono tra l’altro prevedere:
a) il contenuto e le modalità dell’intervento dei volontari;
b) la durata del rapporto convenzionale;
c) il numero e, quando richiesto dalla natura dell’attività da svolgere, la qualificazione professionale degli aderenti alla organizzazione stipulante;
d) il numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate impegnati nel servizio convenzionato e il tipo di rapporto intercorrente;
e) le modalità di coordinamento tra volontari e operatori dei servizi pubblici;
f) le modalità di rimborso degli oneri relativi alla copertura assicurativa e delle spese documentate sostenute dall’organizzazione per lo svolgimento dell’attività convenzionata;
g) le modalità di verifica dell’attuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi pubblici e i responsabili operativi dell’organizzazione;
h) le modalità di risoluzione del rapporto.
3. Gli Enti pubblici inviano alla Regione copia della convenzione stipulata.
4. Con proprio provvedimento la Giunta regionale può prevedere, per alcuni settori di operatività, criteri e requisiti differenziati cui i soggetti convenzionati devono attenersi.

Art. 10
(Requisiti di priorità nelle scelte convenzionali)

1. Sono criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni:
a) lo svolgimento dell’attività dell’organizzazione nel territorio per il quale si richiede l’intervento;
b) l’aver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;
c) la garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell’attività da convenzionare;
d) la garanzia della qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.

Art. 11
(Consiglio regionale del volontariato)

1. é istituito presso la Giunta regionale il Consiglio regionale del volontariato.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, vengono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1.
3. Nell’ambito del Consiglio regionale del volontariato deve essere garantita la rappresentanza di ogni settore del volontariato. Al Consiglio regionale del volontariato sono attribuite le seguenti funzioni:
a) attività di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all’articolo 15 della legge n. 266/91, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo dell’attività di volontariato;
b) promozione con cadenza biennale della conferenza regionale del volontariato;
c) formulazione di pareri e proposte circa l’attuazione della legge.
4. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall’articolo 15.

Art. 12
(Progetti sperimentali)

1. Le organizzazioni di volontariato acquisiscono parere preventivo della Giunta regionale sui progetti sperimentali di cui all’articolo 12 della legge n. 266/91, lettera d, elaborati in autonomia.

Art. 13
(Centri di servizio e comitato di gestione del fondo speciale presso la Regione)

1 I centri di servizio di cui all’articolo 15 della l. 266/1991, nella programmazione e gestione della propria attività di sostegno alle organizzazioni di volontariato, si uniformano agli indirizzi emergenti dal piano regionale di sviluppo e dai singoli piani di settore.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, sono stabiliti ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla normativa statale per l’utilizzo dei fondi dei centri di servizio secondo principi di progettualità integrata con la Regione, gli enti locali, le fondazioni e le realtà associative del territorio, prevedendo in particolare la possibilità di finanziamento diretto di progetti alle organizzazioni di volontariato e di interventi a favore delle sedi.
3. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, ai sensi della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni, quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato maggiormente presenti ed operanti sul territorio regionale quali componenti del Comitato di gestione del fondo speciale di cui al comma 1 dell’articolo 13. Tali rappresentanti durano in carica 2 anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. Il Comitato di gestione del fondo speciale presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull’attività dei centri di servizio.

Art. 14
(Contributi)

1. Le province concedono alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri, contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attività.
2. Le province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficoltà delle organizzazioni di volontariato derivanti dalla carenza di sedi idonee allo svolgimento delle attività, concedono contributi in conto capitale a comuni singoli o associati, comunità montane, comunità collinari, ~IPAB~ o aziende pubbliche di servizi alla persona per interventi edilizi di ristrutturazione di immobili di proprietà, o in disponibilità almeno decennale, da concedere in uso gratuito a organizzazioni di volontariato iscritte nei registri.
3. Il contributo in conto capitale non può essere superiore al 25 per cento dell’importo complessivo dei lavori e per un massimo di euro 5.000.
4. I contributi sono concessi a condizione che gli interventi realizzati consentano l’agibilità dell’immobile e che lo stesso sia vincolato all’uso di cui al comma 2 per la durata di dieci anni; eventuali deroghe al suddetto vincolo possono essere concesse dalla Giunta provinciale con provvedimento motivato.
5. Le province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficoltà e disagio sociale nell’ambito della comunità regionale e di promuovere le condizioni atte a sostenere e ad agevolare lo sviluppo delle loro attività, erogano contributi costanti nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dalle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale iscritte da almeno due anni nei registri.
6. Il contributo, in conto interessi o in conto canoni, rispettivamente su accensione di mutui o stipulazione di contratti di leasing, é concesso per spese di investimento o per progetti rientranti nell’attività statutaria degli enti interessati ed é pari in percentuale al tasso ufficiale di riferimento.
7. La durata del contributo é pari a quella dell’operazione finanziaria posta in essere e comunque non può essere superiore a cinque esercizi finanziari.

Art. 15
(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge é autorizzata, per l’anno 1994, la spesa di lire 610 milioni.
2. Nello stato di previsione della spesa sono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la denominazione sottoindicata e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno specificato:
“Finanziamento relativo al funzionamento e alle attività del Consiglio regionale del volontariato” con la dotazione di lire 10 milioni;
“Contributi a favore delle organizzazioni di volontariato a titolo di sostegno di specifici progetti” con la dotazione di lire 600 milioni.
3. Alla copertura degli oneri, di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione, per pari importo complessivo, del capitolo n. 15950.
4. Per gli anni 1995 e successivi la copertura finanziaria degli oneri viene stabilita dalle relative leggi di approvazione del bilancio.

Art. 16
(Ambito di applicazione e abrogazione di norme)

1. La L.R. 27 agosto 1984, n. 44, é abrogata.
2. é altresì abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni della legge.
3. Per quanto non previsto dalla legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 266/91.

Art. 17
(Norma finale)

1. In sede di prima attuazione della legge sono ratificate le iscrizioni nel registro già avvenute ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 3 marzo 1992, n. 339-2899.

Art. 18
(Norma transitoria)

1. Le convenzioni in corso con le organizzazioni di volontariato alla data di entrata in vigore della legge hanno efficacia fino alla loro scadenza naturale.
2. L’eventuale rinnovo é subordinato all’avvio delle procedure di adeguamento delle organizzazioni di volontariato alla normativa prevista dalla legge.
3. Al fine di garantire la revisione del registro per l’anno 1994, le organizzazioni di volontariato iscritte nel corso del 1992 e del 1993 sono tenute a trasmettere alla Regione la documentazione di cui all’articolo 5, comma 1 entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.


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