NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale del 5 maggio 2004 n.12
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Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge
Art. 1 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare)
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) le parole "La Giunta regionale, con uno o più regolamenti, definisce" sono sostituite dalle parole "Con uno o più regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono definite". 2. Alla legge regionale 24 novembre 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 concernente "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" in attuazione del decreto legislativo n. 76 del 28 marzo 2000) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole "La Giunta regionale adotta" sono sostituite dalle parole "E’ adottato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto,"; b) il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato. 3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle parole “secondo le competenze stabilite dallo Statuto”. 4. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori) le parole "da emanarsi da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare" sono sostituite dalle parole “da emanarsi secondo le competenze stabilite dallo Statuto”. 5. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 23 (Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico) le parole "La Giunta regionale" sono soppresse; la parola “adotta” è sostituita dalle parole “è adottato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto,”. 6. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell' equilibrio ambientale e disciplina dell' attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 9 dell'articolo 21 le parole "La Giunta regionale predispone" sono sostituite dalle parole "E’ adottato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto,"; b) al comma 1 dell'articolo 26 le parole "La Giunta regionale che acquisisce” sono sostituite dalla parola “Acquisito”; la parola “regolamenta” è sostituita dalle parole “con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono disciplinate”; c) al comma 3 dell'articolo 26 le parole "La Giunta regionale disciplina" sono sostituite dalle parole "Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato"; d) al comma 4 dell'articolo 27 le parole "La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con regolamento" sono sostituite dalle parole "Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite"; e) al comma 1 dell'articolo 39 le parole "La Giunta regionale disciplina" sono sostituite dalle parole “Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato"; f) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 43 sono soppresse le parole "dalla Giunta regionale" e dopo le parole “regolamento regionale” sono aggiunte le parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto”. 7. Alla legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 11 dell'articolo 7 le parole "dalla Giunta regionale" sono soppresse; b) al comma 12 dell'articolo 7 le parole "La Giunta regionale classifica le acque e disciplina" sono sostituite dalle parole "Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono classificate le acque e disciplinate"; c) al comma 1 dell'articolo 10 le parole "dalla Giunta regionale" sono soppresse; d) al comma 2 dell'articolo 12 le parole "La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce" sono sostituite dalle parole "Con regolamento regionale, adottato secondo le competenze previste dallo Statuto, sono stabilite"; e) al comma 1 dell'articolo 13 le parole "dalla Giunta regionale" sono soppresse; f) al comma 2 dell'articolo 16 le parole "La Giunta regionale disciplina" sono soppresse; dopo le parole “delle stesse” sono inserite le parole “sono disciplinati”; g) al comma 3 dell'articolo 20 le parole "la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e la consulta regionale della pesca, provvede all’emanazione del" sono sostituite dalle parole "sentita la consulta regionale della pesca, è emanato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto, il". 8. Alla legge regionale l0 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 13 le parole "la Giunta regionale provvede" sono sostituite dalle parole "si provvede" e dopo la parola “regolamento” sono aggiunte le parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto,”; b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 le parole "da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente" sono sostituite dalle parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto”. 9. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) le parole "la Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente," sono sostituite dalla parola "si" e dopo la parola “regolamenti” sono aggiunte le parole “, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto,”. 10. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 7 (Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta) le parole "La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente" sono sostituite dalla parola “Si” e dopo la parola “attuativo” sono aggiunte le parole “adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto”. 11. Alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell'articolo 9 le parole "La Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "Con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto," e le parole “definisce con regolamento” sono sostituite dalle parole “sono definiti”; b) al comma 6 dell'articolo 13 le parole "della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto,”; c) al comma 4 dell'articolo 14 le parole "della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto”; d) al comma 1 dell'articolo 15 le parole "da apposito provvedimento della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto"; e) al comma 3 dell'articolo 16 le parole "della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto”; f) al comma 2 dell'articolo 18 le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle parole “, secondo le competenze stabilite dallo Statuto,”; g) al comma 6 dell'articolo 20 le parole "provvedimento della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "regolamento". 12. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria d'interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 5 bis le parole "della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto,”; b) al comma 2 dell'articolo 8 dopo la parola “adottare” sono aggiunte le parole “secondo le competenze stabilite dallo Statuto,” e le parole "da parte della Giunta regionale” sono soppresse; c) al comma 1 dell'articolo 17 le parole "La Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "La Regione". 13. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) le parole "la Giunta regionale" sono soppresse; la parola “disciplina” è sostituita dalle parole "sono disciplinati" e dopo la parola “regolamento” sono aggiunte le parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto,”. 14. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 11 sexies le parole "La Giunta regionale disciplina con regolamento" sono sostituite dalle parole “Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinata”; b) al comma 2 dell'articolo 11 sexies le parole "La Giunta regionale" sono soppresse; le parole “può stabilire” sono sostituite dalle parole "si possono stabilire"; c) al comma 3 dell’articolo 11 sexies le parole “La Giunta regionale” sono soppresse; la parola “determina” è sostituita dalla parola “sono determinate”; d) al comma 1 dell'articolo 11 septies le parole "La Giunta regionale" sono soppresse; la parola "disciplina" è sostituita dalle parole “è disciplinata” e dopo la parola “regolamenti” sono aggiunte le parole “, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto,”; e) al comma 3 quater dell'articolo 23 le parole "la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua con apposito provvedimento" sono sostituite dalle parole "sono individuate, con apposito provvedimento". 15. Alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana) sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica dell’articolo 19 è sostituita dalla seguente: "Rinvio a regolamenti regionali"; b) l'alinea del comma 1 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente: "Con uno o più regolamenti regionali, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono disciplinati:". 16. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 9 quater dell'articolo 6 le parole "La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina" sono sostituite dalle parole "Con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono disciplinati"; b) al comma 9 quinquies dell'articolo 6 le parole "la Giunta regionale disciplina" sono sostituite dalle parole "è disciplinato". 17. Alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 14 dell'articolo 4 le parole "della Giunta regionale adottato su proposta dell'Assessore competente in materia ambientale" sono sostituite dalle parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto”; b) al comma 4 dell'articolo 6 le parole "della Giunta regionale adottato su proposta dell'Assessore competente in materia ambientale" sono sostituite dalle parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto”; c) al comma 12 dell'articolo 7 le parole "della Giunta regionale adottato su proposta dell'Assessore competente in materia ambientale" sono sostituite dalle parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto”; d) al comma 9 dell'articolo l0 le parole "della Giunta regionale" sono soppresse; e) al comma 4 dell'articolo 11 le parole "con regolamento della Giunta regionale adottato" sono sostituite dalle parole "con deliberazione della Giunta regionale adottata". 18. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. l0 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7 dell'articolo 13 le parole "La Giunta regionale, con uno o più regolamenti, emana" sono sostituite dalle parole "Con uno o più regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite"; b) il comma 1 dell'articolo 97 è abrogato. 19. Alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 dell'articolo 4 le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle parole “, secondo le competenze stabilite dallo Statuto,”; b) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 le parole "approvato dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle parole “adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto”; c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole "La Giunta regionale, sentita le commissione consiliare competente, disciplina con regolamento" sono sostituite dalle parole "Con apposito regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato"; d) il primo periodo del comma 5 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "La Giunta regionale individua il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica. E’ approvato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto, apposito regolamento di polizia idraulica."; e) al comma 3 dell'articolo 13 le parole "La Giunta regionale con regolamento definisce" sono sostituite dalle parole "Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono definiti"; f) al comma 4 dell'articolo 16 le parole "La Giunta regionale con proprio regolamento stabilisce" sono sostituite dalle parole "Con regolamento, adottato secondo le competenze previste dallo Statuto, sono stabiliti". 20. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso) le parole "la Giunta regionale emana" sono sostituite dalle parole "sono emanati". 21. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attività contrattuale della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell'articolo 3 le parole "della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto,”; b) al comma 7 dell'articolo 3 le parole "La Giunta regionale, con regolamento, definisce" sono sostituite dalle parole "Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono definiti". 22. Alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 18 bis le parole "La Giunta regionale, con appositi regolamenti, indica" sono sostituite dalle parole "Con appositi regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono indicati"; b) al comma 2 dell'articolo 18 bis le parole "ai regolamenti della Giunta" sono sostituite dalle parole "ai predetti regolamenti". 23. Al comma 8 bis dell'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 33 (Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) le parole "della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto,”. 24. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) le parole "la Giunta regionale definisce" sono sostituite dalle parole "sono definiti" e dopo la parola “regolamento” sono aggiunte le parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto,”. 25. Al comma 150 septies dell’articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’) le parole “della Giunta regionale” sono soppresse e dopo la parola “adottarsi” sono aggiunte le parole “, secondo le competenze stabilite dallo Statuto,”.
Art. 2 (Norme finali e transitorie)
1. I regolamenti approvati dalla Giunta regionale sulla base delle disposizioni di legge di cui all'articolo 1, anteriormente alle modifiche apportate dalla presente legge, conservano efficacia; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei regolamenti medesimi. 2. Salvo quanto sarà previsto dal nuovo Statuto regionale, resta ferma la competenza del Consiglio a riapprovare o modificare i regolamenti medesimi.
Art. 3 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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