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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale del 3 maggio 2004 n.9
Disposizioni in ordine alla disponibilità di personale a favore del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e del difensore civico regionale
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge

Art. 1
(Disposizioni in materia di personale)

1. In aggiunta alle ordinarie forme di dotazione di personale, come previste dall’articolo 14 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)) e dall’articolo 12 della legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del difensore civico regionale lombardo), al fine di assicurare la disponibilità delle professionalità necessarie per l’espletamento delle funzioni previste rispettivamente dalla l.r. 20/2003 per il CORECOM, nella fase di avvio del nuovo organismo, e dalla l.r. 7/1980, in relazione al ruolo di Garante del contribuente riconosciuto al difensore civico regionale dal Titolo II, Capo III della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali), il CORECOM e il difensore civico regionale possono avvalersi di personale dirigenziale proveniente dal ruolo della Giunta regionale. A tal fine l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale formula la relativa richiesta alla Giunta regionale.
2. Su proposta della Giunta regionale, previa verifica in ordine alla coerenza delle professionalità interne con l’attività da svolgere presso gli organismi di cui al comma 1, il personale interessato è individuato d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. L’incarico, la cui durata non può essere superiore a quella del mandato dei corrispondenti organismi ed è rinnovabile, comporta l’attribuzione di un trattamento economico non superiore a quello previsto dall’articolo 28, comma 7, della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), fatto salvo, comunque, il mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento al momento del conferimento dell’incarico stesso. L’onere rimane a carico della Giunta regionale.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 dipende funzionalmente dal CORECOM e dal difensore civico e gerarchicamente dal segretario generale del Consiglio regionale.
4. La disposizione di cui al comma 2, relativa al mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento al momento dell’incarico presso gli organismi di cui al comma 1, si applica anche al personale del Consiglio regionale.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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