NORMATIVA
Normativa regionale - Sardegna
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Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n.9
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Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente Foreste), variazioni di bilancio e disposizioni varie
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 del 2004
1. Nella legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni: a) nell'articolo 1 sono introdotte le seguenti modifiche: - dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8 bis. I mutui ed i prestiti obbligazionari di cui ai commi 1 e 8 possono essere stipulati per una durata massima di ammortamento di trent'anni. La Giunta regionale, con propria delibera, stabilisce i criteri di contrazione e di emissione, anche con specifico riferimento alla scelta tra tasso fisso e variabile, nonché il tasso massimo da corrispondere, che comunque deve essere tale da garantire l'economicità dell'operazione rispetto a quella eventualmente realizzabile con la Cassa depositi e prestiti."; - nel comma 10, gli importi di cui alle lettere a) e b) riferiti all'anno 2004, sono sostituiti dai seguenti: - "2004 euro 0 (UPB S03.006 - Cap. 03030)"; - "2004 euro 22.372.000 (UPB S03.007 - Cap. 03035)"; conseguentemente sono modificati gli importi di cui alla tabella A) per l'anno 2004 che passa da euro 4.485.000 a 0, ed alle voci 2 e 3 della tabella B) per l'anno 2004 che passano rispettivamente da euro 3.002.000 a 0 e da euro 23.000.000 a 0; b) nell'articolo 4, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1 bis. é autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 500.000 per la realizzazione di interventi sulla diga di Monte Crispu (UPB S08.093 - Cap. 08375). 1 ter. Per l'avvio delle attività di progettazione degli interventi in materia di difesa del suolo di cui all'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 31 marzo 2004, è autorizzata, nell'anno 2004, quale anticipazione delle assegnazioni statali, la spesa di euro 500.000 (UPB S08.062). 1 quater. È autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 400.000 per la realizzazione di interventi nei porti (UPB S08.071)."; c) nell'articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2 bis. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 13, è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 500.000 (UPB S06.053 - Cap. 06261)."; d) il comma 6 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: "6. Al fine di definire le procedure di liquidazione della SIPAS S.p.A., la stessa è autorizzata ad incassare le disponibilità sussistenti sui Fondi Speciali "Fondo di dotazione da utilizzare quale anticipazione degli stanziamenti che l'AIMA potrà destinare alla Sardegna per l'ammasso delle carni" e "Fondo speciale per favorire l'accesso al credito delle aziende industriali agroalimentari ammesse al godimento dei contributi CISE", complessivamente ammontanti a euro 2.037.775,33, quale acconto sul pagamento del debito della Regione sarda verso la stessa SIPAS , pari, a tutto il 31 ottobre 2003, a euro 7.822.000, rinveniente dalla gestione degli impianti di Arborea e Thiesi. Per le stesse finalità è autorizzata, nel corso del 2004, la spesa di euro 507.000 (UPB S09.046 - Cap. 09118)."; e) nell'articolo 12 sono introdotte le seguenti modifiche: - dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, relativo alla realizzazione di un programma straordinario di edilizia scolastica, è introdotta la seguente lettera: "d) alle spese di realizzazione e funzionamento a regime dell'articolazione regionale dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica""; - dopo il comma 6 è inserito il seguente: " 6 bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 14, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, il contributo da erogare alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari per l'anno 2004 resta determinato nello stanziamento iscritto in bilancio per lo stesso anno."; f) nell'articolo 14 sono introdotte le seguenti modifiche: - dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1 bis. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, relativamente alla copertura del disavanzo sanitario dell'anno 2003, è autorizzata la spesa di euro 148.969.000 per l'anno 2004 (UPB S12.028 - Cap. 12111). 1 ter. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 15, della legge regionale n. 3 del 2003, è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 1.500.000 (UPB S12.023 - Cap. 12012). 1 quater. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 12 è sostituito dal seguente: "6. Nella convenzione sono altresì indicati i termini temporali assegnati a ciascuna fase dell'attività istruttoria nonché le sanzioni pecuniarie per il loro mancato rispetto a carico del soggetto convenzionato. L'istruttoria non potrà superare, nel suo complesso, un periodo temporale di sei mesi non includendo nello stesso il periodo temporale necessario per gli accertamenti di cui agli articoli 2 e 3". - il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. Le provvidenze previste dalla legge regionale 25 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni sono estese ai cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. Le spese previste per l'attuazione del presente comma sono valutate in euro 500.000 per l'anno 2004 (UPB S12.066)."; g) nell'articolo 17, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2 bis. A valere sullo stanziamento recato dall'UPB S05.015 una quota pari ad euro 800.000 è destinata alla concessione di contributi a favore degli enti locali per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica e per la valutazione dei progetti definitivi ad opera delle province per interventi straordinari di risanamento acustico previsti dall'articolo 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447."; h) nella tabella C) sono introdotte le seguenti modifiche: (omissis) l) nella tabella E) sono introdotte le seguenti modifiche: (omissis)
Art. 2 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 24 del 1999
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, (Istituzione dell'Ente Foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione) come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, le parole "provvisti di titolo di laurea e di esperienza maturata" sono sostituite dalla parole: "provvisti di titolo di laurea o di esperienza maturata"; alla lettera d) dell'articolo 13, della medesima legge regionale n. 24 del 1999 dopo le parole "per le funzioni impiegatizie", la parola "non" è sostituita dalla parola "e".
Art. 3 Disposizioni varie
1. È autorizzata, nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 50.000 a favore dell'associazione Sant'Antine di Sedilo per le spese sostenute per l'organizzazione dell'Ardia nell'anno 2003 (UPB S07.020). 2. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 2003, n.13 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa annua valutata in euro 15.000.000; alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S 12.028. 3. Nelle more della stipula dell'Accordo di Programma e a seguito dell'Intesa istituzionale, siglata il 23 gennaio 2004, tra la Regione sarda, il Ministero della difesa, il Comando militare della Sardegna ed il Comune di Macomer, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare allo stesso Comune di Macomer, secondo le modalità previste dalla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, i finanziamenti di cui al comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, destinati alla realizzazione di interventi individuati con delibera della Giunta regionale.
Art. 4 Razionalizzazione e contenimento della spesa
1. Ai sensi della lettera a) dell'articolo 21 bis della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella Legge 30 luglio 2004, n. 191, gli impegni assunti al 31 dicembre 2003, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento, à termini dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicati nell'allegata tabella B). 2. È sospesa per l'anno 2004 l'applicazione di tutte le disposizioni vigenti in materia di conservazione a residui di stanziamento; sono fatte salve quelle relative alla conservazione delle somme destinate agli interventi cofinanziati dall'Unione europea e/o dallo Stato, delle somme correlate ad entrate aventi in tutto o in parte destinazione vincolata, delle somme destinate alla copertura di funzioni delegate, delle somme destinate agli indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole e della pesca nonché delle somme disponibili sui fondi della programmazione negoziata e degli accordi sindacali. È, altresì, fatta salva la conservazione a residui delle somme stanziate per l'acquisizione di servizi e per la realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta per le quali siano stati pubblicati i relativi bandi entro il 31 dicembre 2004, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione. 3. Per la predisposizione del rendiconto generale della Regione relativo all'anno 2004, i centri di responsabilità, ai quali è affidata la gestione delle Unità Previsionali di Base, provvedono alla verifica dei residui attivi e passivi di propria competenza al fine di accertare la sussistenza, rispettivamente, del diritto a riscuotere e dell'obbligazione giuridicamente perfezionata. A seguito di tale verifica deve essere disposta, con apposito provvedimento da adottarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2004, la cancellazione dei residui attivi inesigibili e il disimpegno dei residui passivi insussistenti. 4. Nell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, (Integrazioni e modifiche alle leggi finanziarie 2001 e 2002 e alla legge di bilancio 2002): a) le parole “enti locali” sono da intendersi riferite a tutti gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici) e successive modifiche ed integrazioni; b) per “impegno entro i termini” si intende la costituzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata o quanto meno la pubblicazione del relativo bando di gara, entro i termini medesimi, purché faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo. 5. é sospeso il riversamento disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2002 per gli enti che non hanno potuto assumere gli impegni entro il termine del 30 giugno 2004 per motivi imputabili a ritardi dell'Amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni nel rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'assunzione degli stessi impegni che devono, comunque, essere assunti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il mancato impegno entro tale termine comporta l'immediato riversamento delle somme detenute. 6. Le quote percentuali determinate sull'importo dei singoli finanziamenti in delega previste dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1987 e successive modifiche ed integrazioni e in concessione previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni sono modificati come segue: a) 10 per cento dell'importo della delega o della concessione contestualmente all'emissione del relativo provvedimento; b) 15 per cento dell'importo della delega o della concessione, ridefinito con determinazione dell'Assessorato competente, all'atto dell'affidamento dei lavori; c) 30 per cento dell'importo della delega o della concessione per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti; d) ulteriore 30 per cento dell'importo della delega o della concessione per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti; e) la quota restante dell'importo della delega o della concessione per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti. 7. La disposizione di cui al comma 6 si applica anche alle anticipazioni già disposte alla data di entrata in vigore della presente legge secondo le modalità che tengano conto delle previsioni di cui al comma medesimo.
Art. 5 Variazioni di bilancio
1. Nella legge regionale 11 maggio 2004, n. 7 (legge di bilancio), nell'elenco n. 1, sono introdotte le seguenti modifiche: a) nelle sotto elencate UU.PP.BB. sono aggiunti i capitoli a fianco alle stesse indicati: (omissis) b) il numero dell'UPB S05.092 è da intendersi S05.079 ed il numero del capitolo 05334-00 è da intendersi 05295; c) il numero dell'UPB S13.007 è da intendersi S13.006 ed il numero del capitolo 13011-00 è da intendersi 13010; d) nelle sotto elencate UU.PP.BB. sono soppressi i capitoli a fianco alle stesse indicati: UPB S03.050 Cap. 03179; UPB S03.051 Cap. 03191; e) è soppressa l'UPB S05.048 ed il correlativo Cap. 05187. 2. Nel bilancio di competenza della Regione per l'anno 2004 sono introdotte le seguenti variazioni:
Art. 7 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 3 dicembre 2004
Soru
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