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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale del 31 maggio 2004, n.13
Regolamentazione delle discipline bio-naturali
 
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

Art. 1
(Finalita’ ed oggetto)

1. La Regione Piemonte, nell’ottica del pluralismo scientifico e della liberta’ di scelta, istituisce il registro per gli operatori delle discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino.

Art. 2
(Definizione delle discipline bio-naturali)

1. Sono riconosciute quali discipline bio-naturali le pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualita’ della vita della persona. Il principio guida di tali discipline e’ l’armonizzazione della persona con se stessa e con gli ambienti sociale, culturale e naturale che la circondano.
2. Ciascuna disciplina possiede una tipica peculiarita’ ed utilizza tecniche, strumenti e dinamiche diverse.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la competente Commissione consiliare, identifica con propria deliberazione le discipline bio-naturali oggetto di regolamentazione e le attivita’ specifiche afferenti le pratiche e le discipline individuate.

Art. 3
(Commissione regionale permanente per le pratiche e le discipline bio-naturali)

1. Entro centottanta giorni dall’approvazione della legge e’ istituita presso l’Assessorato competente in materia la Commissione permanente per gli operatori delle discipline bio-naturali, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione e’ composta dai seguenti soggetti:
a) l’Assessore regionale competente in materia o suo delegato con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante dell’Assessorato regionale competente in materia individuato nell’organico della Direzione di riferimento;
c) un rappresentante designato dall’Ordine dei Medici;
d) un rappresentante designato dall’Ordine dei Farmacisti;
e) un rappresentante designato dall’Universita’ degli Studi;
f) un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante per ciascuna delle pratiche e delle discipline bio-naturali riconosciute ai sensi della legge.
3. La Commissione e’ assistita da una segreteria tecnica, composta da personale dipendente in organico presso l’Assessorato competente in materia, che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Commissione stessa.
4. Ai componenti la Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione regionale).

Art. 4
(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) coordina e promuove la divulgazione delle discipline bio-naturali, nell’ambito di programmi di prevenzione e di educazione alla cultura del benessere;
b) redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell’attivita’ svolta, finalizzato a fornire gli elementi per la programmazione e la spesa dell’Assessorato competente in materia;
c) collabora con l’Assessorato regionale competente in materia alla definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti pubblici o privati di formazione degli operatori;
d) verifica il possesso in capo agli operatori delle discipline bio-naturali dei requisiti richiesti per l’iscrizione al registro regionale di cui all’articolo 5.

Art. 5
(Registro regionale degli operatori delle pratiche e delle discipline bio-naturali)

1. E’ istituito presso l’Assessorato competente in materia il registro regionale degli operatori delle discipline bio-naturali.
2. Il registro regionale e’ articolato in sezioni dedicate ad ogni specialita’.
3. L’iscrizione alla specifica sezione del registro regionale avviene su richiesta dell’operatore interessato previa autorizzazione rilasciata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), in seguito al superamento di una prova teorico-pratica finalizzata a verificare l’idoneita’ dell’operatore all’iscrizione o in seguito alla produzione di attestati formativi conseguiti presso istituti pubblici o privati riconosciuti dalle rispettive associazioni nazionali di specialita’.

Art. 6
(Sanzioni amministrative)

1. A coloro che esercitano l’attivita’ professionale di operatore di una delle discipline bio-naturali per il benessere individuate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, senza essere iscritti nel registro regionale e’ applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a 1500,00, secondo le modalita’ previste dalla legislazione regionale.
. Sono altresì sottoposti alla sanzione amministrativa di cui al comma 1 coloro che esercitano una disciplina bio-naturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nel registro regionale.
3. Nei casi esemplificati al comma 2, puo’ essere disposta la sospensione per un periodo massimo di tre mesi e, in caso di recidiva, la cancellazione dal registro regionale.

Art. 7
(Disposizioni transitorie)

1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della legge, esercitano sul territorio regionale pratiche relative alle discipline bio-naturali, presentano alla Commissione, entro l’anno successivo, domanda di iscrizione alla sezione di pertinenza del registro regionale di cui all’articolo 5, allegando alla istanza i titoli professionali posseduti, nonche’ ogni documentazione ritenuta utile a dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti.
2. La Commissione, sulla base della documentazione presentata, verifica l’idoneita’ dell’operatore all’iscrizione nella specifica sezione del registro regionale e provvede a rilasciarne la conseguente autorizzazione.

Art. 8
(Clausola valutativa)

1. Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge, e con successiva periodicita’ annuale, la Giunta regionale esegue un monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative.
2. Trascorso un anno dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all’istituzione della Commissione di cui all’articolo 3 ed alle relative modalita’ organizzative, operative e funzionali.
3. Sulla base dei dati acquisiti in seguito allo svolgimento del monitoraggio di cui al comma 1, trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa:
a) numero degli operatori di discipline bio-naturali iscritti nel registro regionale di cui all’articolo 5, suddivisi per specialita’;
b) numero delle istanze di iscrizione non accolte e motivazione delle cause di esclusione;
c) numero, tipologia, entita’ e motivazione delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell’articolo 6 e quantificazione complessiva degli introiti derivati;
d) programmi di divulgazione delle discipline bio-naturali promossi ed adottati, con particolare riferimento alle campagne informative realizzate ed ai costi correlati;
e) analisi della divulgazione delle discipline bio-naturali presso l’utenza, con specifica rilevazione degli incrementi di diffusione conseguenti all’applicazione della legge.

Art. 9
(Norma finanziaria)

1. Per gli anni 2004, 2005 e 2006 alla spesa di euro 100.000,00 per ciascun anno, di cui euro 50.000,00 per spese relative alla promozione, divulgazione ed informazione delle pratiche delle discipline del benessere ed euro 50.000,00 per oneri di monitoraggio sullo stato di attuazione della disciplina del benessere, ricomprese nell’Unita previsionale di base (UPB) 28011 (Programmazione sanitaria - Titolo I - Spese correnti), si fa fronte con le risorse stanziate nella stessa UPB del bilancio annuale di previsione per l’anno finanziario 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006.
2. Gli eventuali introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 6, irrogate a seguito delle irregolarita’ riscontrate, costituiscono entrata regionale nell’UPB 0902 (Bilanci e finanze - Ragioneria Titolo III - Entrate extratributarie) del bilancio regionale per l’anno 2004.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 31 maggio 2004
Enzo Ghigo

Nota all’articolo 3.
- La legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 è pubblicata sul BUR 13 luglio 1976, n. 29.


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