Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga La seguente legge
ARTICOLO 1
1. Alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, per come modificata ed integrata con leggi regionali n. 44/2008, n. 29/2009, n. 58/2009, n. 18/2010 e n. 34/2010, è apportata la seguente modifica:
- all’articolo 25, comma 2, l’espressione "entro il 30 giugno 2011" è sostituita dalla seguente "entro il 31 dicembre 2011".
ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 30 giugno 2011
Scopelliti