NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale del 2 agosto 2004 n.18
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Disciplina delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CE del consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge
Art. 1 (Disposizioni generali)
1. La presente legge disciplina l’esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, conformandosi alle prescrizioni della stessa direttiva e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). 2. Le deroghe sono disposte per periodi determinati, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) o analogo istituto riconosciuto a livello regionale, e non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza sia in grave diminuzione. 3. La Giunta regionale può adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati, qualora si riscontrino fluttuazioni negative dello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto del prelievo in deroga. 4. Le province, entro il 15 maggio di ogni anno, trasmettono alla Regione i dati relativi ai prelievi effettuati. 5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, comma 2, della legge 157/1992, la vigilanza sull’applicazione della presente legge è esercitata dalle province. 6. L’INFS è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della dir. 79/409/CE sono realizzate. 7. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali, ove nominato, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all’INFS, una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui al presente articolo, tale relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 2 (Prelievo venatorio in deroga delle specie fringuello e peppola per la stagione venatoria 2004/2005)
1. Per la stagione venatoria 2004/2005, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, è autorizzato il prelievo venatorio in deroga delle specie fringuello (Fringilla coelebs) e peppola (Fringilla montifringilla), ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c), della dir. 79/409/CE, al fine di consentire, in condizioni rigidamente controllate, un impiego misurato di esemplari appartenenti alle popolazioni delle specie sopra indicate, che non rientrano tra le specie a rischio in quanto classificate con un favorevole stato di conservazione nell’areale europeo. 2. L’esercizio delle deroghe avviene nel rispetto delle condizioni di seguito riportate e riassunte nell’allegato A alla presente legge: a) i mezzi di prelievo consentiti sono quelli di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 agosto 1993, n.26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria); a) b) il prelievo è consentito per il fringuello dal 2 ottobre 2004 al 18 novembre 2004 e per la peppola dal 16 ottobre 2004 al 29 novembre 2004; b) c) il prelievo è effettuato da appostamento fisso; c) d) sono autorizzati ad effettuare il prelievo di fringuello e peppola i cacciatori residenti in Lombardia che, alla data del 31 maggio 2004, hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso, il cui numero non è superiore a sedicimila unità; d) e) a cura delle province è fatta menzione sul tesserino venatorio dei cacciatori che hanno acquisito l’opzione di caccia successivamente al 31 maggio 2004, del divieto a praticare la caccia in deroga alle specie fringuello e peppola; e) f) il prelievo massimo giornaliero per cacciatore autorizzato è pari a cinque fringuelli e due peppole, il prelievo massimo stagionale per cacciatore autorizzato è pari a quarantadue fringuelli e due peppole ed il prelievo massimo complessivo è pari a seicentottantacinquemila fringuelli e trentaseimila peppole; f) g) i prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria dalla legislazione vigente; entro il 31 marzo i tesserini devono essere restituiti alle province competenti, le quali provvedono, entro il 15 maggio, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati; g) h) i controlli sono effettuati secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5. 3. L'INFS è l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite nel presente articolo sono realizzate.
Art. 3 (Prelievo venatorio in deroga delle specie passero d’Italia, passera mattugia e storno per la stagione venatoria 2004/2005)
1. Al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole la Regione autorizza, sentite le Province, per la stagione venatoria 2004/2005 il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie passero d’Italia (Passer domesticus italiae), passera mattugia (Passer montanus) e storno (Sturnus vulgaris), ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CE. La Regione, su parere motivato delle Provincie, può limitare il prelievo venatorio in deroga sul territorio provinciale o su parte di esso. 2. L’esercizio delle deroghe avviene nel rispetto delle seguenti condizioni, riportate nell’allegato B alla presente legge: a) a) i mezzi di prelievo consentiti sono quelli di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a) della l.r. 26/1993; b) b) per il passero d’Italia, la passera mattugia e lo storno il prelievo è consentito dal 1 ottobre 2004 al 29 novembre 2004; c) c) il prelievo è effettuato da appostamento fisso e in forma vagante; d) d) sono autorizzati a effettuare il prelievo di passero d’Italia, passera mattugia e storno esclusivamente i cacciatori residenti in Lombardia iscritti ad ambiti territoriali di caccia; e) e) il prelievo massimo giornaliero per cacciatore autorizzato è pari a cinque passeri d’Italia, cinque passere mattugie e dieci storni; il prelievo massimo stagionale per cacciatore autorizzato è pari a venti passeri d’Italia, venti passere mattuge e cinquanta storni; f) f) i prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio, secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria dalla legislazione vigente; entro il 31 marzo i tesserini devono essere restituiti alle province competenti, le quali provvedono entro il 15 maggio, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati ai sensi del presente articolo. g) g) i controlli sono effettuati secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5. 3. L'INFS è l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite nel presente articolo sono realizzate.
Art. 4 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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