NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale del 2 agosto 2004 n.17
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Calendario venatorio regionale
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge
Art. 1 (Stagione venatoria, giornate e orari di caccia)
1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. L’esercizio venatorio è consentito, anche con l’ausilio del cane, in forma vagante o da appostamento fisso o temporaneo. 2. Per l’intera stagione venatoria la caccia è consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza, tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica; l’esercizio venatorio è praticabile a partire da un’ora prima dell’alba fino al tramonto. 3. Le province possono posticipare l’apertura della caccia in forma vagante sino al 1° ottobre per una maggior tutela delle produzioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale. 4. Le province, previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), possono anticipare sino al 1° settembre l’apertura della caccia, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora (Streptopelia turtur) e merlo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura. 5. Le province possono prevedere limitazioni alla caccia vagante e all’uso del cane nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio. Le province possono altresì prevedere limitazioni all’uso del cane da seguita nel periodo compreso fra l`8 dicembre ed il 31 gennaio. 6. Le province, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sentito l’INFS, possono regolamentare l’esercizio venatorio da appostamento fisso all’avifauna migratoria nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali. 7. La Regione può, con provvedimento del dirigente della direzione della Giunta regionale competente per materia, sentito l’INFS, vietare o ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità.
Art. 2 (Carniere giornaliero, allenamento dei cani, tesserino venatorio)
1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i trenta capi di selvaggina migratoria. In particolare, non può essere superato il seguente carniere giornaliero per cacciatore: a) a) lepre comune, lepre bianca, coturnice delle Alpi, gallo forcello: un capo per ciascuna specie; b) b) palmipedi, trampolieri e rallidi: dieci capi complessivi per tutte le specie; c) c) beccaccia: due capi; d) d) tortora (Streptopelia turtur): dieci capi. 2. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui al comma 1 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie nelle quali valgono i piani di prelievo annuali approvati dalla provincia, come pure non si applicano, per la selvaggina stanziale allevata, nelle aziende agri-turistico-venatorie. 3. Per gli ungulati, il cui prelievo avvenga nell’ambito della caccia di selezione con piani di abbattimento, non si applicano i limiti di cui al comma 1. 4. L’allenamento ed addestramento cani è disciplinato dalle province ed è consentito nei trenta giorni antecedenti l’apertura generale della stagione venatoria, sull’intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L’allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all’articolo 37, comma 8, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), anche se prive di tabellazione. 5. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, rilasciato dalla provincia di residenza e valido su tutto il territorio nazionale, della licenza di caccia valida e della ricevuta del pagamento dell’assicurazione personale. 6. Il cacciatore, all’inizio della giornata venatoria, deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino: il giorno, il mese, la provincia, l’ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria o azienda agri-turistico-venatoria, nonché ogni capo di selvaggina stanziale non appena abbattuto e raccolto; per la selvaggina migratoria il numero dei capi abbattuti, suddivisi per specie, va indicato in modo indelebile al termine delle giornate di caccia e comunque sul posto di caccia. 7. Il cacciatore non può usufruire di più di cinquantacinque giornate di caccia durante l’intera stagione venatoria sull’intero territorio nazionale. 8. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato alla provincia che lo ha rilasciato, non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Art. 3 (Specie cacciabili e periodi di caccia)
1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coniglio selvatico, minilepre, beccaccia, allodola, merlo, quaglia, tordo bottaccio e tortora (Streptopelia turtur). 2. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello e volpe. 3. Dalla terza domenica di settembre all’8 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: pernice rossa, starna e lepre comune. In zona Alpi la caccia alla lepre comune termina il 30 novembre. 4. Dal 1° ottobre al 30 novembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca, pernice bianca, camoscio, capriolo, cervo e muflone, fatta eccezione per le cacce di selezione agli ungulati. 5. Dal 1° ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia al cinghiale, con facoltà per le province di posticipare il periodo dal 1° novembre al 31 gennaio. 6. Limitatamente alle specie di ungulati camoscio, capriolo, cervo e muflone, le province, sentito l’INFS, possono modificare i termini per la caccia di selezione autorizzandola dal 1° agosto al 31 gennaio, nel rispetto delle modalità indicate nell’articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). La caccia di selezione deve effettuarsi con forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni delle specie sopra indicate, secondo il regolamento predisposto dalle province stesse. 7. Nelle aziende faunistico-venatorie i piani di assestamento presentati dal concessionario sono autorizzati dalla provincia. 8. Le province, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio, possono, sentiti i comitati di gestione, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.
Art. 4 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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