NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale del 28 ottobre 2004 n.27
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Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga seguente legge
CAPO I FINALITA’ E NORME GENERALI
Art. 1 (Finalità e obiettivi)
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile e delle norme dello Stato e dell’Unione europea, alla conservazione, all'incremento ed alla gestione razionale del patrimonio forestale e pascolivo, nonché allo sviluppo delle attività economiche che coinvolgono direttamente ed indirettamente le superfici forestali. 2. La Regione riconosce il rilevante apporto del settore agro-silvo-pastorale per la crescita economica e sociale della Lombardia, lo sviluppo del turismo e di altre attività ricreative, la fissazione di gas ad effetto serra, la produzione di beni e di servizi ecocompatibili, la protezione degli ecosistemi, la conservazione della biodiversità, la difesa idrogeologica, la salvaguardia del paesaggio e delle tradizioni culturali. 3. La Regione promuove, anche attraverso forme associative e consorziali, la gestione attiva delle superfici silvo-pastorali. 4. La Regione, al fine di garantire la conservazione dei sistemi ecologici forestali e l’erogazione di servizi e prodotti alla collettività, promuove ed incentiva la gestione razionale e sostenibile delle risorse forestali attraverso lo sviluppo delle attività selvicolturali. La programmazione e la pianificazione forestale tendono al mantenimento ed all’incremento della biodiversità, delle potenzialità delle superfici forestali ed alla economicità della gestione. 5. Sono obiettivi prioritari della Regione: a) a) nelle aree montane e collinari: il potenziamento, la manutenzione, il miglioramento e il presidio delle aree agro-silvo-pastorali esistenti; b) nelle aree di pianura e di fondovalle: la tutela e conservazione delle superfici forestali esistenti, nonché la creazione di nuove aree boscate e di sistemi verdi multifunzionali.
Art. 2 (Funzioni amministrative)
1. Le funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale sono esercitate dalla Regione, dalle province, dalle comunità montane, dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali e dai comuni, secondo i principi di semplificazione, sussidiarietà e decentramento recepiti dalla legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura). 2. Le province esercitano le funzioni amministrative relative all’approvazione dei piani di indirizzo forestale di cui all’articolo 8. 3. Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco di cui all’articolo 4, coordinandole con le procedure inerenti ai vincoli paesistici. 4. La Regione esercita le funzioni di coordinamento delle funzioni conferite, nonché le funzioni amministrative relative a progetti per lo sviluppo del settore agro-silvo-pastorale di rilevanza regionale.
Art. 3 (Definizione di bosco)
1. Sono considerati bosco: a) a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e lato minore non inferiore a 25 metri; b) b) i rimboschimenti e gli imboschimenti; c) c) le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate. 2. Sono assimilati a bosco: a) a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; b) b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali ed incendi; c) c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco. 3. I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità agro-silvo-pastorale ed i corsi d’acqua minori non influiscono sulla determinazione dell’estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco. 4. Non sono considerati bosco: a) a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa; b) b) i filari arborei, i parchi urbani ed i giardini; c) c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale ed i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura; d) d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale. 5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati dà origine a bosco solo quando il processo è in atto da almeno cinque anni. 6. I piani di indirizzo forestale, di cui all’articolo 8, individuano e delimitano le aree qualificate bosco, in conformità alle disposizioni del presente articolo. Nel periodo di vigenza del piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive e su terreni non boscati, nonché l’evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo se così previsto nella variante del piano stesso. In assenza di piani di indirizzo forestale o laddove siano scaduti, la superficie a bosco è determinata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2. 7. La Giunta regionale determina gli aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, i criteri per l’individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti di cui al comma 4, lettera d), nonché i criteri e le modalità per l’individuazione dei coefficienti di boscosità. 8. Agli effetti della presente legge, i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
CAPO II DIFESA DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE
Art. 4 (Tutela e trasformazione del bosco)
1. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l’eliminazione della vegetazione esistente e l’asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale. 2. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura. 3. Il provvedimento di autorizzazione alla trasformazione del bosco è rilasciato dalla Giunta regionale qualora sia finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale contenute nella programmazione di settore dopo aver valutato le possibili alternative. 4. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono gli interventi compensativi a carico dei richiedenti finalizzati a realizzare: a) nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche attività selvicolturali ai sensi dell’articolo 11, volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti ed al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 8 e 21; b) nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di pianura, rimboschimenti ed imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su superfici non boscate di estensione almeno doppia di quella trasformata, da sottoporre a regolare manutenzione fino all’affermazione. 5. I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree dove la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità al comma 4 ed al provvedimento di cui al comma 8. Qualora i piani di indirizzo forestale manchino o siano scaduti è vietata la trasformazione dei boschi d’alto fusto, salvo autorizzazione della Giunta regionale, su proposta della provincia competente, esclusivamente per opere di pubblica utilità e dopo aver valutato le possibili alternative. 6. I piani di indirizzo forestale possono prevedere obblighi di compensazione di minima entità ovvero l’esenzione dall’obbligo di compensazione in relazione ad interventi: a) a) di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l’ingegneria naturalistica; b) b) di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in piani di assestamento forestale approvati; c) di conservazione della biodiversità o del paesaggio; c) d) presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all’esercizio dell’attività primaria in montagna e in collina. 7. Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e il reperimento delle aree ad essi necessarie sono a carico del richiedente l'autorizzazione alla trasformazione del bosco. Gli interventi possono essere realizzati anche dall'ente che ha rilasciato l’autorizzazione; in tal caso, il richiedente deve versare l'intero importo presunto corrispondente alla sommatoria dei costi di acquisto delle aree di intervento, di progettazione, di realizzazione e di successiva manutenzione degli interventi compensativi. 8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, nel rispetto delle esigenze di tutela di cui al comma 2, definisce: a) a) l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione; b) i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa; c) i criteri per la determinazione dei costi degli interventi compensativi e le procedure per il versamento di adeguate cauzioni per l’esecuzione degli interventi medesimi; b) d) le caratteristiche degli interventi di trasformazione del bosco che, per le loro caratteristiche di miglioramento della biodiversità o del paesaggio, possono essere realizzati senza compensazione o con obblighi di compensazione di minima entità; e) i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi.
Art. 5 (Vincolo idrogeologico e trasformazione d’uso del suolo)
1. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione d’uso del suolo ogni intervento artificiale che comporta una modifica permanente delle modalità di utilizzo ed occupazione dello strato superficiale dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico. 2. Gli interventi di trasformazione d’uso del suolo sono vietati, salvo autorizzazione rilasciata in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche, ove esistenti, contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all’articolo 8. 3. Qualora l'intervento non comporti anche la trasformazione del bosco, l’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo è rilasciata dai comuni interessati in caso di: a) a) interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al cinquanta per cento dell’esistente e comunque non superiori a 200 metri quadrati di superficie; b) posa in opera di cartelli e recinzioni; b) c) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrate; linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kv; linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas; posa in opera di serbatoi interrati, comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 50 metri cubi; c) d) interventi, comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 100 metri cubi, di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento. 4. Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, rilasciano, compatibilmente con quanto disposto dalla l.r. 11/1998 e fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4, le autorizzazioni alla trasformazione d’uso del suolo nei casi non compresi nel comma 3. 5. La Regione definisce: a) a) i criteri per la revisione del vincolo idrogeologico, anche in relazione alle indicazioni dei piani di bacino e del piano paesaggistico regionale, tenendo conto delle nuove conoscenze tecniche ed in coerenza con la restante pianificazione territoriale; b) b) nel rispetto di quanto disposto nei commi 2, 3 e 4, le caratteristiche degli interventi di trasformazione d’uso del suolo che, per il loro irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, sono realizzati previa comunicazione agli enti competenti.
Art. 6 (Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria)
1. La Regione attua direttamente o tramite le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali, le iniziative di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività di formazione e informazione, avvalendosi anche del supporto del volontariato, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato. 2. Per rendere più efficaci le azioni volte a limitare i danni causati dagli incendi boschivi, la Giunta regionale, annualmente, trasferisce risorse alle comunità montane, alle province e agli enti gestori di parchi e riserve regionali per sostenere gli oneri per l’equipaggiamento, l’addestramento, l’assicurazione e il rimborso delle spese delle squadre di volontariato, nonché per le opere e gli interventi necessari per la migliore difesa dal fuoco. La Giunta regionale sostiene direttamente gli oneri per i programmi di intervento antincendio su scala regionale e può istituire rapporti di collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le organizzazioni di volontariato. 3. In applicazione dell’articolo 1 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi rappresenta lo strumento di pianificazione e di programmazione del settore. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è istituita la sala operativa unificata permanente di cui all’articolo 7, comma 3, della predetta legge. 4. Fatti salvi i contenuti del piano di cui al comma 3, in occasione di condizioni meteorologiche o ambientali favorevoli allo svilupparsi degli incendi boschivi il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato, dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le prescrizioni necessarie. 5. I comuni e le province, con l’ausilio delle comunità montane, degli enti gestori dei parchi e riserve regionali e del Corpo forestale dello Stato, nell’ambito delle rispettive competenze e secondo le indicazioni della Giunta regionale, assicurano le attività necessarie per il rispetto dei divieti e delle prescrizioni di cui all’articolo 10 della legge 353/2000. 6. La Giunta regionale predispone annualmente, attraverso l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF), la relazione sulla protezione dagli incendi boschivi e sulla difesa fitosanitaria dei boschi lombardi e la presenta al Consiglio regionale. 7. Le attività di controllo fitosanitario nei pascoli montani e nei boschi, nonché la produzione e la commercializzazione dei prodotti vegetali derivanti dalla selvicoltura e dall’alpicoltura, sono esercitate nel rispetto della legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosantaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali). 8. Nei pascoli montani e nei boschi la difesa fitosanitaria viene attuata preferibilmente con metodi selvicolturali, attraverso forme di utilizzazione boschiva in grado di limitare ed attenuare, direttamente o indirettamente, l’effetto degli organismi nocivi. L’utilizzo della lotta chimica è ordinariamente vietato, salvo autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale per motivi di pubblica utilità e comunque con la previsione di presidi finalizzati alla salvaguardia dell’ecosistema forestale. 9. Ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 10 della legge 353/2000, la Giunta regionale adotta ulteriori prescrizioni per la difesa dei boschi dagli incendi e gli indirizzi per la ricostituzione dei soprassuoli percorsi dal fuoco.
CAPO III INVENTARIO E CARTA FORESTALE REGIONALE, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
Art. 7 (Inventario, carta forestale regionale e sistema informativo silvo-pastorale)
1. La Regione effettua, attraverso l’inventario forestale regionale, l’analisi e il monitoraggio dello stato, della consistenza e delle funzioni del patrimonio forestale lombardo e redige, in base ai dati rilevati, la carta forestale regionale. L’aggiornamento dell’inventario forestale regionale e della carta forestale regionale avviene con periodicità decennale. 2. La Regione realizza il sistema informativo forestale, coordinato con il sistema informativo territoriale, che comprende gli strumenti conoscitivi di cui al comma 1, il catasto delle aree percorse dal fuoco, il catasto dei piani forestali ed il catasto degli alpeggi; in esso confluiscono i dati e le informazioni di interesse regionale a fini programmatori delle risorse forestali, silvo-pastorali e delle sistemazioni idraulico-forestali.
Art. 8 (Programmazione e pianificazione forestale)
1. Nell’ambito dei rispettivi piani agricoli triennali, di cui all’articolo 6 della l.r. 11/1998, la Regione e le province stabiliscono specifiche linee guida di politica e programmazione forestale, finalizzate a: a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all’economia e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità; b) individuare gli obiettivi strategici del settore forestale ed indicare gli indirizzi di intervento ed i criteri generali di realizzazione, nonché le previsioni di spesa. 2. Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi predispongono, per i territori di competenza, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali. 3. Il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere; inoltre, contiene le previsioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, ed all’articolo 12, comma 4. 4. I piani di indirizzo forestale di cui al comma 2 e le loro varianti sono approvati dalla provincia, previo parere obbligatorio della Regione, e sono validi per un periodo variabile tra i dieci e i quindici anni. 5. Le proprietà silvo-pastorali, singole o associate, possono essere gestite in base a piani di assestamento forestale a carattere aziendale, anche in versione semplificata per i boschi che svolgono prevalentemente funzioni diverse da quella produttiva. 6. I piani di assestamento forestale e le relative varianti sono approvati dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, dalle comunità montane e dalle province nel territorio di rispettiva competenza, salvo quelli riguardanti il patrimonio forestale regionale, approvati dalla Giunta regionale. 7. Al fine di assicurare una metodologia comune e valori qualitativi omogenei per la redazione della pianificazione forestale, la Giunta regionale definisce, con l’ausilio dell’ERSAF e sentite le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi regionali e riserve regionali, criteri e procedure per la redazione e l’approvazione dei piani di indirizzo forestale e dei piani di assestamento forestale.
Art. 9 (Raccordi con la pianificazione territoriale)
1. I piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui all’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dei piani di bacino e della pianificazione regionale delle aree protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale). 2. Il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di settore del piano territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce. 3. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento forestale. La delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti. 4. Nei parchi regionali il piano di indirizzo forestale sostituisce il piano attuativo di settore boschi, di cui all’articolo 20 della l.r. 86/1983.
CAPO IV LA GESTIONE DELLE RISORSE SILVO-PASTORALI
Art. 10 (Ricerca, formazione ed assistenza tecnica)
1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca applicata e della sperimentazione nel settore forestale, pastorale e delle loro filiere, ai fini del miglioramento del patrimonio silvo-pastorale. 2. Allo scopo di contribuire allo sviluppo delle professionalità legate alla corretta gestione del bosco, la Regione promuove e sostiene la realizzazione di materiale divulgativo nel settore agro-silvo-pastorale e la formazione professionale per gli imprenditori, i professionisti e gli operatori della filiera bosco-legno e dell’alpicoltura. 3. Per le attività di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione, la Regione si avvale, oltre che dei propri enti strumentali, degli enti, istituzioni, associazioni ed aziende, sia pubblici che privati, con competenze nel settore agro-silvo-pastorale. 4. La Regione, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali promuovono ed incentivano l’assistenza tecnica specializzata a favore dei proprietari, dei titolari di altri diritti reali di godimento, dei possessori dei boschi, pubblici e privati, e delle imprese boschive, singole o associate, ai fini della gestione corretta e sostenibile delle formazioni boscate. 5. La Regione, allo scopo di promuovere migliori condizioni di sviluppo per la ricerca, la formazione, l’assistenza tecnica, nonché per la redazione degli inventari e della carta forestale di cui all’articolo 7, si avvale dell’ERSAF, del Corpo forestale regionale istituito dalla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale) e dell’Istituto di ricerca per l’ecologia e l’economia applicata alle aree alpine (IREALP). La Regione può, altresì, stipulare convenzioni con enti, istituti di ricerca, consorzi forestali, nonché con il Corpo forestale dello Stato ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato).
Art. 11 (Attività selvicolturali, norme forestali regionali e certificazione ecocompatibile)
1. Sono definite attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. Non sono definite attività selvicolturali gli interventi che prevedono realizzazione di muraglioni in cemento armato, realizzazione di raccordi viabilistici e tutti quegli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica. 2. Le attività selvicolturali, finalizzate alla salvaguardia ed all’utilizzo rinnovabile e duraturo delle risorse forestali, sono un fattore di sviluppo dell’economia locale e regionale e uno strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi, dell’assetto idrogeologico e paesaggistico. 3. È vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico. È vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui al comma 12. 4. Con regolamento regionale sono approvate le norme forestali regionali, con disposizioni distinte per tipi forestali, prevedendo norme dedicate alla gestione selvicolturale all'interno delle aree protette. Le attività selvicolturali, ovunque esercitate, devono essere conformi alle norme forestali regionali. 5. Le norme forestali regionali disciplinano in particolare: a) le deroghe, per motivi fitosanitari o di rilevante interesse pubblico, al divieto generale alla conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo; b) le caratteristiche tecniche del taglio a raso affinché sia finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco; c) i criteri e le modalità per effettuare i tagli a raso previsti dai piani di assestamento forestale o dai piani di indirizzo forestale; d) i criteri e le modalità per il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito; e) il divieto all’impiego di specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità; f) i contenuti e la disciplina della denuncia di inizio attività di cui al comma 7; g) le modalità ed i limiti per la redazione dei piani di indirizzo forestale ai sensi dell’articolo 12, comma 4. 6. I piani di assestamento e di indirizzo forestale possono derogare alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale. Nel caso di superfici boscate assoggettate sia a piano di assestamento che a piano di indirizzo forestale, prevalgono le norme contenute nel piano di assestamento forestale. 7. L’esecuzione di attività selvicolturali in conformità alle norme forestali regionali è subordinata alla presentazione di una denuncia di inizio attività all’ente competente per territorio, fatte salve le disposizioni riguardanti i siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa comunitaria, nonché le riserve naturali ed i parchi naturali individuati all’interno dei parchi regionali. Alla denuncia di inizio attività si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazioni di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione). Fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale, il taglio colturale dei boschi all'interno delle aree protette è autorizzato preventivamente dall'ente gestore dell'area protetta. 8. La Giunta regionale mette a disposizione degli enti competenti e dei soggetti interessati procedure informatizzate per la presentazione della denuncia di inizio attività, di cui al comma 7. 9. I tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità al presente articolo, al regolamento recante le norme forestali regionali e alla pianificazione forestale, sono considerati interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall’articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 42/2004. 10. Nella concessione dei contributi previsti dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura), viene accordata priorità agli interventi realizzati direttamente dai proprietari interessati, a quelli realizzati dalle aziende agricole e dai consorzi forestali operanti nei territori oggetto degli interventi, nonché agli interventi realizzati secondo tecniche di ingegneria naturalistica. 11. Gli interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale e le opere di sistemazione idraulico forestale sono soggetti alle autorizzazioni per la trasformazione del bosco e per la trasformazione d’uso del suolo, di cui agli articoli 4 e 5, ed alle procedure autorizzative o agli atti di assenso eventualmente previsti dalla normativa vigente. 12. La Giunta regionale, al fine di promuovere la gestione forestale sostenibile, ne determina i criteri ed i sistemi di valutazione, incentivando l’introduzione di sistemi di certificazione ecocompatibile delle produzioni forestali e della selvicoltura.
Art. 12 (Alpicoltura)
1. Il Consiglio regionale al fine di salvaguardare, valorizzare e sviluppare la pratica dell’alpicoltura, integrandola con il settore forestale, approva il piano regionale degli alpeggi, basato sul catasto di cui all’articolo 7, comma 2. 2. La Regione, per riconoscere i benefici ambientali e sociali derivanti dall’alpicoltura e per compensare i disagi ad essa indotti dalla carenza di viabilità di accesso ai pascoli, trasferisce risorse finanziarie alle comunità montane per l’erogazione di indennità compensative, da determinare in funzione del numero di capi monticati, della superficie utilizzata e delle difficoltà di accesso agli alpeggi. 3. La Regione promuove e incentiva il ricambio generazionale al fine di assicurare nel tempo il mantenimento dell’alpicoltura. 4. I piani di indirizzo forestale, di cui all’articolo 8, definiscono aree e modalità per l’utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 11, comma 4. In assenza di piani di indirizzo forestale o laddove siano scaduti, l’autorizzazione è concessa dall’ente competente in materia forestale.
Art. 13 (Sistemazioni idraulico forestali)
1. Sono definite sistemazioni idraulico forestali le attività di riassetto idrogeologico di bacini attraverso interventi integrati di consolidamento di versanti, di regimazione delle acque e di ricostituzione e cura dei boschi. 2. Le attività selvicolturali, di cui all’articolo 11, sono considerate opere dirette di prevenzione del dissesto idrogeologico e delle calamità naturali. 3. 3. Sono definiti di pronto intervento le opere e i lavori necessari: a) per fronteggiare situazioni di effettivo pericolo a cose o persone causate da possibili eventi calamitosi nel settore idraulico-agrario-forestale; a) b) per ripristinare sistemazioni idraulico-agrario-forestali rese necessarie da eventi di natura eccezionale; c) per interventi in aree montane finalizzati al recupero di alberi danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie. 4. Per l'esecuzione delle opere e dei lavori di pronto intervento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche). 5. La Giunta regionale, in coerenza con i programmi di difesa del suolo, trasferisce annualmente risorse alle province e alle comunità montane per la realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, sulla base dei seguenti indirizzi prioritari: a) a) manutenzione conservativa delle opere di sistemazione idraulico-forestale esistenti, taglio e recupero di alberi danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie; b) b) attuazione diretta degli interventi da parte dei proprietari in forma associata o consorziata, dei consorzi forestali o delle aziende agricole ubicate nei territori interessati dagli interventi; c) c) ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica. 6. Le province e le comunità montane impiegano preferibilmente, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, le imprese agricole così come previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). 7. Qualora siano in corso gravi processi di degrado o qualora vi siano motivi di pubblica incolumità, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali provvedono direttamente alla realizzazione degli interventi di manutenzione e ripristino delle superfici forestali.
Art. 14 (Materiale forestale di base e di moltiplicazione. Tutela degli alberi di pregio)
1. La Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e della biodiversità; a tal fine, sostiene l’utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali autoctone di provenienza certificata. 2. La Regione, tramite l’ERSAF, provvede all’individuazione, selezione, costituzione e caratterizzazione genetica, fenotipica ed ecologica di popolamenti vegetali e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi proprietari, nonchè all’acquisizione di aree boscate e di piante singole o gruppi di piante di particolare importanza. I popolamenti e le piante selezionate sono iscritti nei registri regionali dei materiali di base. 3. La Regione contribuisce alle spese di gestione e manutenzione delle superfici forestali e delle piante iscritte nei registri regionali dei materiali di base, allo scopo di assicurare le migliori condizioni per la conservazione del patrimonio genetico conservato. 4. La Giunta regionale, anche avvalendosi dell’ERSAF, approva criteri e modalità per la raccolta e la certificazione della provenienza e della qualità del materiale forestale di base e del materiale forestale di moltiplicazione, da destinarsi ad attività selvicolturali, ad interventi di rinaturalizzazione, ingegneria naturalistica e ripristino ambientale, ad impianti di arboricoltura da legno, nonché ad interventi di riqualificazione paesaggistica dello spazio rurale. 5. 5. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo, paesaggistico ed ambientale della Lombardia, la Giunta regionale promuove l’individuazione, la manutenzione e la conservazione degli alberi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale, in conformità alla normativa regionale vigente.
Art. 15 (Patrimonio forestale regionale e patrimonio degli enti locali)
1. Il patrimonio indisponibile agro-silvo-pastorale della Regione, denominato patrimonio forestale regionale, è costituito: a) a) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato, trasferiti alla Regione a norma dell'articolo 11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario); b) b) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato; c) c) dai terreni montani che pervengano alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), nonché per acquisto comunque diretto alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello o riserve naturali; d) d) dai terreni montani acquisiti in base a provvedimenti di attuazione di piani regionali; e) e) da altri terreni e beni rustici che in qualsiasi modo pervengano in proprietà alla Regione. 2. Il patrimonio forestale regionale è una risorsa messa a disposizione della collettività lombarda e delle generazioni future, a questo scopo è utilizzato per le seguenti finalità: a) a) promozione di attività ricreative, didattiche e culturali; b) b) costituzione di riserve e parchi aperti al pubblico; c) c) salvaguardia ambientale, prevenzione del dissesto idrogeologico, incremento del patrimonio faunistico e della biodiversità, tutela e miglioramento del paesaggio; d) d) ricerca e sperimentazione; e) e) incremento delle produzioni forestali rinnovabili; f) f) coinvolgimento delle realtà socio-economiche e delle aziende agricole e forestali locali; g) g) razionalizzazione della gestione delle risorse forestali attraverso la promozione dell’istituzione di aziende modello, anche miste, a proprietà pubblica e privata; h) integrazione di reddito alle popolazioni locali. 3. All’interno del patrimonio forestale regionale non è consentito l’esercizio dell’attività venatoria. 4. L’ERSAF gestisce il patrimonio forestale regionale e, previo nulla osta della Giunta regionale: a) a) realizza acquisizioni volte ad ampliare il patrimonio forestale regionale nei casi previsti dall’articolo 9, primo e secondo comma, della legge 1102/1971 e, nel caso di terreni ad esso interclusi, di aree occorrenti per strade di accesso o spazi di deposito e in ogni altro caso, qualora l’incorporamento dei terreni sia necessario per una migliore e razionale gestione del patrimonio forestale regionale; b) b) costituisce servitù attive e passive. 5. I beni immobili facenti parte del patrimonio forestale regionale, gestibili a livello locale in modo più efficace ed efficiente, possono essere affidati alla gestione pianificata di realtà socio economiche locali ed in particolare a consorzi forestali, aziende agricole o imprese forestali, associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione e da enti pubblici. 6. Gli enti locali possono gestire i propri patrimoni forestali, fatta salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, sia direttamente che tramite il conferimento degli stessi ad un consorzio forestale di cui fanno parte, nonché tramite l’ERSAF. 7. Qualora dalla mancata o inadeguata gestione dei patrimoni forestali di proprietà pubblica possano derivare danni irreparabili agli stessi, ovvero fenomeni di degrado, la Giunta regionale sollecita l’ente locale proprietario o il consorzio forestale cui lo stesso ente partecipa ad attuare direttamente i necessari interventi, ovvero ad affidarne la gestione all’ERSAF. 8. Le attività selvicolturali previste dai piani di assestamento forestale, riguardanti superfici forestali di proprietà pubblica non affidate in gestione ai consorzi forestali, possono essere effettuate dall’ERSAF, dai comuni o dagli enti di cui all’articolo 2, comma 3, con le seguenti modalità: a) a) amministrazione diretta, fino ad un massimo di 100 metri cubi nel caso dei tagli di utilizzazione; b) b) concessione diretta a impresa iscritta all’albo regionale di cui all’articolo 19, per un periodo non superiore alla validità del piano di assestamento forestale; c) c) vendita diretta o appalto ad una impresa iscritta nell’albo regionale di cui all’articolo 19. 9. La Regione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con regolamento dispone in ordine ai lavori in economia da realizzarsi nel settore forestale.
Art. 16 (Progetto grandi foreste)
1. Su proposta delle province, la Regione finanzia la realizzazione di nuove grandi foreste e di nuovi sistemi forestali, da effettuarsi preferibilmente in comprensori privi o scarsi di vegetazione forestale. 2. Le grandi foreste, di cui al comma 1, sono fruibili gratuitamente dalla collettività, sono realizzate utilizzando esclusivamente specie forestali autoctone ed in esse è escluso l’esercizio dell’attività venatoria. 3. La Regione con le province e le comunità montane, nonché con il coinvolgimento degli imprenditori agricoli promuove la realizzazione, entro cinque anni dall’approvazione della presente legge, di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi forestali multifunzionali, in coerenza con le finalità dell’articolo 1, comma 5, con la pianificazione territoriale e di bacino, nonché in applicazione dei protocolli internazionali. 4. La Regione promuove e finanzia altresì progetti di forestazione urbana da realizzarsi in modo diffuso nei comuni che non dispongono di grandi estensioni e nei comuni fortemente urbanizzati. Gli interventi di forestazione urbana hanno lo scopo di rinaturazione e riqualificazione di aree ad urbanizzazione densa, di costruzione del paesaggio, di contenimento degli inquinanti, di mitigazione climatica ed acustica.
CAPO V PROMOZIONE DELL’ECONOMIA FORESTALE. ASSOCIAZIONISMO, FILIERA BOSCO-LEGNO ED INFRASTRUTTURE TERRITORIALI
Art. 17 (Associazionismo e consorzi forestali)
1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione ed incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati a consorzi forestali e ad altre forme di associazione. 2. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni ed altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di assistenza tecnica di cui all’articolo 10, le attività selvicolturali di cui all’articolo 11, nonchè le attività di alpicoltura di cui all’articolo 12. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti. 3. Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2602 e seguenti del codice civile. 4. I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti, secondo il piano dei lavori approvato dal consorzio nell’ambito del piano di assestamento forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale. 5. Qualora in base all’estensione dei terreni conferiti la partecipazione pubblica al consorzio sia maggioritaria, l’affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali. 6. La Regione trasferisce alle province, in quanto competenti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998, fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento della Giunta regionale, nonché, per un periodo massimo di cinque anni e decrescenti, per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi. Il finanziamento delle spese di avviamento è riservato ai consorzi che dimostrano una soddisfacente e sostenibile condizione amministrativa e finanziaria. 7. La Giunta regionale definisce, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, direttive sulla costituzione dei consorzi, sui loro statuti, sulle procedure di riconoscimento e sui criteri e le modalità di finanziamento.
Art. 18 (Usi civici)
1. 1. La Regione, attraverso l’ERSAF, promuove il riordino degli usi civici per i comuni della Lombardia entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge. 2. 2. Sono trasferite alle province, dall’entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative previste dall’articolo 4 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 52 (Norme organizzative in materia di usi civici) e dalla legge regionale 16 maggio 1986, n. 13 (Norme procedurali in materia di usi civici). I procedimenti amministrativi già iniziati all’atto del trasferimento, ma non ancora conclusi, restano di competenza della Regione.
Art. 19 (Albo delle imprese boschive)
1. La Regione istituisce l’albo regionale delle imprese boschive, cui vengono iscritte imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell’esecuzione delle attività selvicolturali di cui all’articolo 11 e degli interventi di manutenzione delle superfici pascolive di cui all’articolo 12. Le imprese boschive iscritte all’albo possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico. 2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l’aggiornamento dell’albo, nonchè i criteri, i tempi e le modalità per l’iscrizione nello stesso.
Art. 20 (Professionalità degli operatori forestali)
1. 1. La Regione promuove, sentite le province, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi e riserve regionali e le parti sociali interessate, la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore silvo-pastorale, avvalendosi dell’ERSAF e dell’IREALP. 2. 2. Le cooperative, i loro consorzi, i consorzi forestali e le imprese boschive che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali e le utilizzazioni boschive, sono equiparate agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Art. 21 (Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo)
1. 1. Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate ad un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 2. 2. Per il territorio di rispettiva competenza, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, predispongono piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell’ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente. 3. 3. Sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1. 4. 4. E’ altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della stessa, nonché in tutti i boschi e nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio. 5. 5. I comuni provvedono a segnalare i divieti di transito sulle strade agro-silvo-pastorali. 6. 6. L’esbosco è effettuato, di norma, per via aerea con gru a cavo o fili a sbalzo, oppure utilizzando la viabilità agro-silvo-pastorale. 7. 7. L’installazione di gru a cavo e fili a sbalzo per l’esbosco di tronchi ed altri assortimenti legnosi è soggetta ad autorizzazione dei comuni interessati da comunicare alla comunità montana o alla provincia competente per territorio, al Corpo forestale regionale e dello Stato e all’ente gestore del parco o riserva regionale. 8. 8. Le gru a cavo e i fili a sbalzo non autorizzati o abbandonati, pericolosi per la navigazione dei mezzi aerei antincendio, devono essere messi in sicurezza e rimossi. Qualora il proprietario non risulti rintracciabile o qualora il trasgressore non ottemperi, possono provvedere alla messa in sicurezza e alla rimozione le comunità montane competenti per territorio.
Art. 22 (Valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia)
1. La Regione promuove l’ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture ed infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza degli operatori delle imprese di utilizzazione boschiva e di prima trasformazione del legno, quale contributo allo sviluppo della filiera bosco-legno e di corrette metodologie di lavoro nella foresta. 2. La Regione, allo scopo di promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall’arboricoltura da legno, incentiva, anche in collaborazione con le province e le comunità montane, la realizzazione di impianti energetici alimentati a biomassa legnosa, dando priorità a quelli realizzati dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, dai consorzi forestali e dai proprietari di superfici boscate.
CAPO VI VIGILANZA, SANZIONI E NORME FINALI
Art. 23 (Vigilanza e sanzioni)
1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all’attuazione della presente legge sono esercitate dal Corpo forestale regionale, dal Corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della Polizia locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1980 n. 105 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale. 2. Chiunque realizzi trasformazioni del bosco e traformazioni d’uso del suolo, di cui agli articoli 4 e 5, senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa, compresa la mancata realizzazione dei prescritti interventi compensativi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie trasformata. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione in sanatoria per l’intervento realizzato. Qualora l’opera realizzata non sia comunque autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi; a tal fine i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali ordinano il ripristino, indicandone le modalità e i termini. Qualora il trasgressore non ottemperi, i medesimi enti, previa diffida, dispongono l’esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso. 3. Chiunque realizzi interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell’articolo 3, in assenza della denuncia di inizio attività, di cui all’articolo 11, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50,00 euro. 4. Chiunque realizzi interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell’articolo 3, in difformità dalle norme forestali regionali, di cui all’articolo 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 250,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie. 5. Chiunque distrugga o danneggi il soprassuolo arboreo nelle superfici classificate a bosco, anche nel caso di sradicamento di singole piante, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fissa, per ogni pianta, pari al valore riportato nella tabella di cui all’allegato A. 6. Chiunque distrugga o danneggi singoli soggetti arborei di cui all’articolo 14, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria fissa pari al triplo del valore riportato nella tabella di cui all’allegato A. 7. Chiunque distrugga o danneggi le superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugga o danneggi la rinnovazione forestale, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500,00 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie. 8. Chiunque transiti senza l’autorizzazione di cui all’articolo 21, commi 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro; tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l’inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all’autorizzazione ad essi rilasciata 9. Chiunque installi gru a cavo o fili a sbalzo senza l’autorizzazione di cui all’articolo 21, comma 7, ovvero, a partire dall’1 gennaio 2006, ometta di rimuoverla ad autorizzazione scaduta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.500,00 euro. 10. I proventi delle sanzioni di cui al comma 6 sono destinati ad opere di miglioramento del verde pubblico; tali azioni sono concertate tra l’ente competente che introita la sanzione ed i comuni dove sono situati i soggetti arborei danneggiati. 11. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 9 sono irrogate, nei territori di rispettiva competenza, dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) ed introitate dagli enti medesimi. 12. Gli enti di cui al comma 11, in caso di distruzioni o danneggiamenti, intimano al trasgressore, anche nell’ipotesi di cui al comma 6, il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose danneggiate; in caso di inottemperanza, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore, fatto salvo quanto contenuto nel comma 10. 13. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio fissa i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.
Art. 24 (Abrogazioni e modifiche)
1. Sono o restano abrogati: a) a) la legge regionale 20 ottobre 1972, n. 33 (Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali); b) b) la legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (Legge forestale regionale); c) c) l’articolo 21 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28 (Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale); d) il primo, il quinto, il sesto ed il settimo comma, dell'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 73 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978); e) l'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 73 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978); d) f) l'articolo 69 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali; variazioni al bilancio pluriennale 1979-1981 e al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 – I° provvedimento); g) la legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1 (Interpretazione autentica dell’ultimo comma dell’articolo 23 della legge regionale 5 aprile 1976 n. 8); e) h) la lettera f) del primo comma dell'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68 (Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981-83); i) il quinto ed il sesto comma dell'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68 (Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981-83); j) l’articolo 33 della legge regionale 25 maggio 1983, n. 48, (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983/85 con modifiche di leggi regionali - 1° provvedimento); f) k) il numero 2) del secondo comma dell’articolo 7 della legge regionale 14 settembre 1983, n. 73 (Assestamento e variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983/1985 con modifiche di L.R. – II provvedimento); l) il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale); g) m) le lettere e) e g) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4 (Variazione al bilancio pluriennale 1984/86 con modifiche di leggi regionali. Interventi nel settore dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle leggi 1 luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984 - IV provvedimento); h) n) la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80 (Integrazioni e modifiche della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 “Legge forestale regionale” e dell’art. 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 “Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con Legge Regionale”), fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera a); i) o) la legge regionale 19 settembre 1992, n. 30 (Modifiche alla l.r. 5 aprile 1976, n. 8 - Legge forestale regionale); j) p) la legge regionale 14 febbraio 1994, n. 5 (Incentivi alla realizzazione del trattamento dei boschi ad alto fusto ubicati in aree montane); k) q) i riferimenti alla l.r. 33/1972 ed alla l.r. 8/1976 di cui alla tabella D allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e successive modificazioni ed integrazioni); l) r) il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona); s) il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona). 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 11, comma 4, sono abrogati: a) a) la legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale); b) b) il regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 (Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della regione di cui all’art. 25 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80 “Integrazioni e modifiche della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 ‘Legge forestale regionale’” e dell’art. 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 “Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale”); c) il regolamento regionale 27 dicembre 1997, n. 2 (Modifica dell’art. 31 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale”); c) d) il regolamento regionale 22 luglio 2003, n. 15 (Modifiche al Regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all’art. 25 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80 ‘Integrazioni e modifiche della L.R 5 aprile 1976, n. 8 ‘Legge forestale regionale’ e dell’art. 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 ‘Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale’”); d) e) l’articolo 1 del regolamento regionale 16 settembre 2003, n. 20 (Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003 e n. 16 del 4 agosto 2003). 3. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 4 le parole “deroghe al divieto di taglio a raso dei boschi di alto fusto” sono soppresse; a) b) il comma 6 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: “6. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, la Regione definisce con regolamento i criteri, le disposizioni e i vincoli per la difesa, la gestione, la rinnovazione e lo sviluppo della flora erbacea nemorale e della vegetazione in aree non boscate.”. 4. Alla legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche: a) a) la lettera u ter) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente: “u ter) il riordino, attraverso l’ERSAF degli usi civici;”; b) b) dopo la lettera k bis) del comma 1 dell’articolo 4 è aggiunta infine, la seguente lettera: “k ter) Le competenze in materia di usi civici previste dall’articolo 4 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 52 (Norme organizzative in materia di usi civici) e dalla legge regionale 16 maggio 1986, n. 13 (Norme procedurali in materia di usi civici).”; c) dopo il comma 2 dell’articolo 6 è inserito il seguente: “2bis Nell’ambito dei piani agricoli triennali la Regione e le province stabiliscono specifiche linee guida di politica e programmazione forestale, finalizzate a: a) a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all’economia e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità; b) b) individuare gli obiettivi strategici nel settore forestale ed indicare gli indirizzi di intervento ed i criteri generali di realizzazione, nonché le previsioni di spesa.”.
Art. 25 (Norma finanziaria)
1. Alle spese per investimenti per la difesa delle superfici forestali, di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, e articolo 13, comma 5, per il miglioramento e valorizzazione delle aree pascolive, di cui all’articolo 12, comma 2, per la costituzione dei consorzi forestali, di cui all’articolo 17, comma 1, per l’ammodernamento delle dotazioni, degli impianti e dei dispositivi di sicurezza delle imprese, di cui all’articolo 22, comma 1, e per l’utilizzo energetico delle produzioni legnose, di cui all’articolo 22, comma 2, si provvede con le somme appositamente stanziate nel bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e successivi, all’UPB 2.3.4.6.3.39 “Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali”. 2. Per le spese gestionali relative alla difesa delle superfici forestali, di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e successivi, all’UPB 2.3.4.6.2.38 “Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali”. 3. 3. Alle spese per assistenza tecnica, formazione, informazione e ricerca, di cui all’articolo 6, comma 1, articolo 7, comma 1, articolo 10, articolo 11, comma 12, e articolo 20, comma 1, si provvede con le somme appositamente stanziate nel bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e successivi, all’UPB 2.3.4.2.2.31 “Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale”. 4. 4. Alle spese per investimenti per la costituzione del sistema informativo forestale, di cui all’articolo 7, comma 2, per la conservazione e tutela del patrimonio genetico forestale autoctono, di cui all’articolo 14, commi 1, 2 e 3, e per la costituzione del patrimonio forestale regionale, di cui all’articolo 15, commi 2 e 4, si provvede con le somme appositamente stanziate nel bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e successivi, all’UPB 2.3.4.4.3.35 “Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare”. 5. 5. Per spese gestionali relative alle attività finalizzate alla conservazione e tutela del patrimonio genetico forestale autoctono, di cui all’articolo 14, commi 1, 2 e 3 e alla gestione del patrimonio forestale regionale, di cui all’articolo 15, commi 2 e 4, si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e successivi, all’UPB 2.3.4.4.2.34 “Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare”. 6. All’autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvede con legge successiva.
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