Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2006, l’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , è elevata al 4,55 per cento salvo quanto previsto dal comma 2.
2. A decorrere dal medesimo periodo d’imposta per i soggetti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 446/97 l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 4,75 per cento.
3.L’incremento dell’aliquota non si applica: alle nuove imprese costituitesi in qualsiasi forma giuridica nel corso degli anni 2006 e 2007, limitatamente ai primi tre periodi d’imposta;
alle imprese ed ai lavoratori autonomi che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nella misura di almeno il quaranta per cento rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato relativa ai due anni precedenti, con riferimento al periodo d’imposta nel quale si verificano i presupposti e per tre periodi di imposta immediatamente successivi.
ARTICOLO 2
1) A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2006, l’aliquota
dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 del decreto legislativo n. 446/97, è fissata nelle seguenti percentuali applicate per scaglioni di reddito: 1
a) fino ad euro 12.500,00 1,1 per cento
b) da euro 12.501,00 ad euro 15.000,00 1,2 per cento
c) oltre euro 15.000,00 1,4 per cento
2) In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i redditi inferiori o uguali ad euro 15.000,00 derivanti esclusivamente da pensione ed eventualmente da reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze sono assoggettati all’aliquota dello 0,9 per cento.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Napoli, 28 dicembre 2005
BASSOLINO