Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
Articolo 1
1. Dopo l’articolo 33 della legge regionale 25 ottobre 1998 n. 25 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 33 bis
Libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale da parte delle forze dell’ordine
1. Per la circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui all’articolo 2, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all’arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, al corpo degli agenti di custodia, al corpo della guardia di finanza, al corpo forestale dello Stato, alla polizia municipale utilizzano la tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi. Per gli appartenenti alla polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell’ambito del territorio comunale.
2. Nel caso di presenza di barriere connesse all’introduzione della bigliettazione automatica, le aziende esercenti i servizi ovvero i soggetti gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano agli interessati, a richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione.
3. In caso di circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale da parte dei soggetti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 49, comma 7, e non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto.”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 26 novembre 2004
Galan
INDICE
Articolo 1
Dati informativi concernenti la legge regionale 26 novembre 2004, n. 24
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale , su proposta dell’Assessore Renato Chisso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 novembre 2003, n. 28/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 dicembre 2003, dove ha acquisito il n. 446 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 2° commissione consiliare;
- La 2° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 25 maggio 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 novembre 2004, n. 12877.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la normativa in esame trova la sua ragione nella necessità di consentire ai soggetti preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale.
Considerata pertanto l’opportunità di incentivare i sistemi di sicurezza e di aumentare la prevenzione degli atti delittuosi a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, si ritiene utile permettere la libera circolazione su tali mezzi agli agenti identificati nella proposta di legge in oggetto.
Tale proposta, volta ad aumentare il controllo sui passeggeri, può inoltre contribuire a ridurre la frode e la falsificazione dei titoli di viaggio nonché l’evasione dal pagamento delle tariffe prestabilite da parte degli utenti trasportati.
Per le suddette motivazioni si è, quindi, ritenuto di non prevedere il rimborso del corrispettivo per le Aziende del trasporto pubblico locale qualora gli agenti circolino nei mezzi di trasporto in ragione delle funzioni e del servizio.
L’allegato disegno di legge si propone, pertanto, di modificare la legge regionale n. 25/1998 attraverso l’introduzione di un apposito articolo.
3. Struttura di riferimento
Direzione mobilità