Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
Art. 1
Interpretazione autentica dell'articolo 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"
1. Nel comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, la dizione: "sino alla attivazione delle procedure di cui all'articolo 32" deve essere intesa come: "a seguito della stipula dei contratti di servizio fra gli enti affidanti ed i soggetti affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale", conseguentemente i contributi erogati dalla Regione prima della stipula dei contratti di servizio devono intendersi assegnati esclusivamente a ripiano delle perdite di esercizio ai sensi del Titolo III "Ripiano dei disavanzi di esercizio" della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, a cui rinvia il medesimo articolo 49.
Art. 2
Modifica all'articolo 17, comma 2, lettera b) della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo la parola "lagunare" è aggiunta la parola "fluviale".
Art. 3
Disposizioni transitorie relative all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale
1. Gli affidatari, alla data del 31 dicembre 2003, dei servizi minimi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni, proseguono la gestione dei servizi sino al 31 dicembre 2006 e i relativi contratti di servizio sono prorogati sino al 31 dicembre 2006.
2. Al fine di conseguire obiettivi di miglioramento dell'organizzazione del servizio, è data facoltà agli Enti affidanti d'intesa con i soggetti affidatari di rinegoziare i contenuti dei contratti di cui al comma 1.
3. I servizi aggiuntivi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, e i contratti di subaffidamento di cui all'articolo 26 della medesima legge regionale, possono essere prorogati sino alla data del 31 dicembre 2005.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 26 novembre 2004
Galan
INDICE
Art. 1 - Interpretazione autentica dell’articolo 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"
Art. 2 - Modifica all’articolo 17, comma2, lettera b) della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni
Art. 3 – Disposizioni transitorie relative all’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale
Dati informativi concernenti la legge regionale 26 novembre 2004, n. 30
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale , su proposta dell’Assessore Renato Chisso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 novembre 2003, n. 29/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 dicembre 2003, dove ha acquisito il n. 450 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 2° commissione consiliare;
- La 2° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 25 maggio 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 novembre 2004, n. 13313.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il disegno di legge così come modificato dalla Seconda Commissione consiliare detta disposizioni transitorie in materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.
In particolare si prevede che gli affidatari dei servizi minimi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 25/1998, proseguano la gestione sino al 31 dicembre 2005, ciò in coerenza con quanto consentito dal legislatore statale in materia (comma 3 bis dell’articolo 23 del D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 355 come modificato dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47). Si prevede, inoltre, al fine di migliorare l’organizzazione di detti servizi, che gli enti affidanti possano rinegoziare con i soggetti affidatari i contenuti dei contratti.
Analogamente a quanto stabilito per i servizi minimi di trasporto è, infine, prevista la proroga al 31 dicembre 2005 anche per i servizi aggiuntivi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4, e per i contratti di subaffidamento di cui all’articolo 26 della medesima legge regionale n.25/1998.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 49 della legge regionale n. 25/1998 è il seguente:
“Art. 49 - Norme transitorie.
1. Sino alla attivazione delle procedure di cui all’articolo 32, l’assegnazione dei contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinata dal titolo III della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , con le modalità di cui al comma 2.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi di cui al comma 1 sono erogati in acconto con decreto del dirigente regionale della Direzione regionale competente, in rate mensili anticipate.
3. Sino all’attivazione delle procedure di cui al capo IV, l’assegnazione dei contributi in conto investimenti è disciplinata dal titolo V della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 .
4. In sede di prima applicazione e fino all’emanazione del documento di indirizzi per la pianificazione del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 15, comma 4, la Giunta regionale provvede alla individuazione delle Unità di rete e dei relativi servizi minimi, d’intesa con gli enti locali interessati, tenuto conto delle percorrenze chilometriche approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Qualora non venga raggiunta l’intesa, di cui al comma 4, la Giunta regionale provvede all’individuazione con propria deliberazione.
6. Ai procedimenti amministrativi in corso si continuano ad applicare le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Sino all’entrata in vigore della nuova legge in materia di agevolazioni tariffarie si applica quanto disposto dai commi da 3 a 11 dell’articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 19.".
Nota all’articolo 2
- Il testo dell’art. 17 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 17 - Investimenti.
1. La Regione al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, contribuisce con appositi fondi di bilancio, mediante risorse proprie e dello Stato, al sostegno degli investimenti nel settore finalizzati:
a) all’ammodernamento e al potenziamento dei mezzi;
b) alla costruzione e all’ammodernamento delle relative infrastrutture complementari;
c) al trasporto delle categorie deboli dell’utenza;
c bis) alle tecnologie per la realizzazione dell’integrazione tariffaria.
2. I contributi regionali sono destinati:
a) all’acquisto di mezzi di trasporto di persone nonché alla costruzione e all’ammodernamento delle relative infrastrutture, autostazioni, poli di interscambio, impianti fissi e officine-deposito con relative attrezzature e sedi;
b) alla costruzione e all’ammodernamento di natanti per il trasporto di persone per via d’acqua interna, lagunare fluviale e lacuale, nonché alla costruzione e all’ammodernamento delle relative infrastrutture, impianti fissi e officine-deposito con relative attrezzature e sedi;
c) all’acquisto di apparecchiature di controllo e per l’integrazione tariffaria.".
Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 25/1998 è il seguente:
“Art. 4 - Servizi di trasporto programmati e servizi autorizzati.
1. Sono servizi programmati i servizi previsti dagli strumenti di programmazione indicati dalla presente legge.
2. I servizi programmati, in relazione alle compensazioni degli obblighi di servizio, si suddividono in:
a) servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, i cui costi sono a carico della Regione Veneto, definiti secondo la procedura prevista dall’articolo 20;
b) servizi aggiuntivi che possono essere istituiti da province, comuni e comunità montane nell’ambito dell’unità di rete e in aggiunta a quelli minimi con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi. In tal caso l’imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da portare a carico dei bilanci degli enti stessi, sono fissate mediante i contratti di servizio di cui agli articoli 30 e 31.
3. Sono servizi autorizzati i servizi esercitati tramite autorizzazione da imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al DM 20 dicembre 1991, n. 448 e senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione.
4. I servizi autorizzati si suddividono in:
a) servizi atipici, regolati dalle vigenti norme di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 ;
b) servizi di gran turismo svolti allo scopo di collegare centri o località di interesse turistico per valorizzarne le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche, nel rispetto del divieto di sovrapposizione o interferenza di cui all’articolo 23, comma 2;
c) servizi commerciali svolti a totale rischio economico del richiedente, che non risultino integrati in una unità di rete in relazione al livello di servizi minimi e nel rispetto del divieto di sovrapposizione o interferenza di cui all’articolo 23, comma 2.".
3. Struttura di riferimento
Direzione infrastrutture di trasporto