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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale del 26 novembre 2004, n.26
Interventi regionali in merito a patologie identificate come allergie ed intolleranze alimentari.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


Art. 1
Finalità e ambito di intervento


1. La Regione del Veneto riconosce quali malattie ad elevato impatto sociale quelle identificate come allergie ed intolleranze alimentari.
2. La presente legge regionale ha lo scopo di disciplinare le iniziative regionali riguardanti gli interventi in tale ambito.



Art. 2
Interventi in ambito sanitario


1. É istituito, presso l'azienda ospedaliera di Padova, il Centro regionale per lo studio e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari.
2. Il Centro viene dotato dalla Regione del Veneto di risorse economiche, umane ed infrastrutturali adeguate a garantire il trattamento di pazienti (pediatrici ed adulti) e correlate all'incidenza statistica delle patologie in questione nella popolazione.
3. Il Centro opera secondo il modello multidisciplinare e multiprofessionale, avvalendosi di tutte le necessarie professionalità presenti in azienda.
4. Gli obiettivi prioritari del Centro sono:
a) studiare, anche dal punto di vista epidemiologico, le allergie e le intolleranze alimentari anche attraverso l’istituzione, in collaborazione con l’Università di Padova, di apposite borse di studio;
b) garantire prestazioni allergologiche sia di prevenzione che di cura valide, sufficienti e tempestive;
c) promuovere l’istituzione di corsi di aggiornamento e di perfezionamento rivolti agli operatori sanitari allo scopo di ottenere diagnosi corrette e tempestive che consentano l’impostazione di un’adeguata prevenzione o terapia;
d) promuovere l’istituzione di programmi educativi e di prevenzione sull’allergia alimentare sin dalla gravidanza o dai primi mesi di vita, particolarmente per i soggetti a rischio, anche attraverso la collaborazione con le strutture della medicina di base e dei consultori.
5. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce, con proprio provvedimento, il Centro di cui al comma 1, ne individua contestualmente le modalità di funzionamento e l’accesso agli interventi di cui ai commi 6 e 7.
6. Sono a carico del servizio sanitario regionale, compatibilmente con le norme che stabiliscono le esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria, gli alimenti, le indagini diagnostiche ed i farmaci necessari per la prevenzione e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari pediatriche e degli adulti su indicazione del Centro regionale per lo studio e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari o dalle sedi staccate, che vengano eventualmente istituite.
7. Sono a carico del servizio sanitario regionale tutti i farmaci o presidi sanitari necessari per gli interventi di urgenza o emergenza di cui i pazienti debbano disporre per la loro sicurezza, prescritti da medici specialisti allergologi appartenenti al servizio sanitario regionale.


Art. 3
Interventi in ambito scolastico


1. La Regione del Veneto garantisce tutti gli interventi necessari affinché i pazienti possano effettuare una frequenza scolastica sicura, e quindi:
a) vengono garantite dalle mense scolastiche la disponibilità e la correttezza della dieta sia dal punto di vista allergologico che dietetico;
b) vengono garantiti i massimi livelli di prevenzione ambientale nei locali destinati a mensa scolastica in modo tale che possano essere evitati contatti od inalazioni accidentali di allergeni.
2. La Giunta regionale predispone, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un piano regionale di formazione del corpo docente e non docente degli asili nido delle scuole materne, elementari e medie inferiori ubicate nel territorio regionale.
3. Obiettivi del piano, redatto con la collaborazione del Centro regionale per lo studio e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari, sono:
a) preparare gli operatori scolastici a gestire le problematiche e le emergenze generate da questo tipo di patologia sia dal punto di vista pratico (prevenzione ed eventuale somministrazione dei farmaci salvavita), che psicologico (favorire l’inserimento del bambino nella comunità scolastica);
b) rendere consapevoli tutti gli operatori scolastici del reale ed altissimo rischio a cui questi pazienti sono sottoposti qualora non vengano rispettate le norme preventive igienico-sanitarie previste per la manipolazione dei cibi, nel corso della preparazione, della distribuzione, nonché della conservazione;
c) promuovere l’istituzione di programmi educativi sull’allergia alimentare sin dai primi livelli scolastici per incrementarne la consapevolezza;
d) promuovere all’interno delle scuole l’istituzione di infermerie adeguatamente attrezzate e con personale qualificato in grado di prestare i primi soccorsi in caso di reazione di anafilassi e di intervenire in qualsiasi altro tipo di emergenza.


Art. 4
Altri interventi


1. La Regione del Veneto interviene inoltre, allo scopo di accrescere la conoscenza delle allergie e delle intolleranze alimentari:
a) promuovendo iniziative informative e formative rivolte all’industria alimentare con lo scopo di incrementare la consapevolezza sull’allergia alimentare in modo di garantire sicurezza ai malati attraverso un adeguata tecnologia, tesa ad impedire le contaminazioni produttive;
b) favorendo e promuovendo un’opportuna legislazione regionale allo scopo di migliorare la sicurezza e la qualità di vita delle persone che soffrono di allergia alimentare attraverso l'integrazione della normativa nazionale in materia alimentare, in materia di etichettatura e di tracciabilità dei prodotti.


Art. 5
Norma finanziaria


1. Agli oneri conseguenti all’istituzione e al funzionamento del Centro di cui all’articolo 2, quantificati in euro 50.000,00,a decorrere dall'esercizio 2004, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006.
2. Agli oneri relativi alla prevenzione e al trattamento delle allergie alimentari si fa fronte con gli stanziamenti in sede di riparto dei fondi alle aziende sanitarie, allocati sull'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio pluriennale 2004-2006.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 26 novembre 2004
Galan


INDICE
Art. 1 - Finalità e ambito di intervento
Art. 2 - Interventi in ambito sanitario
Art. 3 - Interventi in ambito scolastico
Art. 4 - Altri interventi
Art. 5 - Norma finanziaria


Dati informativi concernenti la legge regionale 26 novembre 2004, n. 26
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento


1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 16 luglio 2004, dove ha acquisito il n. 517 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Padrin, Fontana, Sernagiotto, Rossi, Ballin, Gerolimetto, Qualarsa, Stival, Degani, Cerioni, Tesserin, Peloso, Caner, Fiorin, Marangon, Scaravelli, Braghetto, Bizzotto, Pasqualetto e De Boni;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 13 ottobre 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Leonardo Padrin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 novembre 2004, n. 12879.


2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
come ormai noto, le manifestazioni di allergia e di intolleranza agli alimenti sono in costante aumento nei paesi a più elevato tenore di vita, quale conseguenza del maggior uso di alimenti derivanti da produzioni industriali.
Dalle statistiche risulta, in particolare, che questi fenomeni sono sempre più diffusi: raddoppiati in vent’anni, colpiscono un giovane su quattro.
La finalità della presente legge consiste nel riconoscere le malattie identificate come allergie e intolleranze alimentari quali malattie ad elevato impatto sociale e, conseguentemente, di disciplinare degli interventi coordinati in ambito regionale.
In particolare viene istituito (articolo 2) il Centro Regionale per lo studio e la cura delle allergie e intolleranze alimentari presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, con il compito di:
a) studiare, anche dal punto di vista epidemiologico, le allergie e le intolleranze alimentari anche attraverso l’istituzione, in collaborazione con l’Università di Padova, di apposite borse di studio;
b) garantire prestazioni allergologiche sia di prevenzione che di cura valide, sufficienti e tempestive;
c) promuovere l’istituzione di corsi di aggiornamento e di perfezionamento rivolti agli operatori sanitari allo scopo di ottenere diagnosi corrette e tempestive che consentano l’impostazione di un’adeguata prevenzione o terapia;
d) promuovere l’istituzione di programmi educativi e di prevenzione sull’allergia alimentare sin dalla gravidanza o dai primi mesi di vita, particolarmente per i soggetti a rischio, anche attraverso la collaborazione con le strutture della medicina di base e dei consultori.
Vi è poi la previsione a carico del Servizio Sanitario Regionale della spesa per la prevenzione e il trattamento di queste malattie.
Inoltre, la presente legge prevede (articolo 3), degli interventi in ambito scolastico, affinché i pazienti possano effettuare una frequenza scolastica sicura:
- nelle mense: sia curando l’aspetto della dieta, sia quello della prevenzione degli ambienti;
- nella formazione specifica del corpo docente e non docente.
A tal fine la Giunta regionale predispone un piano regionale che prepari gli operatori scolastici a gestire le problematiche e le emergenze generate dal queste malattie e promuova all’interno delle scuole l’istituzione di infermerie adeguatamente attrezzate per prestare i primi soccorsi.
Attraverso il settore delle politiche sociali vengono promosse (articolo 4) iniziative informative e formative rivolte all’industria alimentare e iniziative legislative in materia di etichettatura e di tracciabilità dei prodotti allo scopo di migliorare la sicurezza e la qualità della vita delle persone affette da queste patologie
3. Struttura di riferimento
Direzione piani e programmi socio sanitari



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